Artt. 337 Ter – 337 Quinquies c.c. – Figli minori – ricorso del genitore per la modifica delle condizioni di affido e collocamento – CTU sulle capacità genitoriali di padre e madre – ammissibilità – prescrizione del Tribunale di avvio di tutti i membri della famiglia ad un percorso psicoterapeutico

6.9.2023 Tribunale di Pesaro – decreto Coll. - Pres. Mussoni – Est. Storti

19/09/2023

… “visto il ricorso di X Letta la memoria di Y Sentite le parti; osserva la ricorrente chiede che vengano modificate le condizioni di affidamento e frequentazione dei due figli, regolate da ultimo con il decreto del Tribunale di Pesaro del (omissis). La modifica è stata richiesta anche da Y all’udienza del (omissis). Il CTU nominato in corso di causa ha in sostanza accertato che entrambi i genitori, pur con forti criticità, possiedono una sufficiente capacità genitoriale. La X in particolare ha una personalità (omissis). E’ evidente inoltre nella X (omissis). Y ha invece una personalità (omissis). Complessi risultano pertanto i rapporti dei genitori con i due figli, F (n.d.r. ultraquattordicenne) e M (minore di anni 12 n.d.r.). Si è sviluppato infatti in F un attaccamento (omissis) nei confronti della madre, imputabile verosimilmente alla personalità della madre (omissis). La relazione della X con la figlia è una relazione di lealtà e di scambio, in cui l’affettività e l’affettuosità sono manifestate, ma il legame che le lega (omissis). Analogo atteggiamento ha la X con il figlio M (omissis). Y, pur provando molto affetto per i figli, ha invece con loro una relazione (omissis) per quanto riguarda F, appare concentrato maggiormente sul conflitto con la madre (omissis). L’atteggiamento verso M potrebbe invece essere definito come di attesa che cresca (omissis). La CTU va condivisa in quanto logica e motivata. Non sono state mosse sostanziali censure nemmeno dai consulenti di parte. In questo contesto, non vi sono le condizioni per apportare delle modifiche al collocamento ed ai tempi di frequentazione dei minori, in quanto – come evidenziato dal CTU - i componenti della famiglia non possiedono le risorse psicologiche per sostenere un cambiamento. L’attuale disciplina dell’affidamento, collocamento e frequentazione appare di conseguenza, al momento, la più adeguata, ma logicamente vanno rispettati modalità e tempi di frequentazione e ciascun genitore deve evitare di porre ostacoli ed interferire nei rapporti tra i figli e l’altro genitore. In merito, a titolo esemplificativo : a) va evitato che il genitore interferisca con proposte ai figli alternative nei periodi di collocamento presso l’altro genitore; b) la frequentazione con l’altro genitore deve essere rispettata anche limitando le telefonate o le visite a un semplice saluto e senza intromissioni del genitore che in quel momento non è collocatario; c) la gestione delle eventuali baby sitter deve essere responsabilità unicamente del genitore che seleziona tali persone, fatto salvi ovviamente elementi chiaramente significativi di pregiudizio; d) va garantita al padre la possibilità di accompagnare F (omissis), previ naturalmente i necessari accordi con la madre; e) ciascun genitore deve evitare di comunicare con i figli facendo riferimento a limitazioni o obblighi derivanti dalla volontà dell’altro genitore. Non appaiono sussistere le condizioni per prevedere sanzioni pecuniarie per l’inadempimento dei genitori, in quanto non avrebbero in sostanza nessuna efficacia dissuasiva, stante le loro capacità economiche. Va comunque ricordato alle parti che l’inadempimento del genitore può comportare, ai sensi dell’art 473 bis 39 c.p.c., la modifica delle condizioni di collocamento e frequentazione. Anche a tal fine va disposta la presa in carico dei Servizi Sociali per l’attività di sostegno e vigilanza di loro competenza. Appare inoltre necessario che F, che al momento rifiuta di frequentare il padre, intraprenda un percorso psicoterapeutico per ripercorrere ed elaborare la sua relazione con entrambi i genitori. (omissis) È d’altra parte fondamentale, per un corretto sviluppo psichico, che F riprenda i contatti con il padre. Analogo percorso va prescritto al figlio M. È forte infatti il rischio evolutivo (omissis). Appare logicamente preferibile che i due figli vengano seguiti da un unico professionista, per permettergli di acquisire un miglior conoscenza della situazione di ciascun minore. Prescrive infine ai due genitori – come consigliato dal CTU - un percorso individuale presso uno psicoterapeuta per poter mettere al vaglio le loro carenze genitoriali. La X infatti – come evidenziato dal CTU – possiede delle ottime risorse, (omissis), per cui potrebbe trarre vantaggio dal percorso suddetto. Y invece facendosi guidare (omissis), potrebbe migliorare (omissis). La criticità dei rapporti famigliari giustifica – come sopra accennato - la presa in carico dei Servizi Sociali per l’attività di sostegno e vigilanza di loro competenza. Le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le ragioni della decisione e la sostanziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite. per questi motivi a parziale modifica delle condizioni di divorzio, da ultimo disciplinate con il decreto di questo Tribunale del (omissis) -        prescrive a F e M un percorso psicoterapeutico, per le finalità sopra evidenziate, presso un professionista scelto in accordo dai due genitori; -        prescrive a ciascun genitore un percorso individuale psicoterapeutico, per le finalità sopra evidenziate; -        dispone che i Servizi sociali del Comune di U prendano in carico il nucleo famigliare per l’attività di sostegno e vigilanza di loro competenza e riferiscano al G.T. di questo Tribunale ogni 4 mesi; rigetta le restanti domande;  (omissis)

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