Studio legale Valentini
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13.6.2022 – LODO ARBITRALE – Pres. Deangeli – membri: Sesta - Compatangelo
20/06/2022
… “FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Dott. X ha promosso l'arbitrato nominando arbitro l'Avv. A, con atto notificato il 26.11.2020, in forza della clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione in partecipazione del 31.12.1993 che lo vede come associato mentre associante è la controparte Dott. V. La clausola n. 6 del citato contratto inter partes così recita: “Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra le parti in relazione all’esecuzione ed interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Urbino.” Il Dott. V ha nominato arbitro il Prof. Avv. B con atto notificato in data 9.12.2020. In data 03.05.2021 i predetti arbitri hanno nominato terzo arbitro l'Avv. C con funzioni di Presidente. Il Collegio arbitrale si è ritualmente costituito 1'08.06.2021, data in cui il Prof. Avv. B e l’Avv. C hanno accettato l’incarico. (omissis) **** … “BREVE SINTESI DELLE QUESTIONI PROSPETTATEE' stato stipulato tra le parti un contratto di associazione in partecipazione in data 31.12.1993 (la cui validità è contestata dal Dott. X) “per l'esercizio della farmacia di cui è titolare il Dott. V, corrente in (omissis), (si legge testualmente nel citato contratto doc. 7 fascicolo X) che vede quale associante il Dott. V e quale associato il Dott. X.In data 23.11.1975 (doc. 2 id.) era stato sottoscritto un contratto di società di fatto che avrebbe secondo l'attore regolato i rapporti fino al 31.12.1993 (circostanza anche questa contestata dalla difesa V).Il dott. V ha comunicato in data 11.06.2020 (doc. 9 id.) il proprio recesso dal contratto di associazione in partecipazione a far data dal 31.12.2020.Il dott. X ha contestato il recesso in quanto il contratto di associazione in partecipazione sarebbe nullo (per inesistenza dell'oggetto e della causa) o, in subordine, inefficacie perché simulato (le parti avrebbero dovuto darsi esecuzione al contratto di società di fatto, mai cessato) ed ha domandato ( si riproducono di seguito testualmente le conclusioni della difesa X nelle memorie autorizzate di replica depositate il 15.10.2021):Nel merito, in via principale:- accertare e dichiarare la nullità del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data 31.12.1993.Nel merito in via gradata:- accettate e dichiarare la inefficacia, sub specie di simulazione, del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data 31.12.1993, per le ragioni esposte in atti e per quanto si vérrà in seguito ad argomentare;per converso, accertare e dichiarare l'esistenza inter partes di una società di fatto; per l'effetto, accertare e dichiarare la contitolarità dell'azienda1'atmacia tra i dottori V e X."In ogni caso, per effetto delle svolte domande - tanto in via principale quanto in via gradata:accertate e dichiarare la illegittimità/irritualità/inefficacia del recesso comunicato dal dottor V al dottor X in relazione al contratto di associazione in partecipazione stipulato Inter partes in data 31.12.1993, per le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà in seguito ad argomentare;così accertata e dichiarata la sussistenza di una società di fatto tra i dottori V e X, avente ad oggetto la gestione della Farmacia descritta in atti, statuire che gli odierni contendenti vantano i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi in relazione alla ridetta società, e che tali diritti saranno validi ed efficace sino all'eventuale scioglimento del rapporto societario.Nel merito, in via subordinata:nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare preliminarmente il grave inadempimento ascrivibile al dott. V, nella di lui qualità di preteso associante in partecipazione, per avere lo stesso omesse di redigere - anno per anno ovvero al termine del contratto di associazione in partecipazione - il rendiconto della gestione.A tal fine si spiega istanza ex art. 263 c.p.c. onde avere il rendiconto della gestione dell'attività della Farmacia dal 01.01.1994 al 31.12.2020, sia con riferimento alle singole annualità sta con riferimento all’intero periodo di riferimento.Per l'effetto, condannare - all'esito di tale rendicontazione - il dottor V a corrispondere al dottor X tutti gli utili maturati, di anno in anno, nonché quelli di fine gestione (che dovranno considerare anche le migliorie apportate all'attività d'impresa, l'incremento di clientela, ecc).Condannare altresì il dott. V a restituire al dott. X i beni immobili di sua proprietà, utilizzati nello svolgimento dell’attività aziendale della Farmacia.Riservata la domanda di risoluzione del contratto, nei termini esposti in narrativa.****La difesa del Dott. V così concludeva (si riportano testualmente le conclusioni della difesa V nella comparsa di costituzione depositata il 14.09.2021)