Studio legale Valentini
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22.6.2023 Tar Marche – Sent. 372 Pres. Daniele – Rel. Capitanio
03/07/2023
La ricorrente partecipa al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche avente ad oggetto Avviso – Avvio operazioni assunzioni a tempo indeterminato (immissione in ruolo) personale docente secondaria di II grado posto comune classe di concorso A011 Discipline letterarie e latino”. Dopo una prima valutazione dei titoli ottenuti a seguito di frequenza a corsi presso FOR.COM., gli stessi non sono stati poi considerati nella redazione della graduatoria generale di merito, anch’essa impugnata. Invero con un primo avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a cui era stata assegnata la competenza, si dava atto del completamento delle operazioni di valutazione delle prove, in cui la ricorrente veniva posizionata, nell’elenco complessivo degli aspiranti con punteggio di 187,50 inserita alla 20° posizione, con cui appunto vi era il riconoscimento del maggior punteggio di 2,5 punti in funzione del possesso di titoli valutabili ai sensi del punto B.4.13 dell’allegato B al Decreto n. 499/2020, poi illegittimamente pretermessi dalla Commissione valutatrice, ancorché indicati nella domanda e nei modi previsti dal bando di concorso. Il Collegio ha accolto il ricorso con la seguente motivazione …. La questione di diritto controversa nel presente giudizio attiene al se, nell’ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docenti per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado (concorso bandito con decreto ministeriale n. 499/2020), i diplomi relativi a corsi di perfezionamento conseguiti presso il Consorzio Interuniversitario For.Com. fossero autocertificabili dai candidati o, invece, se il possesso degli stessi dovesse essere comprovato dai candidati che li avevano dichiarati nella domanda di partecipazione….Visto che la ricorrente, in sede di domanda, aveva dichiarato, fra gli altri titoli, di avere conseguito presso il Consorzio Interuniversitario For.Com. i diplomi relativi ai seguenti corsi di perfezionamento post laurea: “Insegnamento della letteratura italiana: elementi di didattica” (anno accademico 2017/2018) e “La letteratura Italiana nella letteratura dell’Europa: elementi di didattica” (anno accademico 2019/2020); ….. Queste le censure sollevate dalla prof.ssa Y: - violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 1, 2 e 4 del DDG prot. n. 499 del 2020, in relazione all’art. 97 Cost. Eccesso di potere e violazione del principio di legittimo affidamento nella certezza del diritto. Violazione dei principi del giusto procedimento e della par condicio in tema di procedura concorsuali e di attribuzione dei punteggi. Violazione falsa applicazione dell’art. 13 L. 705/1985, del DPR 382/1980 e L. 341/1990, in tema di riconoscimento degli istituti scolastici e conseguente accredito. Violazione dell’art. 1 c. 5 Direttivo MIUR 170/2016 Circolare ministeriale. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria. Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 97 e 34 della Costituzione rispettivamente intesi come “buon andamento ed imparzialità della p.a.” (art. 97) e principio di meritocrazia nella scuola pubblica (art. 34). Violazione di legge in relazione agli artt. 46-47 DPR 445/2000, anche alla luce della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria. Violazione di legge in relazione all’art.6 L. 241/1990, anche in rapporto ai principi di correttezza, imparzialità e buona fede. In particolare, la ricorrente espone che: - va contestato l’argomento della commissione esaminatrice secondo cui i due titoli in questione non erano valutabili in quanto la ricorrente non ha prodotto, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, la dichiarazione di attestazione del possesso dei titoli in questione, per cui è stato del tutto travisato il contenuto dell’avviso di cui all’avviso prot. n. 29511 del 4 agosto 2022 dell’U.S.R. per il Lazio nella parte in cui esso prescrive che “…non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio: - Abilitazioni specifiche; - Titoli di specializzazione conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute; - Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute o presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie; - Titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica)”; - la commissione esaminatrice e l’U.S.R. Lazio hanno dunque ritenuto che, non rientrando testualmente il Consorzio For.Com. nel novero delle istituzioni menzionate nella suddetta nota, ogni titolo dallo stesso rilasciato avrebbe necessitato di una attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; - tale argomento non tiene però conto del fatto che il Consorzio Interuniversitario For.Com. è un consorzio universitario costituito, in base all'art. 13 della L. n. 705/1985, al D.P.R. n. 382/1980 nonché alla L. n. 341/1990 (art. 6, 8 e 11), tra Università e organismi universitari italiani e stranieri, senza fini di lucro e dotato di personalità giuridica, come da decreto istitutivo del M.I.U.R. del 9 ottobre 1997. Oltre a ciò va aggiunto che gli artt. 91 e ss. del D.P.R. n. 382/1980 e il D.P.R. n. 162/1981 prevedevano che le Università potessero attivare corsi di perfezionamento post lauream anche a mezzo dei ridetti Consorzi interuniversitari, i quali sono dunque considerati ex lege legittimati a rilasciare i relativi titoli. I consorzi interuniversitari come il For.Com., dunque, integrano una sorta di modulo operativo che le Università italiane possono utilizzare, consorziandosi tra loro o con Università straniere, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, per realizzare alcuni dei rispettivi fini istituzionali; - anche la giurisprudenza amministrativa, del resto, si è già pronunciata nel senso che i titoli rilasciati dal Consorzio For.Com. possono essere considerati alla stregua di titoli universitari, tenuto conto della struttura dei corsi, del numero di ore di lezione, dei crediti formativi acquisiti e del fatto che essi presuppongono il superamento di un esame finale (al riguardo nel ricorso vengono richiamate in particolare le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2515/2009, 2417/2011 e 3695/2017). Tale orientamento si fonda sulle seguenti considerazioni: a) secondo l’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, le Università rilasciano i seguenti titoli: laurea; laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca. Secondo l’art. 3, comma 9, del citato D.M., le Università, in attuazione dell’art. 1, comma 15, della L. n. 4/1999, possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea, o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; b) secondo l’art. 7 del D.M. n. 270/2004, per conseguire il master universitario occorrono almeno 60 crediti, corrispondenti a 1500 ore di lezioni; c) l’art. 3, comma 9, del D.M. n. 270/2004 ribadisce la vigenza dell’art. 6 della L. n. 341/1990, a tenore del quale le Università possono attivare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in esito ai quali sono rilasciati attestati. La richiamata giurisprudenza ha poi considerato che i corsi di perfezionamento svolti presso il For.Com., aventi durata annuale, di complessive 1500 ore, corrispondenti a 60 CFU, si concludono con un esame finale e con il rilascio di attestato di partecipazione. Tali attestati, se in base ad un criterio formalistico-nominalistico non potrebbero essere equiparati a diplomi di perfezionamento o a master universitari di I e II livello, tuttavia possono essere considerati tali in base ad un criterio sostanziale, e ciò in quanto la stessa normativa di settore (gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. n. 509/1999, gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. n. 270/2004) “…prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi…”, dal che discende la conclusione per cui “In applicazione di quanto precede, evidenziandosi che nell’ambito della propria autonomia il For.Com. ha strutturato i corsi in questione sulla base di 1500 ore e di 60 crediti, se ne deve trarre la conseguenza che tali corsi sono equivalenti ai master e danno diritto al punteggio previsto per questi ultimi”; - a ciò va aggiunto che, come risulta da una comunicazione ufficiale rinvenibile anche nel sito del Consorzio For.Com., “Le Università, i Consorzi Universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli Enti pubblici di ricerca, le Istituzioni museali, e gli Enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)" (direttiva M.I.U.R. n. 170/2016). Attenzione: Per tale motivo Università, Consorzi universitari ed interuniversitari, Istituzioni AFAM, Enti pubblici di ricerca, Istituzioni museali, ESSENDO GIA' ABILITATI A RILASCIARE TITOLI RICONOSCIUTI DAL MIUR, non compaiono nell'elenco degli Enti che hanno dovuto sostenere l’iter procedurale dell’accreditamento ministeriale”; - per tali ragioni, i titoli relativi ai corsi di perfezionamento post universitari dichiarati dalla ricorrente non potevano che essere valutati quali titoli autocertificabili e pertanto è illegittima la mancata considerazione ai fini dell’assegnazione del punteggio; - la conclusione a cui è giunta la commissione esaminatrice, poi avallata anche dall’U.S.R. Lazio, è altresì viziata per falsa interpretazione ed applicazione della lex specialis, ed in particolare dell’art. 12 del bando e dell’avviso prot. n. 22085 del 15 giugno 2022 (di contenuto pressoché identico, in parte qua, al richiamato avviso prot. n. 29511 del 4 agosto 2022), secondo cui “Non dovranno essere presentati né a questo Ufficio né alla Commissione i titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio: - Abilitazioni specifiche; - Titoli di specializzazione; - Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento; - Titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica). Ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia ai citati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000...”; - i titoli per cui è causa, non solo rilasciati da un ente legittimato ed accreditato con il M.I.U.R. per le attività di formazione, erano stati ritualmente indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e pertanto non era necessario alcun ulteriore adempimento da parte della candidata; - sotto altro profilo, va contestata la violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buona fede in relazione all’art. 6 L. n. 241/1990 in tema di soccorso istruttorio. Infatti, una volta che l’interessata aveva segnalato l’indebita decurtazione del punteggio rispetto a quello risultante dalla graduatoria provvisoria, l’amministrazione, tenuto conto del fatto che i titoli de quibus erano stati dichiarati nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto consentire alla prof.ssa Y di integrare la documentazione presentata. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio e le Marche e i controinteressati ……, i quali hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del T.A.R. Marche ed hanno comunque chiesto il rigetto del ricorso nel merito. ……. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. Marche, in quanto, laddove un concorso bandito a livello nazionale preveda una ripartizione di posti in ambito regionale, si è di fronte a tante graduatorie autonome (potendo ogni candidato partecipare per una sola Regione - art. 4 del presente bando di concorso), ciascuna delle quali ha efficacia unicamente nell’ambito della singola Regione. Ad abundantiam, va aggiunto che nel caso di specie la ricorrente non impugna atti adottati dal Ministero dell’Istruzione e/o atti aventi efficacia estesa all’intero territorio nazionale, visto che ella in realtà contesta le modalità con cui la commissione esaminatrice e gli Uffici Scolastici intimati hanno applicato le legittime previsioni del bando. ….. Nel merito il ricorso è fondato e va dunque accolto. …… Quanto alla natura del Consorzio For.Com. è sufficiente richiamare le norme di legge in base alle quali esso è stato costituito. Si tratta degli artt. 91 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla L. n. 705/1985, e dell’art. 11 della L. n. 341/1990. Il Consorzio For.Com. è dunque un ente pubblico senza fini di lucro. Quanto alle competenze del For.Com., invece, va evidenziato che il Consorzio è preposto, fra gli altri, a “…sperimentare e promuovere Corsi di aggiornamento, perfezionamento, di specializzazione e di istruzione professionale nelle diverse aree disciplinari destinati agli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo per le problematiche relative all’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap;…” (art. 2 dello Statuto). Quanto invece al riconoscimento da parte del M.I.U.R., va osservato che il For.Com. risulta essere stato istituito con decreto ministeriale del 9 ottobre 1997, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 1997, per cui non si vede quale altro atto il Ministero avrebbe dovuto adottare per “riconoscere” il Consorzio. Infine, per quanto concerne l’accreditamento del For.Com. per le attività di formazione e perfezionamento post-universitarie, è abbastanza incredibile che le amministrazioni intimate abbiano completamento omesso di considerare che il Consorzio non compare nell’elenco degli enti di formazione accreditati di cui alla Direttiva ministeriale n. 170/2016 solo perché, come emerge dall’art. 1, comma 5, del provvedimento, è stato lo stesso Ministero a puntualizzare che “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”. ….. Oltre a ciò va poi osservato che l’elencazione contenuta nei due avvisi dell’U.S.R. per il Lazio del 15 giugno e del 4 agosto 2022 non è tassativa, il che è confermato dall’utilizzo del sintagma “…ad esempio…”. Il secondo avviso, peraltro, modifica immotivatamente il primo, aggiungendo l’inciso “…conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute o presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie…”. Per il resto vanno condivisi gli argomenti esposti in ricorso, i quali fanno a loro volta riferimento ad un ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato. …… Alla luce delle premesse di cui ai paragrafi precedenti, si deve concludere nel senso che i titoli rilasciati dal For.Com. all’esito di corsi che abbiano le caratteristiche minime evidenziate in più occasioni dal Consiglio di Stato (ossia: durata annuale e 1500 ore di lezione; 60 CFU riconosciuti; esame finale) rientrano senza dubbio fra i diplomi di perfezionamento post lauream che nella presente selezione erano autocertificabili dai candidati. Alla prof.ssa Y vanno dunque riconosciuti ulteriori 2.5 punti per i due titoli de quibus. ……. Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio è assorbito, visto che nella specie la ricorrente non era tenuta a produrre alcuna attestazione relativa ai due titoli in questione. ……. Alla luce di quanto emerso nelle memorie conclusionali e nella discussione orale, è necessario fornire all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, let. e), indicazioni in merito alle modalità di esecuzione della presente sentenza. Infatti, come anche la ricorrente ha riconosciuto sia nella fase cautelare che nelle memorie conclusionali, i problemi nella specie non riguardano tanto il profilo economico (anche se resterebbero “scoperti” i mesi di luglio e agosto 2023) quanto piuttosto la sede di assegnazione della prof.ssa Y e la retrodatazione, a fini giuridici, della nomina in ruolo. Va però in primo luogo premesso che nelle controversie relative ai concorsi pubblici per la nomina in ruolo di docenti delle scuole primarie e secondarie al G.A. non è attribuita la giurisdizione esclusiva, il che vuol dire che il Tribunale non potrebbe incidere sui contratti di lavoro a suo tempo stipulati dai controinteressati, se non, indirettamente, in sede di ottemperanza. Ciò detto, dalle memorie conclusionali è emerso che la prof.ssa Y, la quale aspirava in prima battuta ad essere assegnata ad una scuola della Provincia di P, neanche in caso di attribuzione del punteggio reclamato avrebbe conseguito un punteggio complessivo tale da consentirle a suo tempo di coronare tale aspirazione, per cui ella avrebbe potuto aspirare ad essere assegnata ad una scuola della Provincia di Ancona o della Provincia di Macerata. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguibile nel prossimo a.s. 2023/2024, visto che, come del resto evidenzia la stessa ricorrente nella memoria, la graduatoria impugnata ha validità biennale e che la prof.ssa Y è collocata al primo posto utile per lo scorrimento. Pertanto, fermo restando che la nomina in ruolo dovrà essere retrodatata, a fini giuridici, al 1° settembre 2022 e che, pertanto, la ricorrente ha diritto alla ricostruzione della carriera (e dunque anche agli emolumenti relativi ai mesi di luglio e agosto 2023, maggiorati di interessi, visto che la prof.ssa Y nel corrente a.s. 2022/2023 è titolare di incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2023. Per i restanti mesi vale invece il principio dell’aliunde perceptum), l’assegnazione della sede di servizio dovrà essere operata dall’U.S.R. Marche tenendo conto delle preferenze espresse a suo tempo dall’interessata e della posizione dei controinteressati nominati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2022. Al riguardo va peraltro evidenziato che è stata la stessa ricorrente, nella memoria, a dichiarare che “…E’ indubbio che dopo anni di attesa, incertezze e precarietà, il concorso bandito era ed è il “bene della vita” a cui aspirava la Y, a prescindere dalla destinazione territoriale, anche perché poi è sempre prevista la possibilità di chiedere ed ottenere l’avvicinamento”. ….. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua della graduatoria impugnata e riconoscimento alla prof. Y del punteggio complessivo di 187,50 punti……