Condominio - risarcimento danni a proprietà esclusiva – difetto di legittimazione - sussiste – responsabilità ex art. 1667-1669 c.c. – appaltatore – nudus minister – fattispecie – inapplicabilità – responsabilità solidale del direttore dei lavori – esclusione – corrispettivo dovuto dal condomino per

19.9.2023 - Corte di Appello di Ancona – Sent. 1292-2023 – Pres. Marcelli – Rel. Giungi

03/10/2023

… “RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte, X ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale il Tribunale di Urbino aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti proposta dal Condominio V, condannandolo altresì al risarcimento del danno. Si è costituito nel grado il Condominio appellato per chiedere il rigetto dell’appello. Si sono altresì costituiti la Compagnia di Assicurazioni M, assicuratrice della responsabilità dell’appellante, e la Compagnia di Assicurazioni F, assicuratrice della responsabilità del geom. P, Direttore dei Lavori, chiamato in causa in primo grado dall’opposta appellante e non costituitosi in appello. Nel corso del processo l’appellante ha rinunciato agli atti e all’azione nei confronti della Compagnia di Assicurazioni M che ha accettato a spese compensate. Il giudizio nel rapporto tra tali parti è stato pertanto dichiarato estinto dalla Corte con ordinanza del 06.12.2021. Con ordinanza del 07.01.2020 la Corte ha accolto l’istanza dell’appellante di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata. La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del giorno 21.03.2023. X impugna la decisione di prime cure muovendo alla stessa una serie di censure che possono essere così brevemente compendiate. Con un primo motivo di appello l’istante torna ad eccepire la carenza di legittimazione attiva del Condominio riguardo al risarcimento dei danni relativi a unità immobiliari di proprietà particolare e non comune, avendo l’amministratore del Condominio – in relazione a detti danni – agito senza un mandato specifico degli interessati. Nel secondo motivo di doglianza l’appellante contesta la sussistenza della propria responsabilità, osservando che i vizi accertati non riguarderebbero la stabilità dell’edificio né la godibilità dello stesso (e quindi non sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 1669 c.c.), mentre d’altro canto (evidentemente per quanto concerne la responsabilità ex artt. 1667 e 1668 c.c.) l’impresa avrebbe agito costantemente e direttamente sotto le direttive dell’amministratore del Condominio, il quale avrebbe scelto anche i materiali e dunque – al contrario di quanto rilevato nella consulenza tecnica in sede di ATP – non potrebbe essere predicata la responsabilità della medesima. Nel terzo motivo di appello X passa a criticare le risultanze oggettive della perizia, nei cui confronti evidenza errori metodologici (soprattutto in ordine al prelevamento dei campioni per quanto riguarda il trattamento antimuffa) e valutativi (con riferimento alla quantificazione dei danni). In ogni caso, avrebbe ulteriormente errato la sentenza nel non avvedersi che in realtà, lo stesso CTU – rispondendo alle osservazioni dei tecnici di parte – aveva ridotto in perizia ad € (omissis)= (anziché ad € (omissis)= oggetto di condanna) il valore degli interventi ripristinatori (e dunque dei danni). Con un quarto motivo di gravame l’appellante censura poi la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto (almeno) la corresponsabilità del geom. P, Direttore dei Lavori, di cui l’istruttoria avrebbe dimostrato la frequente assenza dal cantiere, con conseguente omessa vigilanza allo stesso addebitabile. Il quinto motivo di gravame è invece dedicato a contestare l’omessa pronuncia della decisione impugnata sulla domanda riconvenzionale (oggetto invero già della domanda monitoria) di pagamento, da parte del Condominio, dei compensi pattuiti per l’appalto; domanda completamente pretermessa dal Tribunale di Urbino. Nel sesto ed ultimo motivo di appello X si duole anche della regolazione delle spese di lite di primo grado, con speciale riferimento al relativo onere afferente alle posizioni dei chiamati in causa. Prima di scendere nel merito delle motivazioni del gravame, la Corte deve preliminarmente prendere atto che nel corso del processo è intervenuta espressa rinuncia (degli atti di impugnazione e della stessa azione) da parte dell’appellante nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni M (soggetto peraltro evidentemente citato ai soli fini della integrazione del contraddittorio in appello), rinuncia che è stata espressamente accettata (con atto regolarmente depositato nel fascicolo telematico) da quest’ultima. Su espresso accordo delle parti la rinuncia è avvenuta con integrale compensazione delle spese di lite del grado. Non sussistendo peraltro ulteriori motivi di contrasto con le altre parti in causa, il rapporto processuale tra X e la Compagnia M deve ritenersi definitivamente composto ed estinto, con piena conferma dell’ordinanza già resa sul punto da questa Corte in data 06.12.2021. Ciò preliminarmente precisato, appare senz’altro fondato il primo motivo di appello. Nell’ambito della quantificazione complessiva dei danni, come risulta chiaro al punto n. 12 della relazione di consulenza tecnica in sede di ATP, il consulente ha conteggiato il costo di € (omissis)= per il ripristino di macchie lasciate dalle lavorazioni sugli infissi e sulle soglie dei balconi di alcuni appartamenti privati. Nei confronti di tale tipo di vizio e di conseguente danno (trattandosi evidentemente di danni ad unità immobiliari private), l’amministratore condominiale – in assenza di uno specifico mandato di rappresentanza dei condomini interessati (la cui sussistenza non solo non è provata ma neppure allegata) – non aveva legittimazione ad agire sulla base della deliberazione assembleare allegata agli atti, che peraltro non si presenta totalitaria e unanime (unica ipotesi in cui la stessa si sarebbe potuta surrogare al rilascio di specifico mandato da parte dei condomini interessati – cfr. Cass., 21533/2020). Considerata anche l’incidenza dei costi fissi e comuni per il noleggio della piattaforma e l’installazione del ponteggio, deve ritenersi equa l’espunzione dalla complessiva quantificazione del danno riconosciuto in favore del Condominio di una somma complessiva pari ad € (omissis). Venendo così al secondo motivo di appello, va preliminarmente osservato come irrilevanti e non decisive si presentino le censure dell’appellante circa la (non) riconducibilità dei vizi contestati al novero di quelli di cui all’art. 1669 c.c. Anche volendo difatti – per mera ipotesi di ragionamento – accogliere le doglianze dell’appellante, quel che rileva è che, in ogni caso, la decisione di primo grado ha comunque ritenuto rilevante ed impegnata (sebbene in via alternativa) anche la disciplina di cui agli artt. 1667 e segg.ti c.c., disciplina nei cui confronti l’appellante non muove osservazioni critiche di sorta. E’ ben vero che nell’ambito del motivo X deduce l’insussistenza della propria responsabilità e dei vizi contestati, ma ciò fa sulla base di considerazioni di mero fatto e non di diritto. Quanto comunque alle prime, va sottolineato innanzitutto che i vizi contestati e riconosciuti sussistenti dalla perizia di ATP (perizia che, peraltro, si presenta ampiamente documentata, puntualmente argomentata, caratterizzata anche da senso di equità ed oggettività – se è vero come è vero che molte delle contestazioni del condominio non sono state riconosciute dal consulente – e dunque pienamente condivisibile e non meritevole delle censure, peraltro attinenti ad aspetti secondari e marginali, mosse alla medesima dall’appellante anche nel terzo motivo di impugnazione), nulla hanno sostanzialmente a che vedere con i materiali utilizzati – su cui si incentra significativamente la difesa dell’appellante, sostenendo che essi sarebbero stati forniti dal Condomini committente. In realtà tutti i vizi contestati e riconosciuti dalla consulenza dipendono palesemente, al contrario, dalle modalità di esecuzione delle opere, che è stata ritenuta dal perito non conforme alle regole dell’arte. Non può neppure sostenersi – come la difesa del X suggerisce – che si sia trattato di un appalto nel quale la ditta appaltatrice sia stata ridotta al ruolo di un nudus minister delle decisioni del Condominio committente; la mera presenza, eventualmente anche assai assidua, sul cantiere (che del resto era il Condominio) dell’amministratore condominiale non dimostra e non prova (né ciò invero risulta dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria) che questi fornisse all’impresa indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione dei lavori, in modo da sollevarla della responsabilità circa gli stessi. Complessivamente, pertanto, la già accertata responsabilità dell’impresa con riguardo ai vizi riscontrati non può che essere confermata, con conseguente rigetto delle censure dalla stessa sollevate nel secondo e terzo motivo di appello, fatta eccezione per la quantificazione definitiva dei danni. E’ infatti corretta l’osservazione dell’appellante secondo cui, a seguito delle osservazioni mosse dal proprio CT di parte alla consulenza, il perito incaricato – in sede di redazione della consulenza di risposta a dette osservazioni – ebbe a precisare che, in considerazione dei ribassi d’asta (o comunque di preventivo) di cui presumibilmente il Condominio avrebbe potuto godere in sede di assegnazione delle opere, la stima finale dei danni si sarebbe dovuta ridurre alla somma di € (omissis), che pertanto – in sostituzione di quella riconosciuta dalla sentenza gravata – l’impresa appaltatrice deve essere effettivamente condannata a risarcire al Condominio (salva la riduzione evidenziata in sede di analisi del primo motivo di appello). E’ infondato poi il quarto motivo di gravame con il quale l’appellante chiede la riforma della sentenza per includere, quantomeno, la corresponsabilità del Direttore dei Lavori. La tesi dell’estensione della responsabilità anche al geom. P si basa esclusivamente, in sostanza, sulla scarsa o nulla presenza in cantiere dello stesso durante la prima fase delle lavorazioni e cioè prima della esecuzione dei lavori di ripristino richiesti dallo stesso Direttore dei Lavori. Ora, premesso che almeno in tale seconda fase delle lavorazioni risulta documentato (e ammesso dalla stessa appellante) un ruolo centrale e significativo da parte del Direttore dei Lavori, per quel che concerne la prima fase – al contrario di quanto deduce il X – non può ritenersi raggiunta la prova della diserzione, da parte di quest’ultimo, del cantiere. Ribadito difatti che la presenza sul cantiere del Direttore dei Lavori non deve affatto essere quotidiana, rilevando soltanto che egli fornisca comunque le direttive essenziali di lavorazione operando sulle stesse un controllo generale, il punto è che la sostanziale assenza di sopralluoghi da parte di quest’ultimo sul cantiere (nella ripetuta prima fase di lavorazione) è sì affermata dai testi W e Z, ai quali tuttavia non può essere attribuita credibilità per la posizione di assoluta vicinanza alle ragioni dell’attore (ed anzi di vero e proprio interesse personale all’esito del giudizio, che avrebbe legittimato una loro dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc, atteso che si trattava non solo dei fratelli dell’attore, ma anche di soci dell’impresa familiare che aveva eseguito i lavori), e tuttavia negata dal teste Y, senza peraltro che le ulteriori dichiarazioni dei testi A e B possano rivelarsi decisive, posto che gli stessi hanno dichiarato di non aver lavorato continuamente sul cantiere stesso. Alle considerazioni che precedono va aggiunto che l’impresa appaltatrice, nella propria nota del 27.10.2011 (in cui riconosceva in sostanza la presenza dei vizi e si impegnava ad eliminarli secondo le indicazioni e la sorveglianza proprio del geom. P), si addossava l’onere del ripristino senza minimamente riferire la eziogenesi degli stesi anche all’operato del Direttore dei Lavori. Un tale quadro probatorio, quantomeno di estrema incertezza, non può non risolversi a sfavore dell’attore appellante cui spettava di fornire piena prova (almeno) della completa assenza dal cantiere del geom. P, da cui poter desumere una sua partecipazione alla responsabilità accertata nei confronti dell’impresa. Il quinto motivo di impugnazione merita alcune considerazioni. La domanda di pagamento del residuo compenso dovuto per le lavorazioni eseguite era già stata introdotta in giudizio dal X con il decreto ingiuntivo opposto; essa pertanto – pur qualificata come riconvenzionale da parte opposta a seguito dell’opposizione – non integrava neppure una vera e propria domanda riconvenzionale, corrispondendo a quella già regolarmente introdotta con la domanda monitoria e sulla quale parte opposta aveva tutto il diritto di insistere nella fase di opposizione. Ora, nel giudizio di primo grado, nell’ambito della propria opposizione, il Condominio opponente aveva proposto, assieme alla domanda di risarcimento del danno, sia una domanda, principale, di riduzione del prezzo dell’appalto, sia una domanda, subordinata, di risoluzione del contratto per il caso di riconosciuta inidoneità assoluta delle opere eseguite. La sentenza gravata ha completamente pretermesso di valutare sia la domanda monitoria di pagamento del corrispettivo riproposta dall’opposta che la domanda di riduzione del prezzo del corrispettivo e/o di risoluzione contrattuale avanzata invece dall’opponente. Né può dirsi che tali decisioni siano state adottate implicitamente dal Tribunale di Urbino, se non altro perché l’assoluto silenzio sulla domanda di pagamento del corrispettivo dell’appaltatrice si sarebbe potuta giustificare solo con una pronuncia di risoluzione del contratto (e come effetto necessario della stessa), che però sarebbe dovuta essere pronunciata (almeno questa) esplicitamente, e che invece manca del tutto. L’accoglimento della domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto avrebbe invero paralizzato (parzialmente o totalmente) la pretesa di pagamento di parte opposta. Ora, di fronte alla completa pretermissione, da parte del Tribunale di Urbino, di ogni valutazione sulle domande in esame, non può non rilevarsi che, mentre l’opposta ha appellato tale punto della decisione riproponendo la domanda di pagamento, parte opponente invece nella propria comparsa di costituzione e risposta non solo non ha proposto appello incidentale avverso il rigetto (seppur implicito) della propria domanda di riduzione e/o di risoluzione, ma non ha neppure invero riproposto, almeno, tale domanda (nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata non avesse pronunciato un rigetto implicito ma, semplicemente, non avesse deciso sulla stessa). In altri termini, almeno la riproposizione della domanda di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, a norma dell’art. 346 cpc, sarebbe stata necessaria al fine di consentire alla Corte di analizzare, in questa sede la stessa. La mancata riproposizione della domanda in questione, dunque, non solo determina decadenza dalla stessa impedendone l’accoglimento (pur eventuale), ma determina necessariamente anche l’accoglimento del motivo di appello in esame con il quale l’opposta appellante reitera la propria domanda di pagamento del corrispettivo, originariamente introdotta con l’ingiunzione. La domanda risarcitoria avanzata dall’opponente, difatti, non può ritenersi estesa sino a ricomprendere anche la domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, con la conseguenza che l’accoglimento della prima ben può coesistere con l’ulteriore accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo, non potendosi – per quanto spiegato – mettere nel nulla il contratto e/o ridurre il prezzo pattuito (cfr. Cass. 6886/2014). In conclusione, va accolto il quinto motivo di appello principale con conseguente condanna del Condominio opponente a pagare all’opposta l’importo residuo del corrispettivo che – all’esito del controllo e della riduzione di € (omissis) riconosciuta dal CTU – va quantificato nell’importo finale di € (omissis), oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Il parziale accoglimento dell’appello determina ovviamente modifiche anche sulla regolazione delle spese di primo grado – che appresso verrà esplicitata – risultando così assorbito il sesto motivo di appello, fatta eccezione per la doglianza relativa all’onere delle spese nei confronti della Compagnia Assicuratrice della R.C. del geom. P, dal medesimo chiamata in causa. La censura sul punto non può essere difatti accolta perché, anche nei confronti dei chiamati in causa, vale il principio della causalità (e così della responsabilità della chiamata), con conseguente riconducibilità di quest’ultima al primo soggetto che, con il proprio comportamento sostanziale e processuale (ovviamente purché rivelatosi infondato), abbia causato e determinato la chiamata in causa. Nella specie la domanda di garanzia nei confronti del Direttore dei Lavori è stata respinta (anche in appello) ed è dunque giusto che – almeno in primo grado per quanto appresso spiegato - le spese della Compagnia Assicuratrice di quest’ultimo restino a carico di chi – ovvero l’opposta appellante – tale domanda infondata ha formulato. Deve infine ritenersi ammissibile e fondata la richiesta, formulata in appello dal Condominio appellato, di aggiungere la rivalutazione monetaria – oltre agli interessi legali già previsti dalla sentenza di primo grado – alle somme in suo favore riconosciute, trattandosi di debito risarcitorio e dunque di valore e non di valuta. La domanda va ritenuta ammissibile perché la rivalutazione monetaria di un debito di valore può essere eseguita anche d’ufficio (cfr. Cass. 6711/2021) e dunque la relativa domanda può essere proposta dall’interessato per la prima volta anche in appello, salva la formazione di un giudicato in senso contrario, che però qui non ricorre. Complessivamente pertanto, all’esito della presente decisione, deve essere confermata la condanna di X al pagamento in favore del Condominio appellato dell’importo complessivo di € (omissis), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (atto di opposizione a decreto ingiuntivo) al saldo effettivo sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT. D’altro canto, invece, il Condominio deve essere condannato a pagare a X l’importo di € (omissis) a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l’appalto, oltre ad interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. (OMISSIS)

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