Contrato di cessione di crediti di imposta ex art. 121 d.l. 34/2020 – sottoscrizione di un c.d. contratto-quadro di impegno irrevocabile tra impresa edile e Banca per accettazione di future cessioni sino ad un massimo prestabilito – successivo rifiuto di accettare cessioni di credito – motivazione g

6.11.2023 – Arbitrato Interbancario – Collegio di Roma - Pres. Sirena Est. Vardi

05/12/2023

… “FATTO 1.    La società ricorrente si rivolge all’Arbitro contestando alla banca l’inadempimento agli obblighi asseritamente derivanti da un contratto di cessione di crediti di imposta ex art. 121 DL n. 34, del 19 maggio 2020. Chiede il ripristino del rapporto, l’assenso alla cessione del credito ed il risarcimento del danno asseritamente patito. La società ricorrente riferisce che il (omissis) ha formulato alla resistente una proposta di cessione del credito d’imposta avuto riguardo a un appalto che le è stato commissionato; il 3/11/2022 la banca ha rilasciato la propria referenza sulla proponente «con qualifica "buona"». Riferisce altresì che il 30/06/2022 ha stipulato un «impegno irrevocabile a proporre cessioni di crediti» ed ha ceduto crediti alla banca per (omissis) e inviato alla società di consulenza incaricata delle verifiche ogni documento richiesto. Riferisce infine che la società di consulenza ha positivamente valutato i crediti oggetto di cessione; tuttavia il 16/11/2022 la piattaforma predisposta per tali cessioni dalla società di consulenza incaricata è entrata in blocco, ciò che «ha impedito il caricamento di nuove pratiche e l'annullamento delle istruttorie in itinere» e il 18/11/2022 la banca ha trasmesso documentazione di diniego della proposta di cessione. Tanto premesso, deduce che il diniego della banca è stato «immotivato, contrario a buona fede ed ha causato notevolissimi danni alla società». Sostiene che la banca avrebbe opposto  il  proprio  diniego  soltanto  a  seguito  della  nota  trasmessa  dalla  società  il 2/11/2022, con la quale sono state richieste notizie sullo stato di  avanzamento  della pratica e ne è stata sollecitata una celere conclusione. Tenuto conto di quanto precede, domanda il ripristino del rapporto con la banca e che questa esprima il proprio «assenso alla cessione del credito». Domanda altresì il «risarcimento del danno da quantificarsi anche all'esito delle difese dell'istituto e dei disagi e danni in corso di verifica e quantificazione». 2.    Costituitosi, l’intermediario in sede di controdeduzioni eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto ad ottenere una pronuncia di condanna dell’intermediario ad un facere infungibile, peraltro di natura costitutiva, estranea alle competenze dell’Arbitro. Nel merito, precisa che la società ricorrente ha stipulato con la banca “un impegno irrevocabile a proporre la cessione dei crediti d’imposta ex art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) all’interno di un plafond dedicato”. L’impegno in questione era finalizzato «a proporre cessioni di crediti di imposta», con annesso impegno della banca «a valutare l’acquisto dei crediti d’imposta, condizionato all’esito positivo» delle verifiche rafforzate svolte dalla banca sulla controparte e delle verifiche tecniche e fiscali  demandate a consulenti esterni, fermo restando comunque «[l’]insindacabile gradimento e giudizio» conclusivo della banca stessa. Tuttavia, nella specie nessuna cessione di credito di imposta è stata perfezionata tra le parti. Infatti, la banca si è impegnata esclusivamente a valutare l’acquisto dei crediti d’imposta per il caso di esito positivo delle verifiche rafforzate, ossia «dell’insieme di procedure che devono essere attuate dagli intermediari finanziari per obbligo di legge, anche con riguardo alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, e che servono ad acquisire dati e informazioni sull’identità dei clienti, anche al fine della valutazione del relativo merito creditizio». Sennonché non si è pervenuti a tale esito positivo, e ciò ha precluso il perfezionarsi della cessione. L’intermediario obietta d’altro canto che la normativa di settore e le circolari dell’Agenzia delle Entrate – che allega alle controdeduzioni – hanno innalzato gli standard di diligenza richiesti ai cessionari qualificati come l’odierna resistente, e ne hanno altresì sancito la responsabilità solidale. Nella specie, le verifiche eseguite dalla banca hanno infine «evidenziato indici di anomalia e perplessità sull’operatività della Società. Ciò ha imposto alla Banca, in ottemperanza alle direttive dell’Agenzia delle Entrate, di comunicare il non accoglimento delle proposte di cessione, stante la impossibilità di procedere alla accettazione dei crediti fiscali». In definitiva, nulla potrebbe rimproverarsi alla banca che ha «tenuto una condotta diligente e prudente - rispettando le politiche interne basate sui principi di “sana e prudente gestione dell’attività bancaria” che ogni banca è tenuta ad osservare nello svolgimento della propria attività, prestando una condotta di peculiare attenzione laddove venga in rilievo la  cessione di crediti fiscali che coinvolgono l’Erario». Eccepisce inoltre l’infondatezza della domanda di danni, «formulata in via del tutto  generica e non quantificata» (si riporta all’orientamento dei Collegi territoriali anche per come ribadito dal Collegio di Coordinamento, a mente del quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso»). Tanto chiarito, chiede che il ricorso venga  dichiarato  inammissibile ovvero respinto, perché infondato nel merito. 3. In replica alle controdeduzioni, la società ricorrente deduce che l’eccezione pregiudiziale è infondata. La domanda della società ricorrente non mira a modificare il rapporto esistente, né tantomeno a modificare diritti ma è chiaramente volta – al di là dell’utilizzo del termine atecnico «ripristino» – a far sì che l'istituto resistente adempia alle proprie obbligazioni secondo contratto e secondo buona fede. Deduce che non essendovi specifica contestazione sul punto, il rifiuto opposto alle cessioni proposte è del tutto immotivato; anche nell’esercizio dell’attività creditizia la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono postula comunque il rispetto dei principi di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento loro richiede (richiama alcuni precedenti dei Collegi territoriali che si sono pronunciati rispetto a dinieghi irragionevoli o comunque non motivati). Deduce che nel caso di specie, nel quale da settimane la società veniva tempestata di richieste di chiarimenti ed integrazioni, tutte regolarmente evase per mera correttezza (e non certo per obblighi contrattualmente assunti), il fatto che le legittime e serie proposte di cessione caricate sul portale venissero immotivatamente rifiutate da un giorno all'altro non è né conforme al contratto, né agli immanenti principi di buona fede contrattuale. D’altro canto nella specie «non possono evocarsi né le norme antiriciclaggio, né pretese policy interne, per giustificare l'arbitrarietà del rifiuto opposto all'acquisto del credito fiscale proposto dalla scrivente, laddove non ne siano concretamente esplicitate le ragioni». Afferma che ricorrendo nella specie una lesione dell’affidamento legittimamente riposto dalla società ricorrente nel perfezionarsi della cessione dei crediti, il danno “deve ritenersi liquidabile in ogni caso in re ipsa, essendo il soggetto debole del rapporto completamente esposto all’irragionevole volontà dell’istituto bancario”. DIRITTO 1.               Vanno esaminate in via preliminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’intermediario resistente, il quale contesta che la domanda della ricorrente,  nei termini in cui è formulata, con la richiesta del “ripristino del rapporto” e “l’assenso alla cessione  del  credito” (oltre al risarcimento del danno), è diretta a conseguire una pronuncia di condanna della banca ad un facere infungibile di natura costitutiva, che come tale esula dalla competenza dell’ABF. L’eccezione è infondata. Il Collegio sul punto osserva infatti che sebbene esulino dalla competenza dell’Arbitro le pronunce di natura costitutiva o comunque dirette ad ottenere la condanna dell’intermediario ad un facere infungibile, tuttavia nel caso in esame il ricorso ha per oggetto l’accertamento della liceità della condotta dell’intermediario relativamente alla proposta contrattuale di cessione di crediti fiscali della società ricorrente. Limitatamente a tale profilo di mero accertamento, il Collegio afferma la sussistenza della competenza ABF (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 490/2023). 2.               Nel merito, la società ricorrente lamenta il mancato perfezionamento della cessione del credito d’imposta previsto dall’art.121 del Decreto Legge n.34 del  19 maggio 2020; nello specifico lamenta che l’intermediario non ha fornito motivazioni in ordine al rifiuto e che lo stesso è intervenuto dopo che la società ricorrente aveva già maturato un affidamento in ordine al buon esito della cessione (in particolare, solo a seguito della nota trasmessa dalla società il 2.11.2022 con la quale sono state richieste notizie sullo stato di avanzamento della pratica e ne è stata sollecitata una celere conclusione). Dalla documentazione in atti emerge che il 30/06/2022 la società ricorrente ha proposto alla banca resistente un «impegno irrevocabile a proporre cessioni di crediti di imposta, ex art. 121 DL 19.05.2020, n. 34 (Decreto rilancio) convertito con L.17.07.2020 […] all’interno di un plafond dedicato». Alla stregua di tale impegno irrevocabile, da un lato,  la banca si è resa «disponibile a valutare l’acquisto dei Crediti di imposta, previa disamina di tutte le informazioni e documenti che saranno forniti dalla Società … che saranno ritenuti … necessari per permettere di far svolgere al proprio dipartimento antiriciclaggio e alle altre strutture competenti le procedure di verifica e identificazione della clientela …. ai sensi e per gli effetti della normativa di tempo in tempo vigente ed alle proprie policies interne (dette procedure, nel complesso, le KYC rafforzate) e solo ed esclusivamente nel caso in cui le verifiche KYR Rafforzate svolte da (INTERMEDIARIO) in merito al relativo credito di imposta e relativo committente abbiano avuto esito positivo ad insindacabile gradimento e giudizio [dell’intermediario]». Dall’altro lato la ricorrente si è impegnata a caricare entro 12 mesi sulla piattaforma online della società di consulenza la “Documentazione iniziale completa” inerente i crediti fiscali e a proporne la cessione alla banca, nei limiti di un plafond di (omissis). L’impegno irrevocabile citato subordina il perfezionamento della cessione dei crediti alla stipula di una apposita e successiva scrittura privata, ove pure sarebbe stato altresì determinato il corrispettivo di cessione. Di qui, il 26/09/2022 la banca resistente ha trasmesso alla società ricorrente il contratto di cessione, rimanendo in attesa dell’accettazione delle relative condizioni da parte della società ricorrente. Dalla documentazione in atti risulta che l’art. 2 del contratto di cessione del credito  subordinava l’efficacia della cessione al verificarsi di una condizione sospensiva: che il credito risultasse nel cassetto fiscale del cessionario entro il 31.03.2023. In base all’art. 6, la banca cessionaria aveva inoltre la facoltà di recedere dal contratto per tutto il tempo in  cui  i  crediti,  caricati  dal  cedente  sulla  piattaforma  dell’Agenzia  delle  Entrate, rimanessero nello stato “attesa di accettazione”. Con tale articolo, la banca si riservava pertanto la facoltà di «decidere se acquistarlo (id est, il credito), in tal modo rendendolo visibile sul prprio cassetto fiscale, oppure rifiutarlo (id est, il credito) recedendo dal presente contratto”. La ricorrente ha quindi trasmesso al consulente incaricato la documentazione richiesta, infine valutata positivamente. I crediti oggetto di cessione sono stati caricati sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con stato «in attesa di accettazione». Il 2/11/2022 la società ricorrente – per il tramite del difensore di fiducia – ha chiesto notizie circa lo stato di avanzamento della pratica, sollecitandone una rapida conclusione. Il 3/11/2022 la banca ha reso le cc.dd. referenze bancarie, concludendo che la ricorrente «intrattiene rapporti con questa banca ed opera con puntualità e correttezza” e “per quanto a nostra conoscenza sviluppa complessivamente un buon […] giro di affari e procede con andamento regolare […] e ci risulta disponga di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate all’attività svolta». Il 18/11/2022 la banca ha comunicato alla ricorrente di recedere dal contratto di cessione del credito ai sensi dell’art. 6 del contratto, senza motivare la decisione. Il Collegio, nell’ambito della competenza delimitata, è dunque chiamato a valutare circa la legittimità della condotta dell’intermediario e nello specifico, se il rifiuto della banca di accettare i crediti sia legittimo. Il Collegio osserva che, in base all’art. 2 del contratto di cessione del credito, a seguito della conclusione del contratto e al caricamento dei crediti sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate (regolarmente effettuato dalla ricorrente), l’efficacia della  cessione rimaneva sospesa e, comunque, il cessionario conservava il diritto di sciogliersi dal contratto fino all’effettiva accettazione dei crediti sulla piattaforma. Il Collegio deve dunque valutare la condotta dell’intermediario alla stregua dell’ipotesi di rifiuto di una proposta contrattuale avanzata dal cliente: infatti, nel caso di specie, sebbene stipulata, la cessione di crediti non era ancora produttiva di effetti dal momento che la banca si era riservata il diritto di recedere sino al momento dell’accettazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto il Collegio ribadisce innanzitutto come con riferimento a controversie concernenti il mancato perfezionamento del credito di imposta previsa dall’art. 121 DL 34/2020,  “[questo] Arbitro abbia escluso  l’esistenza di un  obbligo degli  intermediari  di accettare le proposte di cessione dei crediti fiscali relativi alle pratiche “Ecobonus”, precisando che una simile opzione rientra nella libertà imprenditoriale della banca, esattamente come non sussiste un generale dovere degli intermediari di negoziare ed erogare credito alla clientela (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 25536/2021)”. Dall’altro lato, “ferma restando la legittima discrezionalità della banca in ordine alle valutazioni relative all’accettazione o meno della cessione del credito d’imposta, il Collegio è chiamato comunque ad esaminare la condotta dell’intermediario”, di cui parte ricorrente si duole nel ricorso per il fatto di non aver fornito alcuna motivazione al rifiuto  di accettare la proposta di cessione presentatale dalla ricorrente (Cfr. Collegio di Roma dec. n.16260/2022). La missiva di rifiuto dell’intermediario inoltre, faceva seguito a quella con cui, il 03.11.2022 l’intermediario aveva espresso un giudizio positivo circa la “puntualità e correttezza”, il “buon giro di affari”, l’“andamento regolare” e la disponibilità di “risorse patrimoniali e finanziarie adeguate” da parte della società. Il  Collegio rileva che la mancata motivazione del rifiuto da parte dell’intermediario, con il mero riferimento all’art. 6 del contratto di cessione - motivazione che appare invece dovuta in base ai principi di diligenza e correttezza contrattuale- integri gli estremi di una condotta illegittima (cfr. anche Collegio di Roma dec. n. 890/2023). Solo nelle controdeduzioni l’intermediario si riferisce, ma del tutto genericamente, a “indici di anomalia e perplessità sull’operatività della Società”. 3.               Con riferimento alla richiesta di risarcimento di parte ricorrente, dovuto per i danni e disagi asseritamente patiti, il Collegio osserva che la domanda non è quantificata e  non è supportata da alcun elemento probatorio. Viene in rilievo la  regola generale dettata dall’art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova dell’esistenza e della consistenza del danno del quale domanda il risarcimento. La domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per non aver fornito la specifica motivazione del diniego. Respinge nel resto. (omissis)

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