Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse – principio della piena disponibilità dell’azione – potenziale richiesta risarcitoria –art. 34 co. 3 cpa interpretazione restrittiva – necessaria proposizione domanda risarcimento danni ovvero essere in procinto – insussistenza –

7.6.2022 – TAR MARCHE Sent. Nr. 350/2022 – Pres. FF Morri Est. De Mattia

10/06/2022

Con due ricorsi distinti venivano impugnati le procedure di approvazione di una variante urbanistica e il successivo piano di lottizzazione. Si costituivano l’Amministrazione resistente e la controinteressata. In vista dell’udienza di merito il ricorrente depositava in entrambi i giudizi nota con cui “hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione delle presenti cause”. Con memorie ex art. 73 c.p.a. il Comune, nonostante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, ha insistito per la decisione di merito - chiedendo il rigetto dei ricorsi - anche per scongiurare l’ipotesi della proposizione, in seguito, di eventuali domande risarcitorie. Il Collegio sulla base di quanto sopra ha così statuito: “….Rilevato che: - è principio generale del processo amministrativo quello secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e, quindi, può dichiarare di ver perduto ogni interesse a coltivare il ricorso. In quest'ultimo caso, il giudice, non avendo né potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 febbraio 2021, n. 664; in senso conforme, Cons. Stato, sez. II, 3 marzo 2021, n. 1840; 13 dicembre 2021, n. 8272; 14 marzo 2022, n. 1781); - inoltre, l’art. 34, comma 3, c.p.a. deve interpretarsi in via restrittiva, nel senso che si può accertare l'illegittimità degli atti ai fini risarcitori soltanto laddove la relativa domanda (di risarcimento) sia già stata proposta (nello stesso o in un separato giudizio) oppure quando la parte ricorrente dimostri di essere in procinto di proporla; in mancanza di tali adempimenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 giugno 2021, n. 1376, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2447); - nelle fattispecie in esame, la domanda risarcitoria non è stata proposta e neppure i ricorrenti hanno manifestato il permanere di un interesse ai fini risarcitori; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi in epigrafe vadano dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse…..”.

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