Studio legale Valentini
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18.10.2022 Tar Marche – Sent. 598/2022 - Pres. Daniele - Est. Morri
22/10/2022
… “per l'annullamento - della determinazione del Responsabile SUAP, prot. 086 del (omissis) con cui ha concluso negativamente il procedimento in relazione al parere negativo del Comune di V; - del diniego del permesso di costruire da parte del Comune, prot. 1160 del (omissis), avverso l’istanza di ampliamento formulata dalla X Srl. (OMISSIS) … “FATTO e DIRITTO 1. La società ricorrente allega di essere proprietaria di un fabbricato ad uso commerciale, ubicato in parte nel Comune di V ed in parte nel Comune di K. Avendo necessità di incrementare la superficie di vendita, presentava al Comune di V, in data (omissis), un progetto di ampliamento che, con i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame, veniva tuttavia respinto per le seguenti ragioni: - “Dovrà essere presentato un nuovo progetto che preveda la deviazione del fosso (omissis) così come prescritto dalla nota della regione marche in data (omissis) n. 7224, con allegato parere del Servizio competente”; - “In relazione alle aree destinate a parcheggio, le suddette devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 7 della L.R. 04/10/1999 n. 26 e successive modifiche ed in particolare i commi 4° e 7°”. Oltre all’azione di annullamento, viene proposta anche azione risarcitoria per perdita economica derivante dal mancato ampliamento dell’edificio commerciale. Nel corso del giudizio è tuttavia emerso che la ricorrente ha poi realizzato un ampliamento della superficie di vendita, ma essa insiste comunque sull’accoglimento dell’odierno ricorso e, in particolare, della domanda risarcitoria, allegando di aver potuto ottenere (in forza di atti successivi) solo un ampliamento inferiore a quello richiesto con l’istanza del (omissis). Si sono costituiti, per resistere al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di V, la Comunità Montana Y e l’Ing. L in qualità di responsabile del SUAP. 2. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 41, comma 1, della Legge n. 449/1997, dell’art. 96 del T.U.E.L. e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare la ricorrente ritiene che il diniego comunale sia illegittimo perché adottato in forza del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale il (omissis); organo che, a quella data, doveva invece considerarsi soppresso e quindi non più operante. La censura è infondata. Anche a voler sostenere che la Commissione Edilizia Comunale non fosse al momento legittimata ad esprimere pareri vincolanti sui progetti allegati alle istanze di concessione edilizia, va osservato che il diniego opposto dal Comune, con provvedimento del (omissis), prot. 1160, è stato sottoscritto, secondo la ripartizione di competenze nell’organizzazione dell’ente locale (che distingue tra poteri di indirizzo e controllo, che spettano agli organi di governo, e poteri gestionali, che competono ai dirigenti e alle qualifiche apicali), dal Funzionario responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio (tecnico in possesso della laurea in ingegneria affiancato dal responsabile del procedimento in possesso del diploma di geometra) che ne assume quindi la piena responsabilità (tecnica, amministrativa e contabile) indipendentemente dal parere (tecnico) espresso dalla Commissione Edilizia, che può comunque considerarsi organo consultivo facoltativo e non vincolante. La circostanza che nell’istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale era emersa, quale ragione ostativa, soltanto una questione relativa all’impianto fognante, non modifica la conclusione sopra esposta, poiché il parere della Commissione Edilizia è stato fatto proprio dal Responsabile di Settore che ne ha quindi condiviso i contenuti, formalizzando un diniego definitivo con efficacia verso l’esterno. 3. Con la seconda censura viene dedotta violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto svariati profili, in relazione al primo motivo ostativo opposto dal Comune (deviazione del fosso (omissis)). In particolare viene dedotto quanto segue: - la nota regionale, richiamata nel diniego, non impone alcun specifico tracciato per la deviazione del fosso, che dovrà quindi essere definito in accordo tra la ricorrente (proprietaria del suolo su cui corre parte del tracciato) e le amministrazioni interessate; - l’attuale sede del fosso non è di ostacolo all’ampliamento del fabbricato commerciale; - il diniego, che tuttavia non reca alcun accenno al riguardo (risultando quindi illegittimo per difetto di motivazione), potrebbe invece essere spiegato in relazione all’avvenuto rilascio, alla società terza S Srl, della concessione edilizia n. 39, prot. nr. 2396 del (omissis), per la costruzione di un edificio residenziale che preclude la traslazione del fosso secondo l’ultimo progetto che la ricorrente aveva inoltrato all’amministrazione comunale e che era in stato avanzato di trattative tra le parti (riposizionamento in parte lungo via (omissis) e in parte in altro luogo di proprietà della ricorrente). Di conseguenza l’unica soluzione residua, per modificare il tracciato del fosso, sarebbe quella che preveda un nuovo tracciato completamente all’interno della proprietà X (ricorrente) ma in posizione incompatibile con l’ampliamento del proprio fabbricato commerciale. 3.1 Le articolate censure non possono trovare condivisione. 3.2 Riguardo al dedotto difetto di motivazione circa le esigenze di presentare un nuovo progetto per la deviazione del fosso, va osservato che la ricorrente era comunque ben consapevole che l’ampliamento del proprio edificio commerciale, secondo il progetto originario (che prevedeva un incremento di superficie di vendita di mq. (omissis) oltre a superfici accessorie per mq. (omissis)), non si sarebbe potuto realizzare proprio per l’esigenza di modificare il tracciato del fosso, come poi effettivamente avvenuto e con la presentazione di un nuovo progetto di ampliamento (per una superficie di vendita ridotta a mq. (omissis)) che ha infine ottenuto l’avallo dell’amministrazione con il rilascio del titolo per costruire. 3.3 Non risponde quindi al vero che l’attuale sede del fosso non impediva l’ampliamento commerciale, poiché lo impediva nella misura voluta dalla ricorrente. 3.4 Circa il difetto di motivazione sulle ragioni effettive (secondo la ricorrente) del diniego, ovvero l’impossibilità di modificare il tracciato del fosso in base all’ultimo progetto (volto a massimizzare la capacità edificatoria del terreno di X) per effetto della concessione edilizia rilasciata alla società S srl, va osservato che anche questo motivo era facilmente deducibile, tanto è vero che tale titolo è stato immediatamente impugnato dalla ricorrente con il coevo ricorso n. 461/2004 chiamato nell’odierna udienza pubblica e deciso con separata sentenza. 4. Con la terza e ultima censura viene dedotta violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto svariati profili, in relazione al secondo motivo ostativo opposto dal Comune (prescrizioni riguardanti le aree a parcheggio). In particolare viene dedotto quanto segue: - il motivo di diniego si pone in contrasto con l’istruttoria svolta dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo cui il progetto “rispetta tutti gli standard urbanistici”; - il motivo è comunque manifestamente generico perché non individua quali prescrizioni sarebbero state violate, atteso che i richiamati commi 4 e 7, dell’art. 7, contengono numerose prescrizioni correlate a diverse ipotesi e situazioni. 4.1 Anche queste ultime censure vanno disattese. 4.2 Occorre innanzitutto osservare che la ragione ostativa esaminata in precedenza sarebbe comunque sufficiente per sostenere il diniego, avendo carattere autonomo rispetto alla questione qui trattata. 4.3 Va comunque osservato che l’espresso richiamo ai commi 4 e 7, dell’art. 7, della L.r. n. 26/1999, esclude il totale difetto di motivazione, trattandosi di normativa tecnica che contiene determinate prescrizioni. La censura avrebbe quindi potuto e dovuto entrare nel merito della questione ed illustrare, al Tribunale, le ragioni, tecniche e giuridiche, per le quali tale disciplina doveva invece considerarsi rispettata, a nulla rilevando (come già osservato nel precedente paragrafo 2) che l’Ufficio Tecnico Comunale non aveva inizialmente svolto osservazioni al riguardo, poiché la questione risulta verosimilmente essere emersa solo dopo un ulteriore esame istruttorio effettuato con la collaborazione della Commissione Edilizia. 5. L’infondatezza della parte impugnatoria del ricorso esclude profili risarcitori. 6. Le spese possono essere compensate per ragioni equitative. (omissis)