Divisione ereditaria – beni immobili non condonabili – esclusione dalla divisione – lesione della legittima del coniuge pretermesso – nullità della disposizione testamentaria – principio di conservazione delle assegnazioni disposte dal testatore – rilevanza anche in ipotesi di nullità del testamento

13.11.2023 – Tribunale di Pesaro – Sent. 783-2023 – Pres. e Rel. Pietropaolo

07/12/2023

…  “CONCLUSIONI Per l’attrice “Piaccia all’On.le Tribunale, in via preliminare dichiarare l’inammissibilità delle nuove circostanze di fatto dedotte nell’avversaria memoria / note di trattazione scritta per l’udienza 22.6.2020; nel merito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in citazione, dichiarare nulle o comunque invalide le disposizioni testamentarie di A che hanno leso le quote di legittima spettanti a B e alla concludente e quindi disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius poteva disporre, dichiarando quindi che detta successione abbia dato luogo alla proprietà comune indivisa in capo a B (quota di ¼), D (quota di ¼) e E (quota di ½) relativa ai seguenti beni immobili: (Omissis) Dichiarare altresì che, in seguito alla morte di B, la propria quota di proprietà comune indivisa dei predetti immobili si sia trasferita ai figli E e D, nella misura di 1/8 per ognuno, lasciando i predetti comproprietari comuni indivisi dei richiamati beni immobili con le rispettive quote di 5/8 e 3/8. Dichiarare inoltre che, per la successione mortis causa di B, D e E sono divenuti proprietari comuni indivisi, ognuno con la quota di ½, dei seguenti beni immobili: (Omissis) Dichiarare pertanto lo scioglimento delle comunioni di proprietà derivanti dalle successioni di A e B e disporre la divisione dei relativi beni immobili, con l’assegnazione delle rispettive quote di proprietà esclusiva ai singoli partecipanti, eventualmente con il versamento di un congruo conguaglio da parte dell’eventuale assegnatario di valore maggiore. A tal fine, si ritiene più equo e maggiormente corrispondente alle esigenze delle parti l’applicazione della soluzione A compresa nello scenario n. 1 previsto nel progetto di divisione predisposto dal CTU Geom. W, con l’assegnazione alla concludente del lotto n. 1 della predetta soluzione A. Soltanto in subordine, qualora gli immobili in oggetto non fossero da considerarsi comodamente divisibili oppure qualora l’On.le Tribunale ritesse di non potere procedere all’assegnazione agli eredi degli immobili affetti dai vizi urbanistici riscontrati dal CTU, disporre la vendita all’incanto degli stessi, insieme agli immobili non affetti da vizi, con la distribuzione del ricavato ai partecipanti in ragione della quota di comproprietà di ciascuno. In via ancora più subordinata, qualora l’On.le Tribunale non ritenesse di poter disporre la vendita dei beni immobili affetti da vizi urbanistici, assegnare alle parti un congruo termine per l’eliminazione dei vizi in questione sotto la vigilanza del consulente tecnico d’ufficio che VS voglia nominare, rimettendo all’uopo la causa in lettura. In via sempre più gradata, qualora l’On.le Tribunale non ritenesse di assegnare termine alle parti per l’eliminazione dei vizi urbanistici riscontrati dal CTU, disporre la vendita dei soli beni immobili non affetti da vizi urbanistici, con la ripartizione del ricavato fra le parti in misura corrispondente alla quota ereditaria di ognuna. In ogni caso, accertato che E occupa interamente l’opificio accatastato al (omissis) e il magazzino, attiguo al predetto opificio, distinto al (omissis), condannarlo al pagamento a favore della concludente di un’indennità di occupazione della quota di quest’ultima nella misura calcolato dal CTU pari a (omissis) fino al mese di Aprile 2020 e nella misura di (omissis) mensili dal mese di maggio 2020 fino all’effettiva divisione o comunque fino alla cessazione dell’occupazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con la rifusione dei compensi e delle spese di lite, comprese quelle di CTU e CTP. Per l’istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali formulate ex adverso, ammettere l’interrogatorio formale dell’attore sulle circostanze indicate nella 2° memoria ex art. 183 cpc presentata per conto dell’attrice D. Per il convenuto “A) In via istruttoria: per le ragioni tutte evidenziate nella memoria depositata dal convenuto E all’udienza 22.6.2020 e 26.10.2020 da aversi qui per ritrascritte, nonché nella lettera 13.1.2021 oggi prodotta, anch’essa da aversi qui per ritrascritta, voglia l’Ill.mo Giudicante disporre la rinnovazione della CTU, in subordine convocare il CTU a chiarimenti sulle circostanze e osservazioni contenute nei tre atti del convenuto E sopra richiamati. Voglia altresì’ dare ingresso alla prova per testi richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c VI c.p.c. del convenuto, disattesa, sui seguenti capitoli, premessa la formula di rito “vero che” … (omissis) B) Nel merito: voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere le domande avversarie di D inammissibili, infondate e sfornite di prova, previa rinnovazione della CTU e ammissione di tutte le altre istanze istruttorie come formulate dal convenuto, reiterate specificatamente in questa sede e reiette, ovvero in subordine convocazione del CTU a chiarimenti. Dare atto relativamente agli immobili indicati dal CTU per i quali è pendente la procedura di condono non definita, che tale elemento è ostativo, quantomeno relativamente a tali immobili, alla loro divisione giudiziale (Cass. SSUU 7.10.2019 n. 25021), conseguentemente stralciare gli stessi ed escluderli dalle operazioni divisionali, con ogni conseguente statuizione. Valutare separatamente i due assi ereditari riferentisi alla sig.ra A e al sig. B i quali assi rientrano nella causa per motivi differenti: riduzione testamentaria l’asse materno e divisione giudiziale l’asse ereditario paterno. Tanto premesso relativamente all’eredità della sig.ra A vanno tenute in considerazione come peraltro convenuto anche da parte attrice nell’atto di citazione (punti 10-12-15) le proporzioni delle quote di proprietà che andranno assegnate ai due eredi 3/8 a D e 5/8 a E. Mentre nel caso dell’eredità del sig. B le proporzioni delle quote di proprietà andranno assegnate ai due eredi per il 50% cadauno come anche da richiesta di parte attrice in atto di citazione. Dichiarare insussistente la pretesa lesione della quota di legittima lamentata da parte attrice relativamente alla successione della madre A, previo accertamento del valore dei cespiti di quella eredità complessivi, ivi ricomprendendovi anche i beni mobili di pregio relitti ed alienati dalla attrice. Disporre la reintegrazione della quota di legittima del coniuge B pari ad ¼ del patrimonio della A pretermesso dalle disposizioni testamentarie della signora A secondo i valori di mercato all’epoca della aperta successione disponendo, a carico della attrice in favore del convenuto in (omissis) o in quella somma minore o maggiore che risulterà di ragione e di legge, il conguaglio da essa dovuto, all’esito delle operazioni di ricostruzione di quel singolo asse ereditario, condannando l’attrice al suo versamento, con gli interessi in natura o in moneta, tenendo presente che la quota ereditaria della A dovuta per testamento e per legge al convenuto è pari ad ½ dell’intero cespite ereditario della madre A, e ferma restando la assegnazione ad attrice e convenuto dei rispettivi cespiti come previsti dalla testatrice A ex art. 734 c.c. e facoltizzando il convenuto a liquidare la quota della sorella in danaro, stabilendosi il conguaglio dovuto. 2) Dichiarare che, in seguito alla morte di B, i fratelli E e D sono divenuti proprietari comuni indivisi dei beni di proprietà di quest’ultimo, come meglio descritti in atti nonché di macchinari e attrezzature e dichiarare lo scioglimento anche di detta proprietà come indivisa, disponendo la divisione della stessa con la conseguente assegnazione delle rispettive quote ai singoli partecipanti, stralciandovi gli immobili oggetto di condono o non urbanisticamente legittimati. 3) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto e in diritto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data (omissis).2018, D conveniva innanzi all’intestato Tribunale il fratello E, deducendo che in data (omissis), in Pesaro, era deceduta A, madre delle parti, e che in data (omissis) era stata eseguita, a cura del Notaio P, la pubblicazione di due testamenti olografi della de cuius. In particolare, nel primo testamento, datato 3.8.2010, la testatrice così disponeva: “Io sottoscritta A nata a (omissis) nelle facoltà di intendere e volere, sottoscrivo la mia volontà per quanto riguarda la persona di S mio compagno di vita da circa 26 anni. Dopo il mio decesso, S ha il diritto di abitare nell’appartamento ammobiliato sito nella stessa costruzione al n. (omissis) in comodato d’uso gratuito fino al suo decesso senza dovere corrispondere spese di riscaldamento – acqua e gas ma solamente alle spese di ENEL e rifiuti urbani, a questo va aggiunto l’uso del box macchina e box per lo scooter. Se al mio decesso l’appartamento al n. (omissis) non sarà libero, perché c’è ancora l’inquilino, rimarrà nell’appartamento al n. (omissis). Inoltre passerà di sua proprietà il televisore (omissis) e il computer pc portatile (omissis) e quanto necessita per la casa: posaterie – tegami – piatti – lenzuola – coperte – asciugamenti ecc. ecc. Queste mie volontà annullano parole e scritti detti prima di questa data A”. Nel secondo testamento, la cui data non veniva riportata nel verbale di pubblicazione, la medesima testatrice così statuiva: “Io A nata a (omissis) – faccio testamento per i miei due figli E e D. Le mie proprietà in questo momento sono: Casa (omissis). Negozio a (omissis). Ho deciso di mia spontanea volontà di dare a mia figlia D, nata a Pesaro il (omissis) la casa al n. (omissis) – comprensivo di 3 box per le macchine e in comproprietà il terreno circostante la casa adibito a parcheggio auto e giardino compreso gli ingressi dei tre cancelli. Ho deciso di mia spontanea volontà di dare a mio figlio E nato il (omissis) il piano terra della casa con i numeri civici (omissis) e in comproprietà con la sorella D il terreno circostante la casa adibito a parcheggio auto e giardino e compresi gli ingressi dei tre cancelli. A mio figlio E nato il (omissis) lascio il negozio in (omissis). Per quanto riguarda i gioielli e gli indumenti sono da dividere a pari valore per tutti e due i figli. I mobili della casa ognuno si tiene quello che c’è dentro ogni stanza che ho destinato e suddiviso ai due figli. Questo testamento annulla e sostituisce quello datato al 30.6.2009. Penso di essere stato chiara – vogliatevi bene e cercate di andare d’accordo. La mamma A”. L’attrice D lamentava che dalle volontà testamentarie, come sopra riportate, risultava totalmente pretermesso il coniuge della de cuius, B, con conseguente lesione della legittima spettante a questo ultimo. Deduceva, altresì, che le disposizioni testamentarie erano lesive della quota di legittima spettante alla stessa attrice. Sulla scorta di tali deduzioni, l’attrice esperiva, in qualità di erede di B (deceduto in data (omissis), senza lasciare disposizioni testamentarie), azione di riduzione, affinché venisse reintegrata la quota di legittima spettante al coniuge pretermesso, quota che doveva poi essere ridivisa al 50% cadauno tra la stessa attrice ed il fratello convenuto E. Esperiva, inoltre, in proprio, azione di riduzione affinché venisse reintegrata la propria quota di legittima asseritamente lesa con le disposizioni testamentarie della de cuius A. L’attrice D chiedeva, quindi, procedersi alla divisione della massa ereditaria lasciata dalla madre secondo le quote di 3/8 in proprio favore e di 5/8 in favore del fratello E convenuto. La stessa chiedeva, altresì, procedersi alla divisione della massa ereditaria lasciata da B, che, per effetto della successione ab intestato apertasi, doveva ripartirsi esclusivamente tra le due parti in causa, con quote pari ad ½ per ciascun condividente. L’attrice, infine, deduceva che il convenuto E aveva utilizzato, per intero ed in via esclusiva, sia l’opificio (omissis), sia il magazzino attiguo, accatastato (omissis), immobili in comproprietà indivisa tra le parti, in quanto pervenuti alle stesse per successione mortis causa di B, ragion per cui chiedeva che il convenuto venisse condannato al pagamento della relativa indennità. Con comparsa depositata in data 25.10.2018 si costituiva in giudizio il convenuto E, il quale non si opponeva alle domande di divisione delle due masse ereditarie e confermava che dalle volontà testamentarie risultava pretermesso il coniuge della de cuius, B. Il convenuto chiedeva, pertanto, la reintegrazione della quota di legittima spettante a B, quota di cui anche il convenuto domandava la ripartizione nella misura di ½ ciascuno tra i due fratelli. Il convenuto, al contrario, si opponeva all’azione di riduzione esperita dall’attrice in proprio, negando che vi fosse stata una qualche lesione della quota di legittima spettante alla stessa, tanto che, secondo i prospetti di parte convenuta, sulla base della ripartizione operata dalla testatrice, era l’attrice a dover restituire un conguaglio in favore del fratello convenuto. E chiedeva, conseguentemente, di tenere ferma l’assegnazione alle parti dei rispettivi cespiti così come disposta dalla testatrice, procedendo alla divisione in conformità alla stessa, e di procedersi alla divisione della massa ereditaria devoluta da B, da estendersi non solo agli immobili, ma anche ai macchinari ed alle attrezzature di cui avrebbe fornito elencazione. Il convenuto, infine, si opponeva alla richiesta di indennità avanzata dall’attrice, deducendo di aver occupato solo una porzione dell’opificio, corrispondente alla propria quota di proprietà, e di averne comunque consentito l’uso anche alla attrice, tanto che questa ultima aveva destinato una porzione dell’immobile a ripostiglio. Inoltre, affermava che parte dell’immobile era destinata alla conservazione dei macchinari ancora di proprietà del de cuius e che, comunque, trattandosi di beni immobili vetusti e di modestissimo valore, la quantificazione dell’indennità operata da parte attrice doveva ritenersi eccessiva. Dato atto dell’esperimento del procedimento di mediazione con esito negativo prima dell’introduzione della controversia, le parti procedevano al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La causa veniva istruita mediante c.t.u. affidata al geom. W ed all’esito del deposito della relazione, previo rigetto delle ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza interlocutoria del 6.12.2022, il Collegio, ritenuto di dover sollevare d’ufficio, ex art. 101, comma 2, c.p.c., la questione della nullità della divisione ex art. 735 c.c., sospendeva la decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie inerenti la questione sollevata. Disposta la comparizione delle parti, espletato il tentativo di conciliazione mediante proposta formulata dal giudice relatore (v. verbale di udienza del 1.3.2023), non accettata dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni sopra riportate. 1. Delimitazione del thema decidendum e istanze istruttorie Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità delle deduzioni di parte convenuta E, contenute nelle note di trattazione del 22.6.2020, circa i lavori di manutenzione asseritamente svolti dal convenuto negli immobili oggetto della presente controversia, trattandosi di deduzioni allegate ben oltre i termini preclusivi di cui all’art. 183 comma 6 n. 1 cpc. Va, peraltro, evidenziato che parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta nelle proprie conclusioni, non ha formulato alcuna domanda di restituzione pro quota di tali eventuali spese. Allo stesso modo, occorre evidenziare che parte convenuta, pur avendo anticipato in sede di comparsa di costituzione e risposta di voler quantificare in corso di causa le spese sostenute per le utenze e le tasse sui passi carrabili e la Tari relativi agli immobili per cui è causa di cui chiedeva il rimborso pro quota, non solo, non ha mai effettuato detta quantificazione (limitandosi a produrre dei bollettini, ma senza mai effettuare un calcolo), ma non ha mai nemmeno esplicitato tale sua domanda nelle conclusioni, né in sede di comparsa di costituzione e risposta né in sede di precisazione delle conclusioni. Su tale questione, pertanto, in difetto di domanda, il Tribunale non dovrà pronunciarsi. Quanto alle richieste istruttorie avanzate da parte convenuta, va in questa sede confermata la decisione di rigetto, atteso che i capitoli appaiono pacifici (I), documentali (II), irrilevanti (VI, VII, VIII e IX), generici e valutativi (III, IV, V); parimenti, risulta inammissibile la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, non essendo stati evidenziati profili di nullità della consulenza, contestata solo in ragione di una diversa valutazione dei cespiti, mentre appare superflua la chiamata a chiarimenti del consulente d’ufficio, avendo il c.t.u. risposto in modo congruo ed esaustivo a tutte le osservazioni formulate dai consulenti di parte, confermando le proprie conclusioni, che il Collegio ritiene di condividere e fare proprie. 2. Azione di riduzione Venendo alle questioni di merito, il Collegio rileva che risulta incontestato che eredi legittimari di A sono i due figli, D e E, oltre al coniuge B, il quale è deceduto in data 2011 e, quindi, poco dopo la scomparsa della testatrice. Parimenti risulta incontestato che la de cuius abbia redatto due testamenti olografi: uno datato 2010 ed un altro che parte convenuta afferma, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, essere datato (successivamente ndr). Detta allegazione non risulta tempestivamente contestata da parte attrice; devono, infatti, ritenersi tardive e, quindi, inammissibili le deduzioni sul punto svolte dalla difesa attorea soltanto nella memoria di replica conclusionale. Ad ogni modo, quand’anche si ritenga il secondo testamento privo di data, attesa la mancata proposizione nel presente giudizio della domanda di annullamento del testamento medesimo ai sensi dell’art. 602, comma 2 c.c., lo stesso continua ad essere valido ed efficace. Quanto alla compatibilità tra le due schede testamentarie lasciate dalla de cuius, occorre rilevare che in nessuno dei due testamenti viene esplicitata dalla testatrice la revoca espressa dell’altro, né una eventuale revoca si ricava implicitamente. La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.” (Cass. civ., sez. II, n. 8030/2019). Nel caso in esame le disposizioni contenute nei due testamenti appaiono tra loro compatibili e, pertanto, gli stessi devono ritenersi entrambi validi. E’ altresì pacifico tra le parti, ma comunque risulta per tabulas dal testo del verbale di pubblicazione delle schede testamentarie, che la de cuius, A, ha integralmente pretermesso il coniuge B, non essendo questo ultimo neppure menzionato nei due testamenti olografi. L’attrice D, in qualità di erede di B, ha agito in riduzione al fine di reintegrare la quota del coniuge pretermesso, domanda a cui ha sostanzialmente aderito anche parte convenuta, nella sua qualità di coerede di B. Si precisa, innanzitutto, che l’azione di riduzione avanzata dall’attrice ha ad oggetto unicamente le disposizioni di cui al secondo testamento contenuto nel verbale di pubblicazione, mentre nessuna domanda è mai stata proposta nei confronti del testamento olografo (precedente ndr), per cui tale scheda testamentaria rimane integralmente valida ed efficace non essendo stata oggetto di alcuna impugnazione e/o domanda. Quanto, invece, alla seconda scheda testamentaria, si osserva, in generale, che il testamento con il quale il de cuius abbia pretermesso un legittimario è valido ed efficace, ma rimane esposto alla riduzione (artt. 553 e 554 c.c.), potendo diventare inefficace nei confronti del pretermesso se questi esperisce azione di riduzione (Cass. civ. n. 23278/2013, richiamata in motivazione da Cass. civ. n. 25756/2018). Del pari va rilevato che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (così Cass. civ. n. 2914/2020). L’azione di riduzione può essere esperita anche dall’erede del legittimario pretermesso agente “iure successionis”, come nella vicenda in esame. Dal testo delle disposizioni testamentarie e dalle pacifiche allegazioni delle parti, appare fondata l’azione di riduzione esperita iure successionis dall’attrice D, con adesione del convenuto E, volta a far riconoscere la qualità di erede della de cuius A in capo al coniuge B, atteso che lo stesso non appare destinatario di alcuna disposizione testamentaria né risultano altri lasciti con cui la sua quota di legittima possa in qualche modo essere stata ristorata. Le parti, infatti, implicitamente, ma pacificamente danno atto che lo stesso non ha ricevuto alcunché dalla testatrice. In favore del coniuge pretermesso, quindi, attesa la sua natura di legittimario, deve essere riconosciuta la qualità di erede della de cuius A e deve essere reintegrata la quota di legittima allo stesso spettante, corrispondente, ai sensi dell’art. 542, comma 2 c.c., ad ¼ del relictum con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate. 3. Nullità della divisione del testatore Nel contempo, occorre rilevare che A, con il secondo testamento olografo ritrascritto nel verbale di pubblicazione, ha operato una vera e propria divisione del proprio patrimonio in favore dei due figli, D e E. La Suprema Corte ha costantemente affermato (cfr. Cass. n. 10306/96) che la "divisio inter liberos" regolata dall’art. 734 c.c. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati. Tale fattispecie si distingue da quella regolata dall’art. 733 c.c., con la quale il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi (conf. Cass. n. 10797/2009). L’accertamento della ricorrenza in concreto dell’una o dell’altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione. Ritiene il Collegio che con il secondo testamento A abbia inteso operare direttamente la divisione dei suoi beni in favore dei due figli, in tal senso deponendo le espressioni usate dalla testatrice (in particolare, l’utilizzo dei termini “dare” e “suddiviso”), l’intenzione di attribuire agli eredi beni concretamente individuati, anche al fine di evitare future controversie (sintomatica in tal senso è la frase finale: “Penso di essere stato chiara – voletevi bene e cercate di andare d’accordo”) ed inoltre la specificazione delle quote con cui la testatrice ha deciso di attribuire agli eredi i beni mobili (gioielli e indumenti). La totale pretermissione da tale divisione del legittimario B determina, ai sensi dell’art. 735 comma 1 c.c., la nullità della divisione disposta dalla testatrice. La Suprema Corte, in un caso analogo, ha avuto modo di affermare che “In caso divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.” (così Cass. civ. n. 7178/2018). La mancata proposizione da parte dell’attrice e/o del convenuto della domanda di nullità della divisione disposta dalla testatrice non osta alla declaratoria di nullità, atteso che “trattasi di una nullità che costituisce corollario del carattere inderogabile delle disposizioni in tema di reintegrazione della quota di legittima; essa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 1421 cod. civ.)” [così in motivazione Cass. civ. 24755/2015]. La nullità della divisione disposta dalla testatrice comporta che sui beni relitti dalla stessa si ricostituisca la comunione ereditaria tra tutti gli eredi, comunione che, al contrario, sarebbe stata evitata ab origine con una valida divisione. Peraltro, la nullità della divisione disposta dalla testatrice assorbe la domanda di riduzione proposta dall’attrice in proprio, in quanto le disposizioni testamentarie in favore della stessa attrice, al pari di quelle in favore del fratello, ne restano irrimediabilmente travolte stante il ripristino della comunione ereditaria indivisa che, in ragione della domanda di divisione proposta da entrambe le parti in causa, dovrà essere sciolta tenendo conto, comunque, della quota di legittima spettante per legge all’attrice. Ricostituita, infatti, la comunione ereditaria sull’intera massa dei beni lasciati dalla de cuius, le operazioni divisionali non potranno non tener conto delle quote di legittima spettanti a tutti i coeredi legittimari. Ora, poiché la divisione operata dalla testatrice risulta travolta dalla pronuncia di nullità in conseguenza della pretermissione totale di un legittimario, non è possibile in questa sede procedere alla divisione con una pronuncia meramente ricognitiva della volontà della testatrice riguardo ai beni immobili menzionati nel testamento. Peraltro, la nullità della divisione fatta dalla testatrice non impedisce di attribuire valenza alle disposizioni testamentarie, nel senso che dovrà, in ogni caso, tenersi conto delle quote stabilite nel testamento. La Suprema Corte ha affermato al riguardo che “Alla declaratoria di nullità della divisione fatta dal "de cuius" consegue il ripristino della comunione ereditaria, che deve essere sciolta tenendo conto ove possibile delle quote stabilite dal de cuius, quindi sempre all'interno della successione testamentaria.” (Cass. civ. n. 25756/2018). La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto errata la pronuncia della Corte di Appello che aveva determinato “il mancato riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del diritto a succedere nella metà indistinta dell’intero asse relitto dalla de cuius, stante l’assenza nel testamento di criteri per la definizione delle quote da assegnare a ciascuno degli eredi in causa…sul presupposto che l’istituzione di eredi testamentari era stata fatta dalla “de cuius” per cespiti immobiliari nominati (in funzione, per l’appunto, divisoria tra i due germani eredi) e non per quote” (così in motivazione Cass. civ. n. 7178/2018). Nella vicenda in esame, occorre, dunque, farsi guidare dal principio del favor testamenti, principio non solo ribadito nella pronuncia n. 25756/2018 della Suprema Corte, ma che appare orientare anche le richieste formulate dalle parti. Sia parte attrice che parte convenuta sono concordi, infatti, nel ritenere che la volontà della testatrice fosse chiara nell’intenzione di lasciare la quota disponibile, al netto delle statuizioni a favore di S (che, lo si ripete, non sono state oggetto di alcuna domanda da parte di nessuna delle parti), a favore del figlio E, quota che va così a sommarsi alla quota di legittima pari ad ¼ spettante ex lege allo stesso. Entrambe le parti, inoltre, ritengono che all’attrice D ed al coniuge B, quali ulteriori eredi legittimari, spetti invece la quota di ¼ ciascuno corrispondente alle rispettive quote di legittima. Stante l’intervenuto decesso di B e l’apertura della conseguente successione ab intestato relativa allo stesso, la quota di ¼ di B dovrà essere ripartita per ½ cadauno tra i due figli D ed E. Pertanto, la massa ereditaria lasciata dalla de cuius A, ferme le disposizioni in favore di S, dovrà essere devoluta, in conformità con le concordi richieste delle parti sul punto, secondo le seguenti quote: 3/8 in favore di D e 5/8 in favore di E. 4. Domanda di divisione Ciò posto e passando, quindi, ad esaminare in dettaglio la domanda di divisione ereditaria avente ad oggetto la massa relitta dalla de cuius A, occorre rilevare che non appaiono in alcun modo allegati i beni mobili di pregio che il convenuto deduce essere stati alienati dall’attrice. In difetto di prova della loro esistenza e della loro consistenza, nessuna divisione si può operare, sicché la domanda sul punto deve essere rigettata. Va, infatti, ribadito che non diversamente da quanto accade in qualsiasi altro giudizio civile anche nel procedimento avente ad oggetto la divisione di un compendio ereditario grava, in generale, sulla parte attrice l'onere di allegare la documentazione necessaria a dimostrare la titolarità in capo al de cuius, all'epoca dell'apertura della successione, dei beni oggetto di divisione e la libertà dei beni medesimi da eventuali pesi o iscrizioni, non essendo all'uopo sufficiente la mera produzione della dichiarazione di successione che assume rilevanza esclusivamente a fini fiscali (Trib. Salerno, n. 2396/2009). E’ opportuno anche rammentare che al mancato adempimento di siffatto onere non può ovviare il giudice mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria; essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione (al riguardo, v. Cass. civ. sez. III, 30 luglio 1987, n. 6594). A rigore, la consulenza tecnica d'ufficio può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Costituisce, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ. sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887). Ad identiche conclusioni deve giungersi anche per quello che riguarda i beni mobili ed i gioielli che vengono menzionati nella seconda scheda testamentaria, non avendo sul punto le parti allegato alcunché. Quanto ai beni immobili, unici beni su cui le parti hanno effettuato allegazioni, occorre esaminare quanto rilevato dalla c.t.u., geom. W, la quale, sulla base degli accertamenti e delle verifiche effettuate, accertamenti dai quali questo Tribunale non ha ragione di discostarsi, ha elaborato diverse ipotesi di divisione, distinguendo i cespiti pervenuti dall’eredità materna da quelli provenienti dall’eredità paterna. Prima di esaminare in dettaglio le varie ipotesi relative all’eredità materna, è opportuno precisare che nella scelta tra le varie opzioni non può non attribuirsi rilevanza alle indicazioni fornite dal testatore, in applicazione del generale principio del “favor testamenti”, sicché, nell’ambito delle concrete operazioni divisionali, può, comunque, trovare applicazione il disposto di cui all’art. 733 c.c., come criterio orientativo da utilizzarsi in via suppletiva, in conseguenza dell’inoperatività, nel caso di specie, della divisione ex art. 734 c.c. In effetti, secondo la sopra richiamata pronuncia (Cass. n. 10797 dell’11.5.2009), "… In tema di divisione ereditaria, l’art. 733 c.c. – il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore – va interpretato alla luce del ‘favor testamenti', e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio". Ragione di discostarsi, ha elaborato diverse ipotesi di divisione, distinguendo i cespiti pervenuti dall’eredità materna da quelli provenienti dall’eredità paterna. Prima di esaminare in dettaglio le varie ipotesi relative all’eredità materna, è opportuno precisare che nella scelta tra le varie opzioni non può non attribuirsi rilevanza alle indicazioni fornite dal testatore, in applicazione del generale principio del “favor testamenti”, sicché, nell’ambito delle concrete operazioni divisionali, può, comunque, trovare applicazione il disposto di cui all’art. 733 c.c., come criterio orientativo da utilizzarsi in via suppletiva, in conseguenza dell’inoperatività, nel caso di specie, della divisione ex art. 734 c.c. In effetti, secondo la sopra richiamata pronuncia (Cass. n. 10797 dell’11.5.2009), "… In tema di divisione ereditaria, l’art. 733 c.c. – il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore – va interpretato alla luce del ‘favor testamenti', e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio". Nel prendere, quindi, in esame le ipotesi formulate dal c.t.u. negli “scenari” n. 3 e n. 4 (ipotesi che, per quanto appena detto, vanno senz’altro preferite rispetto alle ipotesi sub 1 e sub 2, che prescindono totalmente dalle volontà testamentarie), rileva il Collegio che il c.t.u. ha elaborato le predette ipotesi in modo da mantenere l’equilibrio tra i valori dei beni e le quote stabilite dal testatore e, quanto all’eredità paterna, in modo da rispettare le quote di ½ ciascuno, stabilendo un congruo conguaglio. Ritiene, pertanto, il Collegio di dover procedere all’assegnazione dei cespiti facenti parte dell’eredità morendo dismessa da A nel modo che segue. A E vanno attribuiti i seguenti beni (omissis): A D vanno attribuiti i seguenti beni (omissis): Riguardo ai predetti immobili il c.t.u. ha riscontrato talune difformità ed irregolarità edilizie. Sul punto, va richiamata la sentenza n. 25021 del 7.10.2019, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esteso i requisiti formali in tema di trasferimento di immobili per atti tra vivi anche allo scioglimento delle comunioni ereditarie. In breve, afferma la Corte che, mentre la divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, la cui fonte ed effetti si rinvengono, da un lato, nella volontà del testatore e, dall'altro, nel suo decesso, gli eredi si trovano, invece, nella stessa posizione del defunto e, quindi, acquistano il fabbricato nel medesimo stato di fatto e di diritto, potendo compiere gli stessi atti che avrebbe potuto compiere, in vita, il loro dante causa. La sentenza delle sezioni unite n. 8230 del 29 gennaio 2019 aveva affermato il seguente principio di diritto: "… La nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali indicati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente, e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato". La Corte ha aderito, con questa decisione, alla teoria cosiddetta formale: per la validità dell'atto si devono indicare gli estremi della concessione a edificare o della concessione in sanatoria; la sanzione di nullità e l'impossibilità della stipula derivano esclusivamente dall'assenza della menzione di tali titoli. Oltre non si può andare: in particolare, l'opzione esegetica che afferma l'incommerciabilità degli immobili non in regola urbanisticamente trascende il significato letterale delle norme in esame. Nel caso in esame, il c.t.u. ha elencato tutti i titoli abilitativi riferiti ai fabbricati in questione; ha poi eseguito un raffronto con lo stato dei luoghi e, appunto dal raffronto, sono emerse quelle irregolarità che per la Corte di Cassazione non possono impedire la stipulazione degli atti inter vivos. Considerazioni analoghe valgono per i beni immobili facenti parte della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del padre B, di cui le parti hanno pure chiesto lo scioglimento. Il de cuius, deceduto in data 2011, non ha lasciato disposizioni testamentarie e, pertanto, la sua eredità andrà devoluta secondo le quote di cui alla successione legittima. E’ pacifico tra le parti che unici eredi del de cuius siano i figli D e E, ai quali, ai sensi dell’art. 566 c.c., spetterà ½ ciascuno della massa ereditaria. In tema di allegazioni circa la consistenza della massa ereditaria, occorre rilevare che non vi è accordo tra le parti circa la presenza o meno di macchinari ed attrezzature all’interno della stessa. Parte attrice, infatti, afferma che tutti i macchinari facenti capo alla ditta del de cuius siano stati acquistati dal convenuto E; quest’ultimo, al contrario, deduce di aver acquistato solo 1/3 di detti beni. Tuttavia, il convenuto non ha offerto specifiche allegazioni circa la reale esistenza di detti beni. Non solo, ma pur essendosi riservato di produrre un’elencazione di detti macchinari, tale documentazione non è mai stata prodotta. Pertanto, in difetto di allegazione sul punto, nessuna divisione potrà operarsi su eventuali beni mobili. Quanto agli immobili, il c.t.u. ha rilevato che nella massa ereditaria sono ricompresi i seguenti beni: (omissis) Per quanto attiene ai terreni (omissis), il c.t.u. non ha effettuato verifiche e/o valutazioni, ritenendo che il valore degli stessi rientrasse nel valore dei fabbricati edificati sugli stessi. La valutazione del c.t.u. sul punto appare condivisibile, trattandosi sostanzialmente delle corti e delle pertinenze dei fabbricati sopra indicati e, pertanto, non suscettibili di una autonoma circolazione economica. Riguardo all’immobile situato in (omissis) al (omissis), costituito da capanni (laboratori/magazzini) esterni al corpo di fabbrica principale, della superficie complessiva di mq. (omissis), si pone la questione della sua legittimità urbanistica, per violazione del vincolo stradale, che rende altamente incerta la sua regolarizzazione [in particolare, il c.t.u. ha rilevato che vi è “Richiesta di condono n. (omissis) cui non è seguito il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria. Ad oggi, la pratica di condono risulta non perfezionata. Per poter perfezionare la pratica sarà necessario: - Acquisire il nulla osta del vincolo paesaggistico. Il vincolo in esame è legato alla condizione estetica dei manufatti, per i quali è richiesta una esteriorità sufficientemente decorosa e gradevole. - Acquisire il nulla osta relativo al vincolo della strada provinciale. Entrambi i laboratori esterni sono posti ad una distanza inferiore a quella normata (20 ml) e devono essere oggetto di una valutazione specifica da parte degli uffici competenti”]. Per tale ragione il c.t.u. ha elaborato due diverse ipotesi che, in effetti, si differenziano perché nello “scenario” n. 3 le superfici complessive degli immobili in comunione sono considerate e valutate al netto dei suddetti capanni esterni, per i quali vi è incertezza di regolarizzazione, mentre nello “scenario” n. 4 le superfici sono considerate al lordo dei capanni esterni, con attribuzione a tali capanni del valore di € (omissis). Il Collegio ritiene preferibile lo scenario n. 3, vale a dire quello che prevede l’esclusione dell’immobile sopra citato, al quale, allo stato, non è possibile attribuire alcun valore e, comunque, non quello ipotizzato nello scenario n. 4 elaborato dal c.t.u., in quanto l’attribuzione di tale valore dipende da variabili che, in questo momento, non sono prevedibili e, quindi, rendono inopportuno considerare nell’ambito della divisione qui operata un immobile che potrebbe non assumere mai un valore commerciale. La soluzione suggerita dal c.t.u. nello scenario n. 3 e condivisa dal Collegio (nel senso di escludere dalla divisione l’unità immobiliare censita al (omissis), costituita da laboratori/magazzini esterni al corpo di fabbrica principale, evidenziata in giallo nello scenario sub n. 3) può ritenersi senz’altro percorribile, posto che il principio della cd. "universalità" della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, e, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 c.c.), può essere derogato dall'accordo dei condividenti. Lo stesso articolo 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non determina la nullità della divisione, ma comporta solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della divisione parziale (in tal senso, Tribunale Civitavecchia, 13/06/2022, n. 710). Essendo, quindi, ammissibile la "divisione parziale" dei beni ereditari sia per via contrattuale che per via giudiziale ed avendo le parti formulato conclusioni nel senso di acconsentire anche ad una divisione parziale, il Collegio ritiene di recepire lo scenario n. 3, che prevede, appunto, l’apporzionamento delle quote nel rispetto del testamento materno e, quanto all’eredità paterna, la divisione dei beni per la quota di ½ ciascuno, al netto dei capanni esterni con incertezza di regolarizzazione. Ritiene, altresì, il Collegio che, all’interno dell’ipotesi sub 3, l’assegnazione dei singoli lotti in cui il c.t.u. ha suddiviso l’eredità paterna debba avvenire con modalità tali da rispettare la concreta destinazione degli immobili (in particolare, con l’assegnazione a E dell’immobile di cui alla scheda 10, in quanto preserva le sue esigenze abitative) e, dunque, con attribuzione del lotto 1 a E e del lotto 2 a D, con la previsione di un conguaglio, a carico dell’assegnatario del lotto 2 (D) ed a favore dell’assegnatario del lotto 1 (E), quantificato dal c.t.u. in € (omissis). 5. Domanda di indennità per uso esclusivo. Resta, infine, da esaminare la domanda attorea avente ad oggetto l’indennità per l’uso esclusivo da parte del convenuto dell’intero l’opificio accatastato al foglio 52, mapp. 133/1 e il magazzino, attiguo al predetto opificio, distinto al foglio 52, mapp. 393/2. Al riguardo, va rilevato che il c.t.u. ha riscontrato irregolarità per entrambi gli immobili, le quali, tuttavia, non incidono su un’eventuale locazione degli stessi. La giurisprudenza più recente, infatti, ha precisato che “Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della res (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto), dipendenti dalla situazione edilizia del bene, non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'articolo 1578 del codice civile, ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno in re ipsa; ciò, peraltro, solo nel caso in cui il locatore abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento” (Cass. civ., n. 4564/2022). E’ emerso dagli atti di causa e dagli accertamenti del c.t.u. che il convenuto ha effettivamente utilizzato detti immobili, destinandoli allo svolgimento della propria attività lavorativa, mentre l’attrice D non ne ha beneficiato allo stesso modo. La Suprema Corte ha precisato che “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. civ. n. 1738/2022). Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che l’attrice D è rimasta inerte rispetto all’impiego esclusivo fatto dal fratello sino alla proposizione della domanda giudiziale, non potendosi attribuire rilievo a tal fine al doc. 8 di parte attrice (relativo alla lettera del legale del 22.10.2015), in quanto depositato oltre la scadenza del termine per le deduzioni istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Pertanto, la domanda potrà essere accolta, ma solo a decorrere dalla data della notifica della citazione, avvenuta il 6.7.2018. Il Collegio ritiene condivisibile il criterio di quantificazione prospettato dal c.t.u. (v. pagg. 4 e 5 della seconda parte della relazione depositata il 15.10.2020), in quanto l’indennità è parametrata, in mancanza di contratto, alle quotazioni degli affitti per immobili produttivi disponibili sulle banche dati per la zona sub-urbana del Comune di Pesaro. Ciò in ossequio al principio secondo cui "il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile" (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011). Pertanto, moltiplicando la superficie lorda (omissis) per il valore medio di € (omissis) per i mesi che vanno dal 6 luglio 2018 alla data dello scioglimento della comunione attuato con la presente sentenza (64 mesi), tenuto conto della quota ereditaria (1/2 ciascuno), l’indennità spettante a D va quantificata in complessivi € (omissis), somma che può essere compensata con quanto dovuto da D a titolo di conguaglio, sicché quest’ultima è tenuta a versare al convenuto la differenza, pari ad € (omissis). 6. Spese di giudizio Tenuto conto della natura del giudizio e del fatto che le domande ulteriori rispetto a quella di divisione, proposta da entrambe le parti, non hanno comportato un aggravamento dell’attività processuale, ricorrono gravi motivi per la integrale compensazione delle spese di lite. Vanno, infine, poste definitivamente a carico della massa ereditaria (da suddividersi in ragione del valore dei rispettivi diritti delle parti su di essa) le spese della consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto. P.Q.M. Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da D nei confronti di E, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1.     in accoglimento della domanda di riduzione proposta da D in qualità di erede di B, domanda a cui ha aderito anche E, accertato che B è stato integralmente pretermesso dalla de cuius A, accerta e dichiara che B è erede della de cuius, unitamente ai coeredi D e E; 2.     per l’effetto, dichiara nulla, ex art. 735, comma 1 c.c., la divisione operata dalla testatrice A con il secondo testamento olografo contenuto nel verbale di pubblicazione del (omissis); 3.     dichiara con efficacia costitutiva che sui beni della de cuius A si è ricomposta la comunione ereditaria e, tenuto conto che B è deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie e che la sua eredità deve essere devoluta in parti uguali tra i figli E e D ai sensi dell’art. 566 c.c., dichiara che detta comunione ereditaria lasciata dalla de cuius A va devoluta quanto a 5/8 in favore di E e quanto a 3/8 in favore di D; 4.     dichiara assorbita la domanda di riduzione proposta da D in proprio riguardo alle disposizioni del secondo testamento olografo contenuto nel verbale di pubblicazione del (omissis); 5.     dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente agli immobili lasciati dalla de cuius A siti in (omissis), censiti al catasto fabbricati di detto Comune, così come minutamente descritti nell’elaborato peritale – da intendersi qui ritrascritto –, e, in attuazione del prospetto divisionale di cui allo scenario n. 3 del predetto elaborato, qui dichiarato – ove occorra – esecutivo, attribuisce a D i beni immobili rappresentati nelle schede 4, 5 e 6 dell’elaborato peritale qui ritrascritto (omissis); 6.     dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente agli immobili lasciati dal de cuius B, siti in (omissis), censiti al catasto fabbricati di detto Comune, così come minutamente descritti nell’elaborato peritale – da intendersi qui ritrascritto –, e, in attuazione del prospetto divisionale di cui allo scenario n. 3 del predetto elaborato, qui dichiarato – ove occorra – esecutivo, attribuisce a D (omissis), e a E il bene immobile rappresentato nella scheda 10 e ricompreso nel lotto 1 dell’elaborato peritale qui ritrascritto e precisamente (omissis).

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