Divorzio – modifica delle condizioni di affidamento dei figli – reclamo – statuizione del giudice di sottoporre i genitori a percorso psicologico – illegittimità – figlio maggiore di anni 16 – frequentazione con uno dei genitori – volontarietà – ragioni - prescrizione di un percorso psicologico per

10.5.2024 Corte di Appello di Ancona – Decreto collegiale - Pres. Federico – Rel. Rascioni

21/05/2024

RICHIAMATO il decreto con cui in data (omissis) il Tribunale di (omissis) ha rigettato il ricorso proposto da X affinché vengano modificate le condizioni di affidamento dei figli minori A e B, determinate nella sentenza con cui in data (omissis) è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con Y e già modificate con decreto emesso dal medesimo Tribunale di (omissis) in data (omissis), all’esito dell’accordo in tale sede raggiunto dalle parti; EVIDENZIATO che i primi giudici, tenuto conto delle risultanze emerse dalla C.T.U., hanno ritenuto di dover confermare le condizioni già vigenti, rigettando le richieste di modifica avanzate anche dall’odierno reclamato, ma disponendo che genitori e figli seguano i percorsi meglio indicati nel decreto e prevedendo che i servizi sociali prendano in carico l’intero nucleo familiare al fine di provvedere ad ogni opportuno intervento di sostegno e di vigilanza; LETTO il reclamo proposto ai sensi dell’art. 739 c.p.c. dalla X, la quale censura la mancata concessione di un rinvio, la previsione di un percorso obbligatorio di sostegno psicologico per i genitori, la previsione di un unico psicologo per entrambi i figli, il mancato ascolto della figlia maggiore e l’incarico ai servizi sociali; ESAMINATA la comparsa con cui si è costituito il reclamato, eccependo l’inammissibilità del reclamo ed in ogni caso contestandone la fondatezza; PRESO ATTO che anche la Procura Generale è intervenuta nel presente procedimento per chiedere la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo adeguato a tutelare le esigenze dei minori coinvolti; PRESA VISIONE delle memorie successivamente depositate dalle parti ed esaminata l’ampia documentazione ad esse allegata (omissis); RILEVATA poi la competenza di questa Corte a decidere in merito all’istanza avanzata dalla reclamante affinché il figlio minore B venga autorizzato a frequentare una vacanza-studio in (paese estero n.d.r.), nonostante le riserve espresse dal padre; RITENUTO infatti che, anche alla luce del principio di concentrazione delle tutele, il “giudice del merito” cui spetta risolvere eventuali contrasti tra i genitori ormai separati ai sensi dell’art. 337 ter comma II c.c. debba essere individuato nell’ufficio giudiziario dinanzi al quale penda un procedimento volto a tutelare i minori o a regolare i rapporti tra i genitori, secondo i medesimi criteri che attribuiscono oggi tale competenza al “giudice del procedimento in corso” ai sensi dell’art. 473 bis.38 comma I c.p.c. (inapplicabile ratione temporis); EVIDENZIATO peraltro che tale potere, in forza del quale il giudice viene “chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori”, dev’essere esercitato tenendo “conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 26820 del 19.09.2023); RILEVATO quindi che tale decisione “può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.21553 del 27.07.2021); RITENUTO che, nel caso di specie, frequentare una vacanza-studio in Inghilterra non costituisca una evidente ed immediata esigenza per B, tenuto conto che il bambino non ha ancora compiuto dieci anni e ben potrà fare questa esperienza quando avrà acquisito una maggiore maturità; PRESO ATTO poi che la reclamante ha sostanzialmente rinunciato al primo motivo d’impugnazione, come riconosciuto nella memoria depositata in data 29.04.2024 (cfr. pag. 4); RILEVATO invece che debbono essere condivise le censure sollevate con il secondo motivo di reclamo, essendo stato ripetutamente chiarito che “in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che (…) quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.17903 del 22.06.2023); RITENUTO pertanto di dover riformare il decreto impugnato nella parte in cui “prescrive a ciascun genitore un percorso individuale psicoterapeutico”, revocando tale specifica disposizione; RILEVATO che analoghe conclusioni non possono essere tratte per quanto riguarda il sostegno previsto in favore dei minori, tenuto conto che i primi giudici si sono limitati ad indicare come “logicamente preferibile che i due figli vengano seguiti da un unico professionista”, ove tale possibilità sia di fatto praticabile; EVIDENZIATO poi che A ha già espresso i propri desideri e le proprie esigenze al C.T.U., mostrandosi peraltro “poco disponibile a partecipare e a essere ascoltata” ed evidenziando “la sua chiusura e oppositività” (cfr. pag. 11 della relazione peritale); RITENUTO che, in tale contesto, l’ascolto della ragazza da parte di questa Corte rinnoverebbe il suo coinvolgimento in un conflitto al quale sta tentando faticosamente di restare estranea, in evidente contrasto con i desideri chiaramente espressi dalla minore e con il suo miglior interesse (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.3319 del 08.02.2017); PRESO ATTO che, in conclusione, non sussistono motivi per riformare il provvedimento reclamato nella parte in cui ha confermato le condizioni di affidamento e di visita già concordate tra le parti, fermo restando che gli incontri tra il padre e A, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, si svolgeranno compatibilmente con le esigenze della ragazza; RITENUTO che, in tale complessivo contesto, non sussistano ragioni per disporre una nuova C.T.U., tenuto conto che le relazioni tra le parti ed i minori coinvolti sono state già approfondite in modo esaustivo e che le stesse censure sollevate dalla reclamante non paiono volte ad ottenere concrete modifiche rispetto alle condizioni di affidamento in corso; RILEVATO da ultimo che risulta nell’evidente interesse dei minori coinvolti, stante la profonda e perdurante conflittualità tra i genitori, la decisione di porre il nucleo familiare in carico ai servizio sociali del comune di Pesaro, essendo irrilevante che tale previsione venga ritenuta dalla reclamante idonea a pregiudicare “irreparabilmente il decoro e la stima della famiglia e la sua considerazione sotto il profilo sociale e morale”; PRESO ATTO da ultimo che, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento, volto a tutelare in via prioritaria gli interessi dei minori coinvolti; P.Q.M. La Corte d’Appello di Ancona, In parziale riforma del decreto pronunciato dal Tribunale di (omissis) all’esito della camera di consiglio tenutasi in data (omissis), REVOCA la previsione che “prescrive a ciascun genitore un percorso individuale psicoterapeutico”. CONFERMA in ogni altra parte il provvedimento reclamato. RIGETTA l’istanza proposta dalla reclamante nella memoria depositata in data 20.03.2024. (OMISSIS)

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