Studio legale Valentini
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25.11.2019 Trib. Rimini Sent. Est. Zito
12/12/2019
(Omissis)…. Con atto di citazione ritualmente notificato, X, proprietaria di un appartamento posto al primo piano di un fabbricato condominiale ubicato a Rimini in Via (omissis), conveniva in giudizio la società A e la sig.ra S, assumendo che questi ultimi erano proprietari del fabbricato di nuova costruzione, confinante con il proprio e lamentando la violazione delle norme riguardanti le distanze tra fabbricati previste dal D.M. n. 1444/1968 e dalle N.T.A. del P.R.G. In particolare, l’attrice affermava che il fabbricato di proprietà dei convenuti era stato costruito in violazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabilita dall’art. 9 c. I n. 2 D.M. 1444/1968 e dall’art. 15 NTA al PRG Comunale di Rimini (dovendosi considerare nel computo di tali distanze i rispettivi balconi), nonché della distanza di 13,50 metri, pari all’altezza dell’edificio di nuova costruzione, prevista dall’art. 9, ultimo comma, del DM 1444/1968, e chiedeva al Tribunale di ordinare la demolizione di una porzione del fabbricato medesimo fino al rispetto delle predette distanze. 2. Si costituiva in giudizio A, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la Soc. B, e gli Ing. L, M e il Comune di W. Nel merito, la convenuta contestava le affermazioni di parte attrice, sostenendo che l’edificio in questione era stato costruito in conformità alle distanze prescritte dai vigenti strumenti urbanistici e chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale, chiedeva di ordinare la demolizione delle parti del fabbricato dell’attrice poste a distanza inferiore ai tre metri dal confine previsti dal regolamento comunale all’epoca vigente. In via subordinata, chiedeva di dichiarare la responsabilità dei terzi chiamati, quanto alla soc. B a titolo di garanzia per evizione e vizi del bene venduto, quanto al Comune a titolo di colpa extracontrattuale e quanto agli altri a titolo di responsabilità professionale, e di dichiararli conseguentemente tenuti a risarcire tutti i danni, pregiudizi e spese comunque subiti e subendi a cagione delle domande dell’attrice. La stessa convenuta, quindi, chiamava in causa soc. B, L, M, mentre desisteva dalla chiamata in causa del Comune di W. 3. Si costituivano in giudizio i terzi chiamati L, M, contestando le domande dell’attrice, formulavano, altresì, domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della soc. A, chiedendone la condanna al pagamento dei compensi professionali ancora dovuti. L, per parte sua, formulava domanda riconvenzionale “trasversale”, per essere manlevato, in caso di condanna, da M. Quest’ultimo chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato in caso di condanna. 4. All’udienza del 29.1.2014, veniva dato atto della dichiarazione di fallimento della Soc. B e veniva dichiarata l’interruzione del giudizio. Alla stessa udienza, il procuratore della convenuta A faceva presente che era intervenuto atto di transazione per scrittura privata autenticata 22.10.2013 e che in data 20.11.2013; 27.11.2013 e 29.11.2013 attrice e convenuta avevano depositato rispettivi atti di rinunzia e accettazione della rinunzia afferenti gli atti di lite. In particolare, per effetto della transazione, l’attrice e la convenuta avevano rinunziato, con adesione della convenuta non costituita S, agli atti e alle azioni intraprese vicendevolmente, essendo stata versata alla attrice e agli altri condomini dell’immobile alla (confinante n.c.r.) la somma di € (omissis). 5. La causa, a questo punto, veniva riassunta dalla A unicamente nei confronti dei professionisti e dello studio di ingegneria dalla stessa chiamati in causa. La suddetta società rappresentava, infatti, che, per effetto dell’art. 6 dell’atto di transazione, era subentrata, per espressa volontà delle parti, nella “titolarità di tutti i diritti e azioni esercitati nel giudizio in premessa e/o comunque esercitabili con riferimento ai fatti ed atti di detto giudizio dai “Condomini” e dalla signora S, con espressa esclusione della possibilità, per qualsiasi terzo di approfittare della presente transazione; restano comunque salvi ed impregiudicati tutti i diritti e le azioni esercitati o esercitabili direttamente dalla medesima “B” – ivi espressamente compresi quelli aventi natura risarcitoria, a qualsiasi titolo azionabili, ma nessun altro escluso – nei confronti dei soggetti. ritenuti responsabili dei danni subiti e subendi – naturalmente con esclusione della signora X e di tutti gli altri Condomini – in conseguenza della domanda attrice e/o della sua trascrizione, nonché dei fatti ed atti posti a fondamento del giudizio di cui in premessa” e che aveva interesse a proseguire il procedimento al fine di essere manlevata e garantita dai terzi chiamati, nonché di vedersi riconosciuto il proprio diritto di regresso nei loro confronti per la somma di € (omissis), corrisposta per ottenere la rinunzia alla domanda dell’attrice, nonché per il risarcimento del lucro cessante e danno emergente nonché degli altri danni immateriali cagionati dalla condotta colposa dei terzi chiamati a titolo di responsabilità professionale. 6. Nel giudizio riassunto, il giudice, dato atto che l’attrice X e la convenuta B avevano ritualmente rinunciato agli atti del giudizio, dichiarava estinto il processo limitatamente al rapporto processuale tra le suddette parti, nonché dichiarava estinto il processo relativamente al rapporto processuale con la B, alla quale non era stato notificato l’atto di riassunzione. Si costituivano nuovamente L e M. Si costituiva in giudizio anche la Assicurazione V, chiamata da M, la quale rilevava la nullità della transazione conclusa dalle parti originarie del giudizio, in quanto le norme che regolano le distanze tra costruzioni non tollerano deroghe convenzionali, ed eccepiva l’inammissibilità e improcedibilità dell’azione esercitata dalla soc. A. La compagnia assicurativa, inoltre, contestava la domanda nel merito e, in ogni caso, eccepiva l’inoperatività della polizza. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio e, dopo la chiamata a chiarimenti del CTU, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. 7. Così riassunto lo svolgimento del processo e le posizioni assunte dalle parti, osserva il Giudice che, come correttamente evidenziato dalle difese di L, M e Assicurazione V, la domanda svolta dalla soc. B nell’atto di citazione in riassunzione deve essere dichiarata inammissibile, per le seguenti ragioni. In primis, dal punto di vista processuale, occorre considerare che la domanda della B nei confronti dei terzi chiamati era stata espressamente proposta in via subordinata, mentre, in via principale, era stato chiesto il rigetto della domanda di parte attrice. Orbene, la rinuncia alla domanda da parte dell’attrice – che aveva richiesto la demolizione del fabbricato in questione fino al rispetto delle distanze prescritte dalla legge – fa necessariamente venir meno anche la domanda svolta in via subordinata dalla convenuta verso i terzi chiamati, che aveva ad oggetto “tutti i danni, pregiudizi e spese comunque subiti e subendi nella presente lite dalla convenuta a cagione delle domande attrici”. In particolare, deve escludersi che, tra i danni subiti a cagione delle domande di parte attrice, possano farsi rientrare le obbligazioni assunte dalla B con l’atto di transazione, come se queste fossero equivalenti all’accoglimento della domanda della Paesini. Al contrario, tale transazione – che non appare viziata da nullità, in quanto non concerne la deroga alle distanze minime tra costruzioni, ma solo l’esercizio delle relative azioni di riduzione in pristino e risarcitoria – è stata conclusa dalla B volontariamente, senza alcun riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria, ritenendo (evidentemente) più vantaggioso regolare i propri rapporti non solo con l’attrice, ma con l’intero condominio confinante, senza attendere l’esito del giudizio. Così facendo, la suddetta società ha senz’altro ottenuto, a fronte del pagamento di € (omissis), di scongiurare il rischio di essere condannata alla riduzione in pristino, nonché - qualora effettivamente la violazione delle distanze legali vi fosse - di mantenere un edificio di dimensioni maggiori, con il conseguimento di evidenti vantaggi dall’alienazione a terzi delle singole unità immobiliari. Le valutazioni che hanno portato la società in questione a transigere, seppur legittime, non sono, tuttavia, in alcun modo opponibili alle altre parti che a detta transazione non abbiano partecipato, quali i professionisti e lo studio di ingegneria che la convenuta aveva chiesto di chiamare in causa. Ne consegue che, ai fini del presente giudizio, essendo stata rinunciata la domanda di parte attrice, non ha più ragion d’essere nemmeno la domanda formulata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati, che dunque non doveva essere riassunta. In realtà, dall’esame degli atti appare evidente che la domanda introdotta con la riassunzione presenti profili significativamente diversi rispetto a quella svolta nella comparsa di risposta, circostanza che ne conferma ulteriormente l’inammissibilità. Al riguardo, basti considerare che, nella comparsa di risposta, si chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda dell’attrice, mentre, in seguito alla riassunzione, B ha chiesto, assumendo una posizione processuale diametralmente opposta, proprio l’accertamento della violazione delle distanze legali da parte del fabbricato di sua proprietà. Tale circostanza non trova spiegazione nell’affermazione della B di essersi surrogata, grazie all’atto di transazione, nei diritti dell’attrice, posto che quest’ultima aveva chiesto esclusivamente la demolizione della porzione dell’edificio che eccedeva le distanze legali, mentre non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati. Ancora, con la comparsa di risposta la convenuta intendeva ottenere, dai terzi chiamati, il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della domanda dell’attrice, mentre, con l’atto di citazione in riassunzione, ha chiesto di essere rimborsata di somme versate anche a favore di soggetti diversi, che non sono mai stati in giudizio. In definitiva, dunque, si è in presenza di un’azione di responsabilità professionale del tutto scollegata dal giudizio originario, che doveva essere eventualmente introdotta non mediante riassunzione, ma con un autonomo giudizio. Solo per completezza occorre precisare che, con l’ordinanza del 19.01.2015, il Giudice si era pronunciato solo sulla necessità di prosecuzione del giudizio, ma non sull’ammissibilità della domanda, decisione che aveva riservato all’esito del giudizio (“conseguentemente, l’estinzione del rapporto processuale involto dalla domanda principale non determini la chiusura in rito dell’intero processo, potendo quest’ultimo continuare per la decisione in ordine ammissibilità e fondatezza della domanda (risarcitoria) di B contro i professionisti chiamati in causa”). Dalla dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta da B consegue il mancato esame delle domande proposte dai terzi chiamati in via riconvenzionale, posto che il giudizio deve essere considerato come non riassunto validamente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. (omissis) …