Studio legale Valentini
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12.3.2020 Trib. Pesaro – Ordinanza - Est. Mosci
12/03/2020
… “Il Giudice dell’Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/3/2020, ha pronunciato nella esecuzione mobiliare tra omissis la seguente
ORDINANZA
Preso atto della istanza di sospensione formulata da parte esecutata; Ritenuto la medesima proponibile anche in questa sede in ragione, tra l’altro, della proponibilità illimitata della istanza cautelare (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013) e della estraneità all’impianto di cui all’art, 615 cpc del principio di consumazione del potere sospensivo (e inibitorio), come rilevato dalla dottrina con riferimento alla massimazione di cui alla sent. Cass. 17 ottobre 2019 n. 26285; Visto l’art. 1 del DL n. 11/2020 e ritenuta la presente esecuzione non differibile (art. 2 lett. g. n. 1); Rilevato, a riguardo, che la (asserita) natura alimentare del credito debba estendersi anche agli accessori dello stesso quali le spese per l’ottenimento del titolo e quelle di esecuzione (cfr. art. 1194 c.c.); *** Osservato, nel merito, che l’opponente eccepisce in compensazione il credito pari alla differenza tra quanto versato a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra X (2.500,00 euro al mese) e l’assegno di divorzio statuito dalla Corte di Appello di Ancona (800,00 euro) nel periodo corrente dal deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (01.11.2017) all’emissione della sentenza di divorzio di primo grado (01.07.2019); Rilevato che in sede di separazione consensuale era stato omologato (omissis) l’accordo in forza del quale il Z avrebbe corrisposto l’assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio pari ad omissis ed a favore della moglie pari ad €2.500,00, il tutto su base mensile (omissis); Rilevato che, all’esito del giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti del matrimonio di cui al ricorso depositato in data 17/10/2017 –introdotto dal Z e contenente domanda di accertamento negativo del diritto della moglie all’assegno divorzile e, in subordine, di liquidazione del medesimo nella misura di €800,00 mensili- il Tribunale con sentenza non definitiva (sent. 857/2018 del 23-27/7/2018) ha dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; Rilevato che, all’esito del giudizio, come proseguito ai sensi dell’art. 279 co. 3 cpc, il Tribunale (sent. n. 643/2019 del 11/7/2019) ha posto in capo al Z l’onere di corrispondere l’assegno di mantenimento (omissis) a favore di ciascuno dei figli senza corresponsione d’assegno divorzile a favore della ex moglie; Rilevato che con sentenza della Corte di Appello di Ancona n.29/2020 depositata in data 16/1/2020 in parziale riforma della sentenza Tribunale di Pesaro 643/2019 è stato statuito il diritto dell’appellante X di percepire, al 5 di ogni mese € 800,00 mensili, rivalutabili ISTAT a titolo di assegno divorzile a carico dell’appellato Z. (omissis); Preso atto che è in questione, dunque, il diritto alla ripetizione di quanto versato nel periodo dall’1/11/2017 all’1/7/2019, a titolo di assegno di mantenimento (complessivi € 2.500 x 21 mensilità e così € 52.500, anziché i dovuti € 800,00 x 21 mensilità e cioè € 16.800); Visto l’art. 4 L 898/1970 e rilevato che la sentenza di appello non prevede che le disposizioni patrimoniali abbiano effetto dal momento della domanda; Ritenuto, a riguardo, che il pagamento dell’assegno di mantenimento di €2.500,00, previsto in sede di separazione consensuale sia dovuto sino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (luglio 2018); Osservato, che la liquidazione dell’assegno divorzile ad €800,00 debba decorrere non dalla data della domanda ma dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio (luglio 2018 – vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19309 del 17/12/2003: in materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, l'art. 12-bis, lege n. 898 del 1970, nella parte in cui disciplina il relativo diritto, va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge se l'indennità spettante all'altro coniuge sia già maturata alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o maturi successivamente ad essa, in coerenza con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4, decimo comma, legge n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda); Ritenuto che il pagamento della maggior somma di €2.500,00 possa rilevare, pertanto, con riferimento alla data della sentenza che ha determinato la cessazione degli effetti civili del matrimonio; Ritenuto che il credito in compensazione debba essere calcolato in ragione del pagamento della somma di €2.500,00 per i mesi da novembre 2017 a luglio 2018 (€22.500,00) detratta la somma di €7.200,00 (€800,00x9); P.Q.M. Visto l’art. 624 cpc, Sospende la esecuzione per la somma pari alla differenza tra il credito azionato ed €15.300,00. Ove non ricorra la pendenza di giudizio di opposizione a precetto alla data di proposizione della presente opposizione; Visto l’art. 616 cpc concede gg. 45 per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti dal diverso rito, ridotti della metà, innanzi al giudice competente per legge. (omissis)