Espropriazione per p.v. – esproprio di aree non urbanizzate ma in zona classificata edificabile con obbligo di Piano Attuativo non approvato – coincidenza delle aree espropriate con aree previste dal PRG quale sedime di fuori strade e opere di urbanizzazione – valore edificatorio integrale – spetta

4.2.2022 – Corte di Appello Ancona Sez. II – Ordinanza – Pres. Est. Formiconi

08/02/2022

(OMISSIS) rilevato in fatto con ricorso, ai sensi degli articoli 54 D. Lgs. n. 327/2001, 29 D. Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., depositato in data 17 ottobre 2019, la S.r.l. X ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori per la realizzazione di opere viarie complementari all'Autostrada A 14 - avente ad oggetto un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale di V, distinto al foglio (omissis) di complessivi mq. (omissis), che l'importo di € (omissis) riconosciuto a titolo indennitario complessivo dal Collegio arbitrale costituito a seguito della mancata accettazione dell'indennità provvisoria, risultava del tutto inadeguato tenuto conto delle caratteristiche dell'area de qua, della sua ubicazione, della valenza edificatoria delle particelle espropriate nonché della mancata determinazione sia dell'indennità di occupazione d'urgenza sia di quella di occupazione temporanea; chiedeva, nel contempo, la determinazione dell'esatto ammontare delle indennità dovute che venivano indicate in € (omissis) valutate le aree espropriande quali edificabili ex articolo 37 d.P.R. 327/2001 stabilendo altresì la indennità di occupazione provvisoria ragguagliata al periodo di occupazione sin al decreto di esproprio, a decorrere dal 17.5.2016 e comunque dovuta ex lege in ragione di 1/20 per anno della indennità definitiva spettante sino all'esproprio ovvero nelle diverse somme, maggiori o minori accertande in corso di lite, di ragione e di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi"; si è costituita la S.p.A. (ente espropriante n.d.r.) che ha resistito alla pretesa azionata sostenendo che i suoli espropriati avevano natura agricola ed ha svolto domanda riconvenzionale affinché fosse determinata la giusta indennità definitiva di espropriazione dovuta alla ricorrente secondo il valore di mercato dei terreni agricoli in assenza dei presupposti per l'applicazione degli articoli 33 e 37 del d.P.R. n. 327/2001; espletata consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ordinanza in data 23 settembre 2020, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali; considerato in diritto in tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione ( o di occupazione temporanea), oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge per cui, allorché l'interessato abbia intrapreso la relativa azione, questa si configura come domanda di accertamento della giusta indennità, con la conseguenza che l'adita Corte distrettuale è tenuta a compiere la liquidazione invocata, essendosi in presenza di una istanza diretta, sin dall'origine, alla fissazione dell'indennizzo ex articolo 42 della Costituzione, comportante il versamento da parte dell'espropriante del relativo importo presso la Cassa depositi e prestiti (cfr. per l'affermazione del principio Cass. n. 15414/2019; Cass. n. 8442/2012; Cass. n. 7400/2003; Cass. n. 11064/2001); in siffatto ambito, la stima amministrativa è solo riferimento per la determinazione indennitaria da parte del giudice, anche se questi può tener conto dei criteri utilizzati in detta sede, non trattandosi, quella esperita, propriamente di un'azione di impugnazione, bensì di un'autonoma azione di accertamento da parte dell'espropriato che fa venir meno l'efficacia vincolante della stima per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, dovendosi considerare che nella determinazione giudiziale prevale l'interesse pubblico alla esatta individuazione della indennità che, nel contemperare la tutela del diritto di proprietà con la corretta erogazione della spesa pubblica, da un lato deve essere conforme ai parametri del giusto indennizzo (articolo 42, comma terzo, della Costituzione) e dall'altro non può essere superiore alla misura garantita dalla legge (cfr. in termini Cass. n. 5400/2014 la quale ha precisato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 1990 n. 67, l'elemento fondamentale di riferimento della tutela giurisdizionale del proprietario assoggettato a procedura ablatoria, si è spostato dalla determinazione amministrativa al decreto di esproprio, di modo che, pur in mancanza della stima da parte dell'ente espropriante, è l'emanazione del decreto di esproprio che fa sorgere il diritto alla percezione dell'indennità: il giudizio avente ad oggetto l'indennizzo, dunque, si è trasformato da opposizione alla stima in accertamento dell'indennità); fatte tali premesse, osserva la Corte che il nominato c.t.u., ha evidenziato che il terreno oggetto della procedura di ablazione è sito nel Comune di V, in zona adiacente al casello autostradale A/14 in prossimità del locale aeroporto e fa parte di una più ampia consistenza terriera costituita, nelle condizioni antecedenti all’esproprio, da un appezzamento, di mq. (omissis) con conseguente estensione residuale del fondo di proprietà della ricorrente pari a mq. (omissis), di tipo pianeggiante ed appartenente alla piana alluvionale del fiume W, direttamente collegata alla zona industriale della cittadina in località Y e con quella a sud di Z; per quanto riguarda la destinazione urbanistica dell'area, sotto il profilo della zonizzazione stabilita dallo strumento urbanistico generale, la stessa ricade in zona D/4 (in cui le destinazioni d'uso sono molteplici: attrezzature ricreative e pubblici esercizi, attività commerciali di vicinato, attività commerciali, media struttura di vendita, attività commerciali, grande struttura di vendita - consentite solo se indicato nelle tavole di Piano - attività commerciali all'ingrosso, attività artigianale di servizio, strutture per la salute) e D/6 (riguardante alberghi, attrezzature ricreative e pubblici esercizi attrezzature sportive, attrezzature termali); la realizzazione degli interventi è subordinata alla redazione di un piano urbanistico attuativo che prevede numerosi prescrizioni - quali il riferimento alle risultanze di un puntuale studio idraulico, che tenga conto anche dell'incremento di portata addotto dall'intervento in progetto, volto alla individuazione di eventuali aree esondabili che non potranno essere utilizzate per l'edificazione, puntualizzandosi che "a "detto studio, condotto con tempi di ritorno bisecolari, dovrà tener conto anche di un significativo tratto del corso d'acqua a monte e a valle della zona interessata e di eventuali accessori ( attraversamenti, tombinamenti, ecc ... ) che potrebbero influire sul regolare deflusso delle acque, nonché delle problematiche legate al potenziale rigurgito del canale P” - dovendosi, comunque, individuare eventuali interventi volti all'adeguamento del locale corso d'acqua, avendo riguardo all'aspetto attinente all'impermeabilizzazione del suolo con modifica dell'attuale assetto idrogeologico della zona, prevedendo anche la realizzazione di vasche di laminazione e considerando, in ogni caso, che qualsiasi intervento sul corpo d'acqua demaniale è assoggettato alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di K; il piano attuativo, attesa la strategicità del territorio, dovrà necessariamente tenere in considerazione il sistema infrastrutturale complessivo garantendo la funzionalità dell'area e quelle ad essa correlate; in siffatto contesto, le previsioni urbanistiche relative alla zonizzazione e ai vincoli imposti consentono di qualificare l'area in esame come avente natura edificabile: invero va data continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, ove il piano regolatore o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, regolandone la relativa pianificazione, anche in via "indiretta" attraverso la realizzazione di un intero compaiio, consentendo la presentazione di piani di attuazione, siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità, la quale non richiede, perché rilevi giuridicamente, di essere volta a volta confermata da ulteriori indagini sulle sue caratteristiche, essendo state queste già preventivamente apprezzate nella fase di elaborazione dello strumento urbanistico e tradotte nelle conseguenti prescrizioni, realizzando per ciò solo il presupposto ( e la condizione) dello sfruttamento edificatorio da parte del proprietario dell'area; neppure la necessità che l'attività edilizia, nelle aree situate dal piano regolatore generale in zona di espansione, sia resa possibile attraverso uno strumento attuativo può escludere, di per sé, che le stesse, pur in mancanza di uno strumento di tal genere, vengano considerate edificabili agli effetti dell'indennità di esproprio, dal momento che una simile necessità attiene al criterio della "edificabilità di fatto", il quale, concernendo le "possibilità effettive di edificazione", rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza, cioè, di strumenti urbanistici) ovvero m via complementare ed integrativa; a tale secondo criterio è legittimo fare riferimento solo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata nell'ipotesi in cui sussistano delle cause che riducano le possibilità reali di edificazione, incidendo così sull'utilizzazione del suolo e, conseguentemente, sulla liquidazione dell'indennità di esproprio ma non già sulla natura dell'area, che rimane edificabile se tale è considerata dallo strumento urbanistico, come nella specie ( cfr. Cass. n. 2702/201 O; Cass. n. 22961/2007; Cass. n. 20408/2006); a nulla rileva, infine, che nell'ambito di ciascuna zona edificatoria siano lasciati spazi ed aree per servizi e supporti pubblici ( e/o per la loro costruzione) in quanto le relative disposizioni, che direttamente o indirettamente ripartiscono costruzioni e spazi liberi ( con specifiche destinazioni ad uso pubblico) nel singolo fondo da espropriare o in più fondi espropriandi coinvolti dall'opera pubblica o dalle opere pubbliche previste a scopo residenziale o commerciale o industriale, non hanno funzione di variante, ma rappresentano soltanto il momento attuativo ed esecutivo del piano urbanistico generale, senza esprimere una revisione di valutazioni espresse dal piano regolatore vigente al momento dell'esproprio e dalle relative norme tecniche di attuazione. A ciò aggiungasi che il carattere edificatorio dell'area in questione trova esplicita conferma nella convenzione del 28 ottobre 2016 con cui il Comune di V, la Regione H, la Provincia di K e la S.p.A. (ente espropriante n.d.r.), all’articolo 3, ha previsto che le aree interessate dal tracciato delle opere complementari che presentavano capacità edificatoria non ricadevano all'interno di lotti ad edificazione diretta ma erano destinate alla realizzazione di opere accessorie ( viabilità, opere a verde) previste dai piani attuativi a carico dei proprietari e alla successiva cessione gratuita a favore del Comune con la precisazione che, in assenza di approvazione dei piani attuativi, l'ente comunale si impegnava "ad attivare anche mediante varianti urbanistiche, perequazioni di interesse pubblico per garantire, in capo ai proprietari, la capacità edificatoria esistente", con ciò riconoscendo, per l'appunto, espressamente la capacità edificatoria del comparto; vero è che con la richiamata convenzione l'ente comunale interessato si è impegnato ad effettuare "perequazioni di interesse pubblico" onde garantire la capacità edificatoria esistente attraverso un meccanismo che consente, comunque, di spalmarla su altri terreni del comparto, ma il Comune non ha inteso attivare, nel caso in esame, alcuna misura di perequazione non procedendo così ad alcun atto modificativo del regime che resta edificabile, apparendo inconferente, al fine che qui rileva, la giurisprudenza di legittimità richiamata da parte resistente -secondo cui il tenere conto della valenza edificatoria di quanto oggetto di esproprio nella stima dell'indennità si tradurrebbe in un indebito beneficio per il proprietario al quale sarebbe consentito di mantenere ( ed utilizzare) il bene non espropriato (la volumetria edificabile) e di ottenerne nel contempo l'equivalente monetario - dato che la fattispecie esaminata dalla Corte regolatrice atteneva ad una convenzione privatistica con le amministrazioni territoriali nell'ambito della quale gli esecutati non avevano contestato affatto l'avvenuto trasferimento di cubatura mediante accordo al quale gli stessi avevano partecipato direttamente quali parti contraenti; ciò posto, il c.t.u. ha ritenuto congruo attribuire a1 terreni, aventi qualificazione edificatoria, il valore unitario di € (omissis) al mq., precisando che siffatta determinazione è stata operata avuto riguardo, oltre che alle caratteristiche dell'area oggetto di stima e all'epoca di riferimento, segnatamente all'ubicazione - vicino alla città e alla zona balneare di V – ai collegamenti viari diretti con tutta la rete stradale (locale e nazionale) e con la rete ferroviaria, alla vicinanza con l'aeroporto e il porto turistico della predetta cittadina, all'attuale fase del mercato immobiliare desunta attraverso specifiche indagini, senza trascurare, peraltro, in particolare, i "vincoli di piano, ivi incluse la fascia di rispetto autostradale e le fasce di rispetto stradali, con parte del comparto rientrante nelle fasce di rispetto aeroportuale", pervenendosi in tal modo a stabilire l'indennità di esproprio in € 133.436,80 (1813 mq x €/mq 73,60); deve escludersi, inoltre, che l'esecuzione dell'opera pubblica in argomento abbia determinato un vantaggio speciale alla parte di fondo non espropriata, essendo questa già ben servita dalla rete viana e, comunque, il nominato ausiliario d'ufficio ha rilevato che "in ogni caso eventuali vantaggi in termini di migliore accessibilità possono ritenersi compensati dalla maggior rumorosità e dal maggior inquinamento legato all'intervento"; va osservato, ancora, conformemente a quanto riferito dal c.t.u., che la parte di fondo non espropriata non ha subito danni 111 conseguenza della realizzazione dell'anzidetta opera, "ciò sia per la ridotta consistenza della porzione di terreno espropriata (solo omissis mq) rispetto alla consistenza residua della superficie di omissis mq, sia per l'ubicazione di detta porzione che resta localizzata in posizione estrema sul lato est del terreno di proprietà del ricorrente, lasciando il terreno residuale non sconfigurato rispetto al terreno preesistente e comunque con una conformazione che non risulta contraria ad una corretta pratica di coltivazione"; per completezza motivazionale, occorre precisare che, per quanto concerne le risultanze della c.t.u., è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, qualora il giudice ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle conclusioni della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, risolvendosi la c.t.u. in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche, ben potendo la sentenza di merito in tema di determinazione del valore dei beni ai fini indennitari, dell'opposizione alla stima, richiamarsi alle conclusioni cui è approdato il c.t.u., senza apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico valutativo dell'ausiliario del giudice (cfr. Cass. n. 5400/2014); in altri termini, si è sottolineato come il giudice del merito non sia tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, riconoscendo quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'espe1io e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ( cfr. Cass. n. 25022/2019; Cass. n. 4352/2019; Cass. n. 7364/2012; Cass. n. 10222/2009; Cass. n. 10668/2005); a ciò aggiungasi che la consulenza di parte (ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento), costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (v. ex plurimis Cass. n. 10123/2009); all'importo come sopra riconosciuto va aggiunta l'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (da calcolare in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l'espropriazione che riguarda, come detto, l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo), pari a complessivi € (omissis) (tenuto conto del periodo di occupazione (omissis)); invero il provvedimento di occupazione preordinato all'esproprio attribuisce il diritto di disposizione a favore dell'ente espropriante, allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera per la quale è stato emanato, ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo temporaneamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione; esso, pertanto, produce, ai sensi dell'art. 42 Cost., un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità della cosa, fino all'esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella (patrimoniale) della privazione della proprietà del cespite, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione; conclusivamente - non senza ricordare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a contrastare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la pronuncia adottata - all'opponente vanno riconosciuti, dovendosi escludere qualsiasi ulteriore voce per le considerazioni sopra svolte o, comunque, per difetto di effettivo riscontro, i seguenti importi: € omissis per indennità rapportata al valore dei beni ablati ed € omissis per indennità di occupazione d'urgenza pervenendosi, così, ad un totale pari ad € omissis, all'importo complessivo come sopra determinato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, essendo state riconosciute somme maggiori rispetto a quelle già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (v. Cass. Sez. Un. n. 650/1998 nonché Cass n. 8873/1993 secondo cui detti interessi decorrono - a partire dal provvedimento ablativo, atteso che soltanto con detto provvedimento sorge il diritto all'indennità e solo dalla relativa data può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi: così Cass. n. 19851/2015 - esclusivamente sulla differenza tra valore stimato in sede amministrativa e valore fissato dall'autorità giudiziaria a conclusione del procedimento di opposizione alla stima; nessun altro riconoscimento (nella specie derivante da svalutazione monetaria) spetta, in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno subito, ulteriore rispetto agli interessi ( cfr. Cass. n. 10124/2007; Cass. n. 4287/1999; Cass. n. 9660/1997; Cass. n. 5517 /1997); circa gli oneri processuali, premesso che, nella fattispecie, è applicabile l'articolo 92 c.p.c. nell'accezione risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014, le obiettive difficoltà interpretative della normativa di riferimento rapportate alla peculiarità della fattispecie in esame (riferibili, in particolare, alle varie problematiche di cui all'iter motivazionale che precede riguardanti la determinazione indennitaria) legittima la regolamentazione delle spese medesime, ivi comprese quelle di c.t.u., in termini di integrale compensazione fra le parti. (OMISSIS)  

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