Studio legale Valentini
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30.9.2020 – Corte App. Bologna Sez. I 2565/2020 Pres. Parisi est. Marsala
30/09/2020
(omisis) … All’udienza del 15 ottobre 2019, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri atti di costituzione in appello. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini, che ha rigettato l’opposizione proposta, con atto di citazione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, avverso la Nota della PROVINCIA DI RIMINI Servizio Agricoltura Attività Produttive e Tutela Faunistica, prot. n. 33205, adottata il 14.7.2011 e notificata il 21.7.2011, con la quale si comunicava all'interessato il provvedimento n. 217 del 14.7.2011 che disponeva: - la decadenza totale dell'odierna attrice dalla domanda di aiuto n. 0415417176 del 2004, Misura 1.a “Investimenti nelle aziende agricole” del PRSR 2000-2006 e la revoca, ex art. 18, L.R. n. 15/1997, dei relativi contributi, erogati nell’anno 2005 a seguito di domanda nell’anno 2004, con l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito per un totale di € 101.039,00, maggiorati degli interessi legali nella misura 1,5% e di ulteriori quattro punti a titolo di sanzione amministrativa ex art. 18, comma 3, L.R. n. 15/1997; - l'esclusione dell'attrice da ogni agevolazione in materia di agricoltura per 180 giorni; - contestualmente ingiungeva a X il pagamento della somma di € 101.039,00 maggiorata di interessi, nel termine di 30 giorni, a titolo di sanzione. Il provvedimento opposto si fondava sul verbale di contestazione redatto, il 4.10.2010, dalla Guardia di Finanza per violazione in materia di aiuti comunitari, ai sensi della legge n. 898/1986, cui avevano fatto seguito l’audizione del legale rappresentante di X, il deposito di sue difese e, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento, l’emissione del provvedimento impugnato. Le irregolarità rilevate consistevano nei seguenti fatti contestati alla società X: 1. aveva ottenuto il finanziamento di spese per le quali aveva successivamente ricevuto uno storno del costo da parte di alcuni fornitori, 2. aveva prodotto dichiarazioni liberatorie dei pagamenti da parte di fornitori e prestatori d'opera recanti date non vere, poiché la data delle liberatorie risultava antecedente a quella dell'effettivo pagamento, effettuato con assegni, 3. per l'anno in cui aveva beneficiato del finanziamento, aveva tenuto irregolarmente contabilità, documentazione sanitaria, registri di carico e scarico di stalla. L’opponente aveva dedotto a propria difesa, a fondamento dell’opposizione: A. l'illegittimità del provvedimento dirigenziale n. 217/2011 per violazione degli artt. 1 e 2, R.D. n. 639/1910, poiché tale disciplina non poteva trovare applicazione alla fattispecie, non essendovi accertamento presupposto idoneo ad attribuire al credito restitutorio fatto valere i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, necessari ai fini dell'ingiunzione fiscale; B. carenza e/o insufficienza di motivazione, richiamando esso unicamente il contenuto del verbale della Guardia di Finanza a fondamento delle sanzioni irrogate; C. infondatezza nel merito del provvedimento impugnato, non i sussistendo i comportamenti fraudolenti contestati, perché gli interventi finanziati erano stati eseguiti entro il 31 maggio 2005 e vi erano dichiarazioni liberatorie tempestive dei fornitori antecedenti il 30 giugno 2005, nei termini previsti dalla disciplina, che prevedeva l’obbligo di realizzare le opere inerenti gli investimenti finanziati entro il 31 dicembre 2014, poi prorogato dalla amministrazione al 31 maggio 2005, e la consegna della documentazione inerente il pagamento, fatture con dichiarazione liberatoria o bonifico a data antecedente i 30 giorni successivi, ovvero antecedenti il 30 giugno 2005. Quanto sopra seppure le quietanze erano anteriori all’incasso effettivo degli assegni bancari dati in pagamento, pagabili a vista, in quanto tali, ma incassati dopo il 30 giugno 2005. Chiedeva, inoltre, di sospendere la causa, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo pendente procedimento penale a proprio carico, per il delitto previsto e punito dall’art. 640 bis e 61 n.7 c.p. per i medesimi fatti oggetto di causa civile e nel merito di dichiarare nulla l’ingiunzione opposta e in subordine ridurre l’obbligo di ripetizione alla somma di euro 2.442,23. Si era costituita la PROVINCIA DI RIMINI deducendo l'infondatezza della domanda avversaria e chiedendo integralmente confermarsi l'impugnato provvedimento. Il Tribunale, in via cautelare, sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, quindi, istruita la causa sui documenti prodotti dalle parti, senza accogliere le istanze istruttorie ulteriori, decideva la causa, rigettando l’opposizione, con condanna alle spese di lite. Il Tribunale di Pesaro, intanto, con sentenza del 10 dicembre 2013, irrevocabile il 31 marzo 2014, aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato e la sentenza era stata prodotta al momento della spedizione della causa civile a sentenza. Il Giudice di primo grado aveva, però, ritenuto che la sentenza del Tribunale di Pesaro n.1214 del 14.11.2013, con la quale il rappresentante legale di X, era stato assolto perché il fatto non sussiste, non poteva assumere alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile, avente ad oggetto la decadenza o revoca degli aiuti, la ripetizione degli aiuti che l'Amministrazione aveva assunto come indebitamente percepiti dal beneficiato e l'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 2 e 3, legge n. 898/1986. Aveva, inoltre, ritenuto legittimo lo strumento della ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/1910, dovendo recuperare somme erogate senza titolo, costituenti entrate patrimoniali dello stato ed, al contempo, quanto alla irrogazione delle sanzioni, aveva ritenuto che il provvedimento integrasse gli estremi dell’ordinanza ingiunzione, ex art. 18 L. 689/1981, circostanza che giustificava la trattazione della causa con il rito ordinario. Riteneva, quindi, fondata la complessiva pretesa erariale, a seguito delle prove acquisite nel giudizio nel contraddittorio tra le parti. La società ha impugnato la sentenza reiterando i motivi di impugnazione proposti in primo grado e ritenendo errata la sentenza per non avere correttamente interpretato le prove offerte e le norme di diritto di cui si era lamentata la violazione, parimenti chiedendo di annullare l’ingiunzione opposta e in subordine di ridurre l’obbligo di ripetizione. Si è costituita l’amministrazione resistendo e chiedendo confermarsi la sentenza gravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è in parte fondato e la sentenza impugnata va riformata per i motivi che seguono. In ordine alla eccezione inerente il preteso giudicato penale, si precisa innanzitutto che la sentenza del Tribunale di Pesaro in questione aveva disposto l’assoluzione, non perché il fatto non sussiste, come ritenuto dal giudice di primo grado, ma perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione del delitto di cui all'art. 640-bis c.p. (“per avere con artifici e raggiri consistiti nel richiedere la corresponsione di contributi erogati dal Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.) alla Provincia di Rimini con domanda presentata in data 1/3/2004 indicando di aver sostenuto le false spese” di cui alle medesime fatture oggetto dell'accertamento della Guardia di Finanza conclusosi con il verbale di contestazione del 4.10.2010, “induceva in errore la Provincia di Rimini che erogava all'Azienda Agricola la complessiva somma di € 101.039 a titolo di contributo comunitario”, ossia per la medesima condotta contestata dall'Amministrazione con il provvedimento opposto. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto che l'art. 654 c.p.p. limita, sotto l'aspetto soggettivo, gli effetti del giudicato ai soli soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del processo penale e cioè pone come condizione per l'estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo il fatto che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale e secondo tale principio, potendo la P.A. far valere soltanto autonomamente la sua pretesa sanzionatoria, nei confronti della stessa, nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa inflitta per indebita percezione di aiuti comunitari, non può avere efficacia la sentenza penale di assoluzione dell'imputato, posto che se il privato cittadino danneggiato dal reato può scegliere dove far valere, se in sede civile o in sede penale la sua pretesa al risarcimento del danno, la P.A. può far valere la sua pretesa sanzionatoria amministrativa solo in sede autonoma (v. Cass. 7.2.2007, n. 2613; Cass. 20.1.2005, n. 11352; più di recente anche Cass. 22.5.2014, n. 11352). Ebbene, a riguardo, si osserva che, poiché la norma di cui all'art. 654 si pone come eccezione al concetto di «separazione delle giurisdizioni», le disposizioni di legge ex artt. 651-654 debbano essere oggetto di un'interpretazione rigorosa ai fini della loro applicabilità; deve perciò escludersi l'operatività della norma in esame laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra il giudizio penale e il giudizio civile (C. civ., Sez. III, 8.6.2005, n. 11998, Raggi, c. Min. Interno, in Mass. Uff., 582452). Inoltre, come ritenuto dal giudice di primo grado, l'effetto vincolante dell'accertamento dei fatti materiali oggetto di giudizio penale presuppone che la parte civile si sia costituita nel processo (C. civ., Sez. I, 20.1.2005, n. 1218, in Mass. Uff., 579486). Tuttavia, in mancanza, la sentenza penale può essere utilizzata dal giudice civile per trarre elementi di giudizio (C. civ., Sez. II, 30.8.2004, n. 17401, in Mass. Uff., 576398; C. civ., Sez. III, 6.8.2002, n. 11773, in AC, 2003, 672). Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermando che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, posto che le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto - per prescrizione o per amnistia - non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente, posto che, in tal caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, ha il dovere di rivalutare il fatto in contestazione, interamente ed autonomamente (C. civ., S.U., 26.1.2011, n. 1768, Mallozzi e altri c. Luti Carpinelli, in GCM, 2011, 1, 111). Nel nostro caso il Tribunale di Pesaro è giunto alla assoluzione dell’imputato ritenendo che, una volta accertata la circostanza della avvenuta esecuzione degli interventi finanziati, vista la consegna degli assegni, confermata dalla liberatoria sulle fatture, fosse avvenuto lo spossessamento patrimoniale che confermava il legittimo impiego delle somme in questione. Di tali considerazioni può, quindi, tenersi conto. Ricostruendo i fatti risulta, in effetti, quanto segue: X S.a.s. presentava, in data 1.3.2004, istanza per accedere ai contributi stanziati dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99) – Programma Operativo di Misura 1.a “Investimenti nelle aziende agricole” - per finanziare parzialmente, nella misura della metà, i costi relativi ad un Piano di Investimenti dell'impresa consistenti nella ristrutturazione dell'ovile e nell'acquisto di dotazioni, adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 305/2002; al punto 9.1 lett. e) (“Programma di attuazione 2005”) del Piano Operativo di Misura 1.a (POM) si prevede, oltre al termine dell'1.3.2004 per la presentazione della domanda di piani di investimento annuali, che “i beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere e alla consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre 2004. E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31 dicembre 2004 purché gli investimenti si realizzino entro e non oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso e il recupero dell'eventuale acconto erogato. In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare entro 30 giorni la documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti effettuati, pena la revoca del contributo concesso e il recupero dell'eventuale acconto erogato”; il successivo punto 9.6 del medesimo POM stabilisce, poi, che il beneficiario, una volta terminati gli investimenti previsti nel Piano Investimenti, richieda in forma scritta all'Amministrazione erogante “l'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, presentando i seguenti documenti: a) stato finale dei lavori; b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, costituita da apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o dalla documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico; per le opere in cemento: c) collaudo statico (L. 1086/71); d) verbale di regolare esecuzione delle opere”. Quindi, i beneficiari che avevano presentato i Piani di Investimento erano tenuti a concludere i lavori e a consegnare la documentazione consuntiva degli investimenti effettuati entro il 31.12.2004, salva la possibilità di chiedere, entro la stessa data, un ulteriore proroga non superiore a 150 giorni per la fine dei lavori e successivi 30 giorni per la documentazione consuntiva completa, inoltre, il mancato rispetto dei suddetti termini era previsto espressamente come causa di revoca dei contributi ed, al termine dei lavori e degli investimenti il beneficiario, comunque nei termini di cui sopra, era onerato a chiedere per iscritto all'Amministrazione l'accertamento sull'esecuzione di quanto programmato presentando documentazione tassativamente indicata al punto 9.6 del POM, tra cui “fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, costituita da apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o dalla documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico”, ossia documentazione attestante il completamento degli investimenti realizzati anche sotto il profilo del perfezionamento dei pagamenti dei fornitori, costituenti del resto la base del calcolo dei contributi da erogare. In applicazione delle previsioni del POM, X chiedeva proroga del termine di fine dei lavori, che le veniva concessa dalla Provincia di Rimini, con nota 22.11.2004, prot. n. 57819, quindi, nel termine del 30.5.2005, pena la revoca, X era tenuta a finire i lavori previsti nel Piano di Investimenti, nell'ulteriore termine dei 30 giorni successivi, anch’esso a pena di revoca del contributo concesso e con diritto dell’Amministrazione erogante di ripetere l’eventuale acconto già concesso, a consegnare la “documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti realizzati”, dovendosi intendere per tale la documentazione indicata al punto 9.6, primo paragrafo, lettera b) del POM. Nel caso di specie, X non ha contestato i fatti accertati dalla Guardia di Finanza in merito al rilascio di dichiarazioni liberatorie dei pagamenti in data antecedente al pagamento dell'importo fatturato. Ebbene, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso appunto che gli interventi finanziati sono stati tutti ultimati nei termini previsti. E’ anche stato accertato che erano pervenute nei termini le dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici, come previsto in alternativa alla documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico. Questione controversa era rimasta quella della fornitura della M s.r.l. ove, per la fattura n. 1320 del 30 maggio 2005 di euro 18.984,00, sussisteva dichiarazione liberatoria in pari data ed erano stati rilasciati due assegni postdatati al 6 giugno 2005 ma, in seguito, con nota di credito, erano stati restituiti a X euro 5.005,80, per difformità nella fornitura rispetto all’ordine, e per la fornitura della V.V s.n.c. ove, per la fattura n. 190 del 30 maggio 2005 di euro 15.855,56, vi era dichiarazione liberatoria in pari data per l’intero importo, ma pagata solo per euro 15.000,00 con assegni uno di euro 7.000,00 privo di data, l’altro di euro 8.000,00 in data 31 ottobre 2005, importo complessivo inferiore alla fattura a fronte di nota di credito di euro 855,56, per errore nei conteggi. Note di credito sopradescritte per un totale di euro 5.861,36 non comunicate alla P.A., a storno di costi per i quali era stato invece chiesto l'aiuto e per le quali, in subordine, l’opponente aveva chiesto di ridurre la condanna alla restituzione della metà di quanto rimborsatogli. Laddove, invece, per tutti gli altri fornitori le fatture tutte emesse al 30 maggio 2005 erano tutte state quietanzate da dichiarazioni liberatorie, con pagamenti a mezzo di assegni incassati successivamente al 30 maggio 2005. Quanto ai motivi di impugnazione, si osserva quanto segue. L’opponente si è lamentato della ingiunzione con la quale gli è stata richiesta la restituzione della somma ricevuta quale sussidio dalla Provincia di Rimini, oltre alla irrogazione di sanzione di pari importo ed ha sostenuto di avere effettuato gli investimenti acquistando dai fornitori i beni e servizi occorrenti per realizzare le opere finanziate con tali contributi pubblici. Ebbene, ai sensi dell’art. 2 l. 898/1986, chiunque mediante l’esposizione di dati o notizie falsi consegue indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni contributi o altre erogazioni a carico del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e, ai sensi dell’art. 3 stessa legge, per il fatto previsto dall’art.2, il percettore è tenuto alla restituzione dell’indebito e se superiore a lire centomila al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo indebitamente percepito. Va, quindi, verificata la falsità di dati e notizie e la percezione di somme in assenza di presupposti di legge, da quantificarsi voce per voce e non mediante revoca integrale del contributo e conseguente sanzione. L’art. 18 della l.r. 15/1997 prevede “1. che l’ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse: a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabili, b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per quali furono concesse, salvo l’art. 19 per i beni soggetti a vincolo di destinazione, c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l’amministrazione in grave errore, d) negli altri casi previsti dalle leggi ed atti amministrativi; 2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lettera a del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi. 3. La revoca comporta l’obbligo della restituzione delle somme percepite, co interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l’esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura. 4. L’atto di revoca fissa l’eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni. Quindi, l’onere probatorio sulla fondatezza della pretesa restitutoria incombe all’Amministrazione ingiungente, in base all'art. 2033 c.c., per cui all'amministrazione procedente compete provare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, o per effetto di carenza dei presupposti prescritti ai fini dell'erogazione del beneficio, o per effetto della sopravvenuta inadempienza agli obblighi imposti dagli atti della procedura di sovvenzione; quindi, anche ai fini dell'accertamento dell'illecito cui è collegata la sanzione amministrativa, l'Amministrazione opposta ha l'onere di dimostrare che gli aiuti comunitari siano stati conseguiti per effetto dell'esposizione di dati e notizie falsi, posto che la violazione amministrativa prevista dagli artt. 2 e 3 è sanzionata anche a titolo di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 legge n. 689/1981, secondo cui la colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, che si presume a carico di colui che ha commesso il fatto vietato, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 7573/2007; n. 4927/1998). Nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della fondatezza di detta pretesa dalla Pubblica Amministrazione, salvo che per le somme finanziate restituite con nota di credito.. Dal procedimento penale e dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso, infatti, che gli investimenti sono stati effettuati, con i fondi ricevuti, salvo una modesta parte oggetto di contestazione al fornitore per difformità e di nota di credito. I pagamenti sono stati effettuati con assegni che sono stati consegnati ai fornitori prima della scadenza fissata per produrre la documentazione alla autorità alla quale sono state consegnate, nei termini previsti le quietanze di pagamento, anche se poi l’incasso è stato effettuato a data posteriore trattandosi di assegni postdatati. A riguardo il giudice penale ha ritenuto corretto il rilascio della quietanza al momento della consegna del titolo al fornitore, posto che in tale momento, trattandosi di assegno bancario, che immediatamente poteva essere posto all’incasso, è avvenuto lo spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, restando non rilevante che il materiale incasso per scelta del fornitore, sia avvenuto solo successivamente. Sul punto si concorda con tale interpretazione posto che la norma richiede che l’impresa che chiede il contributo produca in alternativa la dichiarazione liberatoria o il bonifico. Non ricorre, quindi, nella misura ritenuta nella sentenza impugnata l’errore grave causato da dichiarazioni non veritiere, richiesto dalla norma per la revoca del finanziamento e la irrogazione delle sanzioni, previsto dall’art. 18 1° comma lettera c) in quanto risulta che gli investimenti sono stati effettuati e la divergenza sulle date di pagamento non è sufficiente a fondare l’esistenza del grave errore, elemento richiesto per la revoca, posto si contestano solamente indicazioni non veritiere, che non hanno però determinato un grave errore nell’erogazione del finanziamento che, invece, è stato correttamente disposto in presenza dei requisiti di legge, consistenti: a) nella esecuzione delle opere nelle quali erano consistiti gli investimenti finanziati e b) nella consegna alla amministrazione della documentazione relativa al pagamento ed alla conformità a legge di tali opere, documentazione rilasciata, inclusa quella sul pagamento consistente nelle quietanze, con eccezione degli importi indicati nelle note di credito. Peraltro, anche l’art. 18 comma 2 della l. r. 15/1997 prevede la possibilità di proroga per giustificato motivo e fino a diciotto mesi dei termini stabiliti per l’attuazione degli interventi, ciò che a fortiori rende irrilevante la circostanza che il pagamento in relazione agli interventi esattamente eseguiti nei termini previsti, sia intervenuto in parte successivamente rispetto alla data prevista. Non può, quindi, essere accolta la tesi dell’amministrazione secondo la quale l’attività dell’ente erogante sarebbe attività vincolata alle indagini della Guardia di Finanza, poiché tale attività consiste in un accertamento di fatti, che nell’ambito della attività di controllo cui è istituzionalmente preposta, vengono poi relazionati alla autorità amministrativa competente per la adozione dei provvedimenti amministrativi di sua competenza, previa valutazione di tale attività di controllo, sia sotto il profilo della loro rilevanza, sia sotto il profilo della loro qualificazione giuridica. In tal modo la pubblica amministrazione, che riceve dalla Guardia di Finanza anche gli atti di contestazione che su tali constatazione di fatti si fondano, deve valutare i fatti accertati e le contestazioni ed, anche considerati gli elementi forniti dal soggetto destinatario di tale accertamento, accertare la sussistenza dalle violazione delle norme di legge e degli atti amministrativi di attuazione che consentono la revoca del finanziamento e la irrogazione delle sanzioni. Poiché la legge prevede solo la revoca di finanziamenti indebiti che ricorrono solamente quando le opere per le quali era stato richiesto il finanziamento non siano state eseguite o qualora non venga fornita prova del pagamento mediante rilascio di quietanza o bonifico bancario, la sentenza impugnata dovrà conseguentemente essere riformata. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, legge n. 898/1986, la condotta che, “indipendentemente dalla sanzione penale”, legittima l'Amministrazione a chiedere la ripetizione della somma indebitamente percepita ed all'irrogazione di una sanzione amministrativa è rappresentata dalla condotta di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A sua volta la normativa regionale prevede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) L.R. n. 15/1997 che l'ente revochi le agevolazioni finanziarie concesse “qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore”. La società opponente, come detto, ha dato prova di avere eseguito le opere finanziate parzialmente e di avere ottenuto le previste dichiarazioni liberatorie. E’ parimenti pacifico che l’importo delle spese per il quale è stato richiesto ed ottenuto da X il contributo (sulla base delle fatture e dalle dichiarazioni liberatorie) non è stato pagato per intero dalla X, come risulta dalle note di accredito di M S.r.l. (€ 5.005,80) e di V.V. S.n.c. (€ 855,56); Quanto alla circostanza contestata che esse rechino la tempestiva vidimazione del Dirigente del Servizio si osserva che non v’è alcuna data certa in ordine alla loro presentazione all’Ufficio, le stesse sono comunque entrambe datate 30.6.2011, data alla quale le spese ammesse dovevano essere state già effettivamente pagate ed anzi la loro tempestiva presentazione è stata smentita dallo stesso Sarti, che, nel verbale di audizione redatto dalla Guardia di Finanza l’11.3.2009, dichiarava che le predette note di accredito non erano state mai prodotte all’Ufficio e comunque erano successive alle date nelle quali le somme da ammettere al contributo dovevano essere già state pagate ai fornitori. L’appellante sarà, quindi, tenuto a restituire solamente la metà delle somme per le quali l’opera finanziata non è stata eseguita e va, quindi, disposta la revoca del finanziamento e dichiarato l’obbligo di rimborso alla amministrazione di tali somme solamente nella misura pari alla metà delle somma rimborsate dai fornitori con nota di credito, oltre interessi, dovuti dalla data dell’indebito, al tasso legale, maggiorato di quattro punti, ai sensi dell’art. 18 comma 3 L.R. 15/1997. Inoltre va rideterminata e ridotta proporzionalmente la sanzione da irrogare nella misura del 30% di quanto indebitamente percepito, essendo l’indebito inferiore al 10% di quanto finanziato, misura prevista dall’art. 3 comma 1 lettera a) della L. 898/1986. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 5 L. 898/1986, deve ritenersi che fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione. Ogni altro motivo di appello deve, quindi, ritenersi rigettato o assorbito. (omissis)…
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone: in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’appello e per l’effetto: I – dichiara l’appellante tenuto a restituire alla appellata la somma di euro 2.930,68, oltre interessi, dovuti dalla data dell’indebito, al tasso legale, maggiorato di quattro punti, II - dichiara dovuta la sanzione da irrogare nella misura del 30% di quanto indebitamente percepito, oltre interessi dalla data dell’indebito, II - dichiara che, fino all'avvenuto pagamento di quanto sopra resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione, III – condanna l’appellata a pagare alla appellante le spese processuali (omissis)