Studio legale Valentini
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14.1.2023 – Lodo Arbitrale Pres. est. Deangeli
24/01/2023
(omissis) FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Il Dott. X ha promosso l'arbitrato nominando arbitro l' Avv. Carlo Compatangelo, (omissis), in forza della clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione in partecipazione del … 1993 che lo vede come associato mentre associante è la controparte Dott. Y. La clausola n. 6 del citato contratto inter partes così recita: "Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra le parti in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Urbino" **** Il Dott. Y ha nominato arbitro il Prof. Avv. Michele Sesta (omissis). In data (omissis) i predetti arbitri hanno nominato terzo arbitro l'Avv. Andrea Deangeli con funzioni di Presidente. (omissis) A seguito del lodo non definitivo (omissis) il termine per il deposito del lodo è stato prorogato ex art.820, ult. comma, lettera C, del c.p.c. di 180 gg, a cui occorre aggiungere 38 gg di proroga concessi dalle parti con istanza congiunta (omissis). L'arbitrato attivato rappresenta la fase di merito del procedimento cautelare di sequestro giudiziario promosso dal Dott. X (parzialmente) concesso in data (omissis) dal Tribunale di Urbino e successivamente revocato in data (omissis) all'esito del reclamo promosso dal Dott. Y. *** BREVE SINTESI DELLE QUESTIONI PROSPETTATE. E' stato stipulato tra le parti un contratto di associazione in partecipazione in data 1993 (la cui validità è contestata dal Dott. X) "per l'esercizio della farmacia di cui è titolare il Dott. Y, corrente in (omissis)" (si legge testualmente nel citato contratto) che vede quale associante il Dott. Y e quale associato il Dott. X. In data 1975 era stato sottoscritto tra i medesimi un contratto di società di fatto che aveva, secondo la tesi dell'attore, regolato i rapporti fino al 31.12.1993 e, per effetto delle dedotte nullità e/o simulazione del contratto di associazione in partecipazione di cui sopra, anche successivamente, senza soluzione di continuità in forza del predetto rapporto societario personale di fatto ( circostanza anche questa contestata dalla difesa Y). Secondo la prospettazione della difesa del Dott. X le parti a fine 1993 avrebbero convenuto che il contratto di associazione in partecipazione dovesse servire unicamente per "regolarizzare all'esterno" la situazione societaria, che -per converso -veniva mantenuta intatta ed immutata nei rapporti interni, siccome discendenti dagli accordi presi sin dal 1975 e sempre proseguiti senza soluzione di continuità, nonostante la stipula del ridetto contratto di associazione in partecipazione. Il Dott. Y ha comunicato in data …. 2020 il proprio recesso dal contratto di associazione in partecipazione a far data dal 31.12.2020. Il Dott. X ha contestato il recesso in quanto il contratto di associazione in partecipazione sarebbe nullo (per inesistenza dell'oggetto e della causa) o, in subordine, inefficacie perché simulato (le parti avrebbero dovuto dare esecuzione al contratto di società di fatto, mai cessato) ed ha domandato ( si riproducono di seguito testualmente le conclusioni della difesa X nelle memorie autorizzate di replica depositate il 15.10.2021): Nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare la nullità del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993; Nel merito, in via gradata: -accertare e dichiarare la inefficacia, sub specie di simulazione, del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993, per le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà in seguito ad argomentare; per converso, accertare e dichiarare l'esistenza inter partes di una società di fatto; per l'effetto, accertare e dichiarare la contitolarità dell'azienda-farmacia tra i dottori Y e X; In ogni caso, per effetto delle svolte domande tanto in via princivale quanto in via gradata: accertare e dichiarare la illegittimità/irritualità/inefficacia del recesso comunicato dal dottor Y al dottor X in relazione al contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993, per le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà in seguito ad argomentare; così accertata e dichiarata la sussistenza di una società di fatto tra i dottori Y e X, avente ad oggetto la gestione della Farmacia descritta in atti, statuire che gli odierni contendenti vantano i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi in relazione alla ridetta società, e che tali diritti saranno validi ed efficace sino all'eventuale scioglimento del rapporto societario. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare preliminarmente il grave inadempimento ascrivibile al Dott. Y, nella di lui qualità di preteso associante in partecipazione, per avere lo stesso omesse di redigere -anno per anno ovvero al termine del contratto di associazione in partecipazione -il rendiconto della gestione. A tal fine si spiega istanza ex art. 263 c.p.c. onde avere il rendiconto della gestione dell'attività della Farmacia dal 01.01.1994 al 31.12.2020, sia con riferimento alle singole annualità sia con riferimento al 'intero periodo di riferimento. Per l'effetto, condannare - all'esito di tale rendicontazione - il dottor Y a corrispondere al dottor X tutti gli utili maturati, di anno in anno, nonché quelli di fine gestione (che dovranno considerare anche le migliorie apportate all'attività d'impresa, l'incremento di clientela, ecc.). Condannare altresì il Dott. Y a restituire al Dott. X i beni immobili di sua proprietà, utilizzati nello svolgimento dell'attività aziendale della Farmacia (immobili descritti al doc. n. 15). Riservata la domanda di risoluzione del contratto, nei termini esposti in narrativa. **** La difesa del Dott. Y così concludeva - Dichiarare in via preliminare la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria ex articolo 34 decreto legislativo 5/2003; in subordine la incompetenza del Collegio arbitrale nei confronti delle domande attrici tutte; - in subordine, salvo gravami, limitare la propria statuizione alla sussistenza tra le parti del 'unico rapporto sostanziale di associazione in partecipazione come stipulato con scrittura privata …. 1993, dichiarando che nulla è dovuto all'attore per alcuna causale conseguente al detto contratto totalmente adempiuto sotto il profilo economico e cessato per legittimo recesso in data 2020; - in via subordinata e nel merito, salvo gravami, dichiarare la nullità del contratto di società ad oggetto l'esercizio provvisorio di una azienda farmaceutica stipulato il …. 1975; in subordine ulteriore cessato tale rapporto a far tempo dal 1981; in ulteriore subordine a far tempo dal …. 1993, con declaratoria di prescrizione di ogni diritto patrimoniale semmai residuato in capo all'attore il caso maturato; - dichiarare la inesistenza tra le parti di una società di fatto ad oggetto l'esercizio della titolarità definitiva della sede farmaceutica ubicata in (omissis); in subordine la sua nullità escludendovi comunque l'immobile di proprietà esclusiva del Dottor Y ove la farmacia ha ubicazione; - dichiarare comunque prescritto ogni altro diritto patrimoniale come rivendicato dal!' attore respinto ogni ulteriore domanda attrice ivi compreso l'azione di rendiconto siccome nulla infondata, con vittoria delle spese di difesa e ponendo a carico di parte attrice le spese di costituzione funzionamento del Collegio arbitrale nonché della fase cautelare avanti al Tribunale di Urbino. **** (omissis) Le parti depositavano le rispettive precisazioni delle conclusioni. (omissis) … “Con lodo non definitivo emesso in data 13.06.2022, in pari data comunicato, il Collegio dichiarava la propria competenza a decidere su tutte le domande ed eccezioni sollevate dalle parti, disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza assegnando alle parti termine fino al 14.07.2022 per il deposito di memoria contenente l'indicazione dei mezzi istruttori e successivo termine fino al 29.07.2022 per il deposito di memoria contenente le sole indicazioni di prova contraria, riservando al definitivo per le spese. Depositate dalle parti le rispettive memorie istruttorie e repliche il Collegio a maggioranza in data 31.10.2022 decideva per 1) l'inammissibilità per irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito al convenuto Dott. Y su tutti i capitoli (paragrafo l); 2)l'inammissibilità ai sensi dell'art. 1417 c.c. della prova per testi per provare la simulazione del contratto di associazione in partecipazione in favore di un contratto di società di fatto (paragrafo 2.1); l'inammissibilità per irrilevanza dei capitoli dedotti ai (paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 in parte quest'ultimo anche valutativo); 3)la superfluità dell'ordine di esibizione documentale ex art 210 c.p.c. (in parte già assolto), dell'azione di rendiconto e della CTU; 4)l'inammissibilità per irrilevanza di tutti i capitoli di prova formulati da parte convenuta; conseguentemente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni entro il 09.11.2022, concedendo termine rispettivamente fino al 09.12.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 29.12.2022 per le note di replica. La difesa del Dott. X, previa richiesta di revoca del!' ordinanza appena citata, concludeva, in via istruttoria, come segue: §1. L'interrogatorio formale del dott. Y. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del dott. Y sulle seguenti circostanze: (omissis) Con espressa riserva di deferire al dott. Fulvio Y il giuramento decisorio. §2. La prova testimoniale. Si chiede di esser ammessi alla prova per testimoni sui capitoli di prova di cui infra. 2.1 Relativamente al carattere simulato del contratto di associazione in partecipazione recante data 1993. (omissis) 2.2 Relativamente alla mancata rendicontazione del simulato contratto di associazione in partecipazione. (omissis) 2.3 In relazione alla distribuzione degli utili della "FARMACIA" e alla suddivisione delle entrate non contabilizzate. (omissis) 2.4 Le "mansioni" svolte dal dott. Antonio Francesco X all'interno della "FARMACIA". (omissis) 2.5 L'ammissione del dott. Y in ordine alla simulazione/inefficacia del contratto di associazione in partecipazione. (omissis) §3. Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (omissis) § 4. Istanza ex art. 263 c.p.c. e richiesta di CTU contabile. (omissis) La difesa del Dott. Y, reiterava la riserva di gravame avverso il lodo non definitivo e rassegnava le seguenti conclusioni: (omissis) C) In via istruttoria, per la non creduta ipotesi di ammissione delle inammissibili infondate ed irrilevanti richieste istruttorie avversarie, salvo gravame, si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie così formulate (omissis) … “Le parti depositavano tempestivamente le note conclusive e quelle di replica e successivamente alla scadenza dell'ultimo termine la controversia è stata trattenuta in decisione. **** MOTIVI DELLA DECISIONE