Gestione di farmacia in forma societaria – contratto stipulato ante L. 362/1991 – nullità per contrasto con norme imperative – associazione in partecipazione – farmacia ad oggetto prestazione lavorativa dell’associato – divieto ex art. 1417 c.c. - nullità – stipulazione ante d.leg.vo 81/2015 – esclu

14.1.2023 – Lodo Arbitrale Pres. est. Deangeli

24/01/2023

(omissis) FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Il Dott. X ha promosso l'arbitrato nominando arbitro l' Avv. Carlo Compatangelo, (omissis), in forza della clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione in partecipazione del … 1993 che lo vede come associato mentre associante è la controparte Dott. Y. La clausola n. 6 del citato contratto inter partes così recita: "Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra le parti in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto, verrà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Urbino" **** Il Dott. Y ha nominato arbitro il Prof. Avv. Michele Sesta (omissis). In data (omissis) i predetti arbitri hanno nominato terzo arbitro l'Avv. Andrea Deangeli con funzioni di Presidente. (omissis) A seguito del lodo non definitivo (omissis) il termine per il deposito del lodo è stato prorogato ex art.820, ult. comma, lettera C, del c.p.c. di 180 gg, a cui occorre aggiungere 38 gg di proroga concessi dalle parti con istanza congiunta (omissis). L'arbitrato attivato rappresenta la fase di merito del procedimento cautelare di sequestro giudiziario promosso dal Dott. X (parzialmente) concesso in data (omissis) dal Tribunale di Urbino e successivamente revocato in data (omissis) all'esito del reclamo promosso dal Dott. Y. *** BREVE SINTESI DELLE QUESTIONI PROSPETTATE. E' stato stipulato tra le parti un contratto di associazione in partecipazione in data 1993 (la cui validità è contestata dal Dott. X) "per l'esercizio della farmacia di cui è titolare il Dott. Y, corrente in (omissis)" (si legge testualmente nel citato contratto) che vede quale associante il Dott. Y e quale associato il Dott. X. In data 1975 era stato sottoscritto tra i medesimi un contratto di società di fatto che aveva, secondo la tesi dell'attore, regolato i rapporti fino al 31.12.1993 e, per effetto delle dedotte nullità e/o simulazione del contratto di associazione in partecipazione di cui sopra, anche successivamente, senza soluzione di continuità in forza del predetto rapporto societario personale di fatto ( circostanza anche questa contestata dalla difesa Y). Secondo la prospettazione della difesa del Dott. X le parti a fine 1993 avrebbero convenuto che il contratto di associazione in partecipazione dovesse servire unicamente per "regolarizzare all'esterno" la situazione societaria, che -per converso -veniva mantenuta intatta ed immutata nei rapporti interni, siccome discendenti dagli accordi presi sin dal 1975 e sempre proseguiti senza soluzione di continuità, nonostante la stipula del ridetto contratto di associazione in partecipazione. Il Dott. Y ha comunicato in data …. 2020 il proprio recesso dal contratto di associazione in partecipazione a far data dal 31.12.2020. Il Dott. X ha contestato il recesso in quanto il contratto di associazione in partecipazione sarebbe nullo (per inesistenza dell'oggetto e della causa) o, in subordine, inefficacie perché simulato (le parti avrebbero dovuto dare esecuzione al contratto di società di fatto, mai cessato) ed ha domandato ( si riproducono di seguito testualmente le conclusioni della difesa X nelle memorie autorizzate di replica depositate il 15.10.2021): Nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare la nullità del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993; Nel merito, in via gradata: -accertare e dichiarare la inefficacia, sub specie di simulazione, del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993, per le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà in seguito ad argomentare; per converso, accertare e dichiarare l'esistenza inter partes di una società di fatto; per l'effetto, accertare e dichiarare la contitolarità dell'azienda-farmacia tra i dottori Y e X; In ogni caso, per effetto delle svolte domande tanto in via princivale quanto in via gradata: accertare e dichiarare la illegittimità/irritualità/inefficacia del recesso comunicato dal dottor Y al dottor X in relazione al contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993, per le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà in seguito ad argomentare; così accertata e dichiarata la sussistenza di una società di fatto tra i dottori Y e X, avente ad oggetto la gestione della Farmacia descritta in atti, statuire che gli odierni contendenti vantano i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi in relazione alla ridetta società, e che tali diritti saranno validi ed efficace sino all'eventuale scioglimento del rapporto societario. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare preliminarmente il grave inadempimento ascrivibile al Dott. Y, nella di lui qualità di preteso associante in partecipazione, per avere lo stesso omesse di redigere -anno per anno ovvero al termine del contratto di associazione in partecipazione -il rendiconto della gestione. A tal fine si spiega istanza ex art. 263 c.p.c. onde avere il rendiconto della gestione dell'attività della Farmacia dal 01.01.1994 al 31.12.2020, sia con riferimento alle singole annualità sia con riferimento al 'intero periodo di riferimento. Per l'effetto, condannare - all'esito di tale rendicontazione - il dottor Y a corrispondere al dottor X tutti gli utili maturati, di anno in anno, nonché quelli di fine gestione (che dovranno considerare anche le migliorie apportate all'attività d'impresa, l'incremento di clientela, ecc.). Condannare altresì il Dott. Y a restituire al Dott. X i beni immobili di sua proprietà, utilizzati nello svolgimento dell'attività aziendale della Farmacia (immobili descritti al doc. n. 15). Riservata la domanda di risoluzione del contratto, nei termini esposti in narrativa. **** La difesa del Dott. Y così concludeva - Dichiarare in via preliminare la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria ex articolo 34 decreto legislativo 5/2003; in subordine la incompetenza del Collegio arbitrale nei confronti delle domande attrici tutte; - in subordine, salvo gravami, limitare la propria statuizione alla sussistenza tra le parti del 'unico rapporto sostanziale di associazione in partecipazione come stipulato con scrittura privata …. 1993, dichiarando che nulla è dovuto all'attore per alcuna causale conseguente al detto contratto totalmente adempiuto sotto il profilo economico e cessato per legittimo recesso in data 2020; - in via subordinata e nel merito, salvo gravami, dichiarare la nullità del contratto di società ad oggetto l'esercizio provvisorio di una azienda farmaceutica stipulato il …. 1975; in subordine ulteriore cessato tale rapporto a far tempo dal 1981; in ulteriore subordine a far tempo dal …. 1993, con declaratoria di prescrizione di ogni diritto patrimoniale semmai residuato in capo all'attore il caso maturato; - dichiarare la inesistenza tra le parti di una società di fatto ad oggetto l'esercizio della titolarità definitiva della sede farmaceutica ubicata in (omissis); in subordine la sua nullità escludendovi comunque l'immobile di proprietà esclusiva del Dottor Y ove la farmacia ha ubicazione; - dichiarare comunque prescritto ogni altro diritto patrimoniale come rivendicato dal!' attore respinto ogni ulteriore domanda attrice ivi compreso l'azione di rendiconto siccome nulla infondata, con vittoria delle spese di difesa e ponendo a carico di parte attrice le spese di costituzione funzionamento del Collegio arbitrale nonché della fase cautelare avanti al Tribunale di Urbino. **** (omissis) Le parti depositavano le rispettive precisazioni delle conclusioni. (omissis) … “Con lodo non definitivo emesso in data 13.06.2022, in pari data comunicato, il Collegio dichiarava la propria competenza a decidere su tutte le domande ed eccezioni sollevate dalle parti, disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza assegnando alle parti termine fino al 14.07.2022 per il deposito di memoria contenente l'indicazione dei mezzi istruttori e successivo termine fino al 29.07.2022 per il deposito di memoria contenente le sole indicazioni di prova contraria, riservando al definitivo per le spese. Depositate dalle parti le rispettive memorie istruttorie e repliche il Collegio a maggioranza in data 31.10.2022 decideva per 1) l'inammissibilità per irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito al convenuto Dott. Y su tutti i capitoli (paragrafo l); 2)l'inammissibilità ai sensi dell'art. 1417 c.c. della prova per testi per provare la simulazione del contratto di associazione in partecipazione in favore di un contratto di società di fatto (paragrafo 2.1); l'inammissibilità per irrilevanza dei capitoli dedotti ai (paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 in parte quest'ultimo anche valutativo); 3)la superfluità dell'ordine di esibizione documentale ex art 210 c.p.c. (in parte già assolto), dell'azione di rendiconto e della CTU; 4)l'inammissibilità per irrilevanza di tutti i capitoli di prova formulati da parte convenuta; conseguentemente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni entro il 09.11.2022, concedendo termine rispettivamente fino al 09.12.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 29.12.2022 per le note di replica. La difesa del Dott. X, previa richiesta di revoca del!' ordinanza appena citata, concludeva, in via istruttoria, come segue: §1. L'interrogatorio formale del dott. Y. Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del dott. Y sulle seguenti circostanze: (omissis) Con espressa riserva di deferire al dott. Fulvio Y il giuramento decisorio. §2. La prova testimoniale. Si chiede di esser ammessi alla prova per testimoni sui capitoli di prova di cui infra. 2.1 Relativamente al carattere simulato del contratto di associazione in partecipazione recante data 1993. (omissis) 2.2 Relativamente alla mancata rendicontazione del simulato contratto di associazione in partecipazione. (omissis) 2.3 In relazione alla distribuzione degli utili della "FARMACIA" e alla suddivisione delle entrate non contabilizzate. (omissis) 2.4 Le "mansioni" svolte dal dott. Antonio Francesco X all'interno della "FARMACIA". (omissis) 2.5 L'ammissione del dott. Y in ordine alla simulazione/inefficacia del contratto di associazione in partecipazione. (omissis) §3. Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (omissis) § 4. Istanza ex art. 263 c.p.c. e richiesta di CTU contabile. (omissis) La difesa del Dott. Y, reiterava la riserva di gravame avverso il lodo non definitivo e rassegnava le seguenti conclusioni: (omissis) C) In via istruttoria, per la non creduta ipotesi di ammissione delle inammissibili infondate ed irrilevanti richieste istruttorie avversarie, salvo gravame, si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie così formulate (omissis) … “Le parti depositavano tempestivamente le note conclusive e quelle di replica e successivamente alla scadenza dell'ultimo termine la controversia è stata trattenuta in decisione. **** MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. PREMESSA.Nelle trascritte conclusioni di parte attrice si chiede in via principale "accertare e dichiarare la nullità del contratto di associazione in partecipazione stipulato inter partes in data …. 1993 per le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà di seguito ad argomentare" Nell'atto introduttivo in data 13/7/2021 al punto 6.1) rubricato "La nullità del contratto di associazione in partecipazione" (pag. 24) ribadito anche nella comparsa conclusionale del 09.12.2022 (pag. 17), il Dott. X afferma che ''pur se formalmente risulta essere stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, è del pari innegabile che tale contratto non possa essere reputato giuridicamente né valido, né efficace". L'affermazione si basa sull'assunto che "né l'oggetto, né la causa del contratto sono rinvenibili nel (sedicente) negozio di associazione in partecipazione concluso inter partes in data …. 1993 ". Sotto il profilo dell'oggetto, il Dott. X rileva che ai sensi dell'art. 2549 c.c., affinché si configuri una valida associazione in partecipazione è indispensabile che l'associante sia titolare "della sua impresa", mentre, a suo dire, il Dott. Y "non era/è il titolare dell'impresa esercente l'attività di farmacia"; in quanto, secondo quanto dispone il contratto originario del …. 1975, la Farmacia "viene ufficialmente intestata al Dott. Y, ma resta senz'altro inteso, sotto tutti gli aspetti, la partecipazione agli utili e alle perdite in uguali proporzioni di entrambi", cosicché "l'impresa - pertanto - apparteneva e appartiene ad entrambi. Ad entrambi appartengono l'azienda, l'avviamento commerciale, i clienti, i beni immobili destinati all'attività".Conclude il Dott. X che il Dott. Y non poteva e non può giuridicamente associare il Dott. X in un'impresa che non è sua, ma di entrambi, cosicché il "contratto di associazione in partecipazione è - in apicibus - nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto carente dell'oggetto originario". Inoltre, sempre secondo il Dott. X, il contratto sarebbe nullo perché l'apporto dell’ associato persona fisica non può consistere, neppure in parte, in una prestazione lavorativa ed ancora perché neppure la causa negoziale può dirsi integrata, stante che nessuno scambio, in termini economico-giuridici, era passibile di realizzarsi in concreto a fronte dell'inidoneità dell'oggetto nei termini sopra precisati. Aggiunge, infine, il Dott. X che le carenze dell'oggetto e della causa sarebbero desumibili anche da altri elementi, attinenti la gestione dell'impresa da parte dell'associante, il diritto di controllo da parte dell'associato sulla gestione dell'impresa, l'obbligo di rendiconto annuale della gestione da parte dell'associante, che sarebbero totalmente carenti nel caso in esame; di guisa che, il contratto è giuridicamente nullo e privo di efficacia.Il Dott. Y, nel contestare l'assunto, sostiene la validità del contratto in questione, in primo luogo evidenziando come la scrittura del …. 1975, invocata ex adverso come fonte della vantata contitolarità dell'impresa, dalla quale viene inferita la nullità del contratto di associazione in partecipazione, era, questa sì, nulla per contrasto con norme imperative, che riguardavano sia il divieto di costituire società di qualunque genere nell'ambito della gestione del servizio farmaceutico (art. 60 e ss. DPR 10/1/1957 n. 3 e art. 11 L. 4 75/1968), sia quello di natura soggettiva, essendo inibito all'attore, quale impiegato di ruolo dello Stato, espletare l'attività di farmacista. Aggiunge il Dott. Y che, comunque, l'accordo del …. 1975 atteneva solo all'esercizio provvisorio della farmacia cessato nel 1981 e non al diverso rapporto di titolarità instauratosi a nome del solo Dott. Y nel 1981. I rilievi del Dott. Y sono fondati, e appaiono idonei a smentire il presupposto del costrutto del Dott. X, e cioè che egli alla data del …. 1993 fosse contitolare della farmacia di cui trattasi.****2. LA NULLITA' DELLA SCRITTURA 23.11.1975.A ben vedere, tutte le ragioni invocate dall’Attore a sostegno delle proprie domande e richieste riposano sulla citata scrittura …. 1975, che pretesamente intendeva costituire una società di fatto (rectius irregolare) tra i Dottori X e Y.Detta scrittura, nulla per contrarietà a norme imperative sotto plurimi profili che di seguito si esporranno, non ha prodotto alcun effetto, il che comporta che non sia mai sussistita una società irregolare o di fatto tra le parti: ne discende che la "Farmacia" è sempre stata di proprietà esclusiva del Dott. Y, al quale da sempre è stata intestata.2.1. Primo profilo nullità della scrittura 1975 costituente la società di fatto.Gli artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475, nel testo in vigore all'epoca della sottoscrizione della scrittura 1975, postulavano rispettivamente che il titolare della farmacia doveva avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia (art. 11) e che il trasferimento della titolarità della farmacia poteva aver luogo a favore di un altro farmacista che aveva conseguito la titolarità o che era risultato idoneo in un precedente concorso (art. 12). Ciò, in quanto l'osservanza di tali requisiti era ritenuta necessaria al fine di assicurare che la titolarità delle farmacie spettasse a persone qualificate sul piano professionale ed iscritte ad un ordine professionale, così da essere tenute a rispettare le relative regole giuridiche e deontologiche, e che la gestione delle farmacie e dei relativi servizi e beni fosse affidata, nell'interesse della salute collettiva, agli stessi professionisti, in modo da evitare che le farmacie potessero far capo ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi così da essere tentati di pregiudicare gli interessi della comunità, ove siano in conflitto con il perseguimento del loro maggior guadagno. La giurisprudenza della Suprema Corte. ha sempre sanzionato con la nullità il contratto con cui di fatto si fosse operata la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico (Cass. 27/06/2006, n.14808; Cass. 21/06/1995 n. 7026; Cass. Sez. Un. n. 6587/1983) escludendola, viceversa, in presenza di patti (come ad esempio l'associazione in partecipazione) che conferivano a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all'associante la titolarità, l'amministrazione e la gestione della farmacia (Cass. 01/04/2014, n. 7525; Cass. 27/06/2006, n.14808). Nel caso di specie è pacifico che detta scissione si sia operata in quanto per espressa previsione contrattuale contenuta nella clausola n. 4 della scrittura …. 1975 vi erano periodi della giornata (nell' intervallo pomeridiano e notturno) o servizi festivi ( alternati) in cui il Dott. X prestava la sua attività in piena autonomia senza la presenza e supervisione del Dott. Y. Deve pertanto individuarsi nel caso di specie una ipotesi di nullità ex artt. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà con la volontà del legislatore espressa dagli artt. 11 e 12 della L. 475/68 ratione temporis applicabile.Solo con l'entrata in vigore dell'art. 7 della l. 8 novembre 1991 n. 3 62, che ha consentito che titolare della farmacia fosse anche una società di persone, è stato ritenuto che la gestione di una farmacia privata potesse essere legittimamente assunta anche da una società irregolare o di fatto, giacché il citato articolo fa riferimento alle disposizioni dei capi III ss. del titolo V c.c. e, quindi, ai tipi di società contemplati dagli art. 2291-2324 di detto codice, ai quali non è estranea la società non registrata, espressamente prevista dall'art. 2297 c.c., nella cui categoria è compresa la società di fatto (in tal senso Cass. 19/09/2005, n. 18458 e Cass. 28/0712020 n. 16050).La rilevata genetica nullità della scrittura …. 1975 - anche a prescindere dalla sua susseguente inefficacia, stante il termine finale che secondo il convenuto era in essa previsto, "a far tempo dal 15/5/1981; in ulteriore subordine a far tempo dal 31.12.1983", trattandosi di accordo asseritamente regolante esclusivamente l'esercizio provvisorio della farmacia - non è stata evidentemente sanata per effetto della sopravvenuta L. 8 novembre 1991 n. 362 che ha consentito che titolare della farmacia fosse pure una società di persone e quindi anche una società irregolare come la società di fatto, stante l'efficacia della predetta legge solo per i rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore In tal senso, con specifico riferimento a fattispecie identica a quella di cui è causa, si veda Corte Appello Bari, 13/05/1999, secondo cui "La sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 7 I. 9 novembre 1991 n. 362, che ha disciplinato la costituzione di società commerciali per l'esercizio della farmacia, non può valere a "sanatoria" della nullità, per violazione di norme imperative, di eventuali società di/atto costituire in precedenza, posto che l'art. Il l. n. 475 del 1968 vietava inderogabilmente che l'esercizio commerciale delle farmacie potesse essere condotto in qualsiasi/orma e tipo di società".2.2. Secondo profilo di nullità della scrittura …. 1975 costituente la società irregolare o di fatto.La nullità della scrittura si manifesta anche sotto altro e diverso profilo, ossia per l'incompatibilità soggettiva del Dott. Y, stante la sua qualifica di pubblico dipendente, all'esercizio dell'attività di farmacista. Il legislatore ha vietato infatti che un soggetto svolgesse contemporaneamente in maniera continuativa più funzioni di oggettivo interesse pubblico, l'una collegata alla sua attività di titolare della farmacia e l'altra al suo status di dipendente pubblico di ruolo, a cui accedeva indiscutibilmente l Dott. X all'epoca della costituzione della società irregolare o di fatto nel 1975 (tanto da menzionare tale situazione di incompatibilità nella medesima scrittura al punto n. 3) e fino al 01.09.1993, allorquando è andato in pensione. Il legislatore lo ha fatto attraverso una serie di divieti, non estendibili per interpretazione analogica (Consiglio di Stato sez. IV, 26/01/2004, n.244), come il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 475 del 02.04.1968 (che stabilisce, per quanto qui interessa, che "il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici ..... ") ed anche nell'art. 92 del D.P.R. n. 417del31.05.1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), disponendo che " il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accertare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione"). Il divieto è tassativo e causa di illegittimità della autorizzazione concessa in spregio dello stesso, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa sia più risalente (Consiglio di Stato sez. IV -23/11/1985, n. 557) che recente (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/05/2019, n.5557). La rilevata nullità ex artt. 1418, comma 1, c.c. comporta che non possa ritenersi mai validamente costituita né sussistente una società irregolare o di fatto tra le parti in causa, di guisa che la "Farmacia" (omissis) è sempre stata di titolarità e proprietà esclusiva del Dott. Y, al quale da sempre è stata intestata, come anche ritenuto dal Tribunale di Urbino nell'ordinanza in data 23-24.96.2021 che ha revocato il sequestro giudiziario concesso con ordinanza del 21.12.2020.****
  1. LA VALIDITÀ DELLASCRITTURA …. 1993.Alla luce di quanto sopra osservato in merito alla invalidità della scrittura …. 1975, occorre esaminare il tema della validità della scrittura recante il contratto di associazione in partecipazione, stipulato tra le parti il …. 1993, di cui il Dott. X assume la nullità e il carattere simulato, sostenendo che "i due soci di fatto proseguirono nel rapporto costruito in ossequio alle pattuizioni del …. 1975, che continuavano a costituire la fonte unica ed esclusiva dei rispettivi diritti e delle rispettive obbligazioni" ( cfr. atto introduttivo, pag. 17): dunque, secondo la stessa narrativa del X, le Parti non hanno mai, neppure quando ciò era consentito dalla legge, costituito tra loro· una "nuova" società di capitali o di persone, ma "preferirono - expressis verbis - proseguire con la modalità e la gestione della società di fatto" (cfr. atto introduttivo, pag. 17). Deve rilevarsi che l'attore eccepisce la nullità del contratto di associazione in partecipazione sul presupposto che l'art. 2549 c.c. richiede che "1 'impresa" ai cui utili partecipa l'associato debba appartenere all'associante, il che nella specie non sarebbe, in quanto "il Dott. Y (sedicente associante) NON era/è il titolare dell'impresa esercente l'attività di farmacia" (dr. atto introduttivo, pag. 25). Tale asserzione viene ricavata dall'art. 3 della richiamata scrittura …. 1975 che lo porta ad affermare "l'impresa, pertanto, apparteneva ed appartiene ad entrambi. Ad entrambi appartengono l'azienda, l'avviamento commerciale, i clienti, i beni immobili destinati a/l'attività".Di qui la pretesa nullità del contratto di associazione in partecipazione.A parere del Collegio detto postulato è infondato, considerato che la pretesa "comproprietà" dell'impresa e dell'azienda è espressamente ricavata dall'attore dall'art. 3 della predetta scrittura privata del 1975, che, come si è detto, è nulla e quindi improduttiva di effetti, di tal ché impresa e azienda sono sempre state del Dott. Y, unico legittimo titolare della Farmacia. Altresì infondato è l'argomento relativo alla pretesa violazione dell'art. 2549, secondo comma, c.c., entrato in vigore nel 2015 (cosiddetto Jobs act D.Lgs 81/2015), in sostituzione di quello entrato in vigore nel 2012 (cosiddetta Legge Fornero Legge 92/2012), mentre nel 1993 non sussisteva alcun divieto a che l'associato apportasse una prestazione di lavoro.Come osserva la difesa del Dott. Y nella comparsa conclusionale 15.03.2022 (pagina 7) e ribadito nella memoria conclusionale 09.12.2022 (pagina 5), al!' epoca della stipula dell'associazione in partecipazione non era vietato all'associato di prestare attività lavorativa dato che tale divieto entrò in vigore solo a decorrere dal 25.06.2015, giusta l'art. 53, comma l lett. b), D. Lgs. 15/6/2015, n. 81, norma che peraltro consentiva la prosecuzione dei rapporti già costituiti, come nella specie, prima di tale data, fino al loro esaurimento. Appaiono infine irrilevanti, ai fini della validità del contratto di associazione in partecipazione, i rilievi del Dott. X in merito alla gestione dell'impresa e ai rendiconti, che attengono esclusivamente all'esecuzione del rapporto contrattuale. In conclusione, il contratto di associazione in partecipazione deve ritenersi senz'altro valido.
  2. LA DEDOTTA SIMULAZIONE.In via gradata nelle rassegnate conclusioni, il Dott. X chiede accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, sub specie di simulazione relativa, del ridetto contratto di associazione in partecipazione del …. 1993 e accertarsi l'esistenza inter partes di una società di fatto e, per l'effetto, dichiarare la contitolarità dell'azienda-farmacia tra i Dottori X e Y. A sostegno di tale pretesa, fin dall'atto introduttivo, al punto 6.2 (pag. 28), la difesa del Dott. X invoca plurimi elementi che attesterebbero la sussistenza di detta simulazione relativa e, precisamente: a) i soci avevano cristallizzato la propria comune volontà nella richiamata scrittura del …. 1975, nella quale, come ricorda il X, all'art. 3 -definita la pietra angolare di tutta la questione -era detto che per soli motivi di incompatibilità relativi allo status di dipendente statale del X la farmacia "viene ufficialmente intestata al Dott. Y ma resta senz'altro inteso, sotto tutti gli aspetti, la partecipazione agli utili e alle perdite in uguali proporzione di entrambi"; b)secondo il X le parti avevano sempre proseguito con le medesime modalità operative e con le stesse dinamiche societarie anche dopo la stipulazione del contratto di associazione in partecipazione, fino al giugno 2020; c)il Dott. X non avrebbe mai ricevuto i rendiconti di gestione, che neppure sarebbero stati redatti; d) entrambi i soci avrebbero acquistato con i proventi della gestione un immobile e lo avrebbero conferito nella comune farmacia;e) non vi sarebbe stata alcuna ragione per cui nel …. 1993 il Dott. X concludesse un contratto a sé sfavorevole rispetto a quello in essere; "l'unica spiegazione a tale scelta era/è legata alla necessità di fare una veste formale e regolare, verso l'esterno, onde evitare problematiche per i due soci", tanto è vero che quando vi fu la possibilità concessa ex lege di costituire società di gestione per le farmacie i Dottori X e Y presero in considerazione tale opportunità, per poi decidere di proseguire con il rapporto societario di fatto. Il Dott. Y contesta la tesi della simulazione facendo rilevare che, dopo l'avvento della L. n.362/1991, che consentiva la costituzione di un rapporto societario e vieppiù dopo che il Dott. X si era pensionato in data 01.09.1993, le parti avrebbero potuto costituire validamente un rapporto societario - come del resto ammesso dalla difesa del Dott. X - ma non l'hanno voluto, preferendo la formula dell'associazione in partecipazione validamente stipulata. Per dimostrare la simulazione, l'attore intende far valere la scrittura …. 1975, che, tuttavia, non è in sé idonea, per plurime ragioni, a costituire una valida controdichiarazione. In primo luogo, perché ab origine nulla e, secondariamente, perché è precedente di ben 18 anni rispetto al contratto di associazione in partecipazione che si assume simulato. In questo quadro, dunque, deve valutarsi la bozza della scrittura depositata dall' Attore denominata "atto ricognitivo di società interna", datata 01.09.1993. In sé la scrittura non ha alcuna valenza probatoria, considerato che non è stata sottoscritta dalle Parti ed è stata contestata integralmente dal Convenuto. Osserva tuttavia il Collegio che dal fatto noto e incontestato della mancata sottoscrizione da parte dei farmacisti della scrittura che l'Attore assume confezionata dallo Studio V ben quattro mesi prima di quella, dal medesimo Studio predisposta, di associazione in partecipazione, è dato inferire che le parti non ebbero mai alcuna intenzione di dar vita ad un sottostante accordo dissimulato volto a negare effetti al contratto di associazione in partecipazione, che si appalesa pertanto come l'unico effettivamente voluto dalle parti. Ciò è sufficiente per ritenere comprovata l'insussistenza dell'invocata simulazione.Aggiungasi che, stante la produzione della contestata scrittura da parte del!' Attore, che quindi ne ha confessato la formazione, da essa è dato trarre ulteriori argomenti di prova a lui sfavorevoli. Detta bozza di scrittura, infatti, come si è detto consente di inferire che la comune volontà in essa espressa non si è perfezionata e, quindi, che la stessa non è idonea a configurare una controdichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel contratto di associazione in partecipazione, che, tra l'altro, è stato stipulato ben quattro mesi dopo. Può aggiungersi, per mera completezza argomentativa, che quanto in essa scritto sarebbe comunque improduttivo del!' effetto invocato dall'Attore, perché, se mai l'avessero sottoscritta, in essa i Dottori Y e X si sarebbero dati vicendevolmente riconoscimento della preesistenza tra loro di una società avente ad oggetto l'esercizio di una farmacia privata, corrente in (omissis) di cui si affermano proprietari in eguale misura. Si osservi che un consimile "atto ricognitivo" non avrebbe avuto alcun effetto giuridico, stante il fatto che esso, come si è detto, non ha inteso costituire ex novo una valida società, ma solo riconoscere la sussistenza tra loro di una società- quella di cui alla scrittura del …. 1975 - ab origine nulla- perle plurime ragioni sopra esposte-, comunque priva di effetti.Non da ultimo, al fine di evidenziare che il contratto di associazione in partecipazione fu la forma negoziale scelta e voluta dalle parti, con esclusione di qualsivoglia altra, soccorre la circostanza, desumibile per tabulas, che i contraenti hanno postillato il documento recante il contratto di associazione in partecipazione, con riguardo alla misura della quota degli utili spettanti al X, corretta dal 35,52% (dattiloscritto) al 40%" scritto a mano", segno anche questo della intenzione comune alle parti di effettivamente voler conseguire gli effetti propri del contratto di associazione in partecipazione e della sussistenza di una serrata trattativa, anche dell'ultima ora, che ne ha preceduto la sottoscrizione. Le argomentazioni riepilogate da ultimo nella nota a piè di pagina 8 della conclusionale 09.12.2022 della difesa attorea, che spiegano le ragioni che avrebbero determinato i due farmacisti a non costituire a fine 1993 la società che sarebbe divenuta titolare dell'esercizio della farmacia in (omissis), a ben vedere, confermano l'inesistenza di una contraria volontà, poiché mostrano , che gli "ostacoli" di ordine esclusivamente economico (legati all'imposizione fiscale dell'operazione; ai compensi dei professionisti; alle ricadute sulle rispettive dichiarazioni dei redditi pregresse) avevano di fatto dissuaso i farmacisti dallo stipulare la società; detti ostacoli, per contro, giammai avrebbero loro impedito di perseguire l'obiettivo di gestire la farmacia con un assetto societario (pienamente attuabile per effetto dell'entrata in vigore già dal 17.11.1991 dell'art. 7 della L. 362\1991) se davvero quello fosse stato il loro reale intendimento, cosa che non hanno fatto, né in concomitanza con la costituzione della associazione in partecipazione, né successivamente, segno rivelatore che l'associazione stessa era voluta, non era affatto simulata ed è stata mantenuta inalterata per tutti i successivi anni a venire.****5. SUI MEZZI ISTRUTTORI RIGETTATI.Posto che entrambe le parti hanno riproposto nelle conclusioni i mezzi istruttori la cui ammissione è stata esclusa con l'ordinanza del 31.10.2022 è necessario brevemente dar conto in questa sede del percorso motivazionale che ha portato il Collegio a rigettare i mezzi istruttori così come articolati dalle parti.5.1. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERROGATORIO FORMALE.L'interrogatorio formale del Dott. Y - pur astrattamente consentito per dar prova della simulazione del contratto di associazione in partecipazione - non è stato ritenuto ammissibile in quanto se anche fossero stati confessati i fatti così come capitolati, essi non sarebbero stati idonei a far valere le pretese dell'attore, cioè a comprovare la simulazione del contratto di associazione in partecipazione. E, infatti, si chiedeva ( cap. 7) al Y di ammettere che la scrittura privata - mai sottoscritta-avrebbe avuto la funzione di descrivere l'effettiva e sostanziale situazione esistente, cioè l'esistenza della società di fatto; ( cap. 8) che il contratto di associazione in partecipazione era simulato nei rapporti tra le parti, in quanto (cap. 9) i Dottori Y e X intendevano proseguire il loro rapporto negoziale di società di fatto costituito con la scrittura privata recante la data …. 1975 e che (cap. 10) "si riconoscevano vicendevolmente l'esistenza tra di loro di una società di fatto avente ad oggetto l'esercizio della farmacia di cui trattasi" e (cap. 11) di essere proprietari in parti uguali della farmacia. Resta, dunque, insuperabile la considerazione di fondo, e cioè che la più volte citata scrittura del …. 1975 era nulla e improduttiva di effetti, di guisa che la sua ricognizione da parte dell' interrogando non avrebbe potuto avere alcuna efficacia. Del tutto irrilevante è il cap. 12, in cui si chiede al Dott. Y di ammettere che l'atto ricognitivo di società interna non fu sottoscritto per il fatto che tra le Parti vi era "un rapporto di amicizia fraterna, tale da rendere inutile la formalizzazione di tale volontà".Diverso sarebbe stato se i Dottori Y e X, contestualmente alla stipulazione del contratto di associazione in partecipazione, avessero stipulato un contratto recante la costituzione ex novo di una valida società, ancorché irregolare (art. 2297 c.c.), il che non è stato neppure allegato e tantomeno provato dall'attore, che anzi, a ben vedere, lo ha espressamente negato (cfr. scrittura 1/9/1993). Né la predetta prova per interrogatorio, così come articolata, appare astrattamente idonea a dimostrare la sussistenza tra le parti, dopo il 1993, di una mera società di fatto, atteso che la giurisprudenza afferma che per poter considerare esistente una società di fatto occorre la dimostrazione di un comportamento concludente, da parte dei soci, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale; per di più, ove si trattasse di società palese, detto comportamento deve essere tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato e incolpevole che questi agiscono come soci (Cass., sez. un., 06/02/2015, n.2243). Dunque, il capitolato dedotto per l'interrogatorio formale avrebbe dovuto riguardare non la ricognizione dell'intenzione di dare continuità agli effetti di una scrittura nulla, bensì il comportamento concludente effettivamente tenuto dai farmacisti (ripetesi, non le loro intenzioni) e cioè la circostanza che, dopo la sottoscrizione del contratto …. 1993, il Dott. X ed il Dott. Y si fossero trattati effettivamente come soci (es. ripartendo gli utili ed anche le "entrate non contabilizzate" in parti uguali, condividendo le scelte aziendali, rapportandosi come soci nei rapporti bancari, con i fornitori, gli informatori sanitari, ecc. ecc.). Si osservi che consimili circostanze, ripetesi astrattamente idonee a configurare, quantomeno tra le parti, la sussistenza di un rapporto societario, non sono state capitolate nella prova per interrogatorio, bensì esclusivamente per l'escussione dei testimoni, la cui inammissibilità però riposa in altra sede e di cui si dirà in prosieguo.E valga il vero. Nei capitoli per testi indicati alle lettere t, u, v (pag. 8 della memoria istruttoria parte attrice del 11.07.2022) si chiedeva di dichiarare che la ripartizione degli utili della farmacia, sia prima che dopo la stipulazione dell'associazione, in partecipazione avveniva in parti uguali; nei capitoli z, z_aa e z_bb (pagine 8 e 9 id.) si domandava ai testi se la ripartizione delle entrare non contabilizzate della farmacia avveniva in parti uguali, sia prima che dopo la costituzione dell'associazione in partecipazione; particolarmente rilevanti infine è la capitolazione di cui alle lettere cc; dd; ee; ff; gg; hh; ii (pagine 9 e 10 id.) con la quale si intendeva dimostrare che il Dott. X, sia prima che dopo la stipulazione del contratto di associazione in partecipazione, teneva verso i terzi comportamenti che ne avrebbero dimostrato lo status di socio, ponendo così in essere comportamenti concludenti attestanti, anche verso i terzi , esistenza di un vincolo societario tra i due farmacisti.Tirando le fila del ragionamento e mettendo a confronto i capitoli di prova articolati in sede di interrogatorio con quelli articolati in sede testimoniale risulta evidente come i primi facciano riferimento a mere dichiarazioni di intenzioni di comportarsi come soci, mentre i secondi pretendevano di accertare nella loro concreta effettività detti comportamenti concludenti che, se dimostrati, avrebbero potuto ingenerare, con riguardo alle parti e anche nei confronti dei terzi, la prova dell'esistenza della società di fatto. Per tale ragione, si ribadisce, l'interrogatorio non poteva e non può essere ammesso, in quanto i fatti capitolati non sono rilevanti ai fini del decidere, così come pure irrilevanti sono le circostanze di cui ai precedenti capitoli da 1 a 6 e 13 e 14, contenenti tra l'altro anche non ammissibili qualificazioni giuridiche dei fatti (Cass., 18/10/2011, n.21509). 5.2. INAMMISSIBLITÀ DELLE PROVE PER TESTI. Quanto alle prove testi, valgono in parte le stesse considerazioni in punto alla rilevanza, per di più la prova in linea di principio è inammissibile ai sensi dell'art. 1417 c.c. Né a superare l'inammissibilità della prova ai sensi della citata disposizione vale quanto dedotto dalla difesa del X nella memoria di replica 05.09.2022, che invoca la pretesa illiceità del contratto di associazione in partecipazione, in quanto: a) la costituzione di una società di persone avrebbe richiesto attività particolarmente complesse e costose (pag. 4), argomento invero totalmente inconsistente che nulla ha a che vedere con l'invocata illiceità; b) l'associazione in partecipazione asseritamente simulata in luogo della società di persone sarebbe "servita per eludere la normativa in materia di ILOR, consentendo un significativo risparmio fiscale sulla quale riferibile al X".Dunque, la pretesa illiceità viene ricavata dalla violazione di norme tributarie, invero neppure indicate e quindi in maniera del tutto generica, violazione che comunque sarebbe irrilevante ai sensi dell'art. 10 L. 27/7/2000 n. 12 (cd. Statuto del contribuente), alla cui stregua "le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto". Aggiungasi che, nella specie, difetta un principio di prova scritta che, secondo un orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 2724, comma primo, n.l) c.c. potrebbe consentire eccezionalmente di superare il divieto della prova testimoniale recato dall'art. 1417 c.c.. E' infatti evidente l'inidoneità formale della bozza di scrittura in data 01.09.1993 a costituire principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724, primo comma, n.1), c.c. se solo si considera che secondo la stessa tesi attorea lo scritto proverrebbe dallo Studio commerciale del Dott. V, professionista che gestiva la consulenza commerciale, fiscale, tributaria e la contabilità della farmacia, in conformità ad uno specifico incarico dei due contendenti (rectius su iniziativa del solo Dott. X, che si afferma ampiamente delegato dal Dott. Y-pag. 11 atto introduttivo), che però lo stesso Dott. Y ha negato di aver mai conferito: pertanto, neppure astrattamente, la scrittura datata …. 1993 potrebbe assurgere a principio di prova scritta in quanto non è proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda (nel caso di specie di simulazione) o dal suo rappresentante.Neppure un siffatto principio è dato rinvenire con riguardo al contenuto della predetta bozza della scrittura ricognitiva non firmata, considerato che, come si è già detto, essa è assolutamente inidonea per plurime ragioni dal rappresentare un apprezzabile indizio scritto rivelatore della volontà simulatoria delle parti ed anzi, il suo tenore testuale conferma semmai che esse vollero effettivamente il contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato, che rimane perfettamente valido ed efficace tra le parti. Infine l'impossibilità morale dedotta dalla difesa del Dott. X per ottenere la controdichiarazione costituita dalla scrittura ricognitiva (non sottoscritta) datata 01.09.1993 non può ritenersi configurata in quanto era invalso tra i due contendenti di formalizzare i propri rapporti (vedasi scrittura del …. 1975 regolante la società di fatto e quella del …. 1993 costitutiva del!' associazione in partecipazione) e non era verosimile la normalità di una pattuizione orale di tale rilevanza inter partes. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Per la ricorrenza dell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui all'art. 2724 n. 2 c.c. non è sufficiente una situazione di astratta influenza o di autorità o di prestigio della persona dalla quale lo scritto dovrebbe esser preteso, né di vincolo di amicizia, di parentela o di affinità di quest'ultima nei confronti della parte interessata all'acquisizione della prova, occorrendo il concorso di altre speciali e particolari circostanze confluenti e concorrenti a determinarla" .come ad esempio circostanze alla luce delle quali appaia verosimile la normalità di una pattuizione orale (Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n.18554; Cassazione civile sez. II, 26/03/1992, n.3750). Ne consegue che l'inammissibilità nel caso di specie della prova testimoniale deve ribadirsi non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2724 c.c., n. 2. 5.3. GLI ULTERIORI MEZZI ISTRUTTORI SUGLI ASPETTI ECONOMICI.Il Collegio ha rigettato anche tutti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti dalla difesa attorea (prove per testi, ordine di esibizione, rendiconto e CTU) riguardanti tutti gli aspetti economici del contratto di associazione in partecipazione che ha avuto pacifica applicazione tra le parti dal 01.01.1994 al 31.12.2020 (in forza del comunicato recesso dell' 11.06.2020).Le prove per testi articolate dalla difesa X (paragrafi 2.2 e 2.3) della memoria istruttoria 11.07.2022 si riferiscono a circostanze quali la rendicontazione e la distribuzione delle entrate "non contabilizzate" in misura paritetica che nulla apporterebbero di rilevante ai fini della decisione della controversia, così come pure i capitoli di prova dedotti sulle effettive mansioni svolte dal Dott. X (paragrafo 2.4), compatibili sia con il suo ruolo di associante che con la professionalità acquisita l'intero della farmacia per oltre 40 anni. I capitoli di prova di cui al paragrafo 2.5 sono stati valutati inammissibili perché irrilevanti e valutativi.5.4. ORDINE DI ESIBIZIONE -RENDICONTO E CTU.Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'azione di rendiconto ed alla CTU, il Collegio, in conformità della giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma 8.05.2017) e legittimità (Cass. n. 226/1974), ritiene in primis che i diritti dell'associato si prescrivano nell'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., così come pure l'azione di rendiconto di cui all'art. 2552 c.c. Ne consegue che, stante l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, a tutto concedere i diritti di credito maturati dall'associato Dott. X si sarebbero prescritti a partire dal decimo anno a ritroso dal ricevimento da parte del Dott. Y della missiva 20.06.2020 (doc. 10 fascicolo X), quindi dal 30.06.2010. Inammissibile in quanto irrilevante è quindi l'ordine di esibizione e l'azione di rendiconto antecedente al giugno 2010. All'esito delle allegazioni e della documentazione prodotta dalla difesa del Dott. Y, sia con la memoria iniziale, sia nella memoria istruttoria depositata in data 14.07.2022 che nella replica del 22.08.2022 (in parte superanti anche l'ordine di esibizione ex adverso formulato), risulta provato che al Dott. X sono stati erogati i compensi quale associato come riepilogati nella relazione del Dott. W del 08.07.2022 (che ha estrapolato i dati da quelli in contabilità tenuta dal dott. V).Tali dati non sono stati contestati dalla difesa del Dott. X né egli tanto meno ha eccepito di non aver ricevuto i detti compensi. Neppure risulta contestato che detti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto, regolarmente versata) siano poi stati effettivamente dichiarati ai fini fiscali dall'attore. Anzi, a fortiori, il Dott. X asserisce addirittura, mettendosi in prova sul punto, di aver ricevuto una quota pari al 50% delle "entrate non contabilizzate".In forza della clausola n. 3 del contratto di associazione in partecipazione, previo accordo liberamente concordato che deve ritenersi essersi pacificamente raggiunto anche per facta concludentia, il Dott. X riceveva un compenso fisso mensile durante tutto l'anno, poi in prossimità di fine anno\inizio del nuovo percepiva una somma, variabile di anno in anno, che corrispondeva alla differenza tra quanto effettivamente maturato e quanto ricevuto in acconto. Sempre la clausola n. 3 del citato contratto di associazione in partecipazione recita testualmente che gli utili saranno corrisposti entro e non oltre trenta giorni dal 'approvazione del rendiconto, per cui è inverosimile la tesi che il rendiconto non sia mai stato presentato se per oltre 25 anni (tanti ne intercorrono dal 01.01.1994 al 31.12.2020) il Dott. X ha percepito gli utili che proprio il rendiconto presupponevano senza mai in alcun modo sollevare eccezioni o contestazioni. Secondariamente e non meno importante è il principio secondo il quale il rendimento del conto non sia l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; sicché il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 c.c. ( Cass., Sez. 1, 13/06/2000 n. 8027), ed anche come l'associato possa far accertare giudizialmente gli utili dovuti nei soli casi in cui il rendiconto non sia offerto o non sia approvato perché non condiviso, ma non in quello in cui sia stato offerto e approvato dalle parti e neppure nel caso in cui vi sia stata prova della richiesta da parte del prestatore d'opera e del rifiuto da parte dell'associante (Cass., sez. lav., 06/11/1998, n.11222). La CTU infine è stata richiesta per l'accertamento dell'incremento del valore della farmacia, dell'avviamento, della quota societaria ed associativa che però sono tutte poste che esulano dai compensi che l'associato Dott. X può richiedere all'associante Dott. Y in forza del contratto inter partes, unico valido e fondante i rapporti tra le parti, per cui la stessa è stata ritenuta del tutto superflua e la cui valutazione in questa sede si ribadisce.6. SUL RIGETTO DELLE ULTERIORI DOMANDE DEL DOTT. X E SULL'ACCOGLIMENTO DI QUELLE DEL DOTT. Y.Sulla base delle sopraesposte considerazioni devono essere rigettate, perché infondate, le domande subordinate del!' Attore di dichiarazione di grave inadempimento del dott. Y per avere lo stesso pretesamente omesso di redigere - anno per anno ovvero al termine del contratto di associazione in partecipazione - il rendiconto della gestione; di condanna a corrispondere al Dott. X tutti gli utili maturati, di anno in anno, nonché quelli di fine gestione. Per contro, deve pronunciarsi l'accoglimento della domanda del convenuto riguardante la declaratoria di validità del contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 1993 tra il Dott. Y ed il X, e di validità ed efficacia del recesso comunicato in data in data 11.06.2020 per la data del 31.12.2020.7. SULLA DOMANDA SUBORDINATA DEL DOTT. X DI CONDANNA DEL DOTT. Y ALLA RESTITUZIONE DEI BENI IMMOBILI.La domanda del Dott. X di condanna del Dott. Y a restituirgli gli immobili di sua proprietà -rectius in comproprietà con la moglie- utilizzati nello svolgimento dell'attività aziendale della farmacia, meglio rappresentati nelle planimetrie allegate al!' atto introduttivo del giudizio arbitrale (doc. 04) unitamente all'atto di provenienza (doc. 15 id.), va accolta sulla base delle considerazioni che seguono. (omissis)P.Q.M. IL COLLEGIO ARBITRALEpronunciando in via definitiva a maggioranza, con il voto contrario dell' Avv. Carlo Compatangelo,1)       rigetta la domanda di nullità del contratto di associazione in partecipazione inter partes del 1993;2)       rigetta la domanda di inefficacia, sub specie di simulazione, del contratto di associazione in partecipazione inter partes del …. 1993;3)       dichiara l'inesistenza di una società di fatto tra il Dott. X ed il Dott. Y e conseguentemente rigetta la declaratoria di contitolarità della azienda-farmacia tra i medesimi;4)       accerta e dichiara la validità del contratto di associazione in partecipazione stipulato in data …. 1993 tra il Dott. Y ed il X5)       dichiara legittimo il recesso dal contratto di associazione in partecipazione inter partes del …. 1993 esercitato dal Dott. Y con comunicazione del 11.06.2020 a far data dal 31.12.2020, conseguentemente rigetta ogni altra domanda dell'attore Dott. X;6)       condanna il Dott. Y a consegnare al Dott. X il locale ad uso magazzino descritto al rogito Notaio (omissis), alla data del 19.06.2023;7)       dichiara assorbita ogni altra domanda subordinata;(omissis) (segue regolazione delle spese di arbitrato e di lite)

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