Studio legale Valentini
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3.5.2023 Corte di Appello di Ancona – Sent. 725/2023 Pres. Est. Federico
05/05/2023
… “CONCLUSIONI Per l’appellante: «Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza n. 18/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro, (omissis), in data 14.01.2021 nei procedimenti riuniti nn. R.G. 2610/19 e 3459/19, non notificata, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione: In via preliminare: - accertata e dichiarata la nullità dell’ordinanza G.I. 10- 14/11/2020 per violazione del combinato disposto degli artt. 101 Cost. 183 c. VI c.p.c, 187 c.p.c., 281 sexies c.p.c. nonché l’illegittimità dell’iter processuale di primo grado, dichiarare la conseguente nullità derivata della sentenza n. 18/2021; - Dichiarare nulla la sentenza per omessa e/o errata ricostruzione del fatto ovvero per omessa e/o insufficiente motivazione; - Accertare e dichiarare l’illegittimità della procedura esattoriale ex adverso azionata e la conseguente nullità delle cartelle esattoriali notificate a tutti gli appellanti e degli oneri di riscossione dalle stesse portati. In via principale nel merito, per le ragioni esposte in narrativa: - accertare che il credito oggetto di lite non è assistito da privilegio generale ex art. 9 c. 5 d.lgs. 123/98, ovvero ex art. 24 e 33 l. 449/97 né, ratione temporis ex art. 8 bis l. 33/15, dichiarandone la natura di debito chirografario. - accertata e dichiarata la nullità assoluta delle fideiussioni omnibus prestate nel 2007 dai sig.ri X, Y e Z e/o delle singole clausole in esse previste, con particolare riguardo a quelle ex artt. 2, 6, 8, dichiarare la nullità di ogni loro obbligazione solidale nei confronti di A s.r.l., se del caso anche per intervenuta decadenza del creditore dal termine ex art. 1957 c.c. e, conseguentemente, la nullità delle cartelle esattoriali agli stessi notificate, per l’effetto escludendo la possibilità di subentro, da parte di Mediocredito centrale nei confronti dei fideiussori. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. In via subordinata: - nelle denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello formulati, riformare il capo della sentenza relativo alle spese di lite, disponendo la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.» Per Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. «Voglia l’Il.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso: - in via preliminare: rigettare l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata non sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all’art. 283 c.p.c.; - nel merito: rigettare integralmente l’appello proposto e, per l’effetto, le domande formulate dagli appellanti in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, con conferma della sentenza impugnata; - in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate in quanto inammissibili e vertenti su circostanze di natura documentale e, dunque, superflue ed irrilevanti. Con vittoria del compenso e delle spese di lite oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA» Per Banca F S.p.A. «Voglia la Corte d’Appello rigettare l’impugnazione proposto dalla controparte avverso la Sentenza n. 18/2021 Tribunale di Pesaro, e per gli effetti confermare la medesima (anche in ordine alla statuizione sulle spese del primo grado). Con condanna altresì della controparte appellante alle spese e competenze del presente giudizio di appello.» Per Agenzia dell’Entrate-Riscossione «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita in via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e infondata; nel merito in via principale - respingere l'appello proposto dalla società A Srl e dai Sigg.ri X, Y, Z siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 18/2021 del Tribunale di Pesaro nel merito in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello per motivi non afferenti la condotta dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare la Banca del Mediocredito Centrale e la Banca F Spa a manlevare la deducente da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento del gravame, ivi compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario» FATTI DI CAUSA Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato A S.r.l. chiedeva di accertare la natura chirografaria del credito di euro (omissis), comprensivo del capitale e degli interessi al tasso legale, vantato dalla Mediocredito Centrale S.p.a. (BDM-MCC) nei confronti del concordato preventivo di A S.r.L. e, per l’effetto, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. (omissis) emessa dall’Agenzia delle Entrate su incarico della Banca del Mezzogiorno S.p.a., per un importo complessivo di € (omissis) comprensiva degli oneri di riscossione e diritti di notifica, pari a € (omissis), notificata a A S.r.l. il 03.09.2019, così come l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, inibendo all’Agenzia delle Entrate di procedere ad esecuzione forzata e dichiarando non dovute le somme per oneri di riscossione. Con distinto atto di citazione X, Y e Z proponevano anch’essi opposizione avverso le cartelle di pari importo emesse da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. agente della riscossione prov. di Pesaro-Urbino, in data 04.12.2019, (nn. (omissis)) nei loro confronti, in qualità di garanti di A srl, in virtù di contratti di fideiussione stipulati con Banca F in data 15.10.2007. Le cartelle opposte avevano ad oggetto il recupero di somme con cui Banca M.C.C., in qualità di gestore del Fondo di garanzia pubblica ex L. 662/1996, istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle P.M.I., aveva garantito il credito concesso da Banca F a A S.r.l. società di cui i X, Y e Z erano fideiussori omnibus. In particolare, gli opponenti deducevano che la pendenza della procedura concordataria, obbligatoria per tutti i creditori, determinava l’improcedibilità dell’azione esecutiva dell’Agenzia delle Entrate; rilevavano la nullità della cartella di pagamento, contestando la natura privilegiata del credito di MCC nei confronti del concordato di A S.r.l.; sostenevano inoltre che l’art. 9 del D. Lgs. 123/1998, invocato da M.C.C. quale fonte del proprio privilegio, non era applicabile al caso di specie, così come inapplicabile doveva ritenersi anche l’art. 8 bis della L. 33/2105, di conversione del D.L. 3/2015, in quanto il rapporto risultava costituito anteriormente all’entrata in vigore di tale norma. X, Y e Z deducevano inoltre la nullità del contratto di fideiussione da essi concluso per contrarietà con la normativa antitrust ex art.2, comma 2, l.287 /1990, nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. della domanda spiegata nei loro confronti. Si costituiva la Banca Mediocredito Centrale S.p.a., eccependo, in primo luogo, la correttezza della procedura seguita; in secondo luogo, quanto alla natura privilegiata della pretesa, rilevava che l’esistenza del privilegio era espressamente prevista dalla legge ed in particolare dall’art. 8 bis della L. 33/2015, di conversione del D.L. 3/2015 e dall’art. 9 del D. Lgs. 123/1998. Chiedevano, pertanto, il rigetto dell’opposizione con accertamento della natura privilegiata del credito opposto. Banca F S.p.a, costituitasi, deduceva che l’art 1957 c.c. non era applicabile ai contratti di garanzia stipulati dai signori X, Y e Z. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione restava contumace. Disposta la riunione dei procedimenti, il Tribunale di Pesaro, disattese le istanze istruttorie delle parti, con sentenza ex art. 281 sexies cpc, rigettava l’oposizione dichiarando la natura privilegiata, ai sensi degli artt. 1 e 9 del D. Lgs. 123/1998 e dell’art. 8 bis del D.L. 3/2015, del credito della Banca Mediocredito Centrale S.p.a. nei confronti del concordato preventivo della A S.r.L. e respingeva le eccezioni di nullità e di intervenuta decadenza dell’azione spiegata nei confronti dei garanti, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure aderiva alla lettura estensiva dell’art. 9, D. Lgs. 123/1998, ritenendo che una tale interpretazione della norma fosse coerente con la necessità di rafforzare la tutela dell’interesse pubblicistico sotteso alla posizione del Fondo di Garanzia. Conseguentemente, riteneva che il credito di regresso della Banca, in quanto riconducibile nell’alveo dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente d.lgs. 123/1998, avesse natura privilegiata. Propongono appello A S.r.l., X, Y e Z, che ripropongono le ragioni di opposizione già sollevate nel giudizio di primo grado. Si costituisce Banca Mediocredito Centrale S.p.a., contestando tutto quanto dedotto dagli appellanti e chiede il rigetto dell’appello. Pure la Banca F e l’Agenzia delle Entrate, costituitesi, chiedono il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la nullità della sentenza impugnata, per violazione del combinato disposto degli art. 101 c.p.c., 183 c. 6 c.p.c, 187 c.p.c., 281 sexies c.p.c. Essi lamentano il fatto che l’ordinanza del 10-14.11.2020 sia stata emessa all’esito di un’ udienza senza la comparizione delle parti ed evidenziano altresì il fatto che, pur nella concorde richiesta dei termini ex art. 183 c.6 c.p.c., la causa sia stata trattenuta in decisione senza la concessione degli stessi, nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c., senza che sia stata data la possibilità di procedere alla produzione di ulteriore documentazione né articolazione dei mezzi di prova ex art. 183 c.6 n.2 c.p.c., così ledendo il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio. Il motivo è infondato. La Cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che “in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. ord. n. 1366/2018, Cass. n. 7474/2017, Cass. n. 8287/2017). Non è dunque ravvisabile la dedotta nullità della sentenza impugnata. Le richieste istruttorie e le produzioni documentali degli appellanti, essenzialmente sostanziatesi nel modello Abi 2003 e nei pareri della Banca d’Italia, inoltre, non sono decisive ai fini della decisione della causa, i cui elementi di fatto sono sostanzialmente incontroversi. Con il secondo motivo, gli appellanti deducono la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o carente ricostruzione del fatto, per violazione del combinato disposto ex art. 132 n. 4 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c., nonché l’omessa e/o carente motivazione. In particolare, gli appellanti deducono che il giudice avrebbe completamente obliterato la ricostruzione dei rapporti intercorrenti fra le parti, non avendo considerato che A S.r.l. chiedeva anche il riconoscimento della natura chirografaria del credito. Anche tale motivo non ha pregio. Va infatti evidenziato che la motivazione per relationem, utilizzata dal giudice di prime cure, è ammissibile purché il percorso argomentativo consenta di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass. ord. n. 17403/2018, Cass. 11227/2017). Ricorre invero il vizio di “motivazione apparente” soltanto quando il giudice omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica delle questioni trattae sì che risulti "impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità̀ del suo ragionamento" (Cass. SS. UU. n. 40543/2021). Orbene la sentenza gravata, pur nella sua sinteticità, contesta puntualmente tutte le censure mosse dagli opponenti sulla base di un preciso orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, ritenuto applicabile al caso di specie ed ha esaminato tutte le altre questioni prospettate nell’atto di citazione di primo grado, vertenti sulla retroattività della l. 33/2015 e sulla spettanza o meno degli oneri di riscossione, oltre a che la nullità delle clausole negoziali riproducenti il modello Abi del 2003. 3. Con il terzo motivo, gli appellanti ripropongono l’illegittimità del procedimento esattoriale e la conseguente nullità delle cartelle di pagamento. Essi deducono la violazione dell’art. 168 L. Fall., poiché la procedura esattoriale era stata avviata all’esito di una proposta concordataria già omologata. Il motivo non ha pregio. La disposizione dell’art. 168 l.fall. prevede che il divieto di azioni esecutive sussiste dal momento del deposito della richiesta di concordato fino alla definitività del decreto di omologazione, superato il quale ritornano ad essere esperibili le azioni esecutive e cautelari. Il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha comunque escluso l’ idoneità della notifica della cartella ad avviare il procedimento esecutivo, in quanto la cartella, pur accorpando natura di titolo esecutivo e precetto, non determina l'inizio della procedura esecutiva. Essa non rientra dunque nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo (Cass. Ord. n. 31560/2022). Appare invece inammissibile, per difetto di specificità, il rilievo secondo cui gli oneri degli importi di riscossione delle cartelle sarebbero iniqui. Con il quarto motivo parte appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il credito per cui è causa sia assistito dal privilegio di cui all’art.9, c. 5, d.lgs. 123/98. In ogni caso, assume l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 8 bis, comma 3, l. 33/2015. Il motivo è infondato. L’art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 dispone che in caso di restituzione del beneficio in conseguenza della revoca degli interventi di sostegno “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante (…), e prevede altresì, che “al recupero dei crediti si provvede con all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67 comma 2 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43 delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione interessi delle relative sanzioni”. 4.2. Ciò posto, al fine di individuare i crediti coperti dal privilegio previsto dal citato art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998, occorre preliminarmente indagare quale sia la portata della nozione di “finanziamento”, ritenendosi di dover aderire all’interpretazione estensiva offerta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono ad esso riconducibili non solo le operazioni di mutuo e di erogazione diretta di denaro, ma pure l’attività di rilascio di garanzie. In particolare, secondo la Cassazione, nell’ambito dei “finanziamenti” di cui all’art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 e, dunque, al fine del riconosAnto del privilegio previsto da detta disposizione, sono compresi tutti gli interventi di cui al precedente articolo 7, comma 1 e, quindi, anche la concessione di garanzia. Tale interpretazione estensiva trova inoltre conferma nel tenore letterale dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998, il quale risulta oggettivamente più ampio del disposto dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, che fa, invece, riferimento ai soli finanziamenti agevolati. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, il D. Lgs. 123/1998 estende il privilegio alle diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal citato decreto. Con specifico riferimento alla concessione di garanzie, la Cassazione ha, poi, precisato che “l'intervento di sostegno, a mezzo di garanzia personale, sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente costituita dalla concessione di mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario” (Cass., 30/01/2019, n. 2664). Ne deriva che anche il credito di regresso del garante escusso è assistito dal privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998, in quanto credito nascente da finanziamenti erogati ai sensi del succitato decreto legislativo. In proposito, la Cassazione ha rilevato che “secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 cod. civ., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione”. (Cass., 2664/2019, n. 2664 cit.; conf. Cass., 8887/2020 e 1122/2020). Si consideri, inoltre, che secondo consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, “l'azione di regresso spettante al debitore solidale, che abbia effettuato il pagamento, è in sostanza un'azione di surrogazione» e che il termine «regresso» e il termine «surroga», che in concreto vengano utilizzate, sono da ritenersi tra loro equivalenti” (ex plurimis Cass., 05/06/2007, n. 13180; Cass., 28/07/2017, n. 18782). D’altra parte, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, il riconosAnto del privilegio ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 in capo al garante escusso e che agisce in regresso nei confronti del debitore principale, ovvero si surroga ai diritti del creditore, non è ostacolato dalla circostanza che di tale privilegio non benefici il creditore garantito che ha erogato il mutuo. Ed invero, la diversità di disciplina si giustifica in ragione del fatto che la concessione di garanzia, insieme alle altre forme di intervento di cui all’articolo 7, comma 1, del suddetto decreto, trova la propria causa nel sostegno pubblico delle attività produttive, trattandosi, quindi di crediti meritevoli di particolare tutela e protezione(Cass., 2664/2019, cit.). Non appare poi condivisibile l’assunto di parte appellante secondo cui, nel caso di specie, mancherebbe il presupposto del privilegio, costituito dalla revoca del beneficio ai sensi dell’art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998, a cui non sarebbe equiparabile il mero inadempimento contrattuale dell’obbligo di restituzione del finanziamento. La Cassazione ha al riguardo precisato che la revoca del beneficio disciplinata dall’art. 9 del D. Lgs. 123/1998, “si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” (Cass. Ord. n. 27303/2022) e perciò di esecuzione del relativo rapporto negoziale, comprendendo anche l’ipotesi di inadempimento all’obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo. Ciò in quanto, “gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano (…) attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo”. In tale contesto, la revoca del beneficio si giustifica, in virtù della “deviazione dallo scopo”, che si realizza, oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 9, anche nell’ipotesi di “inadempienza a tale rapporto negoziale” di finanziamento o di garanzia, che “determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (…). In altri termini, (…) anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto (…) alla restituzione”. Questa garanzia, infatti, accede al credito che scende dal negozio di diritto privato innestatosi sulla base del procedimento di individuazione e riconosAnto del contraente destinatario del beneficio pubblico. Ne consegue che, laddove l’art. 9, comma 5, rinvia, “ai fini dell'applicazione del privilegio generale (…) ai «crediti nascenti dai finanziamenti» di cui al comma 4” il riferimento è “a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa; ossia - non soltanto (…) ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio - ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione («in tutti gli altri casi»), anche se attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo”. Tale opzione interpretativa è del resto perfettamente in linea con le finalità proprie dei finanziamenti e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, al fine di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempimento agli obblighi assunti” (Cass., 20/04/2018, n. 9926). La revoca del beneficio può pertanto essere disposta, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell’art. 9, D. Lgs. 123/1998, “per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria”, pur se attinenti alla fase negoziale successiva all’erogazione del contributo, e, dunque, anche nell’ipotesi di inadempimento del beneficiario all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del finanziamento, senza inoltre che risulti necessaria la presenza effettiva di una revoca c.d. amministrativa perché possa rendersi operativo il privilegio stabilito dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 (Cass. 23137/2020). Ne deriva, in definitiva, che nell’ipotesi, come quella in esame, di inadempimento dell’impresa beneficiaria nei confronti della Banca che ha erogato il finanziamento, il garante che sia stato escusso dal finanziatore garantito e che agisca in regresso nei confronti del debitore principale, beneficiario del finanziamento, al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato, gode del privilegio ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998. Dall’applicabilità dell’art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998, che attribuisce al credito di M.C.C. natura privilegiata, discende il superamento delle doglianze di parte appellante in merito all’irretroattività dell’art. 8 bis della L. 33/2015, che ha espressamente riconosciuto carattere privilegiato al credito di regresso del gestore del fondo che abbia pagato il creditore del beneficiario della garanzia. L’art. 8 bis della L. 33/2015 non introduce un nuovo privilegio, in quanto tale inapplicabile in via retroattiva, bensì conferma quanto già previsto dal D. Lgs. 123/1998 (Cass. 30621/2019), dovendo ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, già nel regime precedente. Tale norma individua infatti un privilegio generale a favore di tutti crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi di tale normativa, tra i quali sono ricompresi anche quelli scaturenti dalla concessione di garanzie. Al riconoscimento della natura privilegiata del credito in questione non è, infine, d’ostacolo la pendenza di una procedura concordataria, atteso che, per le ragioni esposte, il credito nasce come privilegiato ex lege nel momento in cui è prestata la garanzia, trovando giustificazione nella finalità di sostegno pubblico alle attività produttive sottesa alla disciplina in esame. Nel caso di specie non viene, dunque, in rilievo alcuna violazione del principio di cristallizzazione del passivo di cui all’art. 168, comma 3, L.F., che rende inefficaci rispetto al concorso i diritti di prelazione acquistati dopo il deposito della domanda di concordato preventivo. Con il quinto motivo gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, a pag. 2, non ha ritenuto decaduta ex art. 1957 c.c. l’azione spiegata nei confronti dei fideiussori e nella parte in cui ha reputato irrilevante la contrarietà delle clausole contenute nella fideiussione omnibus alla normativa Antitrust ex art. 2, c. , 2 l. 287/90 definendo, in ogni caso, l’eventuale nullità come “parziale” e non “assoluta”. Gli appellanti rilevano inoltre che i contratti di fideiussione omnibus del 15.10.2007 riproducono le clausole del modello ABI del 2003 nn. 2, 6 e 8, e deducono che la presenza di dette clausole comporterebbe la nullità totale dei contratti di fideiussione, risultando comunque l’obbligazione dei fideiussori estinta ai sensi degli artt. 1955, 1956, 1957 c.c. Il motivo è infondato. Con riferimento alla non operatività dell’art. 1957 c.c., va anzitutto respinta la dedotta tardività dell'eccezione, avendo il convenuto proposto una mera difesa. Il motivo è altresì infondato con riferimento alla nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante, che recepiscono clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono affetti da nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SS.UU. 41994/2021). Deve dunque considerarsi che la sola clausola di cui all’art. 6 presente nei contratti di fideiussione per cui è causa è affetta da nullità, che non si estende peraltro all’intero negozio. Il contratto in esame va peraltro qualificato come contratto autonomo di garanzia, come concordemente prospettato dalle parti anche negli atti di questo giudizio. A tal riguardo l’art. 7, che non rientra tra le clausole colpite da nullità, statuisce che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente quanto dovuto a semplice richiesta scritta, prevedendosi inoltre che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”. Non trova dunque applicazione l’art. 1957 c.c., invocato dall’appellante, che la giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabile al contratto autonomo di garanzia (Cass. 16836/2015, Cass. 16825/2016). Ciò premesso, nel caso di specie i garanti hanno ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali, atto idoneo a interrompere la prescrizione nei loro confronti, fermo restando che, in forza del citato art.7, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente quanto dovuto, a semplice richiesta scritta. Infine, con l’ultimo motivo d’appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla regolazione delle spese di lite, lamentando la mancata compensazione, stante la complessità della materia. Anche questo motivo risulta infondato, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza. Si rileva infatti la sussistenza di un consolidato indirizzo di legittimità, cui si è uniformato il giudice di prime cure, sulle principali questioni sollevate dagli opponenti ed odierni appellanti, onde non sussistono i presupposti per derogare al principio della soccombenza, anche per il presente grado. 6. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da A srl, X, Y e Z nei confronti di (omissis), avverso la sentenza n.18/21 del Tribunale di Pesaro, così dispone: Rigetta l’appello. (omissis)