Studio legale Valentini
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19.9.2023 Corte di Appello di Ancona – Sent. 41341-2023 – Pres. Marcelli Est. Marziali.
03/10/2023
… “Fatto e diritto (Omissis) 2. Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11589, pronuncia che di seguito si trascrive: “RILEVATO IN FATTO CHE: 1. X Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1389/2018 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 12/07/2018, affidandolo a due motivi, illustrati da memorie. 2. Con separati controricorsi resistono W S.p.A., Y S.p.A., M.N., L.I. ed E.E.. M.N., L.I. ed E.E. propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati da memorie. 3. Con controricorso W S.p.A. resiste al ricorso incidentale. W S.p.A. ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. 4. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. 5. Per quanto qui d'interesse, nel luglio 2008 M.N. ed i coniugi L.I. ed E.E. hanno convenuto innanzi al Tribunale Civile di Pesaro la società (OMISSIS) S.r.l., B.S. e B.M., nonchè le rispettive compagnie assicuratrici P Assicurazioni S.p.A. e X Assicurazioni S.p.A., per essere risarciti e indennizzati dei danni subiti dalle proprie unità immobiliari a causa di un violento incendio sviluppatosi in data 28/2/2007, sull'assunto che fosse stato causato dal surriscaldamento della canna fumaria installata dalla (OMISSIS) S.r.l. nell'abitazione di T.F.. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Pesaro, sulla base di un primo accertamento in sede penale, ha condannato (OMISSIS) e B.M., al pagamento, in via tra loro solidale, di una somma a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal Condominio e dai condomini, oltre che a rifondere alle assicurazioni X e P quanto dalle stesse versato a titolo di indennizzo ai propri assicurati. 6. Contestualmente, X Assicuraziuoni, è stata condannata a tenere indenne la (OMISSIS) S.r.l. per le somme da corrispondere ai danneggiati, respingendo l'eccezione di inoperatività della polizza. 7. E' stata, viceversa, respinta la domanda di indennizzo avanzata dai sig.ri L.- E., M., S. e dal Condominio nei confronti delle rispettive assicurazioni. 8. Avverso la sentenza hanno proposto appello, con distinti atti di gravame, la (OMISSIS) s.r.l., B.M. e la X Assicurazioni M., S., i coniugi L.- E. e il Condominio, nel costituirsi, hanno proposto appello incidentale in relazione al mancato accoglimento di una parte delle domande di indennizzo nei confronti delle rispettive assicurazioni. Il procedimento civile, interrottosi per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, è stato riassunto dalle parti interessate nei confronti del fallimento. 9. Conseguentemente, la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile ogni domanda risarcitoria nei confronti della Curatela del Fallimento della (OMISSIS) e, per l'effetto, ha dichiarato assorbito l'appello principale di X Assicurazioni nei confronti della società assicurata, disponendo la condanna di quest'ultima a 1/3 delle spese dei due gradi di giudizio in favore del fallimento. Ha accolto, invece, l'appello proposto da B.M. e, per l'effetto, ha rigettato le domande di condanna al risarcimento del danno avanzate nei suoi confronti dal Condominio e dai condomini, sulla base di una sentenza assolutoria in sede penale; ha, infine, parzialmente accolto gli appelli incidentali proposti dal Condominio, dal M. e dai coniugi L.- E. nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, detratto quanto già corrisposto in corso di causa. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO CHE: 1. Con il primo motivo, la ricorrente principale X Assicurazioni denuncia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, -violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 113 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., denunciando che la sentenza, dopo aver dichiarato assorbito l'appello in conseguenza della improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della società assicurata, in quanto fallita, con motivazione apparente e contraddittoria ha condannato la medesima compagnia assicuratrice, chiamata dalla società fallita in manleva, al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite in favore del fallimento, compensando la restante parte. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 La Corte d'Appello ha motivato la condanna della ricorrente in via principale al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi di giudizio in favore del fallimento, suo assicurato, in virtù della ritenuta fondatezza della sua chiamata in garanzia, dichiarando " di condividere quanto sostenuto dal Tribunale in merito alla operatività della polizza", senza tuttavia avvedersi che, nel passo immediatamente antecedente della motivazione, ha ritenuto assorbito l'esame delle doglianze sollevate dalla compagnia assicuratrice, quale logica conseguenza della declaratoria di improcedibilità delle domande degli attori principali nei confronti del fallimento (p. 25 della sentenza impugnata). 1.3 Orbene, la motivazione sulla condanna alle spese in favore del fallimento si dimostra in stridente contraddizione con la declaratoria di assorbimento del motivo di impugnazione della compagnia assicuratrice terza chiamata, circostanza che non avrebbe potuto condurre a ritenere la soccombenza, anche solo parziale, della compagnia assicuratrice impugnante: in effetti, risulta impossibile ricavare la logicità del ragionamento inferenziale in una motivazione con la quale si afferma la insussistenza di un presupposto per l'applicazione di una norma (art. 91 c.p.c.) e, al contempo, se ne fa immotivatamente applicazione (Cass., Sez. U., sentenza n. 8053/2014 del 7/04/2014). 1.4 Inoltre, il vizio di omessa o apparente motivazione appare ancora più evidente là dove il giudice di appello, nel motivare sulla condanna parziale alle spese di lite, ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16057 del 18/6/2018). 2. Risulta fondato anche il primo motivo di ricorso incidentale dei condomini M., L.- E., ove denunciano - ex art. 360, comma 1, n. 4 - la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dei "danni indiretti" conseguenti al sinistro per cui è causa, consistenti nei costi di progettazione e direzione lavori affrontati per il rispristino dei rispettivi immobili. 2.1 Risulta ex actis che i ricorrenti in via incidentale, in qualità di attori, nel primo grado di giudizio hanno svolto domanda di risarcimento anche dei "danni indiretti" (i costi di progettazione e direzione lavori sopportati per il ripristino dei rispettivi immobili) nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, e che la mancata statuizione su tale domanda sia stata oggetto di specifico motivo di appello in sede gravame. 2.2 Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, integrante una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18797 del 16/07/2018; Cass., Sez. 6, ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). 2.3 La Corte d'Appello, nel rigettare il gravame sul punto, ha ritenuto, invece, di dover escludere "tutti quei danni che non sono conseguenze immediate e dirette dell'incendio e di quelle opere che devono essere classificate come migliorie rispetto allo stato di fatto all'epoca dell'evento (...)", in sostanza riportando la ratio della clausola della polizza assicurativa da applicare, senza nulla argomentare in merito alla specifica richiesta di pronunciarsi sulla specifica domanda, non considerata dal giudice di primo grado, correlata al costo dei progetti e di direzione lavori sopportati per ripristinare l'immobile danneggiato. 3. In ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso principale, risulta assorbito il secondo motivo là dove - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - si denuncia l'omesso esame del motivo di impugnazione principale relativo alla inoperatività della garanzia assicurativa, oggetto di discussione tra le parti. 4. Ugualmente assorbiti risultano il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale, là dove i ricorrenti si dolgono della mancata liquidazione degli importi dovuti a titolo di IVA sui costi di ricostruzione, e si contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha applicato il coefficiente per vetustà solo in riferimento all'immobile di M.. 5. Conclusivamente, il ricorso principale viene accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo; il ricorso incidentale viene accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo motivo; per l'effetto, l'impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa, in relazione, la impugnata sentenza (assorbiti gli altri motivi nonché ogni altra questione e differente profilo) e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione”. 3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue: • "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022); • “(…)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019), come, sostanzialmente avvenuto nel caso che ci occupa. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del 2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr. Cass., SU, n. 18303 del 2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perché il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass. n. 5137 del 2019)”. ( Cass. n. 392/2021). 4. In applicazione degli enunciati principi, considerando il contenuto della pronuncia rescindente, tenendo conto del contenuto degli atti introduttivi in sede di rinvio e sintetizzando la conseguente estensione soggettiva ed oggettiva del presente giudizio, la Corte deve limitarsi ad esaminare: • la questione delle spese di lite che riguarda solo le parti X Assicurazionied il Fallimento in liquidazione; • la questione relativa all’accertamento dei danni indiretti limitatamente al costo dei progetti e di direzione lavori sopportati per ripristinare gli immobili danneggiati; tale questione riguarda le parti : (a) L./E. e X Assicurazioni; (b) M. e Assicurazione A. • la questione della mancata liquidazione degli importi dovuti a titolo di IVA sui costi di ricostruzione con riferimento alle stesse parti di cui a punto che precede; tale profilo non è stato esaminato dalla Cassazione perché assorbito dall’ accoglimento dell’impugnazione sulla domanda di attribuzione del danno; seppure la pronuncia di legittimità ha riaperto la questione della quantificazione del danno limitatamente ai costi di progettazione/direzione lavori nondimeno la determinazione complessiva finale del pregiudizio va estesa all’iva anche sui costi di ricostruzione già accertati in appello: il punto non è coperto da giudicato ed è esaminabile in sede di rinvio. 5. Ogni altra questione è coperta da giudicato ed estranea al presente giudizio e così i soggetti diversi da quelli sopra indicati sono stati evocati in mera litis denuntiatio senza diritto alle spese del grado non avendo assunto la qualità di parti. 6.Sulla questione delle spese dell’intero giudizio tra X Assicurazioni e il Fallimento va rilevato che il giudizio non è stato riassunto dalla X Assicurazioni. Pertanto in applicazione dei principi normativi sulla omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio deve ritenersi che l'intero contenzioso inter parte si sia estinto (ex art. 393 c.p.c.), e che tutte le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma ult.c.p.c.). In ogni caso, a voler ritenere la necessità che la Corte (quale giudice del rinvio incardinato da diverso soggetto) sia comunque chiamato a pronunciare sulle spese de quo, deve ritenersi che esse vadano integralmente compensate. La compensazione si impone considerando che la definizione del contenzioso tra le parti è avvenuta per il rilievo d’ufficio di improcedibilità della domanda degli originari attori. E così se è vero che la riassunzione della causa è avvenuta irritualmente , è anche vero che l’Assicurazione non ha sollevato alcuna eccezione sul punto In definitiva sia considerando avvenuta l’estinzione del contenzioso sia valutando nel merito l’esito del giudizio, si perviene alla medesima regolamentazione delle spese. 7. Sulle ulteriori questioni rimesse in sede di rinvio, la Corte, integrando la liquidazione dei danni già riconosciuti in sede di appello, ritiene che, sulla base della Ctu dell’ing. C, possano riconoscersi: • per IVA 10% sui lavori di ricostruzione € omissis in favore di M (sul punto v. Cassazione civile sez. II, 11/11/2022, n.33369 : “Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione”); • per IVA 10% sui lavori di ricostruzione € omissis in favore di L e E; • per spese tecniche e di progettazione a favore di M la somma di euro omissis oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati dal pagamento alla presente decisione secondo i criteri indicati nella pronuncia di appello emessa nel presente giudizio; • per spese tecniche e di progettazione a favore di L ed E la somma di euro omissis oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati dal pagamento alla presente decisione secondo i criteri indicati nella pronuncia di appello emessa nel presente giudizio. 8.Le spese di lite dell’intero giudizio (due gradi di merito, legittimità, rinvio) sono così regolate: • sono interamente compensate tra la X Assicurazionie la Curatela; • tra M e Assicurazione A sono poste a carico della A, liquidate come da dispositivo; • tra L e E ed X Assicurazioni sono poste a carico di X Assicurazioni, liquidate come da dispositivo. (OMISSIS)