Impianti fissi telecomunicazioni e radiotelevisioni – regolamento comunale – equiparazione ad opere di urbanizzazione – disposizioni del PPAR inapplicabilità – conformità e compatibilità – parere ARPAM positivo sopravvenuto relativo all’attivazione dell’antenna - sufficienza

10.3.2023 –TAR Marche Sent. n. 147/2023 – Pres. Daniele - Est. Ruiu

21/03/2023

Con ricorso ritualmente notificato e depositato si agiva per l’annullamento del Titolo Unico SUAP avente per oggetto “Installazione di nuova stazione radio base ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs 259/2003 smi) per rete di telefonia mobile di X SPA. Veniva contestata l’omessa valutazione che l’area in cui è stata installata l’antenna, di oltre 10 ml, è zona agricola e interessata da vincoli di crinale (art. 3.1.1.2 delle NTA del PRG), oltre ad essere qualificata come area di rilevante valore e di alta percettibilità visiva, nonché la collocazione dell’antenna in “area bianca”, in presenza di altri siti idonei, anche previsti per il gestore, senza rispettare i criteri di distanza e di dislivello previsti e in assenza di idonea motivazione e della necessaria partecipazione dell’ARPAM. Si costituivano l’ente locale e la controinteressata X SPA. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto infondato in quanto: “Il documento (ndr. Piano dei siti idonei) indica i requisiti per l’installazione delle antenne nelle varie zone. Le zone bianche, quale quella in esame, non prevedono alcun divieto di installazione, e neanche una verifica caso per caso. Il documento riporta che “In alternativa ai punti a) e b) nelle aree identificate con il colore bianco, di cui alle precitate cartografie, possono essere collocati uno o due gestori con ’aggiunta di adeguato dislivello di cui alla tabella 5”. Osserva il Collegio che l’utilizzo del termine “in alternativa” non implica che sia necessario escludere esplicitamente l’idoneità di altri siti per realizzare le antenne in zona bianca, dato che dette zone sono indicate come “Aree idonee con opportuno dislivello (tabella 5)”. Gli unici criteri previsti dal piano sono il numero di gestori e la presenza del dislivello, dato che si tratta di zone “idonee”. La presenza di tali requisiti non è contestata efficacemente nel ricorso. Non si può infatti concordare con parte ricorrente, la quale sostiene la presenza anche di un requisito di distanza (80 mt.) per gli edifici abitati. Tale distanza va infatti intesa come limite per la valutazione del dislivello e delle relative emissioni. Con riguardo alle disposizioni di PRG e PPAR, come correttamente nota anche parte ricorrente, con l’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 riconosce la natura di opere di urbanizzazione primaria a questi impianti, da ritenere perciò compatibili con ogni destinazione urbanistica. Nel caso in esame il Comune ha collocato l’antenna in un’area prevista dal piano all’uopo approvato. Non appaiono conferenti quindi i precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente. Ovviamente alle antenne, considerate opere di urbanizzazione, non vanno applicati i limiti previsti esclusivamente per gli edifici. Non è stata altresì documentata l’esistenza di alcun vincolo paesaggistico. Al contrario è pacifica l’esistenza di un vincolo di crinale ai sensi dell’art. 3.1.1.2 delle NTA del PRG Comunale. Sul punto, come correttamente osservato dal Comune, per le antenne di telefonia mobile non si applicano le previsioni e i divieti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 3.1.1.2 del PRG, in ossequio ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del medesimo articolo, il quale stabilisce che “Le prescrizioni del PPAR e del PTC di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano: …. Per “le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall’ENEL” (art- 60 comma 1 punto 3c) del PPAR. Tale esenzione si estende alle opere di interesse pubblico realizzate dai gestori di telefonia. …” … Infine, è irrilevante l’adozione successiva al provvedimento SUAP impugnato del parere radio-protezionistico di ARPAM, dato che tale parere è necessario per l’attivazione dell’antenna e non per la sua realizzazione (Tar Marche 15 settembre 2021 n.798).  Per quanto sopra le censure espresse nei due motivi di ricorso sono infondate e il ricorso deve essere respinto. …

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