Studio legale Valentini
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10.6.2022 – Corte di Appello di Ancona - Pres. Guido - Rel. Formiconi
14/06/2022
… “Con citazione notificata il 2 ottobre 2018, la M Assicurazioni ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata all’esito di un giudizio intrapreso da A per il tramite del proprio amministratore di sostegno e nipote B, al fine di ottenere la condanna nei confronti di C e della M Assicurazioni, quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. di quest’ultimo, al risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza delle gravi lesioni personali riportate a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 22 maggio 2011 lungo (omissis) e che aveva visto coinvolti il velocipede condotto dall’attrice e l’autovettura (omissis) alla cui guida si trovava il C. La sentenza impugnata, dato atto dell’intervenuto decesso dell’infortunata dopo un periodo di coma durato 2 anni e 10 mesi, evento a seguito del quale gli eredi erano subentrati alla propria dante causa ex art. 111 c.p.c., nonché della responsabilità del sinistro in capo al C trattandosi di circostanza incontestata, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico sulla persona di A riconnesso al citato incidente stradale a cagione del quale la donna aveva riportato un trauma cranico con ematoma subdurale acuto emisferico e focolaio contusivo emorragico temporale sinistro causativo di uno stato di coma irreversibile, quantificando il relativo risarcimento in € (omissis), somma determinata all’attualità, oltre interessi, da cui detrarre l’importo di € (omissis) corrisposto ante causam dalla compagnia assicuratrice del conducente dell’auto, respingendo, nel contempo, le domande di risarcimento presentante da parte di B, S e T, rispettivamente sorella e nipoti della vittima, nonché dagli eredi di F, fratello della vittima, la quale non aveva né marito né figli, deceduto poche settimane dopo l’incidente de quo; il diritto al risarcimento del danno iure proprio et hereditatis a favore dei parenti di A, non veniva riconosciuto in quanto non era stata raggiunta la prova circa l’abituale frequentazione da parte degli istanti con la suddetta, non essendo stata ritenuta sufficiente la documentazione fotografica prodotta ed avuto riguardo sia all’età avanzata dei fratelli, ciò che faceva presumere una frequentazione personale ormai limitata, sia, segnatamente per quanto riguardava F, alla distanza del luogo di residenza di costui. Lo sviluppo della pregressa fase processuale, conclusasi con la sentenza gravata, era stata caratterizzata dalla riunione di tre procedimenti: procedimento n. 672/2012 R.G., intrapreso da A per il tramite del proprio amministratore di sostegno al fine di conseguire il risarcimento del danno alla persona per invalidità permanente pari al 100%, oltre danno morale e patrimoniale a titolo di spese sostenute per il ricovero nella struttura di lungodegenza; procedimento n. 54/2013 R.G., instaurato dalla sorella e dai nipoti di A, ossia B, S e T, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, “iure proprio” quali prossimi congiunti; procedimento n. 408/2013 R.G., promosso da N e altri, rispettivamente cognata e nipoti di A, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” nonché “iure hereditatis”, quali eredi di F, fratello di A, deceduto in data (omissis). A fondamento del gravame l’appellante si è affidato a tre motivi. Con il primo di essi, si lamenta l’eccessiva liquidazione del danno non patrimoniale a favore degli eredi di A per le lesioni dalla medesima sofferte in conseguenza dell’incidente, la mancata parametrazione dell’operata liquidazione del medesimo danno alla effettiva durata di vita della danneggiata, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., 137 e 138 D.Lgs. n. 209/2015: il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio, poiché, per consolidata giurisprudenza, la determinazione del danno biologico andrebbe effettuata rapportandola alla durata effettiva della vita se più breve rispetto a quella corrispondente alla vita media, di modo che, essendo la persona offesa deceduta nel corso del giudizio, quanto di spettanza degli eredi non poteva che essere stabilito in base al vissuto e non alla durata di vita presumibile, dovendo considerarsi che, nel caso di specie, la durata di vita è dato noto, dunque non ancorato a stime probabilistiche; in tale prospettiva, si rileva l’erroneità del ragionamento del primo giudice laddove sostiene l’irrilevanza del sopravvenuto decesso in corso di giudizio - motivato in base alla considerazione per cui l’amministratore di sostegno aveva proposto la domanda quando A era ancora in vita - in palese violazione del principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all’effettivo pregiudizio arrecato. In siffatto contesto si prospetta, per la individuazione del “quantum debeatur”, l’utilizzo delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, di riconosciuta maggiore applicazione, proponendo alternativamente il ricorso al metodo standard, basato su una funzione che tenga conto, in un intervallo anagrafico da 1 a 100 dell’età del soggetto e della percentuale di invalidità per come riferita a ogni classe d’età, elaborando, dunque, un risarcimento medio annuo, sulla base del rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media, da riconoscersi anno per anno, a costituire il quantum complessivo, e tendente alla riduzione e stabilizzazione man mano che ci si allontana dal momento dell’evento lesivo, ovvero al cosiddetto “metodo tabellare del punto flessibile”, abbattendo il valore monetario correlato, in base alle Tabelle milanesi, al gradiente di invalidità biologica del 100% maturato dalla vittima, concepito su un’aspettativa di vita statistica di 10,87 anni, all’arco temporale effettivamente vissuto dalla A a seguito del sinistro, ossia 2 anni e 10 mesi: l’utilizzo di questi metodi darebbe come risultato un importo, rispettivamente, di € (omissis) circa ovvero di € (omissis), comunque inferiore a quanto già corrisposto ante causam. Con il secondo motivo ci si duole dell’errata liquidazione degli interessi legali dalla data dell’incidente fino al saldo, in quanto l’importo riconosciuto di € (omissis) era stato calcolato all’attualità e, pertanto, non era passibile di maggiorazione con il riconoscimento degli anzidetti interessi, essendo “ius receptum” l’inammissibilità del cumulo delle predette voci; comunque, in caso di liquidazione del danno con riferimento a valori monetari alla data di liquidazione, l’eventuale ulteriore riconoscimento di interessi non andrebbe calcolato dalla data dell’illecito, ma computato sull’importo progressivamente rivalutato anno per anno dall’evento. Con il terzo mezzo, si contesta l’omessa rivalutazione della somma offerta e pagata dall’appellante “ante causam” pari a € (omissis), semplicemente detratta, in sentenza, dal quantum liquidato, con conseguente difetto di omogeneità fra il corrisposto ed il liquidato. In via istruttoria si chiede che venga disposta, nei confronti dell’Asur ovvero degli altri uffici e/o istituti competenti, l’esibizione ex articolo 210 c.p.c. della documentazione attestante il riconoscimento di sussidi a favore di A e dei suoi eredi in conseguenza del sinistro de quo nonché di quant’altro richiesto in sede di memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.. Si sono costituiti T e S - nella loro qualità di nipoti di A e di eredi di B, sorella di A – nonché N e altri, figli di F, fratello deceduto di A, nonché moglie di F, anche in qualità di eredi di quest’ultimo, resistendo al proposto gravame e svolgendo appello incidentale, anch’esso articolato in tre motivi: con il primo di essi, si contesta il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale relativo al pagamento delle rette della Casa di cura (omissis) e quantificato in € (omissis), importo ricavato dalla moltiplicazione tra il valore della retta e i mesi effettivi trascorsi dall’infortunata presso detta clinica, o, in subordine, in misura, comunque, non inferiore ad € (omissis), comprensivo dell’importo di € (omissis) versato nell’anno 2011, come riscontrabile dalle fatture emesse dalla (Casa di Cura n.d.r.) a carico di A, e di € (omissis) per l’anno 2014, di cui al rendiconto riguardante le spese sostenute nell’anno medesimo, redatto dall’amministratore di sostegno; invocano, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale per spese connesse al decesso della parente (loculo, pompe funebri, marmista) quantificate in € (omissis), per un totale di € (omissis) ovvero, in ogni caso, non inferiore a € (omissis), oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta sofferto in vita dalla propria congiunta quantificabile nella somma complessiva di € (omissis) o, in subordine, di € (omissis), importo ricavato dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano relativamente al periodo intercorso tra la data del sinistro ed il 04.07.2011, giorno in cui è stata sciolta la prognosi quoad vitam della A; con il secondo motivo, ci si lamenta del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento per danno iure proprio da parte di B e, per essa (a seguito del decesso avvenuto nelle more del presente grado di giudizio), a favore dei di lei eredi e figli T e S, quantificandolo in € (omissis) o nella diversa somma ritenuta in via equitativa, dovendo considerarsi come, nel caso di lesioni inerenti al rapporto tra prossimi congiunti della vittima, la prova dell’esistenza del pregiudizio dovrebbe ritenersi presunta indipendentemente dal fatto di risiedere in città diverse anche lontane; con il terzo motivo, si contesta l’esclusione del diritto al risarcimento iure hereditatis per danni patiti da F in conseguenza del sinistro occorso alla sorella, a favore degli eredi del predetto, chiedendo la condanna di controparte al pagamento dell’importo di € (omissis), fondando la richiesta sulle medesime considerazioni svolte nell’ambito del secondo motivo e ribadendo che la mancanza di convivenza non sarebbe in alcun modo idonea ad escludere la configurabilità del pregiudizio non patrimoniale sofferto; infine, in via istruttoria, si insta per la riforma dell’ordinanza in data 31 gennaio 2014 pronunciata dal giudice di prime cure con cui erano state rigettate le relative richieste avanzate dagli attori dei procedimenti rubricati ai nn. 54/2013 R.G. e 408/2013 R.G.; si osserva, ad ogni buon conto, da ultimo, in via incidentale condizionata, che sarebbe più equo e confacente al caso in esame pervenire alla liquidazione del danno sofferto mediante l’applicazione delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Roma del 2019, in base al criterio del “punto variabile” in modo da determinare un valore monetario di base crescente in relazione alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell’età del danneggiato al momento del fatto; nella specie “sarebbe da ritenersi acquisito immediatamente a favore dell’attrice il 50% della quota risarcitoria del quantificato, a titolo di danno non patrimoniale, dal Tribunale di Urbino, ossia il 50% di € (omissis) pari ad € (omissis), mentre la quota restante del danno liquidato in primo grado pari ad € 384.097,00 andrebbe liquidata tenuto conto della aspettativa di vita media della danneggiata, quantificabile … per la A in anni 83 secondo le risultanze dell’espletata CTU”; considerando che la sopravvivenza di costei dopo il sinistro è risultata pari ad anni 2 e mesi 10, la quota fluttuante da aggiungere a quella immediatamente acquisita al momento del decesso, ossia € (omissis), andrebbe quantificata nei 3/8 di tale somma, ossia facendo le dovute proporzioni fra quanto effettivamente vissuto dalla donna e quanto, secondo le risultanze della c.t.u., la A avrebbe potuto vivere avuto riguardo all’aspettativa di vita media: tale importo sarebbe pari ad € (omissis), sicché l’importo liquidabile consisterebbe in una cifra non inferiore ad € (omissis), ovvero non inferiore a € (omissis), volendo, in alternativa, considerare l’aspettativa di vita media non in circa 83 anni ma in 85 anni, come prospettato dall’appellante principale nei propri atti in base alle Tabelle Mortalità Istat. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Premessa la declaratoria di contumacia di C che, malgrado la rituale notifica dell’atto introduttivo non si è costituito nel presente grado di giudizio e dato atto della insussistenza di ogni questione attinente all’an essendo stata riconosciuta, con accertamento divenuto ormai irrevocabile, la responsabilità del conducente dell’auto investitrice, va rilevata, anzitutto, l’erroneità dell’argomentazione addotta dal primo giudice a fondamento della decisione assunta laddove ha sostenuto che sarebbe inconferente la durata effettiva di vita dell’infortunata avendo l’amministratore di sostegno proposto la relativa domanda quando la danneggiata era ancora in vita: invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ove la persona danneggiata muoia nel corso di giudizio di liquidazione del danno da costei intentato, la determinazione del danno che gli eredi del defunto chiedono “iure successionis” va effettuato con riferimento alla durata effettiva della vita e non a quella probabile, non essendo configurabile giuridicamente un danno risarcibile in favore della persona deceduta per il tempo successivo alla morte La valorizzazione dell'indicato presupposto della durata della vita è conforme al consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice secondo cui, ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica, ne consegue che, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua (cfr. Cass. n. 23739/2011; n. 10897/2016; n. 679/2016; n. 4551/2019; n. 41933/2021), per cui, risolvendosi in una diminuzione o nella soppressione della capacità di agire della persona nel quotidiano, non può essere altrimenti riferito ed apprezzato che in relazione al tempo in cui perdura la vicenda esistenziale, sicché, intervenuta la morte, con il venire meno della esistenza del soggetto viene a cessare anche il suo stato di incapacità biologica, e dunque il pregiudizio al bene salute. Ipotizzare, quindi, che il ristoro del danno debba ricomprendere anche il pregiudizio che il soggetto - se fosse vissuto più a lungo - avrebbe continuato a soffrire per la sua minorata condizione, non significa altro che rivendicare - senza alcun fondamento logico e giuridico - un asserito diritto al risarcimento di un danno di fatto inesistente, in quanto riconosciuto sulla base di una prognosi priva di giustificazione perché basata su una valutazione, fondata sulla proiezione futura dello "status" invalidante, assunta con riferimento al momento anteriore all'exitus, e fondata sulla statistica relativa alla aspettativa media di vita della popolazione italiana, la quale risulta storicamente non avverata: ossia viene a riconoscersi l'acquisto di un credito risarcitorio maturato su di una aspettativa di vita che, nella realtà, si è rivelata essere errata: la durata della vita effettiva integra un elemento storico certo rispetto al quale il dato statistico-presuntivo della aspettativa di vita media della popolazione non può che, necessariamente, recedere nell'applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno biologico. Tali considerazioni non vanno disgiunte dal rilievo che i parametri stabiliti dalle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in materia di danno non patrimoniale da premorienza sono stati ritenuti non costituenti un utile strumento per la liquidazione del relativo danno (cfr. Cass. n. 41933/2021) in considerazione della ingiustificata disparità di trattamento risultante a seconda che la vittima sia o meno sopravvissuta fino al termine del giudizio, comportando l’invocata tutela risarcitoria, nel primo caso, un importo decisamente maggiore rispetto a quello spettante al soggetto deceduto prima della fine del processo pur in presenza di identiche percentuali di invalidità e per lo stesso arco temporale. Posto tale principio si pone la necessità di indicare un criterio alternativo individuabile, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 41933 cit. secondo cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo), in un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità per cui il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti del possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Pertanto, venendo al caso in esame, avuto riguardo al valore monetario corrispondente al gradiente di invalidità biologica del 100% ed all’età (75 anni) della A, pari ad € (omissis), su una aspettativa di vita di 10,87 anni, si otterrà la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza (due anni e 10 mesi), di modo che, in base alle considerazioni sopra svolte, la configurazione di un danno risarcibile in capo alla de cuius e trasmissibile agli eredi risulta quantificabile in complessivi € (omissis) in base alle più aggiornate tabelle del Tribunale di Milano (ritenute come attendibile riferimento parametrico nazionale secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale in conformità ai principi di adeguatezza ed uniformità che debbono presiedere al ristoro del danno alla persona: Cass. n. 12408/2011; n. 17018/2018; n. 1553/2019), nel rispetto dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (cioè il danno alla salute sofferto da persona che venga a mancare, per cause non dipendenti dal fatto illecito, prima che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto), importo da suddividersi tra gli aventi diritto pro quota hereditatis. Ciò posto, non appare possibile alcun aumento per personalizzazione nel caso concreto in considerazione del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che abbia avuto consapevolezza del suo decesso (cfr. Cass. n. 26727/2018 secondo cui, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" - ovvero il danno al bene "salute" - al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie - "danno morale terminale" - ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica conseguente all'avvertita imminenza dell’"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte) che può essere riconosciuto agli eredi solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. In definitiva, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza personale nell’intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento a favore del soggetto deceduto: la consapevolezza della fine della vita da parte della vittima costituisce un presupposto necessario affinché possa esservi il riconoscimento in termini di aumento dell’invocato risarcimento che non potrà dirsi esistente allorché, nel tempo antecedente al decesso, la stessa abbia versato in stato di incoscienza. Nel caso in esame non risulta alcun concreto riscontro in ordine alla circostanza che la morte della Suigi sia stata conseguenza delle lesioni riportate nell’incidente de quo, essendosi limitato il nominato c.t.u. a rilevare lo stato vegetativo della predetta al momento della perizia e ad osservare che l’aspettativa di vita di costei “non differisce da quella di un soggetto dello stesso sesso in regolari condizioni di salute”, mentre deve escludersi che la medesima, nell’arco temporale intercorrente tra il sinistro ed il decesso, abbia avuto una qualche consapevolezza della propria condizione avendo riportato un gravissimo trauma cranico determinativo di un immediato coma irreversibile trovandosi in una condizione di stato vegetativo permanente. Per quanto riguarda l’ulteriore motivo dell’appello principale costituito dai riconosciuti interessi legali dalla data dell’incidente fino al soddisfo, è sufficiente rilevare che essendo la somma a titolo risarcitorio come sopra riconosciuta liquidata in termini monetari attuali, non appare configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi perché il danno da ritardo non necessariamente è configurabile avuto riguardo alla anzidetta modalità liquidatoria (cfr. Cass. n. 18564/2018 per cui nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, tuttavia, in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo: tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile) per cui, in ordine alla somma così determinata, gli interessi legali non possono che decorrere dalla presente sentenza. Va ritenuto assorbito, infine, il terzo motivo dell’appello principale riguardante la liquidazione del danno da ritardo di una obbligazione di valore allorché il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva nella prospettata necessità di rendere omogenei entrambi gli importi mediante devalutazione degli stessi alla data dell’illecito ovvero mediante rivalutazione dalla data della liquidazione (in conformità al principio affermato da Cass. n. 6347/2014), dovendo ritenersi integralmente satisfattiva del dovuto la somma corrisposta ante causam dalla compagnia assicuratrice pari ad € (omissis). Venendo all’esame dell’appello incidentale concernente, sotto un primo aspetto, il mancato riconoscimento del danno patrimoniale costituito dal pagamento delle rette effettuato durante il periodo di degenza dell’infortunata presso la casa di cura (omissis) nonché dell’ulteriore preteso danno per spese connesse al decesso e a titolo di invalidità temporanea, va osservato che le Sezioni Unite (e in senso del tutto conforme Cass. n. 24633/2020) hanno avuto modo di puntualizzare che, dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro, va detratto quanto corrisposto al danneggiato allo stesso titolo da parte dell'ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato (cfr., con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali e indennitarie Cass., Sez. Un. n. 12566/2018); si è ulteriormente precisato (cfr. Cass.16580/2019) che, in caso di pagamento da parte dell'assicuratore sociale, il danneggiato perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente a quanto percepito, in modo da impedire il rischio di duplicazioni risarcitorie. Nella specie, gli attuali appellanti incidentali hanno dato atto della percezione da parte della propria dante causa di ratei pensionistici ed indennitari (cfr. l’atto introduttivo del giudizio) senza, tuttavia, attestarne il relativo importo e chiedendo di tenerne conto nella liquidazione del danno, per cui, in mancanza di diverso riscontro, può ritenersi presuntivamente che tali emolumenti possono essere considerati idonei a compensare il danno emergente per spese sanitarie e di assistenza, avuto riguardo alla loro entità così come prospettata, di cui si assume aver necessitato l’infortunata per il periodo trascorso dall’incidente all’exitus. Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute a seguito del decesso della A costituite segnatamente da “concessione loculo, pompe funebri, marmista”, la relativa richiesta va disattesa in carenza assoluta di dimostrazione circa la riferibilità di detto evento alle lesioni subite nell’incidente per cui è causa (v. sotto quest’ultimo profilo le argomentazioni sopra svolte in proposito). In ordine alla prospettata richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale derivante da invalidità temporanea assoluta sofferta dall’infortunata in conseguenza del sinistro, va osservato che costei, a seguito dell’incidente, ha riportato gravissime lesioni encefaliche che hanno dato luogo ad uno stato di incoscienza causativo di un coma irreversibile, per cui non può affermarsi la sussistenza di un periodo di malattia distinto e separato da quello del danno biologico derivante da invalidità permanente, non essendo riscontrabili effetti diversi e più gravi normalmente connessi con la fase acuta che legittimano il riconoscimento diversificato, essendosi immediatamente realizzata una condizione di stato vegetativo. Con il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale, da scrutinare congiuntamente, S e T, nella loro qualità di eredi di B, si dolgono del mancato accoglimento della richiesta risarcitoria per danni subìti da quest’ultima, quale sorella dell’infortunata, in conseguenza del grave sinistro oggetto di contenzioso, a loro volta N e altri, in qualità di eredi di F, fratello di A, reclamano i danni in tale veste riferibili al medesimo incidente. Deve essere disattesa, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale svolto con i due anzidetti motivi in quanto proposto oltre la scadenza dei termini previsti dagli articoli 325 e 327 c.p.c. che non sarebbero venuti meno a seguito della notifica dell’impugnazione proposta dalla M Assicurazioni avente ad oggetto il capo della sentenza che ha deciso le domande formulate nella causa avente n. 672/2012 R.G.: invero le richieste risarcitorie oggetto dei procedimenti riuniti fanno tutte riferimento al medesimo evento dannoso occorso ad A, di modo che i motivi di appello incidentale in argomento risultano ammissibili ex articolo 334 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte con riferimento ad un unico rapporto, riguardando richieste risarcitorie derivanti dallo stesso incidente spiegate da soggetti, iure proprio e/o iure hereditatis, legati da rapporti di parentela con la vittima, anche se concernenti capi della decisione diversi da quello oggetto del gravame principale, sussistendo l’interesse ad impugnare (cfr. Cass. n. 13651/2018) ogni qual volta l’accoglimento di detto gravame possa comportare una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche accettate dall’altra parte rimasta inerte, poiché darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile (conf. Cass n 14094/2020 per la quale l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione). Nel merito, in linea generale, non v'è dubbio che spetti alla vittima d'un fatto illecito dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa e, di conseguenza, l'esistenza del danno; tale prova, tuttavia, può essere fornita anche attraverso presunzioni ovvero invocando massime di esperienza e secondo quello che accade comunemente; in particolare, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello: cfr. Cass. n. 3767/2018), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è normalmente connaturale all'essere umano. Si tratta, comunque (v. in termini Cass. n. 3767 cit.), pur sempre, d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite, ne consegue che non spettava ai fratelli della vittima provare di avere sofferto per la morte della sorella, ma sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di A lasciò indifferente detti congiunti della vittima, tenendo conto che la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far ritenere l'indifferenza d'un fratello alla morte della sorella. In definitiva, circa la dimostrazione del danno in argomento, va ritenuta sussistente la prova presuntiva ex art. 2727 c.c. considerato che, secondo un criterio di normalità, tra i più stretti congiunti e la vittima, esiste, oltre al vincolo di parentela, un profondo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento dell'animo, da inquadrare nell'ambito della categoria giuridica del danno non patrimoniale e identificabile nella sofferenza morale indotta dall'evento. Tale ordine argomentativo, come più volte affermato dalla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 17058/2017), è stato ritenuto conforme a diritto, ribadendo che, nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi prossimi congiunti di un deceduto a seguito di altrui fatto illecito, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo fondato sull'esistenza dello stretto legame di parentela, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza - che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione - bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela. Dunque, essendo il danno de quo dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute (cfr. Cass. n. 11212 e 2788 del 2019) e gravando, come detto, la prova circa l’insussistenza di un effettivo legame affettivo tra i congiunti sulla parte danneggiante, va constatato che la stessa non è stata in alcun modo offerta. Venendo, pertanto, alla liquidazione del danno sofferto per il decesso di un familiare consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo dei danneggiati in conseguenza dell'illecito - che sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi - può ritenersi congrua ed equilibrata, in relazione alle circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima, il grado di parentela e la non convivenza, debitamente prese in considerazione e assunte a riferimento per la individuazione delle somme dovute - poste come parametro standard le indicazioni fornite, sotto lo specifico aspetto che qui rileva, dalle tabelle del Tribunale di Milano - cfr. al riguardo Cass n. 18284/2021 - che prevedono un importo risarcibile minimo di € (omissis) fino ad un massimo di € (omissis) - la determinazione del danno sofferto personalmente da B nella misura di € (omissis) in moneta attuale comprensiva di interessi e rivalutazione, mentre il danno patito da F è quantificabile in € (omissis), del pari in moneta attuale comprensiva di interessi e rivalutazione (per cui gli ulteriori interessi al tasso legale vanno riconosciuti dalla presente sentenza al soddisfo), avuto riguardo, oltre ai già indicati parametri, al breve periodo di tempo trascorso tra la data del sinistro e la data della scomparsa di costui. Le esposte argomentazioni consentono di ritenere ininfluenti ai fini della decisione e dunque inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione, non senza ricordare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali (di cui è libero di scegliere quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione), né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nello scrutinio degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la pronuncia adottata. Per quel che concerne gli oneri di lite, premesso che, nella fattispecie, è applicabile l'articolo 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis e, dunque, antecedente a quella, particolarmente riduttiva, introdotta con la legge 162/2014 a decorrere dall’11 dicembre 2014, ritiene la Corte che la presenza di obiettivi profili di incertezza derivante dall'esistenza di oggettive difficoltà di ordine interpretativo e valutativo della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (cfr. in termini Cass. Sez. un. n. 20598/2008), così come la reciproca parziale soccombenza, legittimano la regolamentazione delle spese di lite, in termini di integrale compensazione. (omissis)