Studio legale Valentini
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3.5.2021 – Tribunale di Pesaro Sez. Lav. – Sent. 56/2021 - Est. Paganelli
03/05/2021
… “Con ricorso depositato il 25.05.2018 gli istanti esponevano che il (omissis) 2013 X veniva contattato da L.V., socio titolare insieme al fratello P.V. della società “W s.n.c.”, per collaborare all’esecuzione di lavori di potatura di alberi da eseguire il giorno dopo, sul fondo agricolo di (omissis). X, pur iscritto nell’albo delle imprese artigiane dal 2008, svolgeva la propria attività in esclusiva per conto della soc. W s.n.c., dalla quale riceveva una paga fissa, svolgendo su richiesta della stessa anche attività di potatura alberi, con mezzi meccanici e attrezzature della soc. W s.n.c. La mattina del (omissis) 2013 il ricorrente prelevava il furgoncino dei fratelli V., dirigendosi insieme a loro sul luogo di lavoro. Alle ore 8.00 iniziavano i lavori. X svolgeva le mansioni di conducente del cestello elevatore di proprietà della società resistente che manovrava con l’apposito joistick, per avvicinarlo il più possibile alle piante ed ai rami da recidere, mentre L.V., anch’egli sul cestello, eseguiva il taglio dei rami con la motosega. Alle 10.00 circa, mentre il cestello con a bordo X e il L.V. che lo manovrava era in fase di discesa durante operazioni di potatura X che vi attendeva cadeva al di fuori della piattaforma, piombando al suolo da un’altezza di circa 6 metri. Al momento della caduta X non indossava il sistema anticaduta, né altri dispositivi di protezione individuale, quali casco e guanti antivibrazione. Il ricorrente riportava un grave politrauma (omissis). L’Inail il 04.09.2014 accertava un danno biologico del 90% (omissis). In relazione all’infortunio veniva instaurato un procedimento penale nei confronti degli imputati (omissis). Si costituivano parte civile X in proprio e i sig. X e P, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, nonché i genitori e il fratello di X. Il giudizio penale si concludeva con sentenza (omissis) 2017 che: - Dichiarava L.V. colpevole dei reati di cui all’art. 590 c.p.; degli artt. 28, c. 1 e 2, 55, 18 e 73, del d.lgs. 81/2008; - Dichiarava P.V. colpevole dei reati di cui agli artt. 55, 18 e 73, del d.lgs. 81/2008 e lo assolveva in relazione al delitto di lesioni colpose. A norma dell’art. 538 e ss., c.p.p., il giudice penale condannava L.V. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, nella misura del 75%, stabilendo un concorso colposo della persona offesa nella misura del 25%, e liquidava, a titolo di provvisionale in favore delle parti civili: € 200.000,00 in favore di X; € 25.000,00 in favore dei minori; € 20.000,00 per ciascuno in favore dei genitori e fratello di X. I ricorrenti ritenevano - sulla scorta delle conformi valutazioni del giudice penale, dell’Inail e dell’ispettore Asur - che il rapporto di lavoro intercorso tra X e la società W s.n.c. fosse di natura subordinata. Il danno sofferto da X era superiore a quello indennizzato dall’Inail e valutabile complessivamente nella misura del 100% di invalidità biologica e di incapacità lavorativa specifica. Gravissime ed inemendabili erano inoltre i riflessi sulla vita di relazione e familiare. In particolare, a seguito e in conseguenza dell’infortunio la moglie del ricorrente decideva di porre fine al vincolo coniugale (omissis). Il danno sofferto dal sig. X era stimato in € (omissis); pari ad € (omissis) per ciascuno era il danno non patrimoniale sofferto dai due figli e ad € (omissis) il danno sofferto dai due genitori dell’infortunato; pari ad € (omissis) il danno riferibile al fratello di X. Appellata dal solo L.V., la sentenza di appello dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato limitatamente ai reati di cui agli artt. 28, c. 1 e 2, 55, 18 e 73, del d.lgs. 81/2008 (sub C-D-E-F del capo di imputazione) mentre confermava la condanna per il delitto di lesioni colpose. Si costituiva la società W s.n.c. deducendo la formazione del giudicato penale in ordine al concorso di colpa dell’infortunato X. Evidenziava che il ricorrente non era un lavoratore subordinato ma autonomo che, oltre a lavorare per la resistente operava anche per la Soc. Y e su committenza di altri soggetti, con propri dispositivi di protezione individuali ed un proprio furgone. Non era quindi applicabile l’art. 18 del d.lgs. 81/2008, disposizione riferibile solo alle fattispecie di lavoro subordinato. X, lavoratore esperto nella movimentazione delle piattaforme mobili, aveva in dotazione i necessari DPI per lo svolgimento di lavori in quota e la piattaforma mobile sulla quale l’infortunato operava era a norma. Il giorno dell’infortunio era stato chiamato non a potare gli alberi bensì a guidare la piattaforma mobile e avrebbe potuto e dovuto indossare il dispositivo anticaduta. L’unica ipotesi plausibile in grado di spiegare la dinamica era che X dopo essersi liberato dell’imbracatura compiva un’operazione, imprevedibile ed abnorme (salita con un piede sul parapetto di sicurezza formato da due tubolari, per poi scivolare o avere un malore, cadendo rovinosamente a terra). In relazione al quantum risarcitorio la resistente evidenziava che il giudice penale in relazione all’azione civile aveva determinato nella misura del 25% il contributo causale dell’infortunato e che su tale circostanza si era formato il giudicato. La società deduceva di aver stipulato una polizza assicurativa con la Compagnia F a copertura di ogni danno derivante all’azienda con un massimale di € (omissis) per sinistro. In forza di tale titolo chiamava in causa l’assicurazione chiedendo di esser garantita in caso di soccombenza. Si costituivano anche L.V. e P.V. La difesa di questi contestava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. X e la società dei resistenti, che contrastava con le seguenti circostanze: - che X fosse titolare di un’impresa individuale costituita dal (omissis) con originario oggetto “muratore e posa in opera di infissi di alluminio” successivamente ampliato, a decorrere dal (omissis) con l’aggiunta di attività secondaria di “potatura delle piante e giardinaggio” - Con la circostanza, confermata dai testi nel giudizio penale che X lavorasse in qualità di artigiano anche per altre imprese e in particolare per la soc. Y; - Con quanto dichiarato dallo stesso X a SIT in data (omissis) (“di essere titolare di impresa individuale che si occupa di posa in opera di infissi e piccoli lavori edili ed opera esclusivamente per conto terzi”) e dalla moglie di X. (omissis) X era lavoratore esperto nella conduzione delle piattaforme elevabili e il rischio di caduta non era un rischio specifico di cui doveva darsi informazione. La permanente incertezza sull’esatta dinamica del sinistro unitamente alle dimensioni ed estensione della piattaforma escludevano che il mancato uso degli strumenti di protezione fosse configurabile quale causa del sinistro, da individuare piuttosto in una condotta abnorme e fortuita dell’infortunato (scavalcamento della balaustra di protezione). In ogni caso era assorbente la colpa del danneggiato a norma dell’art. 1227, cc. che il giudice penale aveva comunque riconosciuto nella misura del 25%. Contestavano l’entità dei danni allegati dai ricorrenti e chiamavano in causa la Assicurazione F. L’assicuratore eccepiva la mancanza di alcun obbligo assicurativo poiché l’infortunio era avvenuto nel corso di un’attività (lavori di potatura di alberi ad alto fusto) diversa da quella per la quale la garanzia era stata costituita. La polizza “Valore attività Assicurazione delle piccole industrie ed imprese artigiane”, stipulata dalla Soc. W s.n.c. con Assicurazione F con vigenza dal (omissis), aveva per oggetto la copertura del rischio derivante dalla “POSA IN OPERA PRESSO TERZI DI INFISSI METALLICI E PARETI METALLICHE, installazioni di vetri di qualsiasi dimensione e genere, con operazioni di saldatura e verniciatura mediante l’utilizzo di scale e piattaforme mobili e semoventi”. Il danno perciò non ineriva al rischio assicurato. Inoltre la polizza non copriva gli infortuni dei subappaltatori quale doveva ritenersi X e neppure dei dipendenti di cui l’assicurato si sia avvalso senza rispettare la legislazione vigente (l’art. 1, lett. B della polizza RCO subordinava la copertura per il personale dipendente involontariamente non in regola, alla circostanza che l’assicurato avesse per essi corrisposto il premio per almeno sei mesi prima del sinistro). In subordine eccepiva la franchigia ed il massimale previsti dalla polizza. Al procedimento era riunita la causa rg. 184/2019 promossa dall’Inail il 23.07.2019, contro la società W s.n.c. e i suoi due soci, avente ad oggetto il rimborso delle indennità erogate all’infortunato, a norma dell’art. 11, del d.p.r. 1124/1965, sulla scorta delle evidenze accertate nel processo penale (sentenza del tribunale di Pesaro, (omissis)). Nel procedimento si costituivano i resistenti e la Assicurazione F, chiamata in causa. Le argomentazioni difensive erano quelle già illustrate. In corso di causa i ricorrenti ottenevano un provvedimento di sequestro conservativo fino alla concorrenza di € (omissis). *** Preliminarmente è opportuno precisare l’oggetto del processo che concerne le seguenti domande: 1) Domanda dei ricorrenti per la quantificazione dei danni accertati dal giudice penale in relazione alla responsabilità civile da reato accertata a carico di L.V.; 2) domanda per l’accertamento della concorrente responsabilità del socio P.V. e della società “W s.n.c.”; 3) domanda di garanzia proposta dai sigg.ri V e dalla società “W s.n.c.” nei confronti dell’Assicurazione F; 4) domanda dell’Inail nei confronti dei sigg.ri V e della loro società, per il rimborso delle indennità corrisposte al sig. X, in dipendenza dell’infortunio. *** 1) Domanda dei ricorrenti per la quantificazione dei danni accertati dal giudice penale in relazione alla responsabilità civile da reato accertata a carico di L.V. Il danno alla persona del ricorrente X è stato accertato dal punto di vista medico legale dal CTU, nella relazione in atti. Il pregiudizio subito dal ricorrente X è più che notevole e in rapporto di sicuro nesso causale con l’infortunio (lo stato di salute del ricorrente prima dell’infortunio era integro). Il CTU così descrive le conseguenze lesive riportate dall’istante: (omissis) Il CTU segnala inoltre che in diretto nesso causale con il trauma si sono verificate ulteriori conseguenze lesive (omissis) che però non hanno valenza autonoma, essendo ricompresi tra gli esiti dei traumi indicati. Il CTU reputa i postumi ormai stabilizzati, valutandoli analiticamente e nel complesso (omissis). La valutazione medico-legale dei citati esiti permanenti, qualificati come danno alla integrità psico-fisica, è per il CTU complessivamente pari al 93-94% (novantatre-novantaquattro) per cento, tenendo conto dei principali baremes di valutazione medico-legale (che il consulente ha indicato). Il CTU stima il danno biologico temporaneo al 100% in 12 mesi e quello parziale (nella misura del 93-94%) in 5 mesi. Il CTU ha proceduto anche alla valutazione di alcuni profili di danno patrimoniale e alla stima del danno biologico alla stregua dei valori contenuti nelle tabelle Inail, reputandolo percentualmente coincidente con quello stimato in base ai comuni criteri medico legali della responsabilità civile. Il sig. X in conseguenza dell’infortunio e per effetto di una polizza assicurativa privata contro gli infortuni, ha ricevuto la somma di € (omissis), di cui € (omissis) per invalidità permanente, di cui deve tenersi conto. Nella liquidazione dei danni alla persona sono utilizzate le ultime tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (8 marzo 2021). Il danno è da riconoscere nella misura stimata dal CTU (93%) in relazione alla componente biologica, di cui il CTU da ampiamente conto. Sussistono i presupposti per un aumento personalizzato del danno morale, avuto riguardo alla dimostrata connessione causale tra la condizione di gravissima disabilità dell’istante e la crisi coniugale che nel 2017 ha portato i coniugi X a separarsi (doc. 22, ric.). Non solo, dalle certificazioni anagrafiche in atti trova conferma la dedotta distruzione del nucleo familiare dell’istante con la collocazione dei figli minori con la madre (docc. 24, 25 e 26). In ragione di tale ulteriori conseguenze lesive, che impattano valori di rango costituzionale (integrità familiare), con modalità che non possono certamente reputarsi ordinarie, si riconosce in misura pari alla metà del massimo e quindi nel 12,5% l’aumento personalizzato del danno morale. Il ricorrente agisce per la liquidazione del cd. “danno differenziale”. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il giudice “deve procedere alla comparazione di tale danno [danno civilistico, n.d.r.] con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto (…) con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. 12041/2020). Pertanto: (viene omessa la quantificazione, con deduzione del 25% per il comportamento colposo do X del danno liquidato a ciascuno dei ricorrenti). 2) Domanda per l’accertamento della concorrente responsabilità solidale del socio P.V. e della società “W s.n.c.”. La sentenza di primo grado ha assolto P.V. dal delitto di lesioni colpose e implicitamente ha respinto anche l’azione civile proposta nei suoi confronti. La statuizione non è stata appellata. Dunque, sul punto si è anche formato un giudicato rilevante nel presente giudizio ex art. 652 c.p.p. Resta però impregiudicata e quindi da valutare, la responsabilità civile della società W snc, non citata quale responsabile civile nel processo penale, cui segue ex art. 2291 cc., la responsabilità solidale e sussidiaria di entrambi i soci. Pare al decidente che le valutazioni espresse in sede penale, dal Tribunale di Pesaro e dalla Corte d’appello di Ancona, in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dal sig. X con la società resistente, siano pienamente condivisibili. I resistenti non possono pretendere di valorizzare la circostanza che l’infortunato fosse iscritto alla CCIAA quale artigiano edile perché la lavorazione nella quale lo hanno coinvolto nulla aveva a che fare con l’edilizia. X non disponeva di capacità tecnico-organizzativa in relazione alla potatura degli alberi di alto fusto e operava nell’ambito di un’organizzazione totalmente aliena poiché l’appalto era stato acquisito direttamente dalla società che in autonomia aveva organizzato il lavoro, impiegando il personale ritenuto necessario. Piuttosto, l’utilizzo di X in qualunque tipo di attività nella quale fosse impegnata la resistente è indice del pieno assoggettamento alle sue direttive. Peraltro il dato formale, che nella qualificazione del rapporto di lavoro non assume mai un valore esclusivo, è stato attentamente valutato, sia il Tribunale di Pesaro che la Corte d’Appello di Ancona e da entrambi superato. Dall’istruttoria penale è infatti emerso non solo che X operava in condizione di sostanziale monocommittenza (pag. “la persona offesa X, il quale pure formalmente risultava essere lavoratore autonomo e fatturava quindi i lavori, ha dichiarato nella sua deposizione testimoniale di avere sempre lavorato, sin dalla sua iscrizione alla camera di commercio, quale dipendente della W s.n.c., dai titolari della quale prendeva disposizioni giornaliere in relazione ai lavori da eseguire, e da cui veniva retribuito in maniera fissa, secondo una paga oraria prestabilita fin dal 2008, utilizzando esclusivamente mezzi ed attrezzature di tale società. La produzione delle fatture emesse dalla impresa edile di X dal 2008 al 2013 (produzioni parte civile) attestano in effetti come nel corso degli anni quasi tutte le fatture venissero emesse per prestazione di manodopera all’interno dei cantieri della W s.n.c., provvedendo poi X – di ciò vi è traccia dal 2010 – ad emettere una fattura ogni anno nei confronti della Soc.Y”) ma che la modalità formalmente autonoma di gestione del rapporto risaliva a scelte della società resistente (“Si rileva come la moglie di X, abbia confermato come il marito lavorasse in modo esclusivo per la soc. W s.n.c.: era lei stessa che si occupava della redazione delle fatture, secondo le indicazioni che le venivano fornite dallo stesso V…talvolta in effetti le veniva chiesto di preparare delle fatture intestate alla Soc. Y, ditta che forniva i lavori alla W s.n.c., sempre però su indicazione di L.V.”). Così la Corte d’appello (pag. 10 della sentenza) secondo cui “le fatture emesse dalla impresa di X dal 2008 al 2013 attestano come nel corso degli anni quasi tutte le fatture venissero emesse per prestazione di manodopera all’interno dei cantieri della W s.n.c., provvedendo poi X – traccia documentale dal 2010 – ad emettere una fattura ogni anno nei confronti della soc. Y”. Dunque l’attività lavorativa di X, nonostante fosse formalmente autonoma, nella sostanza era circoscritta esclusivamente nell’ambito di operatività aziendale della W s.n.c, per la quale la vittima operava in modo esclusivo, senza alcun rischio di impresa, uniformandosi in tutto e per tutto alle condizioni lavorative di altri lavoratori (anche formalmente) alle dipendenze della W s.n.c.. Condivise le motivazioni dei giudici penali in punto di subordinazione del rapporto di lavoro, la responsabilità dei convenuti è marchiana poiché l’infortunio è imputabile alla negligenza di L.V., che non ha preteso l’osservanza della misura di sicurezza consistente nell’indossare il dispositivo anticaduta da agganciare al cestello elevatore. Su tale circostanza è esaustiva la dichiarazione dello stesso L.V. all’ispettore Asur (doc. 14, allegato SIT del 25.10.2013: "quando stavamo scendendo ci siamo staccati dall'aggancio che avevamo con il cordino nel punto di aggancio della navicella" e del 06.04.2013: “Erano circa le ore 10.30quando abbiamo terminato di tagliare i rami: io stato abbassando il cestello, mentre X che era alla mia destra stava pulendo il cestello dai resti dei rami. Per fare ciò X si è sganciato con l’imbracatura e si è chinato a raccogliere resti. Ho sentito un grido mi sono girato e ho constatato che X non era più nel cestello, ed era caduto a terra”). Il nesso causale tra questa negligenza (violazione dell’art. 18, c. 1, lett. f, del d.lgs. 81/2008) e l’infortunio è di solare evidenza: se il L.V. avesse preteso l’osservanza della misura di sicurezza X sarebbe rimasto agganciato alla navicella e l’infortunio non si sarebbe prodotto. Consegue, in base all’art. 2087 cc. la responsabilità civile della società W s.n.c., datrice di lavoro di X e, in base all’art. 2291, cc., dei soci illimitatamente responsabili. 3) Domanda di garanzia proposta dai sigg.ri V. e dalla società “W s.n.c.” nei confronti dell’Assicurazione F. La domanda di garanzia dei resistenti non può essere accolta. L’assicurazione stipulata dalla società W s.n.c. ha per oggetto la copertura del rischio derivante dalla “posa in opera presso terzi di infissi metallici e pareti metalliche, installazioni di vetri di qualsiasi dimensione e genere, con operazioni di saldatura e verniciatura mediante l’utilizzo di scale e piattaforme mobili e semoventi”. Ciò si desume dall’allegato Modello che chiarisce e specifica il contenuto dell’attività indicata nel frontespizio di polizza con il Codice 235 (nella tabella Mod. VT03 contenuta in polizza il codice corrisponde a: “Oggetti di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli”). L’attività descritta identifica il rischio assicurato, poiché ad essa si fa espresso riferimento in funzione limitativa del rischio, nelle condizioni generali di polizza sia per l’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi che nei confronti dei prestatori di lavoro (v. doc. 2, pag. 32, punto 1. RISCHI ASSICURATI). Sempre in relazione all’attività dell’assicurato, rileva pure la disposizione contenuta a pag. 17 del doc. 2, nella parte in cui “Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna sezione anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori”. La clausola realizza un ampliamento delle attività e quindi il rischio assicurato, nell’ambito del medesimo settore di attività e purché la categoria tariffaria sia pari o inferiore a quella indicata in polizza. Il settore di attività a cui appartiene il codice tariffario indicato nella polizza dei convenuti è il n° 2 (METALLI). La categoria tariffaria per la responsabilità civile è la n° 2. Ciò premesso, la domanda di garanzia dei resistenti va respinta perché l’attività d’impresa, causale rispetto all’infortunio, non rientra tra quelle oggetto dell’assicurazione. La potatura di alberi non può ricondursi a quella assicurata perché sicuramente non compresa nell’ambito del settore METALLI. L’attività “potatuta di alberi non di alto fusto” è considerata nell’ambito di un diverso settore (il n° 8) con il n. 815. Tale attività però non può essere ricompresa nell’ambito dell’assicurazione in esame perché appartiene ad un settore diverso da quello dell’attività assicurata, ed è contraddistinto da una categoria tariffaria (3) più elevata. Ciò senza considerare che l’infortunio è avvenuto mentre l’azienda era impegnata nella potatura di alberi di alto fusto mentre il codice suddetto considera la potatura di alberi non di alto fusto. In presenza di dati testuali così univoci a nulla valgono i richiami a esigenze di interpretazione estensiva o equitativa e neppure alle valutazioni di rischio di altri soggetti (Inail). 4) Domanda dell’Inail nei confronti dei sigg.ri V. e della loro società per il rimborso delle indennità corrisposte al sig. X in dipendenza dell’infortunio. L’Inail agisce nei confronti della società W s.n.c. e dei due soci per ottenere in via di regresso il rimborso delle indennità erogate in conseguenza dell’infortunio, a titolo di danno biologico e patrimoniale al sig. X. Sulla base della certificazione prodotta dall’Inail oggetto del rimborso è la somma complessivamente erogata dall’Inail per l’infortunio, pari ad € (omissis). Il danno civilistico dovuto all’infortunato costituisce il limite invalicabile dell’azione di regresso (Cass. 7669/1996; id. 5385/2018). In relazione al danno biologico, poiché l’indennizzo che Inail ha corrisposto a tale titolo (sulla base di bareme che il CTU ha ritenuto in sostanza corretti) è inferiore al risarcimento del danno biologico spettante al danneggiato, pur considerando il concorso colposo accertato dal giudice penale, non si pongono problemi di capienza. In relazione agli importi erogati per il danno patrimoniale, la sostanziale perdita di ogni capacità lavorativa specifica del danneggiato, rende evidente il diritto dell’Inail ad ottenere il rimborso, da ridurre solo in ragione dell’accertato concorso colposo del danneggiato. Pertanto, la domanda di regresso dell’Inail nei confronti dei resistenti V. e società “W s.n.c.”, va accolta per l’importo complessivo di € (omissis).