Studio legale Valentini
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18.5.2023 Tribunale di Milano sez. spec. impresa – Sent. 4060/2023 – Presidente Mambriani - Est. Ricci
05/06/2023
… “Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in date 26 gennaio e 2 febbraio 2018 la FONDAZIONE M (nel prosieguo anche la “FONDAZIONE”) ha convenuto in giudizio BANCA P s.p.a., e LA “BANCA” Soc. V spa deducendo che: - in qualità di socia di Banca W s.p.a. ha sottoscritto ulteriori n. (omissis) azioni al corrispettivo unitario di euro (omissis), emesse dal menzionato istituto di credito in sede di aumento di capitale nel febbraio/marzo 2012, confidando nella correttezza e affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione messa a disposizione dei risparmiatori, tra cui, in particolare, il prospetto informativo predisposto in vista del predetto aumento di capitale e i bilanci di esercizio, tutti certificati da soc. V spa; - l’informativa resa da Banca W s.p.a. si è successivamente dimostrata gravemente decettiva rispetto alla reale situazione economica e patrimoniale dell’istituto di credito, nonché alle sue prospettive reddituali, tanto che il medesimo istituto è stato posto in amministrazione straordinaria nell’ottobre del 2013 e poi in risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015 nel 2015; - la perdita subita dall’attrice in relazione all’investimento de quo, pari all’intero corrispettivo versato per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, è da addebitare alle condotte ➢ dell’istituto di credito, ai sensi degli artt. 94 TUF e 2395 c.c., per l’informativa ingannevole resa in vista dell’operazione per cui è causa, sulla base della quale la FONDAZIONE si è determinata ad aderire all’operazione, rivelatasi poi dannosa; ➢ di V, ai sensi dell’art. 15 d. lgs 39/2010, per aver espresso giudizi positivi sui bilanci della BANCA e, dunque, per aver concorso nel determinare le scelte di investimento dell’attrice. La FONDAZIONE ha, pertanto, chiesto o l’accertamento della responsabilità di Banca P - medio tempore succeduta, a seguito di fusione per incorporazione, anche in tutte le passività che facevano capo a Banca W s.p.a. - e di V per le informazioni non veritiere fornite nel prospetto informativo relativo all’aumento di capitale deliberato nell’ottobre del 2011, nonché nei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e o la condanna delle convenute al risarcimento del danno quantificato in euro (omissis). In data 20 giugno 2018 si è costituita in giudizio la BANCA eccependo: • la carenza di legittimazione passiva, avendo incorporato BANCA W s.p.a., ovvero l’ente-ponte[1] costituito con d.l. 22 novembre 2015 n. 183, a cui sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione (id est BANCA W s.p.a.), ivi compresi i diritti reali … i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione”, a) ad esclusione delle pretese vantabili dagli azionisti e, in ogni caso, b) ad esclusione delle pretese non ancora attuali al momento del trasferimento all’ente-ponte; • l’intervenuto decorso del termine previsto dalla normativa di settore per l’azione di risarcimento dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto o prevedendo l’art. 94, comma 11 T.U.F. che l’azione de qua possa essere proposta entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, che nel caso di specie è stato depositato il 6 febbraio 2012, a fronte di un atto di citazione notificato nel febbraio del 2018; • l’intervenuta prescrizione della generale azione di responsabilità aquiliana; • l’infondatezza nel merito delle pretese avversarie, essendosi la FONDAZIONE determinata a sottoscrivere l’aumento di capitale del 2012 a prescindere dalle risultanze del prospetto informativo, il quale in ogni caso riportava chiaramente tutte quelle informazioni che secondo l’attrice sarebbero mancate e tutti i rischi connessi alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di BANCA W s.p.a.; • la nullità o comunque l’intervenuta prescrizione della domanda, riportata esclusivamente nelle conclusioni dell’atto di citazione, con cui è stato chiesto l’accertamento di una responsabilità della BANCA ai sensi dell’art. 1337 c.c., degli artt. 1439-1440 c.c. e, più in generale, dell’art. 2043 c.c.; • l’inammissibilità della domanda proposta in quanto il danno lamentato dall’attrice costituirebbe una mera conseguenza indiretta del danno al patrimonio della società, che in quanto tale spetta esclusivamente a quest’ultima; • l’insussistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà tra le due parti convenute. La BANCA ha pertanto richiesto in via preliminare l’accertamento della carenza di legittimazione passiva, in via principale il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna di V a tenerla indenne in tutto o in parte dagli eventuali effetti pregiudizievoli conseguenti alla decisione del Tribunale. La società di revisione V si è costituita in giudizio deducendo di essere stata incaricata della revisione legale dei bilanci (d’esercizio e consolidato) degli esercizi compresi fra il 2010 e il 2018 con delibera dell’assemblea degli azionisti di Banca W del 28 aprile 2010 ed eccependo: • l’intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie dell’attrice essendo l’ultima relazione di revisione datata 27 gennaio 2012, mentre l’atto di citazione è pervenuto a V in data 26 gennaio 2018, ovvero ben oltre la scadenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dal D.Lgs. 39/2010; • l’infondatezza nel merito delle pretese avversarie. La società di revisione ha dunque richiesto in via preliminare l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione proposta, in via principale il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna della BANCA a tenerla indenne in tutto o in parte dagli eventuali effetti pregiudizievoli conseguenti alla decisione del Tribunale. All’esito della prima udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 10 luglio 2018, su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. La FONDAZIONE, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., ha contestato in particolare la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla BANCA, stante il “tenore letterale del provvedimento di cessione dell’azienda bancaria adottato da Banca d’Italia (…), ai sensi del quale Nuova Banca W S.p.A. (società ponte NDR.) è succeduta, «senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente punto 1.1.», vale a dire in tutte «le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione» (n.d.r. tra le quali rientrerebbe il credito risarcitorio in questa sede vantato), senza che possano legittimarsi letture arbitrariamente restrittive del perimetro delle passività cedute”. In data 15 gennaio 2019, pendenti ancora i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., è intervenuta volontariamente in giudizio BANCA D’ITALIA, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, per sostenere le ragioni della banca convenuta deducendo: • di aver assunto, con la sottoscrizione del contratto di cessione della partecipazione totalitaria detenuta nell’ente-ponte NUOVA BANCA W s.p.a., obbligo di garanzia e indennizzo in favore di BANCA P a copertura delle perdite derivanti dall’esito dei contenziosi pendenti alla data dell’atto di cessione, tra cui il presente giudizio (cfr. doc. 3 terza intervenuta); • di essere dunque esposta al rischio di una possibile azione di manleva da parte della banca qui convenuta per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla FONDAZIONE e, quindi, di essere interessata rispetto all’esito del giudizio a motivo di tale potenziale pregiudizio; • che le pretese attoree, giusto il provvedimento del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività da BANCA W s.p.a. in risoluzione a NUOVA BANCA W s.p.a., non possono essere rivolte nei confronti di quest’ultima e dei suoi aventi causa. Con le successive memorie intermedie, in via istruttoria, l’attrice ha chiesto o l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare la correttezza o meno di alcune appostazioni in bilancio e delle informazioni rese nel prospetto informativo dell’aumento di capitale per cui è causa, con individuazione del valore delle azioni della BANCA al momento della predetta operazione; o l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i) documentazione inerente affidamenti concessi dall’istituto di credito in favore di una serie di soggetti, ii) documentazione inerente le modalità operative dell’istituto di credito con riferimento ai finanziamenti concessi, iii) l’elenco dei crediti componenti la voce n. 70 dello stato patrimoniale di BANCA W s.p.a. al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e documentazione attestante le modalità di valutazione di tali crediti; o la richiesta ex art. 213 c.p.c. a BANCA D’ITALIA dei verbali ispettivi redatti nel tempo in versione completa; la BANCA ha chiesto l’ammissione di prova per testi. Con ordinanza del 25 giugno 2019, il Giudice istruttore, ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, anche alla luce delle ampie produzioni documentali, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Con atto depositato in data 29 settembre 2020, la difesa di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti di V, avendo con la stessa raggiunto una composizione bonaria della lite. Con atto del 3 giugno 2021 V ha depositato la relativa accettazione, cui è seguito provvedimento di estinzione del relativo rapporto processuale, a spese integralmente compensate. • Con atto dell’8 giugno 2021, si è costituita in giudizio PP, in qualità di incorporante di BANCA P s.p.a., confermando e facendo proprie le difese sino ad allora svolte dalla BANCA convenuta, nei confronti della FONDAZIONE attrice e di V limitatamente alle domande trasversali. V è rimasta in causa solo per coltivare la propria difesa con riferimento alla domanda trasversale proposta ex art. 2055 c.c. nei propri confronti da PP (già BANCA P s.p.a.). All’udienza del 13 luglio 2021 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *** In primo luogo, attesa la molteplicità delle questioni sottoposte alla cognizione del Tribunale, la controversia viene decisa secondo il principio della c.d. ragione più liquida, in aderenza ad un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, per il quale: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014 [[2]]). Applicando dunque tale principio al caso di specie, va rilevato come la domanda risarcitoria dell’attore risulti di per sé comunque non accoglibile attesa la fondatezza della principale eccezione preliminare svolta. Sulla carenza di legittimazione passiva della convenuta PP - Accoglimento L’istituto di credito convenuto ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva, deducendo di aver incorporato NUOVA BANCA W s.p.a., ovvero l’ente-ponte a cui sarebbero stati trasferiti nel 2015 “tutti i diritti, le attività e le passività” di BANCA W s.p.a. in risoluzione, ad esclusione • a) delle pretese vantabili dagli azionisti e, in ogni caso, • b) delle pretese non ancora attuali al momento del trasferimento all’ente-ponte, tra cui rientrerebbero a pieno titolo le pretese risarcitorie vantate in questa sede dalla FONDAZIONE. Secondo parte attrice, l’eccezione de qua andrebbe disattesa essendo conseguenza di un’erronea, arbitrariamente restrittiva, lettura del provvedimento di cessione dell’azienda bancaria da BANCA W s.p.a. in favore di NUOVA BANCA W s.p.a., il quale chiaramente ricomprenderebbe il debito risarcitorio oggetto del presente giudizio, in quanto «passività» sorta prima del provvedimento di cessione medesimo. Il Collegio ritiene l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da PP fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Valga, a tal fine, richiamare le seguenti circostanze di fatto: o BANCA W s.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria dal Mise con decreto 15 ottobre 2013 ai sensi degli art. 70 co. 1 lett. e b e 98 TUB; o con provvedimento n. 553/2015 del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, BANCA D’ITALIA ha disposto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015, l’avvio del procedimento di risoluzione di BANCA W s.p.a. in amministrazione straordinaria (cfr. doc. 22 attrice); o il programma di risoluzione prevedeva la costituzione dell’ente ponte NUOVA BANCA W s.p.a. ai sensi degli artt. 42 ss, del d. lgs 180/15, - il cui capitale sociale sarebbe stato “detenuto dalla BANCA D’ITALIA a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione” e - a cui BANCA W s.p.a. avrebbe ceduto l’azienda “esclusi (…) i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione” (cfr. doc. 24 attrice); o con atto del 22 novembre 2015 sono stati ceduti all’ente ponte NUOVA BANCA W s.p.a. “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione (id est BANCA W s.p.a.), ivi compresi i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione”, con esclusione delle passività derivanti dai diritti patrimoniali vantati dagli azionisti della banca in risoluzione giusto il disposto di cui all’art. 47, comma 7 D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 (cfr. doc. 9 PP); o in pari data le azioni e le obbligazioni subordinate di BANCA W s.p.a. sono state azzerate; o in data 10 maggio 2017 BANCA D’ITALIA ha ceduto a BANCA P s.p.a. la totalità delle azioni di NUOVA BANCA W s.p.a. (cfr. doc. 3 BANCA D’ITALIA); o in data 16 ottobre 2017 BANCA F s.p.a. (già NUOVA BANCA W s.p.a.) è stata fusa per incorporazione in BANCA P s.p.a. (cfr. doc. 20 attrice); o in data 26 marzo 21 BANCA P s.p.a. è stata fusa per incorporazione in PP. Richiamate brevemente le tappe fondamentali della vicenda per cui è causa, il Collegio ritiene, che tra le passività trasmesse da BANCA W s.p.a. a NUOVA BANCA W s.p.a. non rientrino i crediti risarcitori per responsabilità ex art. 94 TUF o ex art. 2043 c.c. dedotti inel presente giudizio, avendo la FONDAZIONE proposto la propria domanda nel 2018, ovvero successivamente alla data di efficacia della cessione dell’azienda bancaria (il 22 novembre 2015). Invero, secondo quanto previsto dall’atto di cessione dell’azienda bancaria del 22 novembre 2015, come visto, sono state ricomprese nel trasferimento esclusivamente quelle passività “in essere alla data di efficacia della cessione”, tra cui espressamente anche i giudizi “passivi, incluse le azioni (…) risarcitorie”, con la conseguenza che le azioni risarcitorie non ancora esercitate alla data di efficacia della cessione - come quella in esame - non possono dirsi ricomprese tra le passività oggetto di trasferimento. Ad ulteriore conferma di tale interpretazione dell’atto di cessione sovvengono anche altre disposizioni dell’atto medesimo e nella specie ➢ l’art. 1.3, a norma del quale “ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. 180/2015, l’ente ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al punto 1.1”; ➢ l’art. 1.2, a norma del quale “La cessione comprende gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati. La cessione comprende altresì gli eventuali diritti di regresso derivanti dal pagamento della società cedente, quale obbligata in solido, delle sanzioni irrogate dalle competenti Autorità di vigilanza nei confronti degli ex esponenti aziendali”; ➢ l’art. 2, a norma del quale “restano escluse dalla cessione di cui al presente provvedimento soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp) del D.Lgs. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione”. Dunque, laddove BANCA D’ITALIA ha inteso - ricomprendere tra i rapporti ceduti alcuni rapporti non ancora in essere alla data del 22 novembre 2015 e - escludere altri rapporti invece già in essere alla medesima data, ha previsto apposite e puntuali eccezioni. Pertanto, anche alla luce di un’interpretazione complessiva dell’atto di cessione in commento, salvo quanto differentemente previsto, solo le azioni che poteva ritenersi “in essere” alla data di efficacia della cessione vanno ricomprese tra quanto oggetto di trasferimento. Di contro, le pretese risarcitorie avanzate in questa sede sono state fatte valere ben dopo la data di efficacia della cessione medesima. L’interpretazione de qua trova ulteriore conforto nella ratio, di derivazione europea, sottesa al D.Lgs. n. 180/2015, consistente nel garantire continuità all’attività bancaria, quantomeno nelle sue funzioni essenziali, nell’interesse pubblico generale, nonché della clientela in essere con l’ente posto in risoluzione. In questo senso, si richiamano due precedenti, uno “interno” e uno della Corte di Giustizia, resi con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella per cui è causa. Partendo dal precedente interno, il Collegio rileva come la Corte d’Appello di Milano, proprio in merito alla “vicenda BANCA W” e, in particolare, all’interpretazione dell’atto di cessione dell’azienda bancaria in favore di NUOVA BANCA W s.p.a., ha così statuito[3]: “Al riguardo, pare opportuno prendere le mosse dall’esame del dato letterale. Il testo dell’articolo 43 del d.lgs. n. 180/2015 afferma che: “1. la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 2. Il valore complessivo delle passività cedute all’ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”. A tali disposizioni dà attuazione, tra gli altri, l’art. 1.1 del provvedimento di Banca d’Italia (cfr. doc. 28 fascicolo appellati) secondo cui: “…tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi […] i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione sono ceduti all’ente ponte”. Orbene, la norma include espressamente nella cessione le azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui esse risultino già in essere: secondo gli appellati tale presupposto sarebbe integrato nel caso di specie, essendo il credito da loro vantato sorto antecedentemente alla data di efficacia della cessione e precisamente nel momento in cui essi hanno effettuato l’acquisto delle azioni successivamente annullate. La Corte ritiene che la disposizione esiga, piuttosto, l’avvenuto esperimento delle azioni alla data di efficacia della procedura di risoluzione: dunque, con argumentum a contrario, sembra potersi sostenere che le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell’emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente. Nel caso di specie gli odierni appellati hanno agito nei confronti della Banca soltanto in data 3.5.2016, quindi circa sei mesi dopo l’inizio della procedura di risoluzione: a novembre 2015 le pretese qui vantate costituivano passività meramente potenziali, passività non ancora accertate né azionate, ossia non in essere, al momento della cessione, e che dunque non possono considerarsi trasmesse all’ente-ponte. Inoltre, sempre considerando la lettera delle disposizioni, la Corte reputa altrettanto rilevante l’articolo 1 c. 2 del provvedimento della Banca d’Italia, che recita: “la cessione comprende gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla Banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati […]”. Il fatto che vengano espressamente menzionate le azioni esperibili dalla Banca nei confronti di altri soggetti, ma che, al contrario, non vi sia alcun riferimento alle pretese vantate da azionisti o obbligazionisti nei confronti della Banca induce a ritenere che tali ultime pretese non siano ricomprese nel perimetro della cessione e che dunque non possano essere fatte valere nei confronti dell’ente-ponte cessionario. In ogni caso, anche a prescindere dalle precedenti considerazioni, la Corte osserva come tanto l’articolo 47 c. 7 del d.lgs. n. 180/2015, quanto l’articolo 3 del provvedimento della BdI, affermino che: “…gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione, non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione e nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell’alta dirigenza dell’ente ponte”. Orbene, le pretese cui si fa riferimento nel presente giudizio sono necessariamente pretese che non riguardano in modo diretto le azioni o gli strumenti finanziari, dal momento che la procedura di risoluzione prevede l’azzeramento del capitale sociale con conseguente perdita dei diritti patrimoniali degli azionisti: le norme paiono piuttosto volte a precludere la possibilità di far valere in giudizio nei confronti della nuova Banca qualunque altra pretesa connessa alla qualità di azionista, comprese dunque quelle risarcitorie legate a una precedente condotta asseritamente illecita della vecchia Banca. Inoltre, la lettura del citato articolo 3 appare significativa poiché la norma afferma espressamente che gli azionisti non possono esercitare pretese né sulle attività né sulle passività oggetto di cessione: ossia ai titolari di partecipazioni in vecchia BDM risulta preclusa la possibilità di esercitare nei confronti dell’ente-ponte una qualunque azione giudiziale connessa alla loro precedente qualità di azionisti….la disposizione infatti menziona, accanto agli azionisti, anche i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività, non sono oggetto di cessione. Dunque viene equiparato il trattamento di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella procedura di cessione e, anche a voler condividere la tesi secondo cui gli appellati chiedono il risarcimento non tanto in quanto azionisti, ma in quanto terzi creditori, soccorre pur sempre il contenuto di tale norma, che impedisce anche ai creditori dell’ente in risoluzione di esercitare pretese sui diritti, le attività e le passività compresi nella cessione. Ancora più significativa dell’argomento letterale appare tuttavia l’interpretazione fondata sulla ratio della normativa. L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di consentire la prosecuzione delle funzioni essenziali dell’azienda bancaria, come si desume dall’articolo 42 del decreto legislativo, che recita: “l’ente-ponte è costituito con l’obiettivo di gestire beni e rapporti giuridici acquistati […] con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall’ente sottoposto a risoluzione”. Proprio alla luce di questo obiettivo, il successivo e già richiamato comma 2 dell’articolo 43 precisa che “il valore complessivo delle passività cedute all’ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”. A tal fine l’articolo 25 richiede che venga effettuata, da Banca d’Italia o dal commissario straordinario, una valutazione provvisoria, che evidenzi tutte le eventuali ulteriori perdite, seguita da una valutazione definitiva (conforme agli articoli 23 e 24 del d.lgs. 180), valutazioni in grado di assicurare che le perdite siano pienamente rilevate e di individuare con sufficiente precisione quali attività e passività siano cedute all’ente ponte (per la valutazione provvisoria, cfr. doc. 41 fascicolo Chirurgi): sarebbe quindi contraddittorio ritenere che il cessionario possa essere chiamato a rispondere di passività occulte emerse solo successivamente alla data di efficacia della risoluzione1. Del resto, che quella indicata sia la ratio della procedura di risoluzione, è riconosciuto pacificamente dagli stessi appellati, che individuano il fine della disciplina nella necessità di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente. Ma se tale è lo scopo perseguito dal legislatore, appare senza dubbio poco conciliabile con esso il fatto di consentire agli azionisti di vecchia BDM di esercitare nei confronti del nuovo ente-ponte pretese risarcitorie riferite alle azioni ridotte: in tal modo, infatti, si finirebbe per riversare gli effetti di talune condotte della vecchia Banca (che nel loro complesso hanno causato le perdite, presupposto della procedura di risoluzione) sulla nuova Banca, che potrebbe addirittura trovarsi a dover sopportare passività superiori e non previste rispetto alle attività trasferite, con conseguente irrimediabile pregiudizio per la prosecuzione della sua attività. Proprio ciò che il decreto n. 180 intendeva evitare: il fine primario del legislatore è chiaramente quello di salvaguardare preminenti interessi pubblici, legati alla garanzia della stabilità dei mercati, anche a scapito di un pregiudizio per alcuni interessi facenti capo a privati (a questo proposito è significativo il disposto dell’articolo 22 del d.lgs. 180/2015, secondo cui “le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori”, ma anche, ad es., dell’art. 35, sugli effetti della risoluzione). Anche la normativa sovranazionale depone in questa stessa direzione: il considerando 5 della c.d. direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), afferma infatti che “occorre un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il regime dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi […]”. Ancora, la direttiva dichiara che gli obiettivi della risoluzione sono “garantire la continuità delle funzioni essenziali ed evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria” (art. 31) e che “nell’applicare lo strumento dell’ente-ponte, l’autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività cedute a tale ente non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti” (art. 40 c. 3, poi recepito dall’art. 43 del d.lgs. 180/2015). A questa Corte appare dunque evidente come la ratio della disciplina debba essere individuata nell’esigenza di garantire la prosecuzione dell’attività dell’ente sottoposto a risoluzione ed è dunque alla luce di tale ratio che è necessario interpretare le norme che regolano la procedura e di cui qui si discute. Unico limite scaturente dalla normativa comunitaria, e che anche la disciplina nazionale è tenuta a rispettare (cfr. art. 22 lett. c, d.lgs. 180/2015), è quello del “no creditors worse off”, in base al quale gli azionisti non possono subire un pregiudizio maggiore rispetto a quello che sarebbe loro derivato da un’ordinaria procedura di liquidazione coatta amministrativa. La difesa degli appellati osserva che tale limite sarebbe stato disatteso, in quanto, se fosse stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, i creditori della vecchia Banca avrebbero quantomeno potuto soddisfarsi sui proventi derivanti dalla cessione degli attivi (cfr. art. 90 e 91 TUB). A tal proposito, tuttavia, la Corte ritiene dirimente il disposto dell’articolo 83 del TUB, secondo il quale dalla data di insediamento dei liquidatori vengono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni a terzi e, sempre dalla stessa data, non può essere proposta né eseguita alcuna azione contro la banca in liquidazione. Dunque la situazione degli azionisti nel caso di specie è analoga a quella che si sarebbe verificata se fosse stata seguita un’ordinaria procedura di liquidazione. Neppure in quella ipotesi, infatti, essi avrebbero potuto esperire azioni risarcitorie nei confronti della Banca: è vero che i creditori, ai sensi degli articoli 90 e 91 TUB, possono beneficiare dei proventi derivanti dalla cessione degli attivi, ma ciò si verifica solo se il loro credito è già sorto e riconosciuto, non hanno invece la facoltà di agire nei confronti della banca per ottenere l’accertamento di una pretesa fino a quel momento meramente potenziale. Dall’esame complessivo della normativa nazionale e sovranazionale sembra dunque potersi desumere che la procedura di risoluzione cui vecchia BDM è stata sottoposta nel novembre del 2015 ha comportato la costituzione di NBDM, destinata a operare come ente-ponte ai sensi degli articoli 42 ss. del d.lsg. n. 180, cui sono state trasferite soltanto le passività espressamente indicate nelle valutazioni (provvisoria e definitiva), con l’obiettivo di salvare la Banca in perdita e garantire la prosecuzione della sua attività, nonché la stabilità del sistema bancario in generale. Per tali motivi non pare coerente né con la lettera delle norme, né con la volontà del legislatore, l’affermazione di un trasferimento all’ente-ponte e di conseguenza anche a UBI (che ha assorbito NBDM a seguito di fusione) della responsabilità risarcitoria per la contestata emissione di azioni annullate. L’asserita responsabilità risarcitoria, che pure sarebbe sopravvissuta alla procedura di risoluzione, dovrebbe imputata ai soggetti cui risulta riferibile la condotta illecita: i signori Chirurgi, come pure Fox Petroli S.p.A., conservano infatti, ove sussistenti le condizioni di legge, la possibilità di agire nei confronti dei responsabili persone fisiche, nonché nei confronti del revisore legale dei conti V. Non è dunque ravvisabile un sacrificio assoluto dei loro interessi. Risulterebbe invece contraddittorio accollare a una nuova azienda (costituita con le descritte modalità e per le ricordate finalità) e a nuovi dirigenti le obbligazioni risarcitorie conseguenti a illeciti addebitabili in via esclusiva ad altri soggetti. … Rimane da esaminare l’iscrizione nel bilancio della nuova Banca, per il periodo compreso tra il 22.11.2015 e il 31.12.2015, di accantonamenti di poco più di 14 milioni di euro per “passività potenziali per cause passive con la clientela e azioni revocatorie per 14.577 migliaia di euro iscritte in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 3 alla data di acquisizione”1. A tale proposito ritiene la Corte che il riferimento valga esclusivamente per le cause pendenti al momento della risoluzione. Le passività sono indicate come potenziali in relazione al fatto che le cause in questione non sono ancora definite a favore dell’una o dell’altra parte e dunque non è ancora chiaro se effettivamente la Banca sarà tenuta o meno a risarcire i clienti; non vengono invece prese in considerazione azioni giudiziali non ancora esercitate, posto che il fatto non renderebbe possibile prevedere l’ammontare delle somme da riservare. Anche dalla previsione di un c.d. buffer per perdite addizionali, come riportato nel programma di risoluzione1, non sembra possibile desumere automaticamente che sarebbe stato trasferito all’ente-ponte il rischio della proposizione di azioni da parte degli azionisti: infatti la situazione di urgenza in cui viene effettuata la valutazione provvisoria ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 180 impone di tenere conto della possibile esistenza di perdite aggiuntive, come dimostrato dal fatto che si stabilisce che la quota del buffer è destinata a coprire altresì “ulteriori rettifiche/perdite che dovessero emergere, quali ad esempio, rettifiche su inadempienze probabili” o anche “l’impatto derivante da potenziali variazioni della normativa”. Si tratta quindi di una previsione eccessivamente generica e non idonea a suffragare la tesi sostenuta dagli appellati” (Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 917/2019 del 28 febbraio 2019, estensore Dott. Bonaretti) La Corte di Giustizia, poi, investita della questione pregiudiziale relativa alla interpretazione “dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014”, nel recente arresto del 5 maggio 2022 ha così dichiarato[4]: “Le disposizioni combinate dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e2013/36/UE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, debbono essere interpretate nel senso che esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell’avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa in parola, ovvero contro l’entità succeduta a tali soggetti, un’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto, quale prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali azioni, la quale, in considerazione del suo effetto retroattivo, porti alla restituzione del controvalore dei titoli azionari suddetti, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto”. La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni in diritto “32 Occorre ricordare, anzitutto, che l'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59 stabilisce il principio secondo cui gli azionisti, seguiti dai creditori, di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione sono i soggetti che devono sopportare prioritariamente le perdite subite a causa dell'applicazione di tale procedura. (…) 35 Tali disposizioni devono essere interpretate, segnatamente, alla luce del considerando 49 della direttiva 2014/59, il quale afferma che gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati, per far fronte a situazioni di estrema urgenza, esclusivamente agli enti creditizi e alle imprese di investimento in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. Tale procedura dovrebbe dunque applicarsi laddove l'ente creditizio o l'impresa di investimento in questione non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario. La procedura di risoluzione, come enunciato al considerando 45 della direttiva suddetta, mira a ridurre l'azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti. 3 Neretto e sottolineature aggiunti 36 La Corte ha inoltre sottolineato che gli obiettivi consistenti nell'assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario, nonché nell'evitare un rischio sistemico, costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione (sentenza del 16 luglio 2020, A. e a., C-686/18, EU:C:2020:567, punto 92 nonché la giurisprudenza ivi citata). Così, sebbene vi sia un evidente interesse pubblico a garantire, in tutta l'Unione, una tutela forte e coerente degli investitori, tale interesse non può essere considerato come prevalente in qualsiasi circostanza sull'interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario (sentenze del 19 luglio 2016, K. e a., C-526/14, EU:C:2016:570, punto 91, nonché dell'8 novembre 2016, D. e a., C-41/15, EU:C:2016:836, punto 54). 37 La direttiva 2014/59 prevede dunque il ricorso, in un contesto economico eccezionale, ad una procedura che può pregiudicare segnatamente i diritti degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, al fine di preservare la stabilità finanziaria degli Stati membri, creando un regime di insolvenza in deroga al diritto comune delle procedure di insolvenza, la cui applicazione è autorizzata solo in circostanze eccezionali e deve essere giustificata da un interesse pubblico superiore. Il carattere derogatorio di tale regime implica che l’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione può essere esclusa qualora queste ultime siano idonee a privare di effetto utile o ad ostacolare la messa in atto della procedura di risoluzione. 41 (…) l’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto di vendita di valori mobiliari, prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71 (…) rientra nella categoria delle obbligazioni o dei crediti che si considerano assolti a tutti gli effetti, qualora essi non siano maturati al giorno della risoluzione, e non possono dunque essere opposti all’ente creditizio o all’impresa di investimento sottoposti ad una procedura di risoluzione, ovvero all’entità succeduta a tali soggetti, così come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva2014/59 e, implicitamente, dall’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva. (…) 43 Infatti, tanto l’azione di responsabilità quanto l’azione di nullità portano ad esigere che l’ente creditizio o l’impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione, ovvero il successore di tali entità, risarcisca gli azionisti delle perdite subite in conseguenza dell’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, del potere di svalutazione e di conversione riguardo a passività di tale ente odi tale impresa, ovvero portano ad esigere che queste entità procedano al rimborso integrale delle somme investite in occasione della sottoscrizione di azioni che sono state svalutate a causa di detta procedura di risoluzione. Simili azioni rimetterebbero in discussione tutta la valutazione sulla quale è fondata la decisione di risoluzione in quanto la composizione del capitale fa parte dei dati oggettivi di tale valutazione. Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 95 delle sue conclusioni, verrebbero così vanificati la stessa procedura di risoluzione nonché gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59. 44 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’attuazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo53, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 esclude che un’azione di responsabilità prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71, o che un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni, prevista dal diritto nazionale, vengano intentate, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento emittente del prospetto o dell’entità succeduta a tali soggetti, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione sul fondamento delle disposizioni sopra citate”. Tale pronuncia è, per consolidato orientamento giurisprudenziale, fonte di diritto oggettivo (ex multis Cass. Civ. n. 17994/15) e il giudice interno non può “disattendere l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che è l’unica deputata alla interpretazione delle norme comunitarie”, allorché la vicenda sottoposta alla sua valutazione sia del tutto simile a quella oggetto di decisione da parte del giudice di Lussemburgo e non sussistano le condizioni per escludere l’applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia (ex multis Cass. civ. n. 2468/2016). Spettando a quest’ultima, “ai sensi dell’art. 164, del Trattato, assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del medesimo trattato (…) se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative (…) con efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, anche ultra partes”. Peraltro, l’interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia “può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (CG C-231/96; C- 61/79; Cass. 17994/15 in fattispecie del tutto analoga alla presente) (…) purchè non esaurit(i)” (ex multis Cass. civ. n. 2468/2016). In conclusione, per tutte le motivazioni sopra espresse, giusta applicazione del D.Lgs. n. 180/2015 - che ha recepito la Direttiva 2014/59 UE - anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia - il Collegio ritiene che PP sia nel presente giudizio carente di legittimazione passiva, non potendo dirsi il rapporto litigioso in esame ricompreso tra le passività dell’istituto di credito sottoposto a risoluzione (id est BANCA W s.p.a.) cedute in favore della predetta convenuta. L’atto introduttivo del presente giudizio è stato, invero, notificato alle convenute solo in data 26 gennaio-2 febbraio 2018 e, dunque, in epoca ben successiva all’atto di cessione delle quote all’ente ponte del 22 novembre 2015, con la conseguenza che PP non può essere chiamata a rispondere degli eventuali danni arrecati da BANCA W s.p.a. alla FONDAZIONE. *** Rimangono assorbite tutte le altre domande, tra cui la domanda proposta in via riconvenzionale da PP nei confronti della società di revisione V, in quanto domanda trasversale subordinata all’accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice. (omissis) in ragione della complessità delle questioni affrontate e del mutamento, in corso di causa, della giurisprudenza di merito, circa la questione principale affrontata, vengono interamente compensate tra tutte le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4586/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo a PP s.p.a. e, per l’effetto, rigetta la domanda proposta da FONDAZIONE M nei confronti di PP; • compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese processuali. (omissis) [1] Ente costituito al fine di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte da BANCA W s.p.a. [2] Per una applicazione del principio citato in una fattispecie analoga alla presente cfr. Cass. n.17214/2016, secondo la quale: “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può -in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida"- invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore.” [3] Neretto e sottolineature aggiunte. [4] Neretto e sottolineatura aggiunti.