Studio legale Valentini
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14.10.2022 CORTE DI APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE – Decreto nr. 2324/2022 del 14.10.2022 - Est. Ercoli
14/10/2022
Sul ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001 n. 89 e successive modifiche, depositato dal ricorrente volto ad ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio cd. presupposto promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. “….. ritenuta la tempestività del ricorso, ex art. 4 L. 89/2001 non essendo decorso il termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato; ritenuto che secondo quanto previsto dall’art. 2 della L. 24 marzo 2001 n. 89, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità e che ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione; inoltre si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa; che nella fattispecie in esame la durata del giudizio cd. presupposto va così determinata: dal 2006, data di deposito del ricorso al 2021, data di deposito della sentenza di primo grado e poi dal 2021 data di deposito del ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato al 2022 data della sentenza; rilevato che a norma dell’art. 1, comma 777, lett. b) della L. 28.12.2015 n.208, di modifica del capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, introduttivo degli artt. 1 bis e 1 ter, è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1 ter, e che secondo quanto disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 6, comma 2 bis, della citata L. 2001/89: “Nei processi la cui durata al 31.10.2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2 bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2”; che nella fattispecie in esame alla data del 31.10.2016 era già maturata la durata irragionevole del processo; che, pertanto, il giudizio cd. presupposto ha superato la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile in anni dieci (considerata la frazione inferiore a sei mesi), risultante dalla detrazione, dalla sua durata complessiva, del periodo di tempo di anni cinque nel quale, sulla base dei richiamati parametri, la controversia avrebbe potuto e dovuto essere decisa; che a norma dell’art. 2 bis, comma 1, della L.24 marzo 2001 n. 89, il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo; 1-bis la somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; che le norme sopra richiamate “(…) entrate in vigore il 10 gennaio 2016 (art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ben possono essere applicate a domande di equa riparazione (quale quella in esame) proposte dopo tale data, ancorché relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tali norme devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno (arg. da Cass. Sez. U, 12/12/1967, n. 2926) (Cass. Sez. 2, 14/10/2019 n. 25837)”. Per tali ragioni nella fattispecie in esame è stata liquidata in favore del ricorrente come quantificata, con applicazione della riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 2-bis comma 1-ter stante l’integrale rigetto delle domande in entrambi i gradi oltre interessi legali dalla domanda al saldo, tenuto conto degli elementi sopra indicati. Non sono state ravvisate ragioni per ridurre l’indennizzo come sopra determinato, in base all’art. 2 bis comma 1 bis, non superando i limiti determinati ex art. 2 bis cit., avuto riguardo al valore oggetto della controversia di cui al giudizio presupposto. Sono state altresì liquidate le spese sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (Cass. Sez. 2, Sentenza, 31/07/2020 n. 16512) attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti.