Studio legale Valentini
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22.11.2023 – Corte di Appello di Roma - Sent. 7492/2023 - Pres. Cimini Est. Gelato
07/12/2023
… “Conclusioni Per la reclamante: “CHIEDE che l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma - disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, prova e/o conclusione - Voglia, previa sospensione della liquidazione giudiziale n. 157/23, accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, Voglia riformare integralmente la sentenza, emessa dal Tribunale di Roma, n. 290/23 RG 510-1/22 del 3-4/5/2023, disponendo la revoca della liquidazione giudiziale suddetta e, comunque, adottando ogni necessario, opportuno e consequenziale provvedimento di legge, con vittoria di spese ed onorari tutti di causa»; Per la reclamata: “Tanto premesso, ogni contraria istanza disattesa, si conclude affinché l’Ill.ma Corte di Appello di Roma Voglia respingere, in quanto infondato e privo di qualsivoglia presupposto, il reclamo avversario con ogni conseguente statuizione, anche in merito alle spese di lite”. Per la Liquidazione Giudiziale: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte nella premessa del presente atto, rigettare la domanda di revoca della liquidazione giudiziale e l’istanza di sospensione formulate dalla X. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio». Ragioni di fatto e di diritto della decisione La società X ha impugnato la sentenza n. 290/23, emessa dal Tribunale di Roma in data 4 maggio 2023, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale a suo carico, sulla base di due motivi. La reclamante ha in primo luogo rilevato l’inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta in suo danno da A spa. A tal fine ha addotto come la ricorrente fosse creditrice della sola somma di euro (omissis), oggetto della condanna alle spese di lite portata da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, mentre il credito restitutorio la cui esistenza era stata accertata dal Tribunale agli effetti della proponibilità della domanda di liquidazione giudiziale non era portato da alcun titolo esecutivo, posto che la corte d’appello non aveva emesso la pronuncia restitutoria delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata; in ogni caso ha evidenziato come il suddetto credito fosse sub iudice, essendo pendente il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia d’appello. Rilevando come il pagamento di quanto dovuto a titolo di spese di lite fosse stato inutilmente offerto nella prima fase di giudizio, la reclamante ha dunque sotto questo profilo contestato la configurabilità dei presupposti dell’azione. Con il secondo motivo di reclamo X ha comunque negato la sussistenza del proprio stato di insolvenza. La reclamante ha in proposito evidenziato: il regolare deposito dei bilanci, la presenza di liquidità (comprovata dall’offerta di rifusione delle spese di lite formulata nella prima fase del giudizio), l’attuale possibilità di accesso al credito, la prosecuzione dell’attività, mediante la gestione di un ristorante/ tavola calda in (omissis). Alla luce del complesso delle descritte emergenze, ed in assenza di fatti esteriori da cui desumere l’insolvenza, ha contestato di trovarsi in stato di decozione. In ragione di tali considerazioni la reclamante ha richiesto la revoca dell’impugnata sentenza di apertura della sua liquidazione giudiziale. L’originaria ricorrente A s.p.a. si è costituita contestando il fondamento del reclamo. La resistente ha rilevato di essere creditrice di una somma superiore a (omissis al livello – soglia n.d.r.) euro nei confronti di X (a titolo di spese del doppio grado di giudizio e di restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia di primo grado) ed ha evidenziato come il fatto che il credito non fosse definitivo né (parzialmente) consacrato in un titolo giudiziale non ostasse alla facoltà di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, di cui nella fattispecie sussistevano i presupposti. Si è altresì costituita la procedura di Liquidazione Giudiziale della società X s.p.a., la quale ha addotto l’inesistenza di alcun motivo idoneo a discostarsi dalla decisione assunta dal Tribunale di Roma. La curatela ha ribadito l’esistenza del credito sotteso alla domanda di liquidazione giudiziale, la cui esistenza era comprovata dalla sentenza d’appello, e la configurabilità dello stato di insolvenza, considerata la totale assenza di beni mobili o immobili liquidabili e la dichiarata inesigibilità dei crediti menzionati in bilancio, circostanze che, a fronte della cessazione dell’attività d’impresa, rendevano impossibile il pagamento dei creditori. Alla luce di tali emergenze ha concluso per il rigetto del reclamo. All’udienza del 10 novembre 2023 la Corte si è riservata di decidere. Il reclamo non è suscettibile di accoglimento. Deve in primo luogo essere riconosciuta la legittimazione ad agire in capo ad A s.p.a. A legittimare un creditore a richiedere il fallimento (oggi la liquidazione giudiziale) del suo debitore non è infatti necessaria l’esistenza di un titolo giudiziale, né tantomeno che il suddetto titolo sia divenuto definitivo. L’art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone infatti un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (in argomento, tra le molte, Cass., ss.uu., 23.1.2013, n. 1521 e successive conformi). Nel caso di specie l’esistenza del credito vantato da A nei confronti di X deriva dalla decisione assunta dalla Corte d’Appello di Napoli, che in riforma della pronuncia di primo grado con cui la prima era stata condannata al pagamento della somma di euro (omissis) a titolo di risarcimento del danno, ha escluso la responsabilità ascritta all’odierna resistente; considerato che è pacifico il versamento della somma di cui in premessa (oltre accessori e spese di lite) da parte del soggetto rimasto soccombente in primo grado, l’esistenza del credito restitutorio, cui si aggiunge quello relativo alla condanna alle spese del giudizio di secondo grado, non è contestabile, e ciò a prescindere dal fatto che il giudice d’appello non abbia emesso una specifica statuizione sul punto (posto appunto che, come si è detto, è irrilevante che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo). La conclusione è dirimente, posto che la reclamante riconduce, di per sé, all’assenza di un titolo esecutivo in capo al creditore l’impossibilità di richiedere la liquidazione giudiziale del debitore, il che alla luce dei richiamati principi non è sostenibile. Volendo comunque ritenere che, anche in assenza di specifica allegazione di parte relativa alle ragioni asseritamente tali da condurre a negare l’esistenza del credito vantato dalla ricorrente, sia onere dell’adita Corte quello di compiere una valutazione incidentale circa l’esistenza del credito suddetto, si osserva come tale valutazione debba ritenersi positiva. Nei limiti di quanto desumibile dai documenti prodotti dalla reclamante (i.e. il solo ricorso per Cassazione) ritiene questa Corte che difetti il fumus di fondatezza dell’impugnazione proposta avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli. Assorbita ogni considerazione sui motivi relativi alla pretesa necessità di revisione delle pronunce di primo e secondo grado sulle spese di lite, in quanto inidonei, quand’anche accolti, a determinare la totale elisione del credito sotteso alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, l’unica censura formulata avverso la pronuncia di accertamento del difetto di prova della responsabilità ascritta ad A in primo grado, non appare ad una preliminare valutazione caratterizzata da un rilevante fumus di fondatezza, tale da consentire di ritenere probabile la revisione della sentenza di merito (e, per questa via, l’inesistenza del credito restitutorio sotteso alla domanda di liquidazione giudiziale). Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso per cassazione, il convincimento del giudice d’appello non si fonda, tout court, su una prova atipica irritualmente acquisita al processo (i.e. la C.T.U. svolta in un separato giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Ancona), ma sulla ritenuta inattendibilità delle risultanze dell’ATP esperito ante causam ed acquisito agli atti del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino, conclusione che la Corte d’Appello ha assunto a seguito di approfondita disamina delle risultanze peritali e che appare adeguatamente motivata. Tanto premesso, rilevato incidentalmente il superamento delle soglie dimensionali (questione meramente ventilata da X ma non fatta oggetto di uno specifico motivo di reclamo), considerato che la soglia dell’attivo è superiore ad euro (omissis) in tutti e tre gli esercizi anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale (si rimanda ai doc. 13, 14 e 22 depositati dalla curatela), sussiste pacificamente lo stato di insolvenza. A tal fine sarebbero dirimenti le esaustive considerazioni svolte dal Tribunale, che ha evidenziato l’esistenza di un utile di esercizio irrisorio (pari a 460,00 euro), l’assenza di beni mobili o immobili e la carenza di disponibilità liquide con le quali far fronte al rilevante debito nei confronti della ricorrente. Per quanto necessario, lo stato di decozione dell’odierna reclamante è ulteriormente comprovato dalle nuove acquisizioni documentali offerte dalla curatela, dalle quali emerge; - che, contrariamente a quanto addotto dalla reclamante, i conti correnti accesi presso Banca s.p.a. ed Banco s.p.a. presentavano, alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, rispettivamente un saldo finale di € (omissis) ed un saldo negativo di - € (omissis) (maggiore del primo n.d.r), come tali inidonei a far fronte al rilevante debito nei confronti di A e degli ulteriori rilevanti debiti accertati in sede di verifica del passivo (si rimanda ai doc. 11, 12, 19 e 20 di parte resistente); - che per l’emissione dell’assegno circolare offerto per il pagamento delle spese di lite dovute ad A nella prima fase del giudizio (circostanza valorizzata dalla reclamante quale elemento indicativo della sua solidità patrimoniale e della presenza di liquidità) è stata utilizzata la provvista, di carattere del tutto straordinario, acquisita mediante la cessione, al 10% del suo valore nominale, del credito di euro (omissis) vantato nei confronti della società V s.r.l., credito che la stessa reclamante dichiara essere inesigibile a fronte del fallimento della debitrice (si rimanda alle dichiarazioni rese dall’ex amministratore di A all’atto della sua audizione da parte del curatore, v. doc. 10 prodotto dalla curatela); - che la società ha interrotto l’attività caratteristica, consistente nella progettazione di impianti di energie rinnovabili, sin dall’anno 2020, avendo cessato persino l’allegata gestione di un ristorante- tavola calda in (omissis) (si rimanda ancora al doc. 10 di parte resistente). Alla luce di tali emergenze non appare contestabile la configurabilità, in capo alla debitrice, di quello «stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi ‘normali’, ai propri debiti» in cui si sostanzia l’insolvenza, condizione che sembra oramai irreversibile, considerata la dichiarata cessazione dell’attività d’impresa e l’intervenuto licenziamento dei dipendenti di cui pure ha dato atto l’ex amministratore. Ritiene per l’effetto questa Corte che debba essere confermata l’impugnata sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. (omissis)