Mandato al difensore – clausola statutaria di società di persone che attribuisce a un socio non amministratore potere di rappresentanza in caso di assenza o impedimento dell’amministratore – interpretazione – onere della prova dell’effettiva assenza o impedimento a carico dell’opposto – mandato sott

8.10.2022 Tribunale Pesaro – Sent. 664/2022 – Est. Melucci

18/10/2022

… “In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni Per gli opponenti: “piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi e fatti descritti in atti, in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e invalidità del decreto ingiuntivo opposto e per l’effetto revocare lo stesso, dichiarando che nulla è dovuto; in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto, determinando l’esatto ammontare delle competenze eventualmente spettanti, così come precisate in narrativa. Con vittoria di spese e competenze”. Per l’opposto: “previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi con ordinanza del 3.03.2020 voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., rilevato l’abuso del diritto, dichiarare inammissibile l’opposizione in subordine respingerla siccome infondata con il favore delle spese. In via istruttoria, disattesa l’avversaria prova per testi, richiesta ove occorra ex art. 210 – 213 c.p.c. informativa all’INAIL e all’Ispettorato del Lavoro sede di Pesaro e Rimini (si ignora se l’incidente sia avvenuto in Tavullia o Rio Salso, quest’ultima località in provincia di Rimini) relativamente all’infortunio sul lavoro accorso al sig. X nell’anno 2016 e sulla decorrenza della malattia, nel rispetto ove occorra della normativa in tema di dati suscettibili sensibili. Si chiede l’acquisizione della cancelleria civile del fascicolo dell’ingiunzione opposta 3367/2018 R.G.”. MOTIVAZIONE 1 - Con atto di citazione notificato il 19.2.2019 V S.n.c., nonché i soci X, P e G convenivano in giudizio l’avvocato W, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. (omissis) che quest’ultimo aveva ottenuto per il pagamento di (omissis), oltre interessi, quale compenso per prestazioni di assistenza stragiudiziale come da conferimento di incarico in data 8.11.2016. Gli stessi opponenti eccepivano che il contratto, in quanto concluso da P in nome e per conto di V S.n.c. senza potere di rappresentanza, era privo di efficacia; che il quantum era eccessivo. Concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine, per la determinazione dell’esatto dovuto. Si costituiva l’avvocato W, il quale contestava l’opposizione, assumendo che l’opposizione proposta nei modi ordinari, anziché con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, era inammissibile ed espressiva di abuso del diritto; che P aveva conferito l’incarico con potere di agire per la società quale amministratore, nell’assenza o impedimento del rappresentante, all’epoca in malattia a seguito di infortunio sul lavoro; che il corrispettivo era stato determinato dalle parti. Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, in istruttoria si procedeva ad interrogatorio formale dell’opposto ed avevano corso alcune prove testimoniali. La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all’udienza del 24.2.2022. 2 – La domanda ha ad oggetto il “solo compenso pattuito per l’assistenza stragiudiziale” (v. ricorso per decreto ingiuntivo, sub 9), con espressa esclusione di quello relativo alla fase di mediazione (v. comparsa di risposta, sub 5; conclusionale, sub 30). Trattandosi, dunque, di credito per attività stragiudiziale non correlata ad attività giudiziale, ritualmente è stata proposta opposizione nei modi ordinari. Del resto, esplicito, nel corpo del primo comma dell'art. 14 del d.Igs. n. 150/2011, è il riferimento alle "prestazioni giudiziali". L’eccezione processuale di inammissibilità dell’opposizione è, dunque, infondata. 3 – Nel merito, parte opposta fonda la propria pretesa sul contratto di conferimento di incarico professionale concluso in data 8.11.2016 tra lo stesso opposto e la società V S.n.c., rappresentata da P (v. doc. 1 monitorio). Trattandosi di contratto che il P ha concluso dichiarando di agire quale legale rappresentante della società, è da rilevare che il negozio concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti, nei confronti di quest'ultimo, soltanto se esista la procura, cioè il conferimento dei poteri rappresentativi. Secondo costante indirizzo, qualora sorga contestazione sull'esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che abbia speso il nome altrui, l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tale potere compete al terzo contraente che pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome (cfr. Cass. 2018 n. 20549; Cass. 1980 n. 1660; Cass. 1978 n. 3788). Compete, dunque, alla parte creditrice che chiede il pagamento della prestazione, dinanzi alle contestazioni della controparte, provare che quest’ultima abbia conferito al terzo la procura necessaria per commissionare a suo nome l'esecuzione delle prestazioni. I suddetti principi trovano applicazione anche in materia di società di persone, nel cui ambito “in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale” (art. 2266 comma 2 c.c.) Pertanto, se il contratto contiene disposizioni in materia di rappresentanza, questa spetta al socio o ai soci cui è attribuita. Nondimeno, nelle società in nome collettivo, i patti che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (art. 2298 c.c.). Nella specie, l’atto costitutivo attribuisce l’amministrazione della società Macchini al socio X e in caso di sua assenza o impedimento, al socio P. I testimoni S e Y, personalmente edotti dei fatti, hanno confermato che all’epoca della sottoscrizione del contratto X aveva ripreso la propria attività di lavoro, dopo l’infortunio ad un piede ed il ricovero presso l’ospedale, da cui era stato dimesso in data (7.10.2016) antecedente al contratto di cui trattasi. Le testimonianze trovano conferma nel certificato di dimissione ospedaliera in atti. Il X, nel momento in cui venne concluso il contratto, non era, dunque, assente né impedito. In ogni caso, parte opposta, cui incombe l’onere di prova dei poteri di rappresentanza del soggetto con cui ha concluso il contratto, non ha dimostrato il presupposto del potere rappresentativo, ossia l’assenza o impedimento dell’amministratore X. L’atto stipulato a nome della società dall’altro socio (P), in violazione della clausola dell’atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2298 comma 1 c.c., v. doc. 1 opponenti), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile, attribuisce al socio P il potere di amministrazione solo in funzione vicaria, è privo di efficacia, in applicazione del principio per cui il contratto concluso da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell’interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l’atto concluso dal falsus procurator. La domanda dell’opposto, priva per le ragioni esposte della fonte negoziale del diritto dedotto in giudizio, non può, dunque, trovare accoglimento. L’opposizione va, pertanto, accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. (omissis)  

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