Studio legale Valentini
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27.12.2023 Cons. Stato Sez. IV – sent. Nr. 11208/2023 Reg. Provv. Coll. - Pres. Carbone – Cons. Est. Carpino
19/03/2024
La società -OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS- & C. in liquidazione, che ha svolto attività di commercio, di stoccaggio e commercio di idrocarburi, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di X.
Sulla scorta di una serie di tavoli tecnici, di indagini e di approfondimenti specialistici … è stato svolto il procedimento relativo all’individuazione dei responsabili della potenziale contaminazione del sito ove svolgeva la propria attività la società appellante.
A seguito di detta attività istruttoria l’appellata Provincia X ha individuato l’ex ditta -OMISSIS- quale responsabile dell’inquinamento conseguente all’attività svolta, nonché in solido la Curatela fallimentare, in qualità di detentore del sito.
La curatela, ai sensi del comma 8 dell’art. 104 ter della legge fallimentare, ha formulato, in data 5 ottobre 2021, nell’interesse del ceto creditorio, espressa istanza di rinuncia al giudice del fallimento, considerata la non convenienza dell’attività di liquidazione dei beni immobili in questione, con effetto dalla successiva scadenza annuale del contratto di affitto in essere, ovvero dal 31 dicembre 2021; rinuncia autorizzata con provvedimento del 15 ottobre 2021 del giudice fallimentare.
Avverso i provvedimenti richiamati in epigrafe l’odierno appellante ha proposto ricorso al Tar Marche, Sezione prima che lo ha rigettato compensando le spese.
Propone ora ricorso in appello ……
Al riguardo va preliminarmente rilevato che il richiamo alla sentenza della Cassazione, sez. Un n. 3077/2023 è inconferente in quanto riguarda la responsabilità del proprietario che non ha direttamente causato l'inquinamento per il quale opera solo la responsabilità del proprietario incolpevole; nel caso che ci occupa è invece nota la responsabilità del proprietario del sito, ossia la società che è fallita e quindi si tratta di fattispecie diversa.
Va inoltre evidenziato che la questione va inquadrata sotto diverse prospettive; quella relativa alla disponibilità del bene come elemento di collegamento tra questo e la produzione del potenziale inquinamento e quella dello stato soggettivo di colui che detiene il bene.
In particolare secondo consolidata giurisprudenza, nell'ottica del diritto europeo - che non pone alcuna norma esimente per i curatori fallimentari - i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l'attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento.
Al riguardo l'art. 3,1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (rectius: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono). Non sono pertanto in materia rilevanti le nozioni dell’ordinamento nazionale sulla distinzione tra il possesso e la detenzione: ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 26/1/2021, n. 3).
Il rapporto quindi si radica in capo al curatore in base alla gestione e ciò quindi esclude che il medesimo sia assimilabile al proprietario incolpevole nei cui confronti gli effetti restano limitati a quanto espressamente previsto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare (cfr. art 253 d.lgs.152/2006), sulla scorta della netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione.
Quanto poi all’aspetto soggettivo occorre rammentare, come ha chiarito la richiamata sentenza dell’ Adunanza plenaria 3/2021 che sulla scorta di altra giurisprudenza della medesima Adunanza Plenaria ( sentenza n. 10-2019) in tema di prevenzione il principio "chi inquina paga" non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell'elemento soggettivo, né l'intervenuta successione in considerazione del fatto che la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva.
Da ciò se ne fa conseguire che nella bonifica emerge la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso propria della responsabilità civile, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea) secondo cui: "Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l' inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell'Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell'Unione"(cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. 26/1/2021, n. 3).
Ciò consente alla citata giurisprudenza (Ad. Plen. 3/2021) di concludere che la responsabilità della curatela fallimentare - nell'eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell'inventario fallimentare dei beni, ex artt. 87 e ss. L.F. - può analogamente prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato.
Nello specifico l’area è stata individuata in sede di inventario del 18 febbraio 2016 ed è stata destinata alla vendita nel programma di liquidazione del 24 giugno 2016 per cui vi è stata una fase - sino alla dichiarazione di rinunzia del 5 ottobre 2021 - in cui vi è stata la gestione della curatela - anche se per il tramite di un contratto di affitto in un periodo ormai estraneo ai fatti di causa -ad una azienda del settore che svolgeva comunque solo attività di commercio di bombole GPL.
La questione quindi va valutata in una prospettiva più ampia di sistema, in quanto il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la pregressa detenzione dei rifiuti, a garanzia del principio "chi inquina paga", è, coerente con l’onere economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell'attivo fallimentare dell'impresa che li ha prodotti; invero si tratta di 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. "esternalità negative di produzione"), per cui è giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. 26/1/2021, n. 3).
In sostanza se dalla mancata cura dell’ambiente l’impresa ha avuto un utile e quindi ne ha beneficiato, è conseguente che gli oneri conseguenti al ripristino ambientale siano sopportati dal patrimonio dell’impresa stessa, di cui la curatela ha la gestione, e non ricadano sulla collettività.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 3/2021) l'unica lettura del d.lgs. n. 152/2006 compatibile con il diritto europeo, ispirata ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall' impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento sulla base di una responsabilità pubblica che non può trovare zone franche a seguito della rinunzia ex art. 104, comma 8, l. fall.
Né vi sono motivi per escludere la rinunzia ex art 104, comma 8 l. fall.; essa ha una natura privatistica che si innesta in un fenomeno pubblicistico relativo agli oneri della bonifica teso al recupero materiale del bene analogamente a quanto avviene per la curatela come già la giurisprudenza ha chiarito (in tal senso anche Consiglio di stato, sez. IV, sent. 1763 del 14 marzo 2022).
In sostanza i fatti successivi, la rinunzia come la cessazione dell’attività, non elidono la responsabilità pubblica per cui la Curatela non può ritenersi liberata dalle responsabilità connesse agli oneri della bonifica per il solo fatto di avere rinunciato a liquidare il bene potenzialmente contaminato; si tratta di una responsabilità pubblica che ricade sul patrimonio del fallito in relazione alle eventuali attività che rimangono all’esito della liquidazione del patrimonio.
…. diversi debitori tutti obbligati - in base alla medesima responsabilità pubblica - per la medesima prestazione, ossia l’obbligo di bonifica che in quanto tale non può essere posto a carico in modo parziario tra gli obbligati; l’eventuale riparto interno è una questione privatistica che non può riguardare questa sede di giudizio….
Il Consiglio di Stato …definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge….”