Opposizione all’esecuzione – Terzo proprietario di bene ipotecato e sottoposto ad esecuzione immobiliare – Pagamento da parte di un fideiussore del credito garantito in misura inferiore – Diritto del surrogato a pretendere il pagamento per l’intero – Sussistenza –cessione a terzi del credito – irril

10.3.2021 Tribunale di Castrovillari – Sent. 256/2021 – Est. Paone

15/03/2021

… “FATTO E DIRITTO"

La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. 1. Con atto di citazione in riassunzione notificato entro il termine perentorio assegnato dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per irregolarità del contraddittorio, La Soc. A, esecutata in qualità di terza proprietaria di immobili gravati da ipoteca nell’ambito della procedura esecutiva (omissis), ha introdotto la fase di merito relativa all’opposizione all’esecuzione proposta dinanzi al Giudice dell’Esecuzione all’udienza del 30.05.2006, convenendo in giudizio B, C, D, E, in qualità di eredi del creditore procedente e intervenuto F, nonché la debitrice G s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, e i soci di tale società, cioè H, I, e, in luogo del defunto L, gli eredi M, N, O, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “venga dichiarato l’esecutante carente del diritto a procedere all’esecuzione de qua, ovvero, subordinatamente, venga determinata l’entità del credito dell’esecutante in € 77.468,53 (£ 150.000.000), ovvero, subordinatamente in € 232.405,60 (già £ 450.000.000). Il tutto, se è del caso, con o previa declaratoria di nullità, ovvero subordinatamente previo annullamento ovvero previa dichiarazione di inefficacia dell’atto di cessione per Notar (omissis) e del decreto ingiuntivo n. (omissis) del Tribunale di Castrovillari, stante l’illiceità e l’illegittimità degli stessi, ovvero dichiarare la nullità ovvero subordinatamente annullare gli stessi, anche perché trattasi di atti simulati integralmente ovvero con riferimento all’atto Notar per la somma (quale prezzo) eccedente £ 450.000.000. Il tutto, ovviamente, con declaratoria di nullità dell’atto di precetto, e dell’atto di pignoramento immobiliare e di tutti gli atti derivati e conseguenti di cui alla procedura di espropriazione immobiliare n. (omissis) del Tribunale di Castrovillari. Il tutto, ancora, con condanna generica del sig. F, a risarcire all’odierno opponente i danni derivatigli dagli antigiuridici comportamenti di cui in narrativa. Il tutto con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre l’importo forfettario, CAP e IVA come per legge”. A sostegno di tali conclusioni, la società opponente ha dedotto: a) che la procedura esecutiva n. (omissis) era stata intrapresa nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., quale terza proprietaria degli immobili gravati da ipoteca, dal sig. F, quale cessionario, in virtù di atto a rogito del Notaio (omissis), del credito di € 678.696,25, oltre interessi convenzionali e spese, di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari del 09.04.2003, munito di formula esecutiva per mancata tempestiva opposizione in data 23.09.2003, emesso in danno della soc. G s.r.l. e in favore del cedente Sig. N, il quale, nell’ambito del ricorso inteso ad ottenere il decreto ingiuntivo di cui trattasi, aveva dichiarato di aver provveduto, quale erede del fideiussore sig. L, ad estinguere il debito che la predetta società aveva accumulato verso (istituto di credito) sulla base dei contratti di finanziamento, assistiti da garanzia ipotecaria, stipulati, rispettivamente, in data (1985) e in data (1986) e di essersi contestualmente surrogato nelle ragioni della creditrice; b) che sig. N avrebbe eseguito il pagamento in favore di (istituto di credito) non già quale erede del fideiussore, bensì quale legale rappresentante della soc. G s.r.l., il cui debito, quindi, dovrebbe considerarsi estinto; c) che, in ogni caso, il sig. N non avrebbe potuto pretendere dalla soc. G s.r.l. una somma superiore a quella corrisposta (all’istituto di credito), pari a £ 450.000.000, corrispondente a € 232.405,60; d) che, peraltro, il sig. N sarebbe uno dei tre eredi del fideiussore del sig. L e, pertanto, la cessione del credito in favore del sig. F dovrebbe intendersi efficace limitatamente all’importo di € 77.468,53, pari a 1/3 della somma pagata in favore (dell’istituto di credito) 2. i sig. B, C, D, E, costituitisi in qualità di eredi del creditore procedente e intervenuto sig. F, hanno invece chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione, anche ai sensi dell’art. 650 c.p.c., nonché, nel merito, la sua infondatezza, oltre alla revoca dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, quanto meno al fine di consentire la prosecuzione dell’iter espropriativo limitatamente al minor importo di € 232.405,60, oltre accessori. In particolare, i convenuti hanno sostenuto: a) che l’atto di cessione del credito, unitamente al decreto ingiuntivo e al precetto, era stato notificato alla Soc. A, quale terza proprietaria dei beni gravati da ipoteca, in data 22.10.2003 e che quest’ultima non aveva proposto né opposizione a precetto né opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, anche nei confronti della predetta società, tale titolo sarebbe ormai divenuto definitivo; b) che l’opposizione non era stata notificata alla soc. G s.r.l. se non a distanza di tredici anni dalla sua proposizione, sicché qualsivoglia eccezione risulterebbe ormai prescritta, oltre che nei confronti della debitrice, anche nei confronti del creditore procedente; c) che, ove qualificata come opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione sarebbe inammissibile, poiché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto di precetto ovvero dell’atto di pignoramento; d) che, ove, invece, qualificata come opposizione all’esecuzione, l’opposizione sarebbe comunque inammissibile, poiché contenente contestazioni circa la validità di un titolo di formazione giudiziale che, piuttosto, avrebbero dovuto essere sollevate con i mezzi di impugnazione proponibili, secondo l’ordinamento, avverso tale titolo (nel caso di specie, quindi, con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in surroga al debitore ingiunto, ovvero, ancora, con l’opposizione di terzo ex artt. 656 e 404, co. 2 c.p.c.); e) che, nel caso di specie, la previsione di cui all’art. 2859 c.c. non sarebbe applicabile, tenuto conto che i contratti di finanziamento (risalenti al 1985 e al 1986) e le relative iscrizioni ipotecarie (risalenti, rispettivamente, al 1985 e al 1986) sono anteriori alla trascrizione del titolo di acquisto del bene pignorato in capo alla Soc. A (risalente, invece, al 1989), che, ancora, non vi è alcuna domanda giudiziale trascritta e che, infine, è ormai scaduto ogni termine di opposizione; f) che, comunque, il quantum debeatur corrisponderebbe all’importo indicato nel titolo esecutivo e non a quello corrisposto (all’istituto di credito) in virtù della transazione del 13.12.2000, posto che il pagamento era stato effettuato dal sig. N, non già dall’originario fideiussore sig. L; g) che, ai sensi degli artt. 1201 e 1204 c.c., la surroga, così come la cessione del credito, determina la sostituzione del soggetto surrogato nella posizione giuridica del creditore soddisfatto, con la conseguenza che, a prescindere dal quantum dell’esborso effettuato dal primo in favore del secondo, il surrogato diventa il nuovo titolare del diritto di credito inizialmente vantato dal creditore nei confronti del debitore, secondo un meccanismo di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio originario; h) che, ai sensi dell’art. 1205 c.c., all’estinzione parziale del credito corrisponde, secondo un principio di proporzionalità, la surroga parziale, con la conseguenza che, in base al medesimo principio, all’estinzione totale consegue la surrogazione per l’intero credito verso il debitore; i) che il richiamo, operato dalla opponente, all’azione di regresso ex art. 1950 c.c. sarebbe totalmente inconferente, considerato che, nella fattispecie che ci occupa, il sig. N, lungi dall’agire in via di regresso contro la debitrice principale, si sarebbe surrogato al creditore originario. 3. La soc. G s.r.l. in liquidazione – premesso che pende, dinanzi al Giudice del Registro del Tribunale di Cosenza, giudizio volto ad ottenere la rimozione ex art. 2191 c.c., da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, dell’iscrizione della cancellazione d’ufficio da quest’ultimo disposta ai sensi dell’art. 2490, ult. co. c.c., stante il mancato esaurimento della procedura di liquidazione per la pendenza di diversi procedimenti finalizzati al recupero di taluni crediti – si è costituita in giudizio in persona del dott. V, nuovo liquidatore nominato dall’assemblea in data 24.05.2016, deducendo l’inammissibilità dell’opposizione e, in subordine, la sua infondatezza, sulla base, in sostanza, delle medesime considerazioni esposte dagli eredi del creditore procedente e intervenuto sig. F. 4. I sig. I, M, N, O, – costituitisi, il primo, quale socio della soc. G s.r.l. in liquidazione, e gli altri tre, quali eredi del sig. L, anch’egli socio della predetta società – hanno eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, stante, per un verso, la mancata estinzione della società – che, come innanzi esposto, sarebbe stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese benché la procedura di liquidazione non si sia ancora esaurita – nonché, per altro verso, la loro estraneità ai fatti di causa. Nel merito, i convenuti, reiterando le argomentazioni già svolte dalla soc. G s.r.l. in liquidazione, hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione ovvero il suo rigetto. 5. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2020, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 6. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della sig. H, la quale, sebbene ritualmente citata in qualità di socia della soc. G s.r.l. in liquidazione, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio. 7. Sempre in via preliminare, si osserva che, così come si evince dalla visura camerale allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. depositata dalla opponente in data 07.12.2019, la debitrice soc. G s.r.l. in liquidazione risulta cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490 c.c. in data 04.12.2009. Orbene, l’art. 2490 c.c. contempla, quale ipotesi di cancellazione d’ufficio, quella dell’omesso deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, richiamando, al riguardo, gli effettivi previsti dall’art. 2495 c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d.lgs. n. 6 del 17.01.2003, entrato in vigore in data 01.01.2004, secondo cui, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Dal combinato disposto delle previsioni codicistiche innanzi citate emerge inequivocabilmente che la cancellazione d’ufficio, al pari della cancellazione conseguente all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, determina sempre e comunque l’estinzione irreversibile della società, pur in presenza di rapporti giuridici non ancora definiti o contestazioni giudiziali ancora aperte (in tal senso, peraltro, anche Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 4062 del 22.02.2010, secondo cui il principio in questione deve trovare applicazione con riferimento alla cancellazione di qualsiasi tipo di società – comprese le società di persone – e anche in ordine alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore al 01.01.2004, data di entrata in vigore della nuova disciplina). Alla luce delle considerazioni che precedono, non può quindi trovare accoglimento l’eccezione preliminare sollevata dai convenuti I, M, N, O, che, in qualità di socio della soc. G s.r.l. in liquidazione – il primo – e di eredi del socio L – gli altri tre –, devono considerarsi legittimati passivi nel presente giudizio. Alcuna legittimazione passiva è invece ravvisabile in capo alla società, che, anzi, a seguito della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, si è estinta ancor prima della sua costituzione in giudizio, avvenuta in data 11.04.2017. La nomina, da parte dell’assemblea della società, di un nuovo liquidatore e la pendenza, dinanzi al Giudice del Registro del Tribunale di Cosenza, di giudizio volto ad ottenere la rimozione ex art. 2191 c.c. dell’iscrizione della cancellazione disposta d’ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese non inficiano tale conclusione. Ed invero, a prescindere dal fatto che le circostanze in oggetto risultano totalmente sfornite di prova, non v’è chi non veda come solo l’accoglimento del ricorso presentato dalla società ai sensi dell’art. 2191 c.c. determinerebbe la reviviscenza della società medesima, tale effetto non potendo conseguire né alla mera proposizione dell’istanza di cancellazione dell’iscrizione né, tanto meno, alla nomina di un nuovo liquidatore. Ne deriva, in definitiva, che, al momento della costituzione nel presente giudizio, la soc. G s.r.l. in liquidazione, poiché ormai estinta, fosse priva di capacità processuale, con conseguente venir meno anche della legittimazione a rappresentarla in capo al nuovo liquidatore, peraltro nominato da un organo – l’assemblea dei soci – non più esistente. 8. Passando ora alla trattazione del merito, va innanzitutto disattesa l’eccezione, sollevata dai convenuti B, C, D, E, di inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine, previsto dall’art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica dell’atto di precetto ovvero dell’atto di pignoramento, non essendovi alcun dubbio che l’opposizione proposta dalla Soc. A, afferendo, per un verso, al diritto del cessionario di procedere in executivis e, per altro verso, al quantum debeatur, sia qualificabile come opposizione all’esecuzione, non già come opposizione agli atti esecutivi. 9. Con riferimento, poi, all’ulteriore eccezione, sollevata sempre dai convenuti B, C, D, E, – secondo cui l’opposizione, anche ove qualificata come opposizione all’esecuzione, sarebbe comunque inammissibile, poiché contenente contestazioni circa la validità di un titolo di formazione giudiziale che avrebbero dovuto essere invece sollevate con i mezzi di impugnazione proponibili, secondo l’ordinamento, avverso tale titolo – la stessa non appare condivisibile alla luce della disposizione di cui all’art. 2859 c.c. Tale norma, infatti, prevede che “se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna”. Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, ricorrono certamente i presupposti operativi contemplati della disposizione in oggetto, tenuto conto che la trascrizione dell’atto di acquisto del bene ipotecato in capo alla soc. A (risalente al 1989) è antecedente alla proposizione, da parte di F, del ricorso per decreto ingiuntivo contro la soc. G s.r.l. (risalente invece al 2003) e che la soc. A non ha partecipato al giudizio nell’ambito del quale si è formato tale titolo. Non rilevano, in senso contrario, le argomentazioni svolte sul punto dagli eredi del creditore procedente, e ciò se solo si considera, per un verso, che il titolo da quest’ultimo azionato in executivis non è costituito dai contratti di finanziamento del 1985 e del 1986, bensì dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari, nonché, per altro verso, che l’art. 2859 c.c. non richiede per la sua operatività la trascrizione della domanda giudiziale. Né rileva la circostanza che il terzo proprietario non abbia fatto tempestivamente ricorso agli strumenti giuridici che consentono di far valere i vizi della decisione o del procedimento formativo dell’atto che costituisce titolo esecutivo e cioè all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero all’opposizione di terzo ex art. 404, co. 1 c.p.c. A tal proposito, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, allorquando, come nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 2859 c.c. risulti in concreto applicabile, il terzo non è in alcun modo vincolato al contenuto della pronuncia, che non forma neppure giudicato nei suoi confronti, sicché può fondare l’opposizione all’esecuzione anche su difese che sono totalmente precluse al debitore. In altri termini, in tale ipotesi, il creditore può certamente avvalersi della pronuncia come titolo esecutivo nei confronti del terzo proprietario del bene gravato da ipoteca, ma il dictum in essa contenuto non è vincolante per l’esecutato, con la conseguenza che, in caso di opposizione all’esecuzione da parte di quest’ultimo, il creditore dovrà dimostrare ex novo la sussistenza del credito garantito. Il rischio della proposizione, da parte del terzo, di un’opposizione all’esecuzione può essere evitato dal creditore solo coinvolgendo tale terzo nel giudizio promosso contro il debitore e ciò al solo fine di conseguire un accertamento di natura processuale in ordine all’assoggettabilità del terzo medesimo all’instauranda azione esecutiva. In tal senso, peraltro, la giurisprudenza di legittimità, che, con riferimento all’ipotesi di esecuzione forzata intrapresa contro il terzo su beni già sottoposti ad ipoteca dal dante causa a garanzia del debitore originario, ha affermato il principio – evidentemente applicabile, per identità di ratio, anche laddove vi sia coincidenza soggettiva tra il dante causa e il debitore originario – secondo cui “il terzo acquirente nei confronti del quale si svolga l’esecuzione stessa può far valere, con il rimedio dell’opposizione all'esecuzione, le ragioni che sarebbero spettate al proprio dante causa verso tutti gli altri fideiussori del debitore originario” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9887 del 27.07.2000). Fuorvianti appaiono, in tale prospettiva, i principi affermati dalle pronunce della Suprema Corte richiamate dai convenuti nei propri scritti difensivi al fine di sostenere la tesi secondo cui, sussistendone i presupposti applicativi, l’art. 2859 c.c. abiliterebbe il terzo a ricorrere ai soli strumenti giuridici che consentono di far valere i vizi della decisione o del procedimento formativo dell’atto che costituisce titolo esecutivo (quindi, come detto, all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero all’opposizione di terzo ex art. 404, co. 1 c.p.c.) non già, invece, all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2 c.p.c. Ed invero, a ben guardare, tali pronunce (ci si riferisce, nello specifico, a Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9205 del 06.07.2001, a Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 22402 del 05.09.2008 e, da ultimo, a Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 24027 del 13.11.2009, secondo cui, in particolare, “quando l’esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell’assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l’opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso; pertanto, nel caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, la nullità del provvedimento, in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, deve esser fatta valere con l’opposizione tardiva al decreto medesimo, se del caso in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero con l’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ.”) afferiscono tutte a fattispecie in cui l’esecuzione contro il terzo proprietario non era ancora stata intrapresa, ma solo minacciata con la notifica a quest’ultimo del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, avverso il quale era stata proposta opposizione ex art. 615, co. 1 c.c. Trattasi, cioè, di ipotesi in cui l’art. 2859 c.c. – che, giusto il richiamo al concetto di “creditore procedente”, presuppone necessariamente la pendenza del processo esecutivo – non avrebbe giammai potuto trovare applicazione. 10. Priva di pregio, ancora, risulta l’eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi del creditore procedente, posto che, come è noto, la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. è possibile sino alla conclusione del processo esecutivo e non è soggetta a termini di prescrizione. 11. Ciò posto, occorre ora procedere all’esame dei motivi di opposizione sulla base della documentazione versata in atti, risultando viceversa ininfluente la richiesta di prova orale articolata dalla opponente. 11.1. La società esecutata sostiene, innanzitutto, che il sig. N avrebbe eseguito il pagamento in favore (dell’istituto di credito) non già quale erede del fideiussore, bensì quale legale rappresentante della soc. G s.r.l., il cui debito, quindi, dovrebbe considerarsi estinto, producendo, a comprova di ciò, una lettera a firma dell’avv. S del 07.06.2000, sottoscritta anche da N. L’assunto di parte opponente è però smentito dalle annotazioni della surrogazione effettuate in data 13.03.2001 a margine delle iscrizioni ipotecarie del 1985 e del 1986 sulla base dell’atto pubblico di quietanza e surroga del 13.12.2000, dalle quali si evince senza alcun dubbio che il pagamento in favore (dell’istituto di credito) è stato eseguito dal sig. N non già quale legale rappresentante della società debitrice, bensì quale erede del fideiussore sig. L, con conseguente surrogazione dello stesso sig. N all’originaria creditrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 1949, 1203, n. 3 e 1204 c.c. D’altro canto, pure dalle premesse dell’atto pubblico di cessione di credito del 2003 si desume inequivocabilmente che il pagamento in favore (dell’istituto di credito) è stato eseguito dal sig. N nella veste su indicata. 11.2. Con ulteriore motivo di opposizione, la terza proprietaria deduce che il sig. N non avrebbe potuto pretendere dalla soc. G s.r.l. una somma superiore a quella corrisposta (all’istituto di credito), pari a £ 450.000.000. Anche tale argomentazione, tuttavia, non persuade, laddove confonde l’istituto della surroga del fideiussore nei diritti del creditore ex art. 1949 c.c. con quello del regresso del fideiussore contro il debitore principale ex art. 1950 c.c. Ed invero, l’adempimento dell’obbligazione garantita da parte del fideiussore determina ope legis la sua surrogazione nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore (art. 1949 c.c.) e, al contempo, l’attribuzione al medesimo del diritto di regresso contro il debitore principale per gli esborsi sostenuti, comprensivi degli interessi e delle spese (art. 1950 c.c.). Trattasi di istituti che, pur fondandosi su un identico presupposto, quello dell’adempimento da parte del fideiussore del debito garantito, rispondono, però, a diverse finalità. Con la surroga, infatti, il fideiussore acquisisce la stessa posizione del creditore garantito, potendo così esercitare i diritti e le azioni che, sulla base del rapporto originario, prima spettavano al creditore nei confronti del debitore principale. Con il regresso, invece, il fideiussore ha diritto a conseguire la restituzione dal debitore principale delle somme tassativamente indicate nell’art. 1950 c.c., vale a dire del capitale, degli interessi e delle spese, e ciò per effetto dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal rapporto intercorso tra creditore e debitore principale. Ciò detto, sulla base della medesima documentazione innanzi richiamata, non appare seriamente dubitabile che il sig. N, lungi dall’agire in via di regresso contro la soc. G s.r.l., si sia surrogato (all’istituto di credito) nei diritti che quest’ultima aveva nei confronti della debitrice. Ne consegue che il credito vantato dal sig. N verso la soc. G s.r.l. non può che corrispondere a quello vantato nei confronti di tale società (dall’istituto di credito), risultando viceversa totalmente ininfluente l’importo pagato dal primo in favore di quest’ultima. 11.3. L’attrice, infine, asserisce che il sig. N sarebbe uno dei tre eredi del fideiussore sig. L e, pertanto, la cessione del credito in favore di F dovrebbe intendersi efficace limitatamente all’importo di € 77.468,53, pari a 1/3 della somma pagata in favore (dell’istituto di credito). La doglianza non coglie nel segno laddove la opponente, per un verso, determina il credito astrattamente cedibile dal sig. N sulla base del minor importo dallo stesso pagato in favore (dell’istituto di credito) anziché del maggior importo corrispondente al credito da quest’ultima vantato verso la soc. G s.r.l., nonché, per altro verso, trascura di considerare che il sig. N ha provveduto in proprio ad estinguere il debito della società e, quindi, si è surrogato in via esclusiva all’istituto di credito. 12. Alle argomentazioni che precedono consegue dunque il rigetto dell’opposizione, il che, tuttavia, non può condurre, in tale sede, alla revisione, invocata dai convenuti B, C, D, E, dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione emessa dal Giudice dell’Esecuzione, la cui revoca può essere disposta solo con il provvedimento con cui il Collegio accolga il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal creditore avverso la predetta ordinanza. 13. La complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. (omissis) … “FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. 1. Con atto di citazione in riassunzione notificato entro il termine perentorio assegnato dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per irregolarità del contraddittorio, La Soc. A, esecutata in qualità di terza proprietaria di immobili gravati da ipoteca nell’ambito della procedura esecutiva (omissis), ha introdotto la fase di merito relativa all’opposizione all’esecuzione proposta dinanzi al Giudice dell’Esecuzione all’udienza del 30.05.2006, convenendo in giudizio B, C, D, E, in qualità di eredi del creditore procedente e intervenuto F, nonché la debitrice G s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, e i soci di tale società, cioè H, I, e, in luogo del defunto L, gli eredi M, N, O, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “venga dichiarato l’esecutante carente del diritto a procedere all’esecuzione de qua, ovvero, subordinatamente, venga determinata l’entità del credito dell’esecutante in € 77.468,53 (£ 150.000.000), ovvero, subordinatamente in € 232.405,60 (già £ 450.000.000). Il tutto, se è del caso, con o previa declaratoria di nullità, ovvero subordinatamente previo annullamento ovvero previa dichiarazione di inefficacia dell’atto di cessione per Notar (omissis) e del decreto ingiuntivo n. (omissis) del Tribunale di Castrovillari, stante l’illiceità e l’illegittimità degli stessi, ovvero dichiarare la nullità ovvero subordinatamente annullare gli stessi, anche perché trattasi di atti simulati integralmente ovvero con riferimento all’atto Notar per la somma (quale prezzo) eccedente £ 450.000.000. Il tutto, ovviamente, con declaratoria di nullità dell’atto di precetto, e dell’atto di pignoramento immobiliare e di tutti gli atti derivati e conseguenti di cui alla procedura di espropriazione immobiliare n. (omissis) del Tribunale di Castrovillari. Il tutto, ancora, con condanna generica del sig. F, a risarcire all’odierno opponente i danni derivatigli dagli antigiuridici comportamenti di cui in narrativa. Il tutto con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre l’importo forfettario, CAP e IVA come per legge”. A sostegno di tali conclusioni, la società opponente ha dedotto: a) che la procedura esecutiva n. (omissis) era stata intrapresa nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., quale terza proprietaria degli immobili gravati da ipoteca, dal sig. F, quale cessionario, in virtù di atto a rogito del Notaio (omissis), del credito di € 678.696,25, oltre interessi convenzionali e spese, di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari del 09.04.2003, munito di formula esecutiva per mancata tempestiva opposizione in data 23.09.2003, emesso in danno della soc. G s.r.l. e in favore del cedente Sig. N, il quale, nell’ambito del ricorso inteso ad ottenere il decreto ingiuntivo di cui trattasi, aveva dichiarato di aver provveduto, quale erede del fideiussore sig. L, ad estinguere il debito che la predetta società aveva accumulato verso (istituto di credito) sulla base dei contratti di finanziamento, assistiti da garanzia ipotecaria, stipulati, rispettivamente, in data (1985) e in data (1986) e di essersi contestualmente surrogato nelle ragioni della creditrice; b) che sig. N avrebbe eseguito il pagamento in favore di (istituto di credito) non già quale erede del fideiussore, bensì quale legale rappresentante della soc. G s.r.l., il cui debito, quindi, dovrebbe considerarsi estinto; c) che, in ogni caso, il sig. N non avrebbe potuto pretendere dalla soc. G s.r.l. una somma superiore a quella corrisposta (all’istituto di credito), pari a £ 450.000.000, corrispondente a € 232.405,60; d) che, peraltro, il sig. N sarebbe uno dei tre eredi del fideiussore del sig. L e, pertanto, la cessione del credito in favore del sig. F dovrebbe intendersi efficace limitatamente all’importo di € 77.468,53, pari a 1/3 della somma pagata in favore (dell’istituto di credito) 2. i sig. B, C, D, E, costituitisi in qualità di eredi del creditore procedente e intervenuto sig. F, hanno invece chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione, anche ai sensi dell’art. 650 c.p.c., nonché, nel merito, la sua infondatezza, oltre alla revoca dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, quanto meno al fine di consentire la prosecuzione dell’iter espropriativo limitatamente al minor importo di € 232.405,60, oltre accessori. In particolare, i convenuti hanno sostenuto: a) che l’atto di cessione del credito, unitamente al decreto ingiuntivo e al precetto, era stato notificato alla Soc. A, quale terza proprietaria dei beni gravati da ipoteca, in data 22.10.2003 e che quest’ultima non aveva proposto né opposizione a precetto né opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, anche nei confronti della predetta società, tale titolo sarebbe ormai divenuto definitivo; b) che l’opposizione non era stata notificata alla soc. G s.r.l. se non a distanza di tredici anni dalla sua proposizione, sicché qualsivoglia eccezione risulterebbe ormai prescritta, oltre che nei confronti della debitrice, anche nei confronti del creditore procedente; c) che, ove qualificata come opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione sarebbe inammissibile, poiché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto di precetto ovvero dell’atto di pignoramento; d) che, ove, invece, qualificata come opposizione all’esecuzione, l’opposizione sarebbe comunque inammissibile, poiché contenente contestazioni circa la validità di un titolo di formazione giudiziale che, piuttosto, avrebbero dovuto essere sollevate con i mezzi di impugnazione proponibili, secondo l’ordinamento, avverso tale titolo (nel caso di specie, quindi, con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in surroga al debitore ingiunto, ovvero, ancora, con l’opposizione di terzo ex artt. 656 e 404, co. 2 c.p.c.); e) che, nel caso di specie, la previsione di cui all’art. 2859 c.c. non sarebbe applicabile, tenuto conto che i contratti di finanziamento (risalenti al 1985 e al 1986) e le relative iscrizioni ipotecarie (risalenti, rispettivamente, al 1985 e al 1986) sono anteriori alla trascrizione del titolo di acquisto del bene pignorato in capo alla Soc. A (risalente, invece, al 1989), che, ancora, non vi è alcuna domanda giudiziale trascritta e che, infine, è ormai scaduto ogni termine di opposizione; f) che, comunque, il quantum debeatur corrisponderebbe all’importo indicato nel titolo esecutivo e non a quello corrisposto (all’istituto di credito) in virtù della transazione del 13.12.2000, posto che il pagamento era stato effettuato dal sig. N, non già dall’originario fideiussore sig. L; g) che, ai sensi degli artt. 1201 e 1204 c.c., la surroga, così come la cessione del credito, determina la sostituzione del soggetto surrogato nella posizione giuridica del creditore soddisfatto, con la conseguenza che, a prescindere dal quantum dell’esborso effettuato dal primo in favore del secondo, il surrogato diventa il nuovo titolare del diritto di credito inizialmente vantato dal creditore nei confronti del debitore, secondo un meccanismo di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio originario; h) che, ai sensi dell’art. 1205 c.c., all’estinzione parziale del credito corrisponde, secondo un principio di proporzionalità, la surroga parziale, con la conseguenza che, in base al medesimo principio, all’estinzione totale consegue la surrogazione per l’intero credito verso il debitore; i) che il richiamo, operato dalla opponente, all’azione di regresso ex art. 1950 c.c. sarebbe totalmente inconferente, considerato che, nella fattispecie che ci occupa, il sig. N, lungi dall’agire in via di regresso contro la debitrice principale, si sarebbe surrogato al creditore originario. 3. La soc. G s.r.l. in liquidazione – premesso che pende, dinanzi al Giudice del Registro del Tribunale di Cosenza, giudizio volto ad ottenere la rimozione ex art. 2191 c.c., da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, dell’iscrizione della cancellazione d’ufficio da quest’ultimo disposta ai sensi dell’art. 2490, ult. co. c.c., stante il mancato esaurimento della procedura di liquidazione per la pendenza di diversi procedimenti finalizzati al recupero di taluni crediti – si è costituita in giudizio in persona del dott. V, nuovo liquidatore nominato dall’assemblea in data 24.05.2016, deducendo l’inammissibilità dell’opposizione e, in subordine, la sua infondatezza, sulla base, in sostanza, delle medesime considerazioni esposte dagli eredi del creditore procedente e intervenuto sig. F. 4. I sig. I, M, N, O, – costituitisi, il primo, quale socio della soc. G s.r.l. in liquidazione, e gli altri tre, quali eredi del sig. L, anch’egli socio della predetta società – hanno eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, stante, per un verso, la mancata estinzione della società – che, come innanzi esposto, sarebbe stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese benché la procedura di liquidazione non si sia ancora esaurita – nonché, per altro verso, la loro estraneità ai fatti di causa. Nel merito, i convenuti, reiterando le argomentazioni già svolte dalla soc. G s.r.l. in liquidazione, hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione ovvero il suo rigetto. 5. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2020, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 6. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della sig. H, la quale, sebbene ritualmente citata in qualità di socia della soc. G s.r.l. in liquidazione, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio. 7. Sempre in via preliminare, si osserva che, così come si evince dalla visura camerale allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. depositata dalla opponente in data 07.12.2019, la debitrice soc. G s.r.l. in liquidazione risulta cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490 c.c. in data 04.12.2009. Orbene, l’art. 2490 c.c. contempla, quale ipotesi di cancellazione d’ufficio, quella dell’omesso deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, richiamando, al riguardo, gli effettivi previsti dall’art. 2495 c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d.lgs. n. 6 del 17.01.2003, entrato in vigore in data 01.01.2004, secondo cui, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Dal combinato disposto delle previsioni codicistiche innanzi citate emerge inequivocabilmente che la cancellazione d’ufficio, al pari della cancellazione conseguente all’approvazione del bilancio finale di liquidazione, determina sempre e comunque l’estinzione irreversibile della società, pur in presenza di rapporti giuridici non ancora definiti o contestazioni giudiziali ancora aperte (in tal senso, peraltro, anche Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 4062 del 22.02.2010, secondo cui il principio in questione deve trovare applicazione con riferimento alla cancellazione di qualsiasi tipo di società – comprese le società di persone – e anche in ordine alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore al 01.01.2004, data di entrata in vigore della nuova disciplina). Alla luce delle considerazioni che precedono, non può quindi trovare accoglimento l’eccezione preliminare sollevata dai convenuti I, M, N, O, che, in qualità di socio della soc. G s.r.l. in liquidazione – il primo – e di eredi del socio L – gli altri tre –, devono considerarsi legittimati passivi nel presente giudizio. Alcuna legittimazione passiva è invece ravvisabile in capo alla società, che, anzi, a seguito della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, si è estinta ancor prima della sua costituzione in giudizio, avvenuta in data 11.04.2017. La nomina, da parte dell’assemblea della società, di un nuovo liquidatore e la pendenza, dinanzi al Giudice del Registro del Tribunale di Cosenza, di giudizio volto ad ottenere la rimozione ex art. 2191 c.c. dell’iscrizione della cancellazione disposta d’ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese non inficiano tale conclusione. Ed invero, a prescindere dal fatto che le circostanze in oggetto risultano totalmente sfornite di prova, non v’è chi non veda come solo l’accoglimento del ricorso presentato dalla società ai sensi dell’art. 2191 c.c. determinerebbe la reviviscenza della società medesima, tale effetto non potendo conseguire né alla mera proposizione dell’istanza di cancellazione dell’iscrizione né, tanto meno, alla nomina di un nuovo liquidatore. Ne deriva, in definitiva, che, al momento della costituzione nel presente giudizio, la soc. G s.r.l. in liquidazione, poiché ormai estinta, fosse priva di capacità processuale, con conseguente venir meno anche della legittimazione a rappresentarla in capo al nuovo liquidatore, peraltro nominato da un organo – l’assemblea dei soci – non più esistente. 8. Passando ora alla trattazione del merito, va innanzitutto disattesa l’eccezione, sollevata dai convenuti B, C, D, E, di inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine, previsto dall’art. 617 c.p.c., di venti giorni dalla notifica dell’atto di precetto ovvero dell’atto di pignoramento, non essendovi alcun dubbio che l’opposizione proposta dalla Soc. A, afferendo, per un verso, al diritto del cessionario di procedere in executivis e, per altro verso, al quantum debeatur, sia qualificabile come opposizione all’esecuzione, non già come opposizione agli atti esecutivi. 9. Con riferimento, poi, all’ulteriore eccezione, sollevata sempre dai convenuti B, C, D, E, – secondo cui l’opposizione, anche ove qualificata come opposizione all’esecuzione, sarebbe comunque inammissibile, poiché contenente contestazioni circa la validità di un titolo di formazione giudiziale che avrebbero dovuto essere invece sollevate con i mezzi di impugnazione proponibili, secondo l’ordinamento, avverso tale titolo – la stessa non appare condivisibile alla luce della disposizione di cui all’art. 2859 c.c. Tale norma, infatti, prevede che “se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna”. Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, ricorrono certamente i presupposti operativi contemplati della disposizione in oggetto, tenuto conto che la trascrizione dell’atto di acquisto del bene ipotecato in capo alla soc. A (risalente al 1989) è antecedente alla proposizione, da parte di F, del ricorso per decreto ingiuntivo contro la soc. G s.r.l. (risalente invece al 2003) e che la soc. A non ha partecipato al giudizio nell’ambito del quale si è formato tale titolo. Non rilevano, in senso contrario, le argomentazioni svolte sul punto dagli eredi del creditore procedente, e ciò se solo si considera, per un verso, che il titolo da quest’ultimo azionato in executivis non è costituito dai contratti di finanziamento del 1985 e del 1986, bensì dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari, nonché, per altro verso, che l’art. 2859 c.c. non richiede per la sua operatività la trascrizione della domanda giudiziale. Né rileva la circostanza che il terzo proprietario non abbia fatto tempestivamente ricorso agli strumenti giuridici che consentono di far valere i vizi della decisione o del procedimento formativo dell’atto che costituisce titolo esecutivo e cioè all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero all’opposizione di terzo ex art. 404, co. 1 c.p.c. A tal proposito, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, allorquando, come nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 2859 c.c. risulti in concreto applicabile, il terzo non è in alcun modo vincolato al contenuto della pronuncia, che non forma neppure giudicato nei suoi confronti, sicché può fondare l’opposizione all’esecuzione anche su difese che sono totalmente precluse al debitore. In altri termini, in tale ipotesi, il creditore può certamente avvalersi della pronuncia come titolo esecutivo nei confronti del terzo proprietario del bene gravato da ipoteca, ma il dictum in essa contenuto non è vincolante per l’esecutato, con la conseguenza che, in caso di opposizione all’esecuzione da parte di quest’ultimo, il creditore dovrà dimostrare ex novo la sussistenza del credito garantito. Il rischio della proposizione, da parte del terzo, di un’opposizione all’esecuzione può essere evitato dal creditore solo coinvolgendo tale terzo nel giudizio promosso contro il debitore e ciò al solo fine di conseguire un accertamento di natura processuale in ordine all’assoggettabilità del terzo medesimo all’instauranda azione esecutiva. In tal senso, peraltro, la giurisprudenza di legittimità, che, con riferimento all’ipotesi di esecuzione forzata intrapresa contro il terzo su beni già sottoposti ad ipoteca dal dante causa a garanzia del debitore originario, ha affermato il principio – evidentemente applicabile, per identità di ratio, anche laddove vi sia coincidenza soggettiva tra il dante causa e il debitore originario – secondo cui “il terzo acquirente nei confronti del quale si svolga l’esecuzione stessa può far valere, con il rimedio dell’opposizione all'esecuzione, le ragioni che sarebbero spettate al proprio dante causa verso tutti gli altri fideiussori del debitore originario” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9887 del 27.07.2000). Fuorvianti appaiono, in tale prospettiva, i principi affermati dalle pronunce della Suprema Corte richiamate dai convenuti nei propri scritti difensivi al fine di sostenere la tesi secondo cui, sussistendone i presupposti applicativi, l’art. 2859 c.c. abiliterebbe il terzo a ricorrere ai soli strumenti giuridici che consentono di far valere i vizi della decisione o del procedimento formativo dell’atto che costituisce titolo esecutivo (quindi, come detto, all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero all’opposizione di terzo ex art. 404, co. 1 c.p.c.) non già, invece, all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2 c.p.c. Ed invero, a ben guardare, tali pronunce (ci si riferisce, nello specifico, a Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9205 del 06.07.2001, a Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 22402 del 05.09.2008 e, da ultimo, a Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 24027 del 13.11.2009, secondo cui, in particolare, “quando l’esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell’assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l’opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso; pertanto, nel caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, la nullità del provvedimento, in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, deve esser fatta valere con l’opposizione tardiva al decreto medesimo, se del caso in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero con l’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ.”) afferiscono tutte a fattispecie in cui l’esecuzione contro il terzo proprietario non era ancora stata intrapresa, ma solo minacciata con la notifica a quest’ultimo del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, avverso il quale era stata proposta opposizione ex art. 615, co. 1 c.c. Trattasi, cioè, di ipotesi in cui l’art. 2859 c.c. – che, giusto il richiamo al concetto di “creditore procedente”, presuppone necessariamente la pendenza del processo esecutivo – non avrebbe giammai potuto trovare applicazione. 10. Priva di pregio, ancora, risulta l’eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi del creditore procedente, posto che, come è noto, la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. è possibile sino alla conclusione del processo esecutivo e non è soggetta a termini di prescrizione. 11. Ciò posto, occorre ora procedere all’esame dei motivi di opposizione sulla base della documentazione versata in atti, risultando viceversa ininfluente la richiesta di prova orale articolata dalla opponente. 11.1. La società esecutata sostiene, innanzitutto, che il sig. N avrebbe eseguito il pagamento in favore (dell’istituto di credito) non già quale erede del fideiussore, bensì quale legale rappresentante della soc. G s.r.l., il cui debito, quindi, dovrebbe considerarsi estinto, producendo, a comprova di ciò, una lettera a firma dell’avv. S del 07.06.2000, sottoscritta anche da N. L’assunto di parte opponente è però smentito dalle annotazioni della surrogazione effettuate in data 13.03.2001 a margine delle iscrizioni ipotecarie del 1985 e del 1986 sulla base dell’atto pubblico di quietanza e surroga del 13.12.2000, dalle quali si evince senza alcun dubbio che il pagamento in favore (dell’istituto di credito) è stato eseguito dal sig. N non già quale legale rappresentante della società debitrice, bensì quale erede del fideiussore sig. L, con conseguente surrogazione dello stesso sig. N all’originaria creditrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 1949, 1203, n. 3 e 1204 c.c. D’altro canto, pure dalle premesse dell’atto pubblico di cessione di credito del 2003 si desume inequivocabilmente che il pagamento in favore (dell’istituto di credito) è stato eseguito dal sig. N nella veste su indicata. 11.2. Con ulteriore motivo di opposizione, la terza proprietaria deduce che il sig. N non avrebbe potuto pretendere dalla soc. G s.r.l. una somma superiore a quella corrisposta (all’istituto di credito), pari a £ 450.000.000. Anche tale argomentazione, tuttavia, non persuade, laddove confonde l’istituto della surroga del fideiussore nei diritti del creditore ex art. 1949 c.c. con quello del regresso del fideiussore contro il debitore principale ex art. 1950 c.c. Ed invero, l’adempimento dell’obbligazione garantita da parte del fideiussore determina ope legis la sua surrogazione nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore (art. 1949 c.c.) e, al contempo, l’attribuzione al medesimo del diritto di regresso contro il debitore principale per gli esborsi sostenuti, comprensivi degli interessi e delle spese (art. 1950 c.c.). Trattasi di istituti che, pur fondandosi su un identico presupposto, quello dell’adempimento da parte del fideiussore del debito garantito, rispondono, però, a diverse finalità. Con la surroga, infatti, il fideiussore acquisisce la stessa posizione del creditore garantito, potendo così esercitare i diritti e le azioni che, sulla base del rapporto originario, prima spettavano al creditore nei confronti del debitore principale. Con il regresso, invece, il fideiussore ha diritto a conseguire la restituzione dal debitore principale delle somme tassativamente indicate nell’art. 1950 c.c., vale a dire del capitale, degli interessi e delle spese, e ciò per effetto dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal rapporto intercorso tra creditore e debitore principale. Ciò detto, sulla base della medesima documentazione innanzi richiamata, non appare seriamente dubitabile che il sig. N, lungi dall’agire in via di regresso contro la soc. G s.r.l., si sia surrogato (all’istituto di credito) nei diritti che quest’ultima aveva nei confronti della debitrice. Ne consegue che il credito vantato dal sig. N verso la soc. G s.r.l. non può che corrispondere a quello vantato nei confronti di tale società (dall’istituto di credito), risultando viceversa totalmente ininfluente l’importo pagato dal primo in favore di quest’ultima. 11.3. L’attrice, infine, asserisce che il sig. N sarebbe uno dei tre eredi del fideiussore sig. L e, pertanto, la cessione del credito in favore di F dovrebbe intendersi efficace limitatamente all’importo di € 77.468,53, pari a 1/3 della somma pagata in favore (dell’istituto di credito). La doglianza non coglie nel segno laddove la opponente, per un verso, determina il credito astrattamente cedibile dal sig. N sulla base del minor importo dallo stesso pagato in favore (dell’istituto di credito) anziché del maggior importo corrispondente al credito da quest’ultima vantato verso la soc. G s.r.l., nonché, per altro verso, trascura di considerare che il sig. N ha provveduto in proprio ad estinguere il debito della società e, quindi, si è surrogato in via esclusiva all’istituto di credito. 12. Alle argomentazioni che precedono consegue dunque il rigetto dell’opposizione, il che, tuttavia, non può condurre, in tale sede, alla revisione, invocata dai convenuti B, C, D, E, dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione emessa dal Giudice dell’Esecuzione, la cui revoca può essere disposta solo con il provvedimento con cui il Collegio accolga il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal creditore avverso la predetta ordinanza. 13. La complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. (omissis)

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