Studio legale Valentini
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20.3.2023 – Corte di Appello Ancona Sez. II – Ordinanza – Pres. Federico – Est. Bora
23/03/2023
… “I) All’esito della udienza presidenziale tenutasi il omissis, nel procedimento di separazione dei coniugi, X e Z, il Presidente del Tribunale di Pesaro, con provvedimento del omissis, ha così stabilito: - ha affidato i figli minori A e B, nati omissis, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre alla quale è stata assegnata la casa coniugale sita in Pesaro omissis - ha regolato i tempi di permanenza dei figli presso il padre; ha posto a carico di Z (padre) un assegno di complessivi € omissis, oltre l’80% delle spese straordinarie, a decorrere dal mese di dicembre 2022, assegno da versare alla moglie di €. Omissis mensili, a decorrere dal mese di novembre 2022. II) La moglie X ha proposto reclamo censurando il provvedimento presidenziale nella parte in cui la casa coniugale, alla stessa assegnata quale genitore collocatario dei figli minori, è stata individuata in quella sita in Pesaro, Via (omissis), anziché in quella sita in Pesaro, Contrada (omissis), e contestando le statuizioni economiche, anche in ordine alla data di decorrenza indicata nel provvedimento impugnato. II.1) Con un primo articolato motivo ha lamentato che il Presidente del Tribunale non ha tenuto in considerazione o, comunque, non ha adeguatamente valutato gli elementi di prova forniti dai quali poteva desumersi che negli ultimi anni l’abitazione sita in (omissis), sebbene originariamente adibita a casa coniugale, non aveva più tale destinazione, avendo i coniugi maturato sin dal 2016 l’intenzione di trasferirsi nell’immobile sito in Pesaro contrada (omissis) (più comodo ed idoneo alle esigenze dei minori) e non essendo mai sfumato tale progetto, tantoché lo stesso Z ha sostenuto esborsi notevoli di cui non si sarebbe fatto mai carico se il progetto non fosse stato concreto, attuale e condiviso: la X – ha sostenuto la reclamante – si è quindi limitata ad attuarlo in via definitiva ed a renderlo operativo nell’interesse dei figli i quali sono stati coinvolti e posti al centro del progetto familiare, ne hanno vissuto le evoluzioni, dall’acquisto alla ristrutturazione, per poi iniziarne a vivere la quotidianità, a prescindere dalla formale residenza; essi infatti - è stato precisato nel reclamo – “vivono quotidianamente tale abitazione e la sentono come propria; ivi consumano i pasti, svolgono le ordinarie attività ludiche e ricreative, giocano con gli amici e da oltre nove mesi vi pernottano. Le ordinarie attività in orario diurno avvenivano già in precedenza all’interno della villa e di fatto la precedente abitazione era adibita solo per i pernottamenti, senza svolgimento di alcuna attività ulteriore tipica della quotidianità familiare”. II.2) Con il secondo motivo la reclamante ha contestato la entità delle somme determinate dal Presidente del Tribunale in considerazione delle rilevanti disponibilità economiche del Z, non adeguatamente valutate, che avevano consentito al nucleo familiare di tenere un elevatissimo tenore di vita come dimostrato dalla documentazione prodotta (attestante le spese sostenute, tra l’altro, per l’acquisto di immobili, per la ristrutturazione e le migliorie e gli arredi degli immobili stessi, per i viaggi e per gli acquisiti in boutique di lusso, per le vacanze, per l’assunzione di collaboratori domestici). II.3) Con il medesimo la reclamante ha rilevato anche: - la erroneità della ordinanza presidenziale relativamente alla ripartizione delle spese straordinarie, perché sprovvista di adeguata motivazione, tenuto anche conto delle disponibilità economiche della reclamante, esigue, se rapportate a quelle del marito; - la errata decorrenza delle statuizioni economiche individuata non già dalla data della domanda (luglio 2022), ma, in modo peraltro incomprensibilmente differenziato, dal mese di novembre 2022 per la sig.ra X e dal mese di dicembre 2022 per i figli. II.4) Ha quindi chiesto, previa revoca dell’ordinanza presidenziale di assegnazione dell’immobile sito in (omissis), l’assegnazione di quello sito in Contrada (omissis), l’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli ad €. omissis, per ciascun figlio, oltre il 100% delle spese straordinarie, e l’aumento ad €. omissis dell’importo da versare alla moglie, con decorrenza, per entrambi gli assegni, dal mese di luglio 2022. III) Il reclamato, costituendosi, ha contestato integralmente i motivi di reclamo articolati dalla controparte ed ha contestualmente censurato la ordinanza presidenziale chiedendo: una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, al fine di intensificare la frequentazione, nell’interesse dei minori; di prevedere la facoltà del padre, spesso impegnato all’estero per motivi di lavoro, di compensare nel corso di ciascun mese le frequentazioni che non abbia potuto avere con i figli in altre date, previa esibizione alla madre di idonea documentazione; di ridurre la entità dell’assegno stabilito per la moglie, perché eccessivo rispetto alle esigenze della stessa ed al tenore di vita della famiglia. IV) Il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del reclamo. V) Va preliminarmente osservato che le parti hanno ritualmente depositato le note difensive - con cui hanno contestato le richieste e le deduzioni avversarie ed illustrato le rispettive domande - (la reclamante) in data omissis (e non il omissis, come indicato dal reclamato) ed il omissis (il reclamato) e, quindi, entro i termini concessi all’udienza del 1° febbraio 2023. VI) Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che la presente fase è caratterizzata dalla cognizione “allo stato degli atti” , che deve necessariamente basarsi sulle evidenze documentali già acquisite e su quelle desumibili dalle dichiarazioni delle parti in sede di comparizione, oltre che su obiettivi fattori di prova logica che siano evidenti “prima facie”, mentre non potrà effettuarsi una valutazione organica ed esaustiva delle rispettive esigenze, giacché essa presuppone il compimento della istruttoria, da espletarsi da parte del Giudice istruttore designato ed al cui esito sarà, dunque, possibile avere un quadro definitivo. Deve pertanto ritenersi che, in sede di vaglio cognitivo allo stato degli atti a seguito di reclamo ex art. 708 c.p.c. avverso i provvedimenti provvisori assunti all’esito della fase presidenziale, la cognizione della Corte di Appello assuma un carattere delibativo sommario circa la congruità logico-giuridica dei provvedimenti emessi, con esclusione di ogni approfondimento storico o tecnico che è riservato alla apposita fase istruttoria. VII) Ciò premesso si osserva che, con riferimento alla assegnazione della casa coniugale, nella sommaria delibazione propria della presente fase, l’ordinanza reclamata non risulta illegittima, né affetta da evidenti errori, tali da giustificare la modifica richiesta dalla reclamante. Invero non è contestato il fatto che il nucleo familiare ha sempre abitato dall’epoca del matrimonio (omissis) fino al mese di omissis nell’immobile sito in omissis ove i minori sono nati e cresciuti: in tale contesto, l’allontanamento da tale abitazione ed il trasferimento della madre e dei bambini presso la villa sita in contrada (omissis) avvenuto in seguito alla crisi coniugale, per decisione della X a (omissis), non fanno venir meno la funzione di casa coniugale della abitazione sita in (omissis) che, nonostante l’avvenuto trasferimento, permane uno stabile legame fra i minori e tale immobile che essi continuano a frequentare quando restano con il padre (tale aspetto, valorizzato dal Tribunale, non è stato posto in discussione dalla reclamante). D’altra parte il fatto che il trasferimento della sig.ra X e dei figli nel compendio immobiliare sito in Contrada (omissis) sarebbe avvenuto, secondo la reclamante, in ossequio ad un progetto di vita voluto da entrambe le parti nel superiore interesse dei figli rappresenta una circostanza (contestata dal reclamato) non decisiva, in questa sede, ai fini della assegnazione della casa coniugale: infatti, premesso che la nozione di progetto implica, in sé, una situazione che si proietta nel futuro e, quindi, incerta, si osserva che il provvedimento di assegnazione fa esclusivo riferimento alla casa che è stata adibita a dimora abituale dell’intera famiglia, in concreto e prima della disgregazione del nucleo familiare, e non a quello che i coniugi avrebbero voluto adibito ad abitazione comune, né a quello scelto da uno dei due genitori, in seguito alla cessazione della convivenza. Si ritiene pertanto che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Pesaro, (omissis) alla odierna reclamante (basato anche su condivisibili argomentazioni in ordine alla idoneità dell’immobile desumibile dal fatto che i coniugi hanno abitato (ivi n.d.r.) per un prolungato periodo, anche con i minori che, non risulta, abbiano mai manifestato situazioni di disagio) non sia, allo stato, modificabile. VIII) Né meritevoli di accoglimento sono i motivi di reclamo articolati sia dalla reclamante che dal reclamato in ordine alle statuizioni economiche atteso che gli assegni di mantenimento sono stati determinati valutando le disponibilità economiche delle parti e tenendo in considerazione le esigenze dei figli, rapportate alla loro età, il tenore di vita, molto elevato, mantenuto in costanza di matrimonio ed i compiti di cura dei figli e domestici, gravanti prevalentemente sulla madre: pertanto gli aspetti evidenziati dalle parti finalizzati ad un aumento degli assegni (richiesto dalla reclamante) ed alla riduzione dell’importo dovuto alla X (richiesto da reclamato) impongono approfondimenti istruttori incompatibili con la presente fase di reclamo (avuto riguardo alle finalità di tale procedimento di cui si è detto in precedenza) da svolgere quindi, necessariamente, nel corso del giudizio. IX) Né si ritiene di modificare i provvedimenti relativi alle modalità ed ai i tempi di permanenza di figli presso il padre atteso che l’interesse dei minori appare sufficientemente tutelato dalle determinazioni presidenziali, tenuto presente che la necessità di apportare i “minimali correttivi” (così come definiti dallo stesso reclamato) dovrà essere verificata sulla base di quanto emergerà nel procedimento in ordine alle esigenze di lavoro del Z, da valutare comunque in relazione al preminente interesse dei minori. X) Fondata è invece la doglianza della reclamante, limitatamente alla questione relativa alla decorrenza dell’assegno di mantenimento dei minori, non risultando giustificata la diversa decorrenza stabilita per tale assegno (dicembre 2022) rispetto quella indicata per l’assegno dovuto alla X (novembre 2022). Considerata la natura provvisoria dei provvedimenti presidenziali, finalizzati ad assicurare il necessario mantenimento al beneficiario, fino a che non intervenga una pronuncia all’esito del procedimento (e fatta salva, quindi, ogni diversa valutazione al termine del giudizio), si ritiene di individuare la decorrenza, per entrambi gli assegni (per i figli e per la X), dal mese di novembre 2022 - compreso - tenuto conto della data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (omissis). … XI) Il reclamo della X va quindi accolto in tali limiti, mentre, per il resto, i motivi di reclamo articolati dalle parti vanno respinti confermando la ordinanza impugnata; si ritiene di non provvedere in ordine alle spese, stante la natura incidentale del presente procedimento.
P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto da X , dispone, che l’assegno stabilito a titolo di mantenimento dei figli, posto a carico del Z, decorra dal mese di novembre 2022; respinge per il resto il reclamo proposto dalla X e quello proposto da Z, confermando la ordinanza presidenziale del (omissis). …