Parcheggio area agricola a servizio attività commerciale - incompatibilità - aree destinate a viabilità, ingressi e manovra - computo negli standard - circolare LL.PP. 28.10.1967 N. 3210 - potere di disapplicazione del giudice amministrativo - provvedimenti di approvazione PRG - esclusione

27/04/2018 - TAR MARCHE - Sentenza nr. 318/2018 - REG. PRES. FF. E REL. MORRI

07/05/2018

(Omissis)...La vicenda ha per oggetto la porzione di un edificio industriale dismesso che l'odierna ricorrente intendeva recuperare e convertire ad attività commerciale.

Il Comune ha rigettato le istanze.

La ricorrente contesta il diniego di concessione edilizia fondato sulla ritenuta inidoneità dell'area agricola ad essere destinata a standard per parcheggi  spazi pubblici. In particolare viene dedotto che tale area sarebbe sufficiente a contenere tutti gli standard necessari (anche quelli collati su area demaniale) e che risulta comunque già destinata, da oltre 20 anni, a parcheggio pertinenziale di un ex capannone produttivo. L'area risulta infatti già asfaltata e inghiaiata. La ricorrente rivolge pertanto, a questo Tribunale, istanza di disapplicazione delle pretese illegittime disposizioni di PRG che la classificano agricola in contrasto con la sua destinazione di fatto. In ogni caso, conclude parte ricorrente, la destinazione agricola non è incompatibile con l'utilizzo a parcheggi ( analogamente ad altre destinazioni individuate dalla giurisprudenza, come i campetti per lo sport ad uso privato, gli impianti idroelettrici, la piscina scoperta a servizio di abitazione esistente, le strutture finalizzate ad attività alberghiera )... Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente questo secondo profilo di doglianza che non può trovare tuttavia condivisione..

Va innanzitutto osservato che anche la destinazione di un'area alla sosta degli autoveicoli (parcheggio) costituisce una destinazione d'uso suscettibile di trasformare l'uso del territorio (da agricolo ad opera di urbanizzazione). Peraltro, considerate le notevoli dimensioni di progetto, non può parlarsi di opere secondarie e strettamente pertinenziali come pretende la ricorrente.

Si può certo sostenere che se tale opera di urbanizzazione è a servizio di una attività agricola, pare evidente che possa essere realizzata anche in zona agricola.

Se però risulta a servizio di una attività produttiva (come un supermercato) ciò comporterebbe lo sconfinamento di tale attività (attraverso servizi complementari come il parcheggio) in area agricola, la quale verrebbe sottratta dall'uso agricolo e asservita a quello produttivo.

Risulta poi irrilevante che l'area in questione sia stata in passato destinata (di fatto) a tal fine poiché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale), le opere realizzate senza titolo edilizio, quindi abusive, costituiscono illecito permanente, salve le rare ipotesi in cui può essere salvaguardato l'affidamento del privato rispetto all'atteggiamento ingiustificatamente inerte serbato per lunghissimo tempo dell'amministrazione pubblica (cfr. TAR Marche, 20/02/2015 n. 141).

Quanto poi all'istanza di disapplicazione delle disposizioni di PRG, va osservato che, per principio di carattere generale, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, quando la controversia ha per oggetto interessi legittimi (come nel caso in esame - cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4/02/2004 n. 367), operano le regole tradizionali che disciplinano la tutela del privato contro provvedimenti amministrativi illegittimi fonte diretta della lesione lamentata: tali regole implicano l'onere di impugnare a pena di decadenza e, correlativamente, precludono al giudice amministrativo di disapplicare il provvedimento non tempestivamente impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19/01/2017 n. 240).   

Tale principio può tuttavia subire deroghe, riconoscendo il potere del giudice amministrativo di disapplicare atti normativi di secondo grado anche a tutela di posizioni di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3623/2014); circostanza che però non ricorre nel caso in esame poiché le previsioni di PRG non sono atti normativi, ma provvedimenti pianificatori di carattere generale, quindi non disapplicabili in questa sede (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 03/03/2011 n. 376).

L'infondatezza del ricorso sotto il profilo appena esaminato determina l'assorbimento delle altre censure in applicazione del principio secondo cui se "il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo. di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27/04/2015 n. 5, punto 9.3.4.3, lett. b).

La ricorrente contesta altresì il motivo basato sulla ritenuta insufficienza degli standard poiché, dal conteggio effettuato in progetto, andrebbero detratte tutte le aree non destinate a parcheggio in senso stretto (quindi gli spazi di viabilità, gli spazi degli ingressi e le aree di manovra). Al riguardo parte ricorrente invoca l'applicazione del paragrafo 92.07/9 della Circolare del Ministero LL.PP. 28/10/1967 n. 3210 secondo cui per spazi di parcheggio debbono intendersi anche quelli destinati alla manovra e all'accesso.

La censura è infondata.

Sul punto il Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non può essere attribuito valore normativo alla ricordata Circolare, atteso che le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione , mentre per i destinatari esse sono vincolanti solo se legittime e dirette agli organi e agli uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione emanante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28/5/2013 n. 2916; id. Sez. V, 15/10/2010 n. 7521; id., Sez. IV, 21/6/2010, n. 3877). Riguardo ai rapporti tra amministrazione statale e amministrazione comunale, è sufficiente accennare alle profonde evoluzioni dell'autonomia locale intervenute successivamente all'anno 1967, innanzitutto attraverso le prime elezioni degli organi regionali (anno 1970), poi con la vasta riorganizzazione dell'apparato burocratico statale e il conseguente massiccio decentramento di funzioni (D.Lgs. n. 616/1977). Infine, per il periodo storico che qui interessa, va ricordata la riforma delle autonomie locali iniziata attraverso la Legge n. 142/1990. Quest'ultima ha impresso una svolta anche nell'evoluzione dell'autonomia e della responsabilità dirigenziale con il principio di separazione tra l'attività di indirizzo politico e l'attività gestionale; principio poi attuato a livello statale e, in generale, per tutte le amministrazioni pubbliche, con il D.Lgs. n. 29/1993.

Per tali ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge"...(Omissis)

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