Studio legale Valentini
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9.8.2022 – Corte di Appello di Ancona – sent. 1507/2022 Pres. Formiconi – Est. Cocciolito
31/08/2022
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. X conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la società P s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. per sentir dichiarare “inefficace nei confronti del retrattato l’atto di compravendita per notaio (omissis) trascritto il 04/01/2013, tra il Comune di G e P s.r.l. con oggetto il predetto fondo, confinante con X, trasferendo a favore di quest’ultimo per l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto ai sensi degli artt. 7 L. n. 817/71 e 8 L. n. 950/65, condizionatamente al pagamento del prezzo di (omissis) nel termine di legge, la proprietà del terreno agricolo ubicato in Comune di G, identificato nel NCT (omissis) costituente oggetto dell’atto pubblico di compravendita per notaio (omissis) trascritto il 04/01/2013, tra Comune di G e P s.r.l. Sosteneva che con atto di compravendita la società P s.r.l., aveva acquistato dal Comune di G, a seguito di esperimento di asta pubblica, al prezzo di (omissis) la piena proprietà del suindicato terreno agricolo mentre era l’attore che aveva sempre legalmente esercitato il retratto di detto terreno. Riferiva altresì che nell’atto pubblico il notaio premetteva che “detto immobile è stato aggiudicato alla società P s.r.l. a seguito di mancato esercizio del diritto alla prelazione legale spettante all’affittuaria …” mentre, ad avviso dell’attore, il Consorzio M. Coop. Agricolo era carente dei requisiti richiesti ed avrebbe così pregiudicato X, titolare legittimo del diritto di prelazione, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege per poter esercitare validamente il retratto agrario. Si costituiva P s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda e rilevando in particolare la carenza dei requisiti di coltivatore diretto dell’attore e chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di G quale terzo alienante. Il tribunale autorizzava ed il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice. All’esito dell’espletata attività istruttoria (prove testimoniali) il tribunale di Pesaro con sentenza n. 883/2017 in data 14.12.2017 respingeva la domanda attrice condannando parte attrice al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la richiamata sentenza proponeva appello con atto ritualmente e regolarmente notificato, chiedendo, in riforma della gravata pronuncia l’accoglimento delle conclusioni così come spiegate in primo grado nonché, in via istruttoria, l’ammissione della CTU già richiesta in primo grado “idonea a stabilire se il lavoro impiegato dall’attore e dalla propria famiglia sia valutabile in almeno un terzo di quello che occorre. Si costituiva la P s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine, in caso di accoglimento del gravame, condannare il Comune di G. a risarcire alla appellata tutti i danni anche immateriali conseguenti al “mancato diligente espletamento degli incombenti afferenti la denuntiatio della assegnazione provvisoria all’appellante”. Si costituiva altresì il Comune di G chiedendo il rigetto del gravame. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 23 giugno 2021 Ragioni della decisione L’appellante con il primo motivo lamenta che il Consorzio M (che non aveva esercitato il diritto alla prelazione legale) non avrebbe avuto i requisiti per esercitare la prelazione agraria in quanto al di fuori dei soggetti legittimi prelatori ex art. 8 L. 590/65. Osserva il Collegio che il motivo è inammissibile: è vero che non siamo in presenza di un litisconsorzio necessario in quanto la domanda non è rivolta al Consorzio e né una pronuncia sul punto ha effetti sul consorzio stesso, ma non possono essere poste a sostegno della domanda attrice argomentazioni relative ad un soggetto che non è stato chiamato in causa. E comunque, a tutto voler concedere, la circostanza è ininfluente ai fini della decisione per quanto di dirà in seguito. Con il secondo motivo l’appellante lamenta in sostanza che non sono state ritenute sussistenti in suo favore le condizioni per esercitare il diritto di riscatto. Il motivo non è fondato. Invero, circa la titolarità del diritto di riscatto, secondo quanto stabilito in via generale dalla normativa in materia “… è riconosciuto il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”. (art. 7 L. 817/1971). E la definizione di coltivatore diretto è rinvenibile, per relationem, nell’art. 31 L 26/05/1965 n. 590 secondo cui “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame. Le ulteriori condizioni per l’esercizio del riscatto sono previste nell’art. 8 L. 590/1965, espressamente riferito al conduttore del fondo agricolo, ma applicabile per giurisprudenza costante anche alla prelazione del confinante (Cass. 16.6.2005, n. 12963, Cass. 29.11.2005, n. 26046, Cass. 10.1.1984, n. 177). Alla luce di tale disciplina è riconosciuto il diritto di prelazione al coltivatore confinante “purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superiori il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia” (art. 8 L. 590/1965 cit.). Ed in ordine all’esercizio dell’attività agricola, la Cassazione ha altresì precisato che “l’abitualità va intesa quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, essendo sufficienti che l’attività agricola venga espletata in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, ancorché secondario” (in termini Cass. 23.1.1995 n. 759; in senso analogo Cass. N. 15.5.1991 n. 5456, Cass. N. 13.3.1987 n. 2610). Sono quindi richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi al fine dell’accoglimento della domanda. Ed il coltivatore di fondo rustico che allegando la violazione del suo diritto di prelazione ai sensi dell’art. 8 della L. n. 590 del 1965 intenda esercitare il retratto agrario, ha l’onere di provare il possesso di tutti i requisiti (soggettivi e oggettivi) previsti dalla legge, dovendo il giudice verificare la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte (di recente cfr sez. 3 – ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv 656571 – 01). E pur se secondo il prevalente orientamento la qualifica di coltivatore diretto, rilevante ex L: 590/1965 e L. 817/1971 ai fini del riscatto, non richiede quale condizione necessaria l’iscrizione al registro delle imprese e né albi o elenchi particolari, la circostanza di fatto e la relativa prova deve comunque essere fornita “con ogni mezzo, anche mediante mezzo testimoniale e per presunzioni; le relative certificazioni, qualora prodotte, assumono tuttavia un particolare valore probatorio” (si veda per esempio Cass. 27.9.2011 n. 19748; Cass. 19.1.2006, n. 1020; Cass. 21.2.2002 n. 2505). Applicando tali principi al caso di specie la domanda deve essere respinta. E’ infatti in atti (cfr doc. all. 1°) un provvedimento del Comune di G del 27/10/2014 n. 2099 (la cui validità è stata confermata dal Tribunale di Pesaro con ordinanza 9/11/20158 resa ex art. 702 ter c.p.c.) che ha annullato il titolo IAP esibito dall’attore per carenza originaria di requisiti. Ma vi è di più: a) i testi indicati dall’attore non hanno confermato quanto necessario per sostenere la domanda e né hanno inquadrato la circostanza che l’attore coltivava il terreno sotto un profilo temporale, ed anzi diversi testi di parte convenuta hanno affermato il contrario. (cfr teste V ud. 23/03/2015 “X è un grossista presso il mercato ittico di G”; teste N che afferma che sul terreno pur riferendo de relato afferma che sul terreno “ci lavorava un certo WW”; b) non risulta prodotto un certificato attestante l’iscrizione dell’attore nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori; c) considerando che il Coltivatore Diretto è colui che soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia, X non ha provato in alcun modo di essere in regola con le norme vigenti che stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell’azienda (L: 203/82, 590/65, 454/61). Né deve essere ammessa una CTU, così come richiesto dall’appellante, che non è comunque un mezzo di prova e né porterebbe a conclusioni diverse da quelle emerse dagli atti di causa. Di contro P s.r.l. ha prodotto (cfr alla comparsa costituzione 1°) tutti i documenti all’uopo necessari. L’appello pertanto deve essere respinto non avendo l’appellante provato di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla specifica normativa in materia. Quanto statuito comporta il rigetto anche del terzo motivo non sussistendo ragioni per la compensazione delle spese stante la totale soccombenza dell’attore e né rilevano profili di particolare complessità e/o evoluzioni giurisprudenziali nella materia trattata. Le spese del grado seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio liquidate come in dispositivo (omissis).