Studio legale Valentini
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14.1.2021 Tribunale Pesaro – Sent. 33/2021 – Est. Storti
25/01/2021
…“visto l’articolo 281 sexies cpc; preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti al termine della discussione orale; il Giudice, dott. Davide Storti, ha pronunciato la seguente Sentenza Oggetto dell’opposizione sono le cartelle esattoriale emesse nei confronti degli attori. Equitalia agisce per conto della Banca X gestore del fondo di garanzia disciplinato dall’art. 2 comma 100 lettera a), della legge n. 662/1996, richiedendo in via di regresso il pagamento di quanto dalla stessa versato, nella sua veste di garante, alla Banca A per il finanziamento concesso dalla Banca A stessa alla società V s.r.l. ed a favore del quale si costituivano fideiussori B,C,D, L’opposizione non appare fondata Va ribadito che la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 dell’art. 183 cpc non preclude al giudice di esercitare il potere di inviate le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione (Cass. Civ. n. 4767/2016). La procedura seguita dalla convenute appare legittima, atteso che l’art. 2, comma 4 del D.M. 26.5.2005 stabilisce che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di ci all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medi imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez. U. n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Cass. Civ. n. 6508/2020). Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 9 comma 5, d.lgs n. 123 del 1998, è irrilevante l’inquadramento in termini di regresso ovvero di surroga della pretesa fatta valere contro l’impresa garantita, nell’ambito della procedura concorsuale, a seguito della revoca dell’agevolazione concessa in forma di garanzia (Cass. Civ. n. 11122/2020). La fideiussione prestata dai sig. B,C,D, accede ad un finanziamento erogato ad una società commerciale per lo svolgimento della sua attività di impresa. I fideiussori pertanto non possono invocare la normativa a tutela del consumatore, atteso che in presenza di un contratto di fideiussione, è l’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore (vedere in questo senso Cass. Civ. n. 25212/2011). L’azione verso i fideiussori non può considerarsi decaduta ai sensi dell’art. 1957 cc, atteso che, nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata – come nella specie – non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. (Cass. Civ. n. 8839/2007 e nella stesso senso n. 16233/2005 e n. 16758/2002). Risulta irrilevante infine l’asserita contrarietà di alcune clausole delle fideiussioni alla normativa antitrust disciplinata dall’art. 2 comma 2 della legge 287/90. Si tratta infatti di una nullità comunque parziale (vedere Cass. Civ. n. 24044/2019). L’asserita illiceità delle clausole in oggetto non esclude quindi ne è incompatibile con l’applicazione dell’art. 1419 cc, nel caso in cui l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite. Nel caso di specie non vi è dubbio che le clausole denunciate sono funzionali all’interesse della banca e non dei fideiussori e non incidono comunque sulla struttura e sulla causa del contratto (garanzia), che tale rimane anche in loro assenza, con la conseguenza che la loro espunzione dal contratto, in ragione della loro illiceità, non pregiudicata la posizione dei garanti, che anzi risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale. Risulta assolutamente generica l’asserita illegittimità della quantificazione degli oneri di riscossione. Le altre questioni devono ritenersi assorbite. La sentenza viene dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc Per questi motivi Rigetta l’opposizione (omissis) …”