Studio legale Valentini
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20.1.2022 – Corte di Appello di Cagliari -Sez. Sassari – Pres. Spanu Rel. Fois
31/01/2022
CONCLUSIONI Nell’interesse del Fallimento X : “Piaccia all’ecc.ma Corte di Appello, in ossequio all’art. 39 DPR 327/2001, accertata e confermata la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio con la decorrenza in premessa indicata in relazione all’area come in atti descritta condannare il Consorzio convenuto come rappresentato al pagamento in favore della ricorrente delle indennità di cui sopra quantificata in € (omissis) per ogni anno di reiterazione del vincolo a decorrere dal 30/7/2015 ovvero nella diversa somma e decorrenza come determinanda, previa CTU tecnico estimativa, che fin da ora si chiede venga disposta, con riserva di precisare i quesiti e nominare il CTP nonché proporre ulteriori deduzioni e relazione sulla quantificazione, ovvero in via equitativa anche sulla base della relazione già agli atti. Condannare al pagamento degli interessi legali dalla data della scadenza del termine previsto dall’art.39, D.P.R. 327/2001, ossia trenta giorni dopo la scadenza di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Nell’interesse del Consorzio V: “ Per tutte le ragioni esposte il V come sopra rappresentato e difeso chiede che l’Ecc.ma Corte d’Appello, e rigettata ogni contraria istanza voglia: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso; 2) In qualunque caso di accesso al merito rigettare la domanda per assenza di danno effettivo; 3) In subordine, limitare l’accertamento dell’indennità ex art. 39 TUE esclusivamente per la reiterazione dei vincoli sostanzialmente espropriativi su terreni determinati, esclusi tutti i terreni edificabili anche ad iniziativa privata del comparto D/G1 e facendo ricorso ai valori e criteri estimativi esposti nel presente atto; 4) Con vittoria delle spese di lite.”. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Fallimento della società X ha chiesto condannarsi il Consorzio V al pagamento dell’indennità ex art. 39 d.P.R. 327/2001 per la reiterazione di vincoli urbanistici su alcuni fondi di sua proprietà siti in Comune di M e accatastati al relativo C.T., f. (omissis) di complessivi (omissis) m2. Nello specifico la ricorrente ha affermato che in data 10 febbraio 2002 V aveva concluso un accordo con la precedente proprietaria del complesso immobiliare, volta a escludere l’ablazione dell’area per favorirvi la nascita di un insediamento produttivo privato. In data 4 novembre 2004 veniva approvata una variante al Piano Industriale, con previsione di vincoli sostanzialmente espropriativi sul complesso immobiliare in oggetto. Nel 2008 V denunziava la violazione dell’accordo da parte della proprietaria del compendio, con reviviscenza dei vincoli espropriativi. Nelle more, i beni erano acquistati dalla società odierna ricorrente, che concludeva con V un nuovo accordo amministrativo, volto a impedire l’ablazione dei fondi in vista della loro riassegnazione ad altri investitori privati, con l’impegno a realizzare l’urbanizzazione del comparto e uno stabilimento industriale. La società, tuttavia, non realizzava nel termine previsto l’intrapresa e, anzi, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro. In data 30 luglio 2015 veniva approvato un nuovo Piano Industriale, con inserimento di gran parte del compendio in zona D/G1, con ulteriore reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo oltre il termine massimo decennale. Fatto stimare dal Giudice Delegato il valore venale del compendio immobiliare, risultato di complessivi € (omissis), la società ha domandato, previa istanza di liquidazione in via amministrativa, la condanna di V al pagamento di un’indennità per la reiterazione del vincolo urbanistico, commisurata nel 10% del valore venale dei fondi per ogni anno di vigenza dello strumento urbanistico recante il vincolo. Si è costituito in giudizio V, contestando le allegazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d’ufficio, ed è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 dicembre 2021. ***** Il ricorso proposto dal Fallimento di X è in parte fondato per le ragioni di seguito esposte. In via pregiudiziale di rito va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da V. Non è certamente un’interpretazione corretta dell’art. 39 TUE quella alla base dell’affermata inammissibilità del ricorso perché l’istanza amministrativa di liquidazione dell’indennizzo non sarebbe stata “documentata”. La norma giuridica in esame, infatti, ha la funzione di estendere i rimedi giurisdizionali avverso l’espropriazione per pubblica utilità -riguardo ai profili meramente patrimoniali di competenza dell’AGO- anche al peculiare caso della reiterazione del vincolo urbanistico che realizzi una sostanziale espropriazione di valore del bene. Posto che l’elaborazione della giurisprudenza costituzionale, prima, e specifiche norme legislative, poi, hanno assimilato quoad effectum tale situazione all’atto ablatorio singolare, la difficoltà di tale equiparazione sta nel fatto che manca sia un procedimento che un atto di espropriazione per pubblica utilità individuale, dal momento che la PA realizza il medesimo effetto espropriativo attraverso un atto amministrativo formalmente generale. La peculiarità del caso in esame sta, dunque, nella difficoltà di determinare sia il dies a quo del termine di decadenza per proporre l’azione giudiziaria sia l’atto avverso cui si chiede tutela, dato che manca una formale stima amministrativa del valore dell’indennità. Per questa ragione l’art. 39 TUE, consentendo al privato di ottenere una tutela omogenea a quella che avrebbe avuto se la PA avesse espropriato il bene anziché reiterare il vincolo, prevede che l’opposizione sia preceduta da una richiesta “documentata” di liquidazione in via amministrativa, così da poter opporre o la stima che eventualmente ne segua o il silenzio dell’amministrazione che si forma decorsi due mesi dalla richiesta. Ora, il fatto che in tale sede il privato non abbia fornito alcuna prova e, dunque, la richiesta non sia stata sufficientemente “documentata” non condiziona certo l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale. È in quest’ultima sede che deve provarsi l’entità del danno da reiterazione di vincolo urbanistico, che costituisce il merito della controversia e non una condizione dell’azione o un peculiare presupposto processuale. Di riflesso, il fatto che l’istanza amministrativa fosse o meno sufficientemente “documentata” non rileva in questa sede ai fini della ammissibilità del ricorso, potendo al più giustificare il comportamento silente dell’amministrazione ai fini di eventuali pretese risarcitorie. Venendo al merito della complessa controversia, è bene preliminarmente ricostruire storicamente il dipanarsi del rapporto amministrativo tra i privati e il Consorzio in relazione ai beni oggetto della presente contesa. Si tratta di un grande compendio immobiliare di complessivi (omissis) m2 sito nell’area soggetta al Piano Regolatore Industriale di V. Della complessiva estensione, (omissis) m2 sono stati da considerevole tempo destinati alla realizzazione di uno svincolo ferroviario, previsto nel Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di M di cui al D.P.G.R. del 13 luglio 1973, n. 109. Per quanto riguarda la restante parte del fondo, va considerato che con la terza variante al P.R.G. consortile, di cui al Decreto Assessoriale RAS del 3 marzo 2000, n. 271/U, l’intero compendio è stato inserito nella zona omogenea D, sottozona DG/4, in cui sono consentiti gli interventi di nuova edificazione per attività produttive di vario tipo (industriale, commerciale, alberghiero, sedi amministrative, centri di ricerca, sport). Questa destinazione produttiva, riguardante l’intero compendio (ma di fatto inerente la sola parte non oggetto della localizzazione dello svincolo ferroviario), è stata negli anni confermata nel susseguirsi delle varianti al Piano Industriale, che hanno mutato soltanto gli indici di fabbricabilità o altri aspetti comunque riguardanti la confermata vocazione edilizia industriale dell’area. Le successive varianti, fino all’ultima di cui alla Determinazione RAS del 30 luglio 2015, n. 2028/DG, hanno sempre reiterato anche la localizzazione dell’opera ferroviaria, mai realizzata. Ebbene, ai sensi della L. 865/1971 i piani per gli insediamenti produttivi hanno efficacia attuativa e, dunque, costituiscono dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 327/2001 e hanno efficacia di dieci anni. Ora, per comprendere quale sia la consistenza giuridica della pretesa avanzata dalla curatela va brevemente analizzata la questione della reiterazione dei vincoli espropriativi in relazione alla vicenda oggetto del giudizio. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale fin dalle storiche sentenze nn. 55 e 56/1968, che hanno per la prima volta distinto tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi al fine di garantire adeguate tutele alla proprietà privata. La questione è stata poi riaffrontata organicamente nella sent. C. cost. 179/1999. L’idea fondante della questione della reiterazione dei vincoli urbanistici riguarda la necessità di dare tutela giuridica a soggetti proprietari di beni che siano destinatari non soltanto di atti individuali di espropriazione, in presenza dei quali è lo stesso art. 42 Cost. a prevedere l’obbligo di indennizzo, ma di atti formalmente generali che realizzino però un effetto espropriativo equivalente. Si tratta dei beni su cui la PA appone vincoli funzionali a una futura espropriazione del bene. Il punto è che nelle more tra l’apposizione del vincolo -che ancora non tocca il profilo della titolarità del bene, che resta in capo al privato- e l’atto di esproprio il proprietario si trova a subire uno svuotamento sostanziale del contenuto economico del proprio diritto, di cui pure resta il formale titolare. Infatti, la proprietà di un bene vincolato per l’esproprio si riduce nelle more a un dominium meramente formale, a una mera titolarità priva di un sostrato economico. In altre parole, l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio realizza in via di diritto ciò che l’occupazione del bene da parte della PA e la sua irreversibile trasformazione realizzerebbe in via di fatto. Uno svuotamento della proprietà privata, che viene astretta a una finalità pubblicistica intangibile per il privato proprietario, che però resta formalmente tale fino a che la PA non emetta l’unico atto idoneo in conformità all’ordinamento giuridico a incidere sulla titolarità formale del bene, estinguendo la proprietà privata e costituendo l’appartenenza pubblicistica. La Corte costituzionale, specie con l’ultima sentenza citata, ha dettato due principi fondamentali a regolamentazione di tale situazione. In primis, l’incompatibilità con il nostro ordinamento giuridico di un diritto di proprietà ridotto perpetuamente a un simulacro, a una titolarità formale di un bene ormai privo di valore economico per via della finalità pubblicistica impressa col vincolo. L’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio è, dunque, legittima soltanto se una fonte legale ne predetermini in anticipo un termine massimo di efficacia. In secundis, una volta scaduto detto termine, la possibilità per la PA di reiterare anche il vincolo, ma, a prescindere dalla legittimità dell’atto amministrativo recante la reiterazione, con l’obbligo di indennizzare il privato per il pregiudizio derivante dalla inutilizzabilità del bene. Ora, nella fattispecie concreta in esame possono ravvisarsi due vincoli urbanistici distinti. Il primo è quello apposto fin dal 1973 per la realizzazione dello svincolo ferroviario. Si tratta pacificamente di un vincolo preordinato all’esproprio, idoneo a svuotare la proprietà di qualunque contenuto economico, visto il regime di radicale inedificabilità dell’area di sedime della (futura) opera pubblica determinato fin dall’apposizione del vincolo. Sulla sua indennizzabilità lo stesso Ente pubblico non ha avanzato contestazioni e, dunque, non è certamente da mettere in dubbio. Si discorrerà infra del calcolo dell’indennità per tale porzione di terreno secondo le risultanze della CTU. Il punctum dolens riguarda viceversa la restante area, inserita fin dal 2000 nella zona omogenea di sviluppo industriale. Il problema deriva dal peculiare regime fortemente ‘amministrato’ della proprietà dei terreni a vocazione industriale. La necessità di realizzare un contemperamento tra la finalità privata di lucro, che indubbiamente anima l’attività di impresa che sui terreni in oggetto viene svolta, con quella pubblicistica dello sviluppo industriale dell’area dà vita al peculiare regime in esame, caratterizzato da una costante soggezione dei privati proprietari ai poteri ablatori del Consorzio. Infatti, è l’art. 53 d.P.R. 218/1978 a prevedere il medesimo strumento attuativo -l’espropriazione per pubblica utilità- tanto per la realizzazione di opere pubbliche nel comparto quanto per l’attuazione della finalità di sviluppo industriale, attraverso la concessione in locazione o la cessione tout court delle proprietà immobiliari ablate a privati imprenditori. Insomma, il problema è che la legge prevede lo stesso strumento attuativo tanto per le localizzazioni delle opere pubbliche e tanto per la generale finalità di sviluppo industriale del comparto. Ciò implicherebbe che i vincoli nascenti dalla localizzazione di opere pubbliche e quelli nascenti dall’inserimento del bene immobile nell’area di sviluppo industriale abbiano la medesima natura espropriativa. Il caso in esame è, dunque, paradigmatico, perché sul medesimo fondo di proprietà del Fall. X coesistono sia una localizzazione di un’opera pubblica (lo svincolo ferroviario) sia il generale regime delle zone D del Piano Regolatore Industriale. Ebbene, come correttamente osservato dal consulente non si tratta di due vincoli omogenei, perché soltanto la localizzazione dell’opera ferroviaria può ritenersi sostanzialmente espropriativa. Si deve, infatti, guardare alla ratio della distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi, come emerge dalla giurisprudenza costituzionale e, in specie, dalla sent. 179/1999. L’idea di fondo è che non è tollerabile alla luce dell’art.42 Cost. uno svuotamento completo della proprietà attraverso vincoli che lascino in capo al privato soltanto un mero dominio formale sul bene. Tale divieto non è incompatibile con l’esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di particolari regimi proprietari in cui la Pubblica Amministrazione svolga un ruolo incisivo e rilevante, per le peculiari caratteristiche intrinseche del bene stesso in relazione agli interessi collettivi della comunità. Tali ipotesi sono espressamente contemplate dalla stessa sentenza costituzionale citata, che qualifica come non espropriativi (e, dunque, conformativi) numerosi vincoli derivanti da destinazioni speciali dei beni. Si pensi al regime proprietario dei beni culturali. È evidente che la proprietà su di essi ne risulta fortemente conformata, ma non si tratta di quello svuotamento sostanziale enucleato dalla Corte nella definizione del vincolo espropriativo. Ciò perché il vincolo culturale non deriva da una volontà puntuale dell’amministrazione, che ha deciso di assoggettare quello specifico bene a una vocazione pubblicistica. Deriva, piuttosto, dall’appartenenza del singolo bene a un genus, il cui regime trova ragione nelle sue caratteristiche intrinseche che, a prescindere dalla sua proprietà pubblica o privata, lo rendono uno strumento di realizzazione di finalità di pubblico interesse. Qui sta la ragione della natura conformativa dei vincoli derivanti dall’appartenenza del compendio immobiliare della ricorrente alla zona di sviluppo industriale del P.R.I. di V. La proprietà privata, con tutte le connesse possibilità di sfruttamento economico, si atteggia in questo caso a strumento di realizzazione della superiore finalità di sviluppo industriale. Non potrebbe quindi affermarsi che al privato vengono tolte tutte le prerogative economicamente apprezzabili inerenti il diritto dominicale, perché viceversa la finalità di sviluppo industriale è realizzata soltanto se i privati proprietari radicano le intraprese economiche industriali e, dunque, sfruttano economicamente il bene. Se il privato nulla potesse fare della proprietà di tali beni, ne verrebbe paradossalmente leso lo stesso interesse pubblico allo sviluppo industriale. Il peculiare regime amministrativo e, di qui, il potere ablatorio di cui è dotato il Consorzio deriva piuttosto dalla fungibilità soggettiva della persona del proprietario-imprenditore industriale. Non rileva chi sia colui che realizza l’intrapresa industriale, purché questa sia radicata sul bene a ciò destinato e venga proseguita. È questa la finalità che mira a realizzare il potere ablatorio di V, ragione per cui i vincoli che discendono dall’appartenenza del bene alla zona di sviluppo industriale sono da considerarsi conformativi. Ciò, dopotutto, è stato affermato espressamente dalla sent. 179/1999 della Consulta, nella parte in cui si legge che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali […] i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. […] Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato. (cfr. sent. cost. del 26 maggio 1999, n. 179). Riassumendo i vari passaggi: non può dirsi che la finalità di sviluppo industriale apposta sul bene costituisca un sostanziale svuotamento del contenuto economico della proprietà privata, perché, anzi, è proprio detta finalità produttiva a esigere che i fondi siano sfruttati da privati con metodo economico e per scopi industriali. Tuttavia, lo sfruttamento del privato proprietario -con il lucro che ne consegue- costituisce un mero strumento della finalità di interesse generale, che è conseguita a prescindere dal soggetto che vi realizzi l’intrapresa industriale. Per tale ragione il Consorzio è dotato di un potere ablatorio, ma non per acquisire i terreni industriali al proprio patrimonio e destinarli a pubbliche opere o pubblici servizi, ma per cederli nuovamente o concederli in locazione ad altri privati disposti a realizzarvi la finalità industriale frustrata dal precedente proprietario. L’inserimento nella zona di sviluppo industriale, con la conseguente soggezione al potere ablatorio del Consorzio, non costituisce dunque un vincolo preordinato all’esproprio, perché non svuota economicamente la proprietà privata né prelude a una futura acquisizione pubblica, ma imprime quel particolare regime pubblicistico che si è detto, da attuarsi o attraverso l’iniziativa del privato imprenditore-proprietario dell’area o dal Consorzio mediante lo strumento ablatorio e il riaffidamento a un terzo alle condizioni stabilite per legge. Nessun indennizzo può, dunque, spettare alla curatela del Fallimento X per l’assoggettamento dell’intero compendio immobiliare alla destinazione di sviluppo industriale, in quanto questo non costituisce vincolo sostanzialmente espropriativo, come puntualmente evidenziato anche dallo stesso CTU nel rispondere alle osservazioni formulate dal tecnico di parte ricorrente. In conclusione, l’unica area indennizzabile ai sensi dell’art. 39 TUE è quella interessata dalla reiterazione del vincolo ferroviario. Giungendo alle modalità di calcolo dell’indennizzo, si condivide la stima effettuata dal perito, che peraltro è addivenuto a un risultato sostanzialmente assimilabile a quello del consulente incaricato dalla curatela fallimentare al momento della stima delle attività fallimentari. Il valore consiste in complessivi € (omissis), per una superficie assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta di (omissis) m2. A tale ultimo proposito ritiene la Corte, in conformità alle conclusioni cui è giunto anche l’ausiliario, che sia indennizzabile per reiterazione del vincolo l’intera estensione finalizzata alla realizzazione dello snodo ferroviario, comprensiva anche di quella che, in prospettiva, ad opera eventualmente compiuta ricadrebbe nelle fasce di rispetto stradale, poiché il fatto generatore del diritto all’indennizzo ex art. 39 TUE è l’imposizione del vincolo sull’area del privato, con conseguente svuotamento delle prerogative dominicali, e non la futura incidenza dell’opera pubblica sulla proprietà privata. Ciò posto, il consulente è pervenuto a detto risultato attraverso un ragionamento coerente e immune da vizi logici, che ha preso come parametro il valore di mercato delle aree destinate a infrastrutture pubbliche previsto nel Piano Finanziario degli indennizzi delle espropriazioni di V (€ 25,82/m2), detraendo il valore delle opere da realizzare, incidente in misura di € 20,00/m2, con un risultato di € 5,82/m2. Detto importo è stato correttamente incrementato del 10%, come previsto in caso di cessione volontaria dell’area. L’ausiliario ha quindi stimato il pregiudizio subito in ragione dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in misura degli interessi legali annui sul valore venale dell’area come sopra ricostruito in € (omissis). Si tratta, infatti, di una somma che avrebbe costituito l’indennizzo per l’ablazione dell’area, se questa fosse avvenuta entro la scadenza del vincolo. Il pregiudizio subito dalla X per la reiterazione del vincolo è, dunque, equiparato al mancato godimento della somma di denaro integrante la giusta indennità di esproprio, in misura del valore venale del bene. E ciò perché il pregiudizio patito dal proprietario non può equipararsi al valore dell’area, dovuto in caso di perdita definitiva della proprietà come nell’esproprio, importo eventualmente spettante all’espropriato qualora l’ente adotti l’atto ablatorio conclusivo. Danno che il consulente ha calcolato per il solo periodo successivo a luglio 2015 (sostanzialmente assimilando la vicenda del vincolo ferroviario a quella dell’inserimento nel piano industriale) con una limitazione che la Corte non intende condividere in ragione dell’esistenza del vincolo ferroviario sin dal 1973, e la sua successiva reiterazione senza soluzione di continuità per 42 anni. D’altronde tale limitazione non si giustifica neppure con riferimento alla domanda introduttiva del giudizio, con la quale la Curatela ha domandato “.. il pagamento della indennità… quantificata in € (omissis) per ogni anno di reiterazione del vincolo a decorrere dal 30/7/2015 ovvero nella diversa somma e decorrenza come determinanda …” Ora è evidente che la X (e oggi la curatela) ha diritto ad essere indennizzata dello svuotamento sostanziale del proprio diritto dal momento in cui lo ha acquistato, ossia dal 14/2/2008, così che la somma complessivamente spettante a tale titolo è pari ad € (omissis), corrispondente agli interessi legali sul valore dell’area dal febbraio (stimato in € (omissis)) dal febbraio 2008 all’attualità. Data la natura di valuta del debito indennitario gravante sull’amministrazione e trattandosi comunque di danno non da fatto illecito, ma da atto lecito, pare più corretto ritenere che su detto importo non sia dovuta la rivalutazione, ma solo gli interessi al tasso legale come calcolati dal CTU nella “Tabella 1” ( pag. 82 della relazione del consulente) come di seguito integrata per gli anni 2008/2014. (omissis) Restano dunque assorbite tutte le ulteriori questioni inerenti la natura, sospensiva o meno, degli accordi amministrativi conclusi dai proprietari dell’area (C prima e X poi) riguardo alla sua edificazione a fini industriali, dal momento che l’assoggettamento alla destinazione industriale, si ribadisce, non costituisce vincolo destinato all’esproprio indennizzabile. In ogni caso le convenzioni urbanistiche stipulate dalla ricorrente e dalla sua dante causa con V non possono avere avuto alcun effetto sospensivo del termine di efficacia del vincolo ferroviario, perché ne riguardavano semplicemente l’attuazione in via di fatto (la proprietaria si impegnava a realizzare l’opera), ma non avevano un effetto dispositivo sul vincolo né ne mettevano in dubbio l’efficacia, di cui, anzi, erano pacifica conferma. Inoltre, ammesso e non concesso un possibile effetto sospensivo delle convenzioni (di cui la prima stipulata nel 2002) sarebbe inconferente con riferimento al vincolo ferroviario, scaduto sin dal 1983. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, l’indennizzo spettante alla curatela del Fallimento X a titolo d’indennizzo ex art. 39 TUE per la reiterazione del vincolo ferroviario sull’area di sua proprietà è pari a complessivi € (omissis), con conseguente condanna di V al pagamento del relativo importo. In ragione della complessità delle questioni trattate e del riconoscimento di un importo notevolmente inferiore a quello richiesto dalla curatela ricorrente le spese di lite (liquidate nei valori medi delle cause di valore indeterminabile di media complessità) sono compensate in misura della metà e poste nella restante parte a carico di V, mentre le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in pari misura. (omissis)