Studio legale Valentini
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4.3.2022 Consiglio di Stato Sez. I - Parere Numero 00512/2022 – Presidente Torsello Est. Perrelli
20/06/2022
Con riscorso straordinario proposto dalla -OMISSIS-., si agiva per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di OMISSIS- e notificata, relativa alla violazione dell’art. 20 della L.R. I febbraio 1997, n. 71, presso l’ex cava dismessa, emessa, a seguito del sopralluogo e dell’accertamento di attività di escavazione abusiva. Ordinanza che prevedeva altresì, quale responsabile in solido dell’ex cava, “la sospensione dell'attività di estrazione; l'indisponibilità dei materiali estratti, presenti nell'area; l'obbligo di recintare i luoghi nel termine di 30 giorni”. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza gravata: 1) per erronea applicazione dell’art. 20 della L.R. n. 71/1997. Secondo la prospettazione della ricorrente non sarebbe stata posta in essere nessuna attività estrattiva abusiva, essendo stata eseguita, peraltro senza l’assenso del legale rappresentante della società, un’attività di ripulitura del terreno e della sede stradale da parte del sig.-OMISSIS-, già sanzionato per la suddetta attività dai Carabinieri Forestali. 2) per erronea applicazione dell’art. 19, comma 10, della L.R. n. 71/1997 sotto molteplici profili in quanto sarebbe del tutto indimostrata l’esistenza di un’attività estrattiva in atto. Il Ministero chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig.-OMISSIS-, avendolo la società ricorrente individuato come autore materiale di una serie di attività contestate con l’ordinanza gravata. Nel merito, richiamando anche le controdeduzioni del Comune di - OMISSIS-, il Ministero ha dedotto che il verbale del sopralluogo …… è fidefacente e che dallo stesso emerge una serie di elementi e circostanze poi trasfuse nell’ordinanza impugnata. Con riguardo alle ulteriori censure il Ministero ha dato atto che con successiva ordinanza venivano rimossi i sigilli ai macchinari per rendere possibile il completamento delle operazioni di recinzione e che successivamente i mezzi venivano dissequestrati. Tutto ciò detto, il Collegio in sede consultiva ha così argomentato: Considerato: La Sezione, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso, ritiene di prescindere dall’eccezione di irricevibilità per tardività, sollevata dal Ministero e dal Comune di -OMISSIS-, eccezione, peraltro, fondata, essendo stato notificato l’atto 13/06/22, impugnato in data 12 aprile 2019 e il ricorso straordinario in data 12 agosto 2019, oltre il termine di decadenza, attesa l’irrilevanza del rifiuto di firmare la relata e di riceverne copia da parte del legale rappresentante. …. Nel merito la prima censura non è fondata e va disattesa. I Carabinieri forestali della Stazione di -OMISSIS-, all’esito del sopralluogo, eseguito, presso la cava hanno accertato: a) che l’ingresso all’area di cava era libero stante l’assenza di qualsiasi recinzione o cancello; b) che era stata recentemente costruita una pista di cantiere lunga centinaia di metri con abbattimento della vegetazione arbustiva e boschiva; c) che erano stati eseguiti scavi recenti per prelevare materiale gessoso in blocchi; d) che erano presenti sul piazzale dei blocchi pronti per essere caricati sui camion; e) che le modalità di scavo evidenziavano la mancanza di un progetto di coltivazione ed apparivano casuali e tali da determinare il pericolo di caduta di blocchi rocciosi instabili con conseguente pregiudizio per l’incolumità dei soggetti operanti nell’area; f) che l’attività di estrazione risultava non rispettosa delle basilari norme di sicurezza e delle regole di estrazione e coltivazione con connesso franamento di grandi blocchi rocciosi; g) che era rilevata in loco anche la presenza di due escavatori. A fronte di tutte le suddette risultanze istruttorie, confluite nel verbale redatto dai Carabinieri forestali e posto a fondamento dell’ordinanza gravata, parte ricorrente si è limitata a negare genericamente l’esistenza di un’attività estrattiva in atto, affermando che l’unica attività posta in essere nell’area de qua sarebbe stata quella di ripulitura del terreno e della strada, peraltro eseguita in assenza di un’espressa autorizzazione. A fronte di un atto pubblico con forza fidefacente, validamente contrastabile soltanto mediante l’esperimento della querela di falso, le generiche contestazioni sollevate dalla società ricorrente, prive di qualsiasi riscontro documentale a loro supporto, non valgono a inficiarne la valenza probatoria e a smentirne le risultanze. In relazione alle ulteriori censure è, invece, venuto meno l’interesse alla decisione in quanto con l’ordinanza – OMISSIS - sono stati rimossi i sigilli ai macchinari per rendere possibile il completamento delle operazioni di recinzione e che … i mezzi sono stati dissequestrati. Pertanto, atteso il completamento dei lavori di recinzione e la riacquisizione della disponibilità dei mezzi da parte della società ricorrente, non vi è alcun interesse alla decisione delle relative doglianze. Alla luce delle suesposte considerazioni la Sezione esprime parere che il ricorso debba essere respinto. …”. (omissis) …