Studio legale Valentini
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18.10.2022 Tar Marche – Sent. 597/2022 - Pres. Daniele - Est. Morri
22/10/2022
… “per l'annullamento - della concessione edilizia n. 39, prot. nr. 2396 del (omissis) rilasciata in favore della soc. X srl; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, incluso il parere della Commissione Edilizia n. 7 emesso in data (omissis); FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente K srl allega di essere proprietaria di un terreno sul quale corre un fosso (servitù comunale) detto “(omissis)”. Sul terreno insiste anche un fabbricato destinato ad attività commerciale. Dietro sollecito della Regione Marche, la ricorrente intavolava trattative con il Comune di W per modificare il tracciato del fosso in questione. A tal fine venivano proposte diverse soluzioni progettuali con annessi schemi di convenzione. L’ultimo progetto prevedeva lo spostamento del fosso in parte lungo via P e in parte in altro luogo di proprietà della ricorrente al fine di consentire l’ampliamento del fabbricato commerciale avente superficie di mq. (omissis) ritenuta inadeguata alle esigenze di una media struttura di vendita. Nel frattempo il Comune rilasciava, alla controinteressata società X Srl, la concessione edilizia (oggetto dell’odierno gravame) per realizzare un edificio residenziale in area prossima a via P e a quella parte di terreno che la ricorrente avrebbe voluto utilizzare per spostare il fosso “(omissis)”. A giudizio di K Srl, il nuovo edificio residenziale preclude il trasferimento del fosso in posizione compatibile con l’ampliamento del proprio edificio commerciale; edificio che potrebbe quindi essere ampliato solo in misura inferiore rispetto alle potenzialità edificatorie dell’area di proprietà. Di conseguenza, oltre all’azione di annullamento, viene proposta anche azione risarcitoria. Si è costituito il solo Comune di W per chiedere il rigetto del ricorso. 2. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 41, comma 1, della Legge n. 449/1997, dell’art. 96 del T.U.E.L. e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare la ricorrente ritiene che la concessione edilizia sia illegittima perché rilasciata in forza del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale il (omissis); organo che, a quella data, doveva invece considerarsi soppresso e quindi non più operante. La censura è infondata. Anche a voler sostenere che la Commissione Edilizia Comunale non fosse al momento legittimata ad esprimere pareri vincolanti sui progetti allegati alle istanze di concessione edilizia, va osservato che il titolo edificatorio, qui impugnato, è stato rilasciato, secondo la ripartizione di competenze nell’organizzazione dell’ente locale (che distingue tra poteri di indirizzo e controllo, che spettano agli organi di governo, e poteri gestionali, che competono ai dirigenti e alle qualifiche apicali), dal Funzionario responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio (tecnico in possesso della laurea in ingegneria affiancato dal responsabile del procedimento in possesso del diploma di geometra) che ne assume quindi la piena responsabilità (tecnica, amministrativa e contabile) indipendentemente dal parere (tecnico) espresso dalla Commissione Edilizia, che può comunque considerarsi organo consultivo facoltativo e non vincolante. 3. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, poiché la ricorrente avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento intrapreso dalla controinteressata. K Srl ricopre infatti una posizione qualificata e differenziata in forza delle trattative pendenti con l’amministrazione comunale per la traslazione del fosso “(omissis)”. Il rilascio del titolo edilizio ad X Srl, reca, alla ricorrente, un effetto pregiudizievole sull’ampliamento del proprio edificio commerciale. La censura non può trovare condivisione poiché dedotta in termini essenzialmente formali e inidonei per fondare l’annullamento della concessione edilizia rilasciata alla controinteressata. Pur volendo ammettere la posizione qualificata, della ricorrente, a conoscere tempestivamente l’avvio del procedimento in questione, nel ricorso (pag. 4) si dice che l’interesse ad intervenire era volto a “richiamare l’attenzione del Comune sulle conseguenze derivanti dal progetto in ordine alla nuova collocazione del fosso che veniva di fatto impedita, precludendo in tal modo il raggiungimento di accordo sulla definizione del nuovo tracciato, secondo la indicazione dell’Ufficio Regionale”. Al riguardo va osservato che il Comune non poteva certo considerarsi all’oscuro dei contatti intervenuti con la ricorrente per il riposizionamento del fosso in questione e dell’intenzione di quest’ultima di ampliare l’edificio commerciale (in data (omissis) era stato infatti presentato il relativo progetto seguito dal diniego del (omissis) oggetto del ricorso n. 462/2004 chiamato nell’odierna udienza pubblica), per cui il contributo partecipativo non avrebbe potuto fornire ulteriori elementi utili (ignorati dall’amministrazione) per negare il rilascio del titolo edilizio chiesto dalla controinteressata, la quale sarebbe certamente insorta per impugnare un eventuale diniego basato su trattative pendenti volte a favorire esclusivamente gli interessi edificatori di un soggetto terzo ma non sostenuto da contrasti con la disciplina edilizia ed urbanistica vigente. 4. L’infondatezza della parte impugnatoria del ricorso esclude profili risarcitori. 5. Le spese possono essere compensate per ragioni equitative. (omissis)