Risarcimento danni – occlusione fognaria – reiezione della domanda – ragioni – responsabilità del Comune quale custode ex art. 2051 c.c. – nesso di casualità - onere della prova – disciplina applicabile – difetto da parte dell’attore di doverose opere di prevenzione – esclusione di responsabilità de

8.5.2024 – Corte di Appello di Ancona – Sent. 724/2024 Pres. Federico - Est. Bellucci

23/05/2024

CONCLUSIONI Degli appellanti: Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 821/2020 (repertorio n. 1286/2020) del Tribunale Civile di Pesaro, pubblicata il 25.11.2020, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 272/2018 del Tribunale Civile di Pesaro, notificata (omissis) in data 27.11.2020, e dunque, in accoglimento della domanda, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado come qui di seguito riportate: NEL MERITO: 1.1.) accertare e dichiarare in via principale, ai sensi dell’art. 2051 c.c., la responsabilità del M, in persona del Sindaco pro tempore, (omissis), dei fatti come descritti in premessa dell’atto di citazione in appello quale soggetto giuridico già proprietario e custode dell’impianto fognario generatore del danno a seguito delle inondazioni all’interno della proprietà dei ricorrenti; in subordine, la responsabilità del Comune M, in persona del Sindaco pro tempore, (omissis) ex art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana extracontrattuale da fatto illecito doloso o colposo da violazione del “neminem laedere”), per le ragioni spiegate in atti, avendo omesso di porre rimedio alle inefficienze ed alle disfunzioni del sistema fognario, tanto da generare in danno degli istanti, anche per l’incuria e l’omesso invocato intervento, pregiudizi illegittimi; in pari via principale, accertare e dichiarare la responsabilità, esclusiva o solidale, della Soc. W SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (omissis), dei fatti come descritti in premessa quale gestore del servizio fognario acque reflue generatore del danno, a seguito delle inondazioni all’interno della proprietà dei ricorrenti 1.2.) condannare parte convenuta all’immediato intervento necessario ed urgente, oltre che risolutivo, dei tratti fognari interessati dalle esondazioni, secondo le determinazioni del Giudice, al fine di eliminare la causa delle frequenti invasioni di acque luride ed al ripristino a regola d’arte della situazione dei luoghi; 1.3.) per l’effetto di quanto sopra, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli istanti, pari alla complessiva somma di €. (omissis), ovvero da determinarsi in corso di causa, conseguenti alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi (A), agli esborsi occorrenti per porre rimedio alla risoluzione delle cause di esondazione (B), agli oneri sostenuti per la redazione di consulenze tecniche (C), ai mancati guadagni correlati alla gestione dell’illegittimità della situazione, (D), ai pregiudizi non patrimoniali (E), da quantificarsi si opus in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge, o la maggior o minor somma che sarà accertata in corso ed all’esito del giudizio; 1.4.) condannare parte convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si ribadiscono le richieste istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse (…)”. Dell’appellato-appellante incidentale Comune di M: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via principale e nel merito dichiarare inammissibili e/o infondati per tutte le ragioni esposte in narrativa i motivi di appello proposti da A srl, B e C, e per l’effetto rigettare l’appello proposto avverso la sentenza n. 821/2020 emessa dal Tribunale di Pesaro nel procedimento R.G. 272/2018; - in via di appello incidentale riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro n. 821/2020 nella parte in cui non ha accolto la domanda spiegata in preliminare di merito e dichiari il difetto di legittimazione passiva del Comune di M in favore di W spa come rappresentata, ovvero la sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, in subordine tenuta a manlevare e tenere indenne il Comune di M, in virtù del rapporto di concessionaria in atto dal 2004 ad oggi, da ogni somma o spesa anche di propria difesa che fossero comunque alla stessa addebitate all’esito del presente giudizio; - nel merito in accoglimento delle domande subordinate di primo grado riproposte: - nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell’odierno scrivente nella produzione degli eventi esondativi oggetto di causa, dichiarare il concorso causale prevalente o, in subordine, paritario degli appellanti nella produzione degli eventi de quo e per l’effetto diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a favore degli attori ex art. 1227, comma 1, c.c. in proporzione al concorso colposo degli stessi; - in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell’appello principale nei confronti dell’odierno Comune di M, dichiarare il terzo chiamato Soc. ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., tenuta garantire, manlevare e tenere indenne il Comune di M di ogni importo lo stesso fosse tenuto a risarcire e/o corrispondere in conseguenza del presente procedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”. In via istruttoria si insiste anche in questa sede per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati in II memoria ex art. 183 co. VI, c.p.c., non ammessi dal Giudice di I grado (…)”. Dell’appellata W S.p.a.: “piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, nel merito: respingere l’appello proposto e confermare la Sentenza impugnata nel merito, in via subordinata: - dichiarare l’assenza di responsabilità di W SpA nella gestione delle acque meteoriche e la responsabilità esclusiva del Comune di M, e dichiarare il Comune di M tenuto a manlevare e tenere indenne la convenuta W SPA, in virtù di quanto descritto in atto, da ogni somma o spesa anche di propria difesa che fossero comunque alla stessa W SPA addebitate all’esito del presente giudizio; - nel merito, in via subordinata, - nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell’odierna scrivente nella produzione degli eventi esondativi oggetto di causa, dichiarare il concorso causale prevalente o, in subordine, paritario degli attori nella produzione degli eventi de quo e per l’effetto diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a favore degli attori ex art. 1227, comma 1, in proporzione al concorso colposo degli stessi; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Dell’appellata Assicurazioni S.p.a.: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis : -respingere l’appello siccome infondato. Vittoria di spese -In subordine, in ipotesi di riforma del decisum, ove accolta sia la domanda attorea, respingere la domanda di manleva spiegata dal Comune di M poiché inammissibile siccome non riproposta in forma di appello incidentale, ovvero infondata, dichiarata la non operatività delle polizze assicurative nel caso di specie a motivo della ricorrenza in concreto delle esimenti sopra invocate. Vittoria di spese. – in ulteriore subordine applicare all’obbligazione di garanzia dell’assicuratore, nella misura che risulterà dal giudiziale accertamento, le limitazioni di massimale, gli scoperti e le franchigie contrattuali di cui alla polizza in atti. Vittoria di spese”. FATTI DI CAUSA A S.r.l., B e C convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro il Comune di M e W Spa ritenendoli responsabili, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i danni riscontrati nel fabbricato sito in (omissis), di proprietà della società attrice e condotto parzialmente in locazione dagli attori, e chiedendone quindi la condanna a realizzare tutti gli interventi necessari per risolvere le problematiche emerse e a risarcire i danni provocati. Parte attrice aveva dedotto, in particolare, che l’occlusione della rete fognaria comunale in occasione di fenomeni piovosi di notevole intensità, verificatisi una volta l’anno tra il 2012 e il 2014, aveva provocato un rigurgito di fango, acqua e liquami con conseguente allagamento della corte esterna del complesso immobiliare di proprietà e dell’appartamento abitato dai conduttori B e C, e produzione di sempre maggiori e più gravi danni; che, come accertato dal CTU in sede di ATP, la principale causa dei fenomeni esondativi doveva rinvenirsi nell’inidoneità del sistema fognario comunale a contenere le acque e ad assicurarne il naturale deflusso e smaltimento nonché, in misura minore, nella mancata regimentazione e raccolta delle acque piovane lungo la strada a monte dello stabilimento della A; che, pertanto, dovevano ritenersi responsabili dell’occorso il Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale proprietario e custode dell’impianto fognario generatore del danno e, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per avere omesso di porre rimedio alle inefficienze e disfunzioni del sistema fognario nonché, in via esclusiva o solidale, la W Spa quale gestore del servizio fognario acque reflue. Richiedevano condanna dei convenuti al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali. Si era costituito in giudizio il Comune di M, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stata affidata la gestione della rete fognaria alla W S.p.A. sin dal 30.01.2004, la quale doveva considerarsi responsabile in via esclusiva per il sinistro de quo e, comunque, in subordine, tenuta a manlevare e tenere indenne l’Ente convenuto; in via principale aveva chiesto il rigetto della domanda attorea sussistendo colpa assorbente degli attori nella determinazione dell’evento dannoso e, in subordine, in ogni caso il riconoscimento di una prevalente o quantomeno paritaria responsabilità in capo agli stessi, instando altresì per la chiamata in giudizio della propria Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile al fine di esserne manlevata. Si era costituita in giudizio anche la W S.p.a., eccependo in primis anch’essa il proprio difetto di legittimazione passiva - tenuto conto che la gestione delle acque meteoriche risultava di competenza esclusiva del Comune, non essendo mai stata delegata o affidata alla società convenuta –, con attribuzione quindi in capo all’Ente della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo e, in subordine, con riconoscimento del diritto a essere manlevata da ogni responsabilità; in via principale aveva concluso per il rigetto della domanda attorea poiché del tutto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, per la declaratoria del concorso causale prevalente o quantomeno paritario degli attori nella produzione dell’evento dannoso. Si era costituita infine la Assicurazione S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l’accertamento e conseguente declaratoria di non operatività della polizza assicurativa nel caso di specie, in forza delle esclusioni previste da varie disposizioni contrattuali, nonché la reiezione della domanda di manleva svolta dal Comune nei confronti della Compagnia e, in ulteriore subordine, l’applicazione all’obbligazione di garanzia delle limitazioni di massimale, degli scoperti e delle franchigie di cui alla polizza. All’esito dell’istruttoria svolta (articolatasi in una C.T.U. a integrazione di quella espletata nel procedimento di ATP e nell’acquisizione di documenti) il Tribunale rigettava tutte le domande, compensando integralmente le spese di lite tra le Giudice riteneva che i danni lamentati dagli attori fossero stati provocati da una serie di comportamenti degli stessi danneggiati tali da escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., tra cui: il posizionamento, solo nel 2016, di una valvola di non ritorno che impedisse il reflusso delle acque piovane dalla fognatura comunale a quella privata e di una pompa di sollevamento al fine di espellere l’eccesso di acqua piovana eventualmente presente nel tratto di fognatura privata; la mancata realizzazione, stante il più basso livello dell’immobile rispetto al piano stradale, di opere di presidio di portata maggiore rispetto a quelli esistenti; l’esecuzione non a regola d’arte dell’innesto della fognatura privata a quella comunale; in tale contesto, ad avviso del Tribunale, l’incremento del bacino di raccolta delle acque piovane rappresenterebbe soltanto una concausa inidonea a fondare il rapporto di causalità ex art. 2051 c.c., tanto più in considerazione del fatto che all’allagamento del 2014 - l’unico peraltro provocato con alta probabilità dal reflusso di acqua dal collettore fognario -, non ne erano seguiti altri almeno nell’arco di cinque anni. Avverso detta sentenza proponevano appello A, B e C, affidandosi a dieci motivi e deducendo: lacunosità della pronuncia, omissiva, carente e illogica, per mancata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze della CTU; omessa valutazione della dichiarazione confessoria ovvero ricognitiva da parte del Comune di M; errata o insufficiente motivazione circa l’omessa applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.; contraddittorietà della motivazione, errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e del relativo regime della prova nonché errato richiamo all’art. 41, co. 2, c.p. e fuorviante gestione dell’inquadramento giuridico dell’art. 2051 c.c.; insufficiente motivazione per essere state disattese le risultanze della CTU; errata motivazione con riguardo alla rilevanza del dislivello dell'immobile rispetto al piano stradale e all'impianto fognario; vizio di motivazione circa gli interventi effettuati dagli attori; gli appellanti chiedevano quindi la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le medesime conclusioni di cui al giudizio di primo grado e insistendo nelle istanze istruttorie non ammesse nel precedente grado. Si costituiva il Comune di M, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale ai fini della declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Ente convenuto e della responsabilità esclusiva della W Spa nella causazione del sinistro oggetto di causa nonché, in subordine, al fine di essere dalla stessa manlevata; riproponeva infine le domande spiegate in via subordinata nel giudizio di prime cure nei confronti degli appellanti ex art. 1227 c.c. e della Assicurazione Spa in forza del contratto assicurativo. Anche W S.p.a. si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, declaratoria della responsabilità esclusiva del Comune di M o comunque dell’obbligo dell’Ente a manlevare la società convenuta nonché, infine, l’accertamento del concorso causale prevalente o quantomeno paritario degli attori nella produzione degli eventi dannosi. Si costituiva infine l’appellata Assicurazione Spa, concludendo per il rigetto dell’appello e, in subordine, riproponendo eccezioni e deduzioni svolte nel giudizio di primo grado circa la non operatività del contratto assicurativo nel caso di specie, nonché per l’inammissibilità della domanda di garanzia assicurativa non essendo stata proposta dal Comune in forma di appello incidentale. Precisate le conclusioni come in epigrafe indicato, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dall’art. 190, co. 1, c.p.c., la causa è passata in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo, il secondo e il terzo motivo, gli appellanti censurano la decisione per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto dei fatti di causa nonché delle risultanze della espletata CTU, oltre che di quella svolta in sede di ATP, da cui sarebbe emerso che anche l’ allagamento avvenuto il 27.07.2014, dei locali e della corte esterna del complesso immobiliare di proprietà della A era stato provocato dall’incapacità della condotta fognaria comunale, per sottodimensionamento della rete stessa, a contenere il convogliamento delle acque, nonostante il parziale intervento effettuato dal Comune per porre rimedio alla problematica, non accompagnato però dalla realizzazione di griglie di raccolta delle acque piovane lungo la strada in corrispondenza della proprietà A per ridurre il fenomeno di dilavamento, come da impegno assunto dall’Ente stesso nello schema di transazione approvato con delibera n. 34/2014, accordo mai formalmente sottoscritto dalle parti. Con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, gli appellanti lamentano errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e del relativo regime dell’onere probatorio, deducendo che il Tribunale avrebbe disatteso la natura oggettiva di detta responsabilità, dovendo il danneggiato dimostrare unicamente il nesso di causalità materiale tra il bene in custodia e l’evento dannoso, così come effettivamente provato dagli attori, e non avendo il Comune di M mai contestato il proprio ruolo di proprietario e dunque di custode delle condotte fognarie, non rilevando ai fini dell’attribuzione in capo all’Ente della responsabilità ex art. 2051 c.c. la circostanza della gestione della rete fognaria da parte di W Spa. Con l’ottavo, il nono e il decimo motivo, infine, parte appellante denuncia insufficiente e comunque errata valutazione del compendio probatorio, in particolare delle risultanze della espletata CTU, anche con riguardo alla rilevanza attribuita all’elemento tecnico del dislivello dell’immobile rispetto al piano stradale nonché rispetto agli interventi effettuati dagli attori per limitare i danni al fabbricato, nonostante questi ultimi fossero dipesi principalmente dall’inefficiente capienza del collettore fognario comunale; lamentano gli attori che il Primo Giudice si sarebbe discostato dalle conclusioni raggiunte dal CTU all’esito dell’indagine peritale, omettendo di motivare in proposito. I motivi risultano infondati. La responsabilità ex art 2051 cc a cui si richiama in via principale la tesi dell’attore, ed ugualmente la responsabilità ex articolo 2043 cc , richiedono l’accertamento del nesso causale tra l’evento dannoso ed il fatto o comportamento attribuito a titolo di responsabilità custodiale o colposa. La derivazione causale non è provata atteso che, secondo CTU, i fenomeni di rigurgito denunciati quali fonte di danno da risarcire sono ricondotti non alla cosa in sé ( rete fognaria ) o al suo intrinseco dinamismo, ma all’interazione tra una serie di fattori, indicati come “concorrenti “ e tuttavia da valutare nello specifico di quanto accaduto Non risulta in particolare convalidata, quanto alla rete fognaria, la concorrenza, causale nella produzione di danni a carico degli attori, da ravvisare in tesi nel fatto che a seguito dell’incremento della densità abitativa e degli allacci fognari confluiti nella rete pubblica, del non adeguamento del collettore ovoidale di via Piave, della rilevata insufficienza degli interventi di aggiustamento realizzati nel corso degli anni, il collettore ovoidale posto sulla strada comunale di fronte alla proprietà A srl “non è in grado di smaltire “ la portata di acqua derivanti dal suo bacino di raccolta. Detta conclusione, tecnicamente argomentata dal CTU con dati relativi alla capacità di raccolta , ed alla restrizione dei periodi di rischio di ritorno, se in pressione, nell’arco di 2 - 3 anni , con conseguente fenomeno di rigurgito ad allagamento (ad intervalli sensibilmente inferiori a quelli da valutarsi come adeguati secondo la disciplina di settore), costituisce condizione predisponente, nel concorso di fenomeni metereologici ritenuti eccezionali, e soprattutto di modi d’essere della proprietà privata e di opere sin dalla edificazione, riguardanti le modalità dell’allaccio della fognatura privata alla rete pubblica, il posizionamento dell’immobile , la collocazione dell’alloggio del custode al piano terra dell’immobile , inferiore di circa 100 - 120 cm al livello della strada. Va rilevato che la rete fognaria non risulta aver subito occlusioni o danneggiamenti in occasione degli eventi atmosferici in questione, definiti dal CTU come eventi eccezionali per la quantità di acqua riversata a terra in tempi concentrati, avuto riguardo ai dati delle precipitazioni dell’ultimo trentennio. Riferisce il CTU che in presenza di fenomeni metereologici particolarmente intensi e brevi il collettore fognario non è in grado di smaltire la portata di acque provenienti da monte, la condotta entra in pressione comportando il reflusso di acqua verso la fognatura privata ed il conseguente allagamento con fenomeni di rigurgito. Riferisce il CTU che la collocazione di un piano abitabile al di sotto della quota stradale ha determinato il rischio di allagamento per la esposizione al pericolo di afflusso di acqua da via Piave dai terreni circostanti (risultato tuttavia di modesta incidenza rispetto ai fenomeni in questione e adeguatamente fronteggiato dalle opere fise di contenimento esistenti) e di riflusso delle acque dal collettore comunale alla fognatura privata; su quest’ultimo aspetto viene evidenziato che l’ innesto della fognatura privata al collettore comunale è posto a soli 40 cm al di sopra della quota di scorrimento e che, in considerazione delle quote di allaccio della fognatura privata al collettore comunale e della quota del piano terra e della corte del fabbricato rispetto alla fognatura, in caso di entrata in pressione del collettore comunale le acque defluiscono verso la fognatura privata , verso il piano terra e la corte del Fabbricato A srl; il fenomeno era ipotizzabile già all’epoca di costruzione del fabbricato, si è progressivamente aggravato con il passare degli anni quando il collettore comunale ha subito un sovraccarico idraulico. La tubazione proveniente dalla proprietà privata si innestava all’epoca dei fatti, in assenza di pozzetto, direttamente sul collettore comunale ovoidale. La mancanza di valide adeguate opere di presidio nella proprietà danneggiata, necessarie e prevedibili per lo stato di esposizione a rischio della proprietà medesima, è risultata di valenza decisiva, atteso ché dal momento, nel 2016, del posizionamento nell’allaccio della proprietà privata di una valvola di non ritorno, che aveva formato oggetto di una bozza di accordo nel 2013 tra Comune e privato, non si sono più verificati fenomeni di allagamento. Risulta essere stata inserita, collocata in apposito pozzetto, una valvola di non ritorno che impedisce il riflusso delle acque piovane dalla fognatura comunale alla privata , e collocata una pompa di sollevamento che espelle l’eccesso di acqua piovana eventualmente presente nel tratto di fognatura evitando fenomeni di allagamento interno. Tanto evidenza la inidoneità dell’allaccio nella parte di privata proprietà, mantenuto negli anni privo di accorgimenti semplici e di modesto impatto economico , costituenti cautela ordinaria esigibile dall’utente del bene pubblico, in ragione dello stato della proprietà e della quota dell’allaccio, dell’uso abitativo a quota inferiore al livello stradale, dalla collocazione del fabbricato ad una quota significativamente inferiore a quelle delle proprietà confinanti, tale da far presumere, secondo CTU, che nella costruzione sia stato effettuato uno scavo di sbancamento di circa 40 - 50 cm. Risulta indimostrato il nesso causale tra l’impianto fognario in custodia del convenuto Comune di M e l’evento dannoso, considerato che , come osservato in sede interpretativa , lo stato di non conformità del bene in custodia a specifiche regole di cautela non è sufficiente a fondare titolo di responsabilità (“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro” Cass .n 15447/23), derivandone che nella specie la indicata condizione generale del bene pubblico impianto fognario comunale di inadeguatezza, per sovraccarico, a fronteggiare afflussi di acqua particolarmente intensi in caso di eventi metereologici eccezionali, viene elisa sul piano causale dalla preminente valenza eziologica di specifici connotati di esposizione a rischio e mancate cautele da parte del danneggiato. La domanda di risarcimento degli attori è inaccoglibile per i motivi sin qui esposti oltre che per ragioni successive in ordine logico, che risulterebbero tuttavia idonee a determinare rigetto anche secondo il principio della “ragione più liquida”. Deve invero rilevarsi che le contestazioni riproposte in questo grado dai convenuti in ordine alla congruità ed alla prova dei danni trovano riscontro nell’esame degli atti e nelle valutazioni del CTU. Dalla disamina del compendio probatorio risulta indimostrato il nesso causale tra gli asseriti danni e i fenomeni alluvionali di cui sopra, non avendo la A fornito elementi univoci, concreti e significativi attestanti qualità e quantità del pregiudizio per danneggiamento di mobili ed immobili in diretta dipendenza dei fatti. A sostegno della domanda di risarcimento risulta prodotta documentazione consistente in fatture e preventivi (omissis preventivi); come osservato dall’ausiliario su specifico quesito, esaminata la documentazione disponibile (il riferimento è a raccomandate inviate dalla società attrice al Comune di M in cui si denunciano i fenomeni di allagamento dei locali di proprietà, ad un verbale di sopralluogo di un perito della Assicurazione spa per l’episodio datato 01.10.2012, per l’episodio del 27.08.2013, da rilievi fotografici che mostrano l’allagamento dei locali interni e della parte esterna del fabbricato al piano seminterrato) non è possibile stabilire nesso di causalità tra gli interventi effettuati o spese sostenute e richieste, e le conseguenze dei lamentati fenomeni di allagamento, in mancanza di accertamenti sullo stato dei luoghi eseguiti nell’immediatezza degli eventi; le fatture sono emesse dal 2015 in poi, presentano solo in parte generica attinenza ad opere conseguenti agli eventi dedotti, per talune voci è stata rilevata dal CTU la mancanza di qualunque riferimento in atti a danni subiti dalle componenti oggetto di recupero o riparazione, i preventivi non documentano , se anche pagati , un esborso - conseguenza, la solo generica attinenza ad opere non consente di accertare il danneggiamento effettivo delle componenti (si veda ad esempio piscina e porte ), per talune voci sono indicati costi di sostituzione per componenti ( porte ) che non risultano essere state tutte sostituite. Gli appellanti non risultano aver dimostrato né la entità e specifica causale di esborsi, né la diretta correlazione e riconducibilità, con un ragionevole grado di certezza, alle esondazioni seguite agli eventi atmosferici verificatisi nelle date indicate. Né d’altra parte vi sarebbe supporto probatorio nell’an e nel quantum alla richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale di natura personale da parte di B e C, di danno all’immagine per la persona giuridica. L’appello spiegato in via incidentale dal Comune di M affinché sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata dagli appellanti, pur restando assorbito dall’esito del giudizio sull’appello principale, non risulterebbe fondato, stante la qualifica in capo all’Ente di proprietario e custode della condotta fognaria pubblica, non valendo ad escluderne l’attribuzione la gestione del servizio idrico integrato da parte della società W. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra appellanti ed appellati, liquidate come da dispositivo, compensate nel rapporto tra appellante incidentale ed W. (omissis)

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