Risarcimento del danno materiale e morale da reato in sede civile – danni materiali – esclusione – ragioni – danno morale degli eredi in proprio – esclusione – ragioni - sentenza penale di appello di NdP per abolitio criminis – irrilevanza sul diritto risarcitorio – prescrizione della azione risarci

7.5.2024 Tribunale di Bologna – Sent. 1344/2024 – Est. Marconi

21/05/2024

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia, quanto al merito: - Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13.10.23 (“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, richiamata ex art. 654 c.p.c. la falsità della scrittura privata a firma apocrifa di A e dei suoi contenuti come anche acclarato con sentenza Corte di Appello di Bologna n. (omissis), passata in cosa giudicata, emessa nel contraddittorio delle odierne parti, in subordine e salvo gravame valutata la falsità dell’atto (omissis) 2001, come contestato in sede penale ex art. 485 c.p. e stante l’abolitio criminis intentata, anche ex art. 2947 c. III c.c., ai fini civilistici risarcitori, condannare il convenuto, ex 2043-2056-2059-1226 c.c., al risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza del fatto illecito, continuato per il periodo dal 2001 al 2015 da Ada quantificarsi quanto al danno materiale in € (omissis) oltre ad € (omissis), questi ultimi per spese vive legali e peritali composte come a fatture in atti, in favore dei convenuti in iure hereditatis del defunto A, nonché subiti in via diretta dagli attori nel periodo dal 2001 al 2021 in € (omissis). Condannare altresì il convenuto al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali subiti in proprio dagli attori e iure hereditatis dal defunto A, per identico periodo, da quantificarsi in € (omissis) quanto a F ed € (omissis) iure proprio per i convenuti, e così la totale somma di complessivi € (omissis) compensando le somme liquidande con qualsiasi somma si rinvenisse a credito del convenuto. In subordine liquidare la diversa somma che si ravviserà di ragione e di legge, all’esito della istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Vittoria delle spese di lite”). - Parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.10.23 (“Voglia il Tribunale di Bologna, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: In via pregiudiziale di rito dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art.164, comma 1 e 4 c.p.c. In via preliminare accertare e dichiarare, la prescrizione del diritto al risarcimento azionato nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; In via principale, rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto oltre che integralmente sprovviste di prova tanto in ordine all’an quanto in ordine al quantum per tutti i motivi meglio indicati in tutti i richiamati atti defensionali. Conseguentemente condannare gli attori ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa, ovvero al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, gravati oltre IVA e CPA come per legge”). Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. N, B, C e D hanno convenuto innanzi all’intestato Tribunale F al fine di vedere accolte, nei confronti di quest’ultimo, le seguenti conclusioni: (omissis). 2. In particolare, gli odierni attori agiscono quali eredi di A per danni non solo iure hereditario, ma anche iure proprio. Il loro comune dante causa avrebbe sostenuto economicamente il fratello, F, direttamente o finanziando società a lui riferibile, W s.r.l., nel corso degli anni dal 1991 al 1996, con prestiti di oltre (omissis) di euro, garantiti da assegni e cambiali. Poiché il fratello, nel 2001, stava conferendo i propri beni in un fondo patrimoniale e teneva comportamenti ritenuti da A sintomatici della volontà di sottrarsi agli impegni restitutori assunti nei suoi confronti, chiedeva al fratello F la restituzione delle somme mutuate. Quest’ultimo replicava facendo scrivere dal proprio legale ((omissis), che, in tesi attorea, si era reso responsabile del confezionamento di scritture con sottoscrizione false anche in altre vicende) che, con scrittura privata del (omissis)2001, apparentemente sottoscritta dalle parti, (omissis), queste ultime avrebbero dato atto della definizione di ogni pregresso rapporto. Essendo, pertanto, evidente la volontà del fratello di non restituire alcunché, A aveva dato corso ad azioni monitorie nei confronti di quest’ultimo e della W s.r.l., volte al recupero delle somme mutuate. Segnatamente, parte attrice specifica che << Avverso i due predetti decreti ingiuntivi proponevano opposizione F e W s.r.l. (doc. n. 9 e 10), affermando di non essere debitori per avere già corrisposto ad A molto più di quanto dovutogli. Unico elemento a sostegno di tale affermazione era la produzione in atti da parte dell'opponente di una fotocopia della scrittura privata asseritamente sottoscritta da A in data (omissis)2001, dalla quale risultava che A si dichiarava interamente soddisfatto di ogni suo credito verso F e la società di quest'ultimo, W S.r.l., peraltro addirittura confessando di aver posto in essere condotte criminose in danno del fratello per aver preteso interessi usurari. …Lo scritto (cfr. doc. n. 1) appariva prime facie sicuramente apocrifo, dato che nessuno, in possesso di normali facoltà mentali, avrebbe sottoscritto un simile testo, dai contenuti infamanti ed incriminanti. A, ultra settantenne, una fortunata vita di imprenditore alle spalle, all’epoca in piena attività, era uomo altresì di grande esperienza di vita e di ottima cultura, che mai avrebbe suggellato con la propria sottoscrizione un simile cumulo di assolute falsità (inoltre la singolarità della cifra scritta nella lettera del (omissis)2001 assolutamente errata che mai il sig. A avrebbe sottoscritto). Peraltro, nella fotocopia prodotta, la asserita sottoscrizione di A si presentava appena percepibile, visibile solo a tratti, rendendosi perciò impossibile ogni esame e valutazione della asserita sottoscrizione. Costituendosi nei due giudizi di opposizione (doc. n. 11-12), nella totale certezza di non aver mai visto e tanto meno sottoscritto la scrittura prodotta in copia da controparte, A negava tempestivamente in toto l'autenticità di detto documento nel contenuto e nella sottoscrizione, contestando la conformità all'originale della fotocopia prodotta e comunque disconoscendo espressamente la sottoscrizione a lui pretesamene attribuita… Al contempo, a fronte della mera produzione della informe fotocopia della scrittura, in data (omissis) 2002 A presentava atto di denunzia -querela all'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, per i reati previsti e puniti agli artt. 81, 488, 485, 368, 595 c.p.. Tale procedimento, unitamente a quello analogo instaurato a seguito della denuncia presentata in data 21.2.2002 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, sono stati tuttavia successivamente archiviati per lo spirare del termine d'indagini, non essendo mai stato rinvenuto l'originale del documento, oggetto dei reati denunciati, rendendosi così impossibile ogni accertamento, in assenza del corpo del reato e della impossibilità di accertarne la falsità. …Nei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale civile di Ravenna, a fronte della contestazione di conformità e del disconoscimento formulato da A, F è stato ripetutamente invitato a produrre l'originale della scrittura depositata in fotocopia, necessario al fine di dar corso alla verificazione della scrittura ai sensi dell'art. 214 ss. F ha tuttavia sempre ricusato la produzione dell'originale, che nemmeno ha mai esibito nelle numerose udienze tenutesi, ..Con sentenza n. 1031/2005 del 4.11 il Tribunale di Ravenna respingeva l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 225 del 16.3.2002 con relativa condanna di F al pagamento in favore di A della somma di Euro (omissis), oltre alle spese processuali liquidate in complessivi € (omissis) (doc. n. 13). Analogamente, W S.r.l. e F venivano condannati sempre dal Tribunale di Ravenna con sentenza 219/2008 al pagamento in favore di A della somma di € (omissis) oltre accessori e spese legali liquidate in € (omissis) (doc. 14), all’esito del secondo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo… In forza delle predette sentenze di primo grado, il Sig. A agiva in via esecutiva sul patrimonio del fratello F, nonché su quello di W srl, solo dopo aver iniziato procedure esecutive ha peraltro ottenuto il pagamento di quanto dovuto da F relativamente al credito portato da sentenza Trib. Ravenna 1031/2005, mentre è tutt’ora pendente opposizione all’esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Castrovillari relativamente alla posizione di W srl… F impugnava la sentenza del Tribunale di Ravenna 1031/2005 avanti la Corte di Appello di Bologna, ove il giudizio è tutt’ora pendente, sia pure sospeso, al n. (omissis) R.G., riproponendo i medesimi assunti difensivi già formulati in primo grado e quindi affermando di non essere debitore stante il contenuto della contestata scrittura in data (omissis)2001. Ormai palese l'inevitabile necessità di tentare il tutto per tutto, F finalmente produceva in originale, consegnandola in plico chiuso in Cancelleria, la scrittura (omissis)2001 e A ne chiedeva la verificazione… Il deposito avveniva nel dicembre 2006. Nel giudizio di appello si costituiva A (doc. n. 16), eccependo in via preliminare, tra l'altro: - la rinuncia definitiva in primo grado a valersi della scrittura in data (omissis)2001 da parte di F per non aver mai prodotto l'originale; - l'inammissibilità in appello della produzione dell'originale e dell'istanza di verificazione della scrittura, in spregio alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.; - l'irritualità ed inammissibilità del documento originale depositato in plico chiuso. Nel merito, l'appellato A ha confermato la falsità della scrittura prodotta in originale, espressamente disconoscendone la relativa sottoscrizione e esponendo altresì i numerosi e incontestati elementi fattuali che confermavano la falsità della firma e del contenuto della scrittura. …Analogamente W srl e F, con identiche motivazioni, impugnavano la sentenza Trib. Ravenna 279/2008, propugnando identici motivi di gravame (doc. 17), cui resisteva A con identiche motivazioni (doc. 18) rubricato al n. (omissis) R.G…. La Corte di Appello di Bologna, nonostante le eccezioni dell'appellato, con ordinanza depositata in data 19.2.2007 ammetteva la verificazione della scrittura (omissis)2001 prodotta dall’appellante in originale e disponeva consulenza tecnica grafologica affidala alla Dott. (omissis) di Bologna, al fine di verificare l'autenticità della firma disconosciuta. All'esito dell'indagine peritale, condotta nel periodo estivo con frettolosità e tanta approssimazione, la CTU (doc. n. 19) concludeva, in maniera palesemente erronea e superficiale, per la autografia della sottoscrizione, limitando peraltro l'indagine peritale alla riconducibilità del “disegno” della sottoscrizione in contestazione alle caratteristiche grafiche di firma dell'appellato, senza svolgere alcun esame o accertamento sotto gli ulteriori profili - pure tempestivamente contestati ed eccepiti -riguardanti la "artificiosità" della pretesa firma, così senza avvedersi neppure che la presunta sottoscrizione non è in verità altro che una riproduzione meccanica, per quanto abile, di altra firma autografa di A, come si spiegherà più avanti dettagliatamente… La prova documentale della falsificazione perpetrata ai danni di A si è peraltro avuta attraverso l'attento esame di una copia fotostatica, dallo stesso conservata per il proprio archivio personale, della lettera inviata al fratello F in data (omissis)2001 (doc. n. 5)… A sostegno delle proprie contestazioni, all'udienza del 9.10.2007 l'appellato A ha prodotto la sopra richiamata lettera raccomandata a/r datata (omissis)2001, la quale riporta una sottoscrizione, ben più netta nel tratto, di A, che risulta ictu oculi esattamente sovrapponibile a quella vergata sul documento (omissis)2001 della cui falsità si discute, e che quindi confermava la dedotta apocrifia della sottoscrizione contestata, dato che la firma della lettera datata (omissis)2001 risulta chiaramente essere il modello usato per confezionare la falsa sottoscrizione della scrittura (omissis)200l. Si precisa che detta missiva - in precedenza negletta poiché di contenuto totalmente irrilevante ed estraneo alla vicenda - è stata prodotta solo alla richiamata udienza del 9.10.2007, fissata peraltro per le osservazioni alla CTU, in quanto reperita - tra le innumerevoli carte di corrispondenza e documenti vari accumulati negli armi da A con riferimento alla vicenda che ci occupa, solo all'esito di ricerche mirate che è stato possibile effettuare solo dopo l'inizio del giudizio di appello. Infatti, nella fotocopia della scrittura prodotta in primo grado - l'unica fino a quel momento disponibile per la difesa dell'esponente, la firma di A risultava praticamente illeggibile, a causa del tipo di inchiostro utilizzato, di colore grigio chiaro (colore già alquanto inusuale), appena percepibile sull'originale e quasi invisibile nella riproduzione in fotocopia. Anche tale circostanza rendeva oltremodo ardua, opportunamente e volutamente, riteniamo, nella abile strategia del convenuto, ogni verifica e confronto con le carte in possesso di A. Proposta avanti il Tribunale di Locri querela di falso con atto di citazione 23.1.2008 cui A era costretto al fine di acclarare la falsità della scrittura (omissis)2001 (doc. 21), erga omnes, la Corte di Appello di Bologna sospendeva ex art. 295 c.p.c. il giudizio di appello R.G. 1646/20006 con ordinanza 13.6.2008 (doc. 22) fino a che il relativo giudizio di querela di falso proposto da A avanti il Tribunale di Locri non fosse definito con sentenza passata in giudicato. Analogamente disponeva l’Ecc.ma Corte di Appello di Bologna nel procedimento 2239/2008 R.G… Con sentenza 169/2020 del 26.2.2020 il Tribunale di Locri dichiarava la falsità del documento, condannando F al pagamento delle spese di lite (doc. 23). La sentenza è stata appellata da F (doc. 24) e si sono costituiti gli eredi di A (doc. 25). Il giudizio avanti la Corte di Appello di Reggio Calabria è tutt’ora pendente… Va rilevato che sulla falsità materiale della sottoscrizione della scrittura datata (omissis)2001, rilevabile dall'esame della scrittura e dalla sovrapponibilità della sottoscrizione impugnata a quella della missiva datata (omissis)2001, non sussistono dubbi, e la stessa è stata accertata, con efficacia di giudicato, dalla sentenza Corte di Appello Penale di Bologna 5019/2018 (doc. 2), come si dirà più oltre. Basti rilevare che la falsità della scrittura impugnata, in quanto contraffatta nella sottoscrizione di A, e falsa anche nel suo contenuto intrinseco, è stata dimostrata da prove dirette e da molteplici riscontri oggettivi, comprovati documentalmente, che nella loro valutazione d'insieme appalesano l'apocrifia della sottoscrizione contestata e non possono che condurre alla conferma dell'accoglimento della dispiegata querela… In primo luogo, la falsità della firma in contestazione è comprovata dall'esame diretto della scrittura contestata, volto ad accertare se il segno grafico indicato quale sottoscrizione sia o meno effettivamente una "firma", cioè il prodotto di un'attività manuale di scrittura spontanea. Tale verifica, evidentemente pregiudiziale a quella -logicamente successiva -relativa all'indagine circa la paternità della firma, è stata totalmente obliterata dalla prima CTU Conte. Sotto tale profilo, va affermato che il segno grafico apposto in calce alla scrittura datata (omissis)2001 e apparentemente rappresentante la firma di A non è frutto di un gesto manuale, tanto meno del medesimo, bensì in realtà mera copia o riproduzione meccanica, per decalco o mediante tecnica di stampa, di altra firma autentica dell'odierno attore, e precisamente della sottoscrizione presente in calce alla sopra richiamata missiva inviata in data (omissis)2001 dall'attore al fratello F ed alla moglie X; quest'ultima sottoscrizione, certamente autografa, è chiaramente il modello usato per confezionare la falsa scrittura (omissis)2001, risultando ictu oculi le due firme perfettamente "sovrapponibili" …L'affermazione della falsità della sottoscrizione in esame è quindi documentalmente comprovata e immediatamente rilevabile dalla verifica della perfetta sovrapponibilità della sottoscrizione contestata alla firma - certamente genuina - in calce alla richiamata missiva (omissis)2001: in forza del principio - pacifico e condiviso unanimemente - della impossibile coincidenza di due firme, una di esse è stata sicuramente "riprodotta" manualmente o artificialmente… non è credibile l'opposta ipotesi: la firma in calce alla scrittura (omissis)2001 non può essere stata utilizzata per riprodurre la sottoscrizione presente sulla missiva datata (omissis)2001, poiché il tratto della prima è ben più largo, evanescente e irregolare, e soprattutto, presenta interconnessioni con il testo stampato, che non consentono di "isolare" la sottoscrizione e "fotoriprodurla" in campo bianco su altro documento mantenendone la perfetta integrità e coincidenza del segno, tanto meno nel segno netto, marcato e sottile - tipico di penna - della missiva datata (omissis)2001..>>. Con sentenza n.169/2020 il Tribunale civile di Locri ha accolto la querela di falso proposta da A, dichiarando la falsità della scrittura (omissis)2001 relativamente alla sottoscrizione a nome di A appostavi in calce, recependo le osservazioni di cui sopra del dante causa degli odierni attori. In tesi attorea, anche se tale sentenza è stata appellata, <<è comunque una autorevole conferma di quanto già statuito, con autorità di giudicato dalla sentenza Corte di Appello Penale di Bologna 5019/2018 (ritenuta univalente ex art. 654 c.p.p. e sufficiente a fondare la querela di falso secondo la sentenza Trib. Locri 169/2020 – v. in particolare da pag. 16 a pag. 20)… Da tale sentenza Tribunale di Locri 169/2020, esecutiva e non sospesa, scaturisce altresì un credito di € (omissis) che gli odierni attori vantano nei confronti di F unitamente ad ulteriori € (omissis), dovute per la liquidazione della costituzione di parte civile portata dalle sentenze penali Trib. Bologna 3016/2014 e Corte Appello Bologna 5019/18, e così complessivamente € (omissis) e che intendono in ogni caso opporre in compensazione legale nei confronti della pretesa creditoria di € (omissis) infondatamente iattata da quest’ultimo con lettera (omissis)2021… Nelle more del procedimento Trib. Locri definito in primo grado con sentenza 169/2020, a seguito di denuncia penale presentata da A alla Procura della Repubblica di Bologna in data (omissis)2008 in relazione ai fatti relativi alla falsificazione della propria sottoscrizione apposta alla scrittura (omissis)2001, fu avviato il procedimento penale n. 3502/2008 RGNR. a carico di F, poi rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 48, 56 e 479 c.p. (capo A) e di cui all’art. 485 c.p. (capo B), commessi in danno di A(doc. 28) avanti il Tribunale Penale di Bologna. Nel corso di tale procedimento penale è stata svolta una consulenza grafologica affidata alla dott.ssa (omissis), depositata in data (omissis)2008 (doc. 26), la quale ha accertato la falsità della firma oggetto di contestazione, in quanto realizzata tramite l’utilizzo di un timbro riproducente la firma di A, tratta da altro documento - la missiva del (omissis)2001 - utilizzato come matrice. Tale conclusione è stata poi confermata e ulteriormente avvalorata all’esito del successivo “supplemento d’indagine” affidato alla Dott.ssa (omissis), depositato in data (omissis)2009 (doc. 27), la quale ha escluso in radice che la firma della scrittura datata (omissis)2001 possa essere stata eseguita manualmente, nemmeno tramite l’uso di un pennarello, sconfessando quindi l’unica tesi difensiva proposta dai consulenti di F. 32) Con sentenza n. 3016/2014, depositata il 3.9.2014 il Tribunale penale di Bologna (doc. 3): - ha accertato la falsità della scrittura; - ha accertato la responsabilità di F per i reati contestati, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione; - ha condannato altresì l’imputato al pagamento delle spese legali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile A, liquidati in via provvisionale in € (omissis). L’accertamento della falsità della sottoscrizione è emerso in termini di assoluta e oggettiva incontrovertibilità dalla motivazione della sentenza menzionata, che sul punto è fondata non solo sulla solida prova oggettiva offerta dagli accertamenti scientifici compiuti dalla dott. (omissis), ma anche sulle risultanze probatorie acquisite in sede dibattimentale e sulla loro compiuta ed ineccepibile valutazione logica. …Sull’appello della richiamata sentenza penale di primo grado, proposto da F, si è pronunciata la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 5019/2018 del 6.11.2018, depositata il 9.11.2018 (doc. 2)… La Corte di Appello ha confermato l’accertamento della falsità della firma in contestazione, pur ritendo di riformare la condanna di primo grado: - quanto al capo di imputazione sub A), la Corte ha ritenuto di escludere la responsabilità penale dell’imputato, pur a fronte dell’accertata falsità, in base al ragionamento per cui il Giudice di Appello civile sarebbe stato indotto in errore non dalla scrittura falsificata prodotta da F in causa, bensì dall’erronea valutazione formulata dalla CTU Dott. (omissis) di pretesa “autenticità” della firma. - quanto al capo B), fermo l’accertamento dei fatti contestati, ha rilevato l’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 485 c.p. per effetto del d.lgs. n. 7/2016, da cui ha fatto conseguire l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più previsto come reato, e non già perché il fatto non sussiste o non sia stato da lui commesso. Tale sentenza di appello, in difetto di impugnazione, è divenuta irrevocabile in data (omissis)2018… Nel frattempo, la falsificazione della sottoscrizione della scrittura datata (omissis)2001 è stata altresì accertata, in termini altrettanto incontrovertibili, anche dal Tribunale Penale di Locri che, agendo d’ufficio senza querela di parte, in relazione a tale fatto e alle vicende ad esso collegate, con sentenza n. 853/2016 ha ritenuto F responsabile per il reato di calunnia ai danni di A, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione e al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € (omissis), e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile. Pur pendente appello dell’imputato, trattasi comunque di un ulteriore autorevole riscontro, ancorché non coperto da giudicato, della falsità perpetrata da Francesco D’Agostino… Va poi soggiunto che sia il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Locri, che il GIP del medesimo Tribunale, sulla scorta delle stesse indagini tecniche sopra richiamate, hanno archiviato una denuncia per calunnia sporta da F nei confronti di A… molto rapidamente ed in sintesi, si intendono evidenziare i danni materiali subiti dal de cuius degli attori, dal 2001 sino al suo decesso, intervenuto in (omissis) in data (omissis)2015 iure hereditatis, nonché dagli stessi eredi in proprio, dal 2001 alla attualità, tutti conseguenza diretta del falso fabbricato dal convenuto, iure proprio. A) In primo luogo, solo in virtù della fabbricazione prima e della produzione poi, nel 2006, dell’originale del falso (omissis)2001, A prima e gli attori poi hanno dovuto affrontare, oltre alle spese legali e tecniche ingentissime, per gli innumerevoli processi civili e penali ancora in corso, una tensione e uno stress che si è prolungato per venti anni e tutt’ora perdura. Le spese legali e tecniche non sono oggetto di domanda risarcitoria ma tale derivato forte disagio e sofferenza può e deve essere risarcito. B) In secondo luogo, hanno dovuto affrontare spese legali e tecniche peritali di parte nei procedimenti penali incardinati a Locri e Bologna, e dai quali sono scaturite sentenza Trib. Locri 853/2016, ancorché in pendenza di attuale appello, e C. Appello di Bologna 5019/2018. Si fa presente che relativamente al processo penale connesso alla sent. Trib. Locri 853/2016, e per il ristoro dei danni relativi, pendendo costituzione di parte civile, non si intende farne oggetto di ristoro in questa sede. C) Hanno dovuto affrontare ulteriori spese legali per la redazione delle due querele, archiviate per ragioni meramente processuali (mancato reperimento dell’originale scrittura (omissis)2001) l’una depositata avanti la Procura della Repubblica di Ravenna in data 1.7.2002; l’altra avanti la Procura della Repubblica di Pesaro depositata in data 21.2.2002… Le sole spese vive affrontate per consulenze e difese penali e dei CT di parte grafologici sopra ricordate è stata pari ad € (omissis), somma di cui si chiede il ristoro… Vero è infatti che, ancorché il fatto-reato si sia consumato con il deposito dell’originale in lite avanti la Corte di Appello di Bologna nell’anno 2006, non è men vero che già con lettera firmata dal Prof. (omissis) in nome e per conto di F, si faceva riferimento ad una pretesa scrittura privata datata (omissis)2001, sottoscritta tra i due fratelli a definizione di ogni pregresso rapporto di credito, e utilizzata sia per resistere al pagamento dell’importo di € (omissis) dovuto dall’attore a A, sia per resistere al pagamento dell’importo di € (omissis) dovuto da W srl. …A distanza di esatti venti anni, ancora pendono i giudizi in Corte di Appello di Bologna scaturiti da tale falsa scrittura, unico argomento difensivo del convenuto, utilizzato in entrambi i contenziosi civilistici, nonché, anch’esso in fase di Appello avanti la Corte di Reggio Calabria, relativo alla querela di falso. I processi penali affrontati sono stati due, uno a Locri l’altro a Bologna, entrambi in due gradi. Si aggiunge il subito procedimento incardinato su denunzia di F avanti la Procura della Repubblica di Locri, conclusosi con archiviazione del GIP… Poiché l’importo oggetto del contendere è pari in complessivo ad € (omissis) oltre interessi, il danno materiale, può essere quantificato, in via equitativa in un importo pari all’0,5 % del credito in ragione di anno e così, sino al (omissis)2021 in € (omissis) in ragione di anno sia relativamente al de cuius che per gli eredi in proprio e così per anni 15+20, in € (omissis) complessivi oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o in quella misura maggiore o minore che si ravviserà di ragione o di legge e con riserva di pretendere in separato giudizio i danni ulteriormente maturati a tale titolo… Si aggiunge il danno morale ed immateriale al prestigio, all’onore e all’immagine di A, richiesta iure hereditatis dagli odierni attori, anche in termine di patimenti e di sofferenze morali e spirituali che A ha dovuto subire a causa del falso. Vero è infatti che tale testo, autoaccusatorio da parte di A di una turpe operazione usuraria nei confronti del fratello fu mostrato con tutta la possibile enfasi dal convenuto a tutto il nutrito stuolo di parenti stretti di A, specie ai molti residenti a (omissis) e dintorni, e dunque a contatto quotidiano con il convenuto, che diuturnamente e tutt’oggi continua a professare la autenticità del testo, dichiarato falso dalla giustizia penale e civile (ancorché l’ultima querela di falso non già ancora passata in cosa giudicata)… Tale situazione ha pesato su A come un macigno per 15 anni, sugli attori iure proprio pesa tutt’ora Si aggiunga che A ha sempre aiutato, non solo economicamente, il fratello F, salvandolo in più occasioni dalle conseguenze delle sue disastrose esperienze imprenditoriali… presenza rarefattasi in S di A negli ultimi lustri della sua vita e la frequentazione con i suoi parenti colà insediati è stata in realtà una diretta ed esclusiva conseguenza della condotta criminosa del convenuto e del suo falso, che ha fratturato irrimediabilmente la coesione della famiglia allargata (omissis), un nucleo di alcune decine di familiari (fratelli, sorelle, rispettivi consorti, nipoti, loro mogli, ecc. ecc.). Per tutti, e sino al 2001, Aera l’indiscusso capo carismatico, al quale tutti ricorrevano, non solo nei momenti di difficoltà economica, per la sua specchiata rettitudine morale la notoria saggezza ed equilibrio, e per la vita irresponsabile condotta. Di colpo, dal 2001 in poi, l’attività criminosa del fratello ha portato totale sconcerto e confusione nei (NdR parenti) e anche in molti di coloro che nella Provincia di (omissis) da decenni lo conoscevano e stimavano. Molti familiari si schierarono apertamente contro di lui, dopo che F diffuse la falsa scrittura. In molti, più o meno apertamente, si insinuarono, nei casi più favorevoli, dubbi e perplessità sulla sua moralità… Tutto ciò perdurò e patì A dal 2001 al 2015, ingiustamente ed a cagione del falso confezionato e ostentato dal convenuto. Tutto ciò analogamente, patirono anche la moglie e i tre figli, anche in proprio e tutt’ora subiscono … Il danno immateriale, peraltro già quantificato nella sentenza Tribunale Penale di Bologna 3016/2014 in una inusualmente elevata provvisionale di € (omissis), che andrà ritenuta quale acconto sul maggiore avere risarcitorio oggi richiedendo, è stato per A ingentissimo, acuito, dal 2007, dalla improvvida quanto erronea CTU eseguita dalla dott.ssa (omissis), officiata dalla Corte di Appello Civile di Bologna… Il danno morale tutt’ora in atto è particolarmente grave, perché ha colpito pesantemente, come sopra detto, una persona innocente, nonché anche in proprio gli odierni attori, è stato perpetrato con dolo specifico e intenso, al fine di evitare il pagamento di una somma che, con gli interessi, era superiore agli € (omissis) ed è stato peraltro diretto ad infangare gratuitamente una persona notissima e stimata, non solo nella Provincia di Reggio Calabria come persona operosa, onesta, vittima della criminalità organizzata, e per tale ragione, per non piegarsi ad essa, costretto ad un volontario esilio dal suo paese natale. …Si soggiunga che il falso è ancora più odioso perché, ai fini di contrastare la pretesa restitutoria del fratello, a Francesco sarebbe bastato fabbricare un semplice atto di transazione e quietanza che desse atto della restituzione del debito, mentre invece si studiò pure di infamare il fratello quale strozzino… Si stima equo quantificare, iure hereditatis per il periodo dal novembre 2001 al 2015 ed in proprio, per il periodo dal novembre 2001 ad oggi, il danno immateriale sopra illustrato in € (omissis) per A in ragione di anno ed in somma di € (omissis) ciascuno in ragione di anno iure proprio per gli attori, e così € 150.000 iure hereditatis ed € (omissis) iure proprio oltre interessi e rivalutazione sino al saldo od in quella somma maggiore o minore che si ravviserà, anche all’esito dell’espletanda istruttoria, di ragione e di legge…>>. 3. Si è costituito F rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Bologna, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzi PREGIUDIZIALE DI RITO, dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 164, comma 1 e 4 c.p.c., e, per l'effetto, fissare un termine per l'integrazione della stessa da parte (omissis) ai sensi RITO, considerata la stretta pregiudizialità tra il giudizio di querela di falso iscritto al nr.323/2020 di Registro Generale della Corte di Appello di Reggio Calabria ed il presente giudizio, nel quale viene formulata una richiesta risarcitoria che ha come presupposto la falsità della sottoscrizione della scrittura privata, disporre la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di querela di falso attualmente pendente avanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria con il nr. 323/2020 R.G.. NEL MERITO in via preliminare, accertare e dichiarare, la prescrizione del diritto al risarcimento azionato nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto oltre che integralmente sprovviste di prova tanto in ordine all’an quanto in ordine al quantum per tutti i motivi meglio indicati; condannare (gli attori N.d.R) in proprio e quali eredi di A ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa, ovvero al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, gravati oltre IVA e CPA come per legge”. 4. Con ordinanza del 15.6.22, questo giudice ha ritenuto di non sospendere il giudizio de quo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., attesa la sentenza di primo grado di accoglimento della querela di falso del Tribunale di Locri cit. e rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c. proposta da parte convenuta in via pregiudiziale di rito. 5. Istruita la causa documentalmente, all’udienza del 19.10.23, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 6. Preliminarmente si rileva quanto segue, ai fini dell’individuazione del thema decidendum. Come espressamente sintetizzato da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. (pag. 7), oggetto dell’odierna indagine sono unicamente le conseguenze in campo civilistico risarcitorio (danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditario) del fatto storico illecito di falso in scrittura privata (“la falsità della scrittura privata (omissis)2001”) che parte attrice ritiene essere stato accertato con sentenza passata in giudicato della CdA di Bologna n.5019/18, nonostante l’assoluzione per “abolitio criminis” del reato di falso in scrittura privata. 7. In particolare, riassume parte attrice, anche in sede di comparsa conclusionale, che <<Nell’odierna sede giudiziaria civile e sulla scorta dell’accertamento, passato in giudicato con sentenza Corte di Appello Penale di Bologna 5019/2018, della falsità della sottoscrizione di A apposta alla scrittura (omissis)2001 e della attribuzione della paternità di tale falso al convenuto F, intendono gli eredi di A, all’epoca costituito parte civile in tale processo penale, richiedere il risarcimento di tutti i danni materiali ed immateriali, anche all’immagine e alla credibilità e considerazione sociale di cui godeva il loro de cuius quale fortunato imprenditore dalla immacolata condotta di vita (basti dire che lo stesso, dopo l’uccisione di un altro fratello ed il tentativo di sequestro del figlio si trasferì da (omissis) a (omissis) (lontano circa 900 km n.d.r.) con tutta la famiglia, proprio per non scendere a compromessi con le varie potenze occulte che infestavano, soprattutto all’epoca, circa trenta anni or sono, la Locride), tali danni sono direttamente collegati al falso perpetrato dal convenuto, che, ancorché non previsto più dalla legge penale quale reato, non impedisce, in via pacifica, di rendere doveroso ed obbligatorio il ristoro di tutti i danni diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, subiti dal loro genitore, e scaturiti tutti, in via esclusiva, dall’utilizzo in giudizio di un atto falsamente confezionato dal convenuto, reato consumato in Bologna, con l’intervenuto deposito in data 26.9.2006 dell’originale documento avanti la Corte di Appello di Bologna, nelle due cause civili tutt’ora pendenti ai numeri (omissis). Oltre a tale richiesta, cui sono legittimati iure hereditatis, la stessa è formulata anche iure proprio, sia per i danni immateriali subiti dal 2001 al 2015 in vita stante la convivenza col congiunto e la condivisione della sua sofferenza, sia in proprio, per il periodo dal 2015 alla attualità, dato che le conseguenze del reato sono tutt’ora in atto… Va peraltro subito detto che alcuna pregiudizialità sussiste con i due ridetti contenziosi civili pendenti avanti la Corte di Appello di Bologna, nonché con quello pendente avanti la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso la sentenza Tribunale di Locri 169/2020 e rubricata al n. 323/2020 R.G., posto che qui si intende proseguire in sede civile la sola azione risarcitoria collegata all’illecita falsificazione della sottoscrizione di A, apposta dal convenuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c. e 654 c.p.p., accertata con la sentenza C. Appello Bologna Penale 5019/2018. …Da ultimo, molto rapidamente ed in sintesi, si intendono evidenziare i danni materiali subiti dal de cuius degli attori, dal 2001 sino al suo decesso, intervenuto in (omissis) in data (omissis)2015 iure hereditatis, nonché dagli stessi eredi in proprio, dal 2001 alla attualità, tutti conseguenza diretta del falso fabbricato dal convenuto, iure proprio. A) In primo luogo, solo in virtù della fabbricazione prima e della produzione poi, nel 2006, dell’originale del falso (omissis)2001, A prima e gli attori poi hanno dovuto affrontare, oltre alle spese legali e tecniche ingentissime, per gli innumerevoli processi civili e penali ancora in corso, una tensione e uno stress che si è prolungato per venti anni e tutt’ora perdura. Le spese legali e tecniche non sono oggetto di domanda risarcitoria ma tale derivato forte disagio e sofferenza può e deve essere risarcito. B) In secondo luogo, hanno dovuto affrontare spese legali e tecniche peritali di parte nei procedimenti penali incardinati a Locri e Bologna, e dai quali sono scaturite sentenza Trib. Locri 853/2016, ancorché in pendenza di attuale appello, e C. Appello di Bologna 5019/2018. Si fa presente che relativamente al processo penale connesso alla sent. Trib. Locri 853/2016, e per il ristoro dei danni relativi, pendendo costituzione di parte civile, non si intende farne oggetto di ristoro in questa sede. C) Hanno dovuto affrontare ulteriori spese legali per la redazione delle due querele, archiviate per ragioni meramente processuali (mancato reperimento dell’originale scrittura (omissis)2001) l’una depositata avanti la Procura della Repubblica di Ravenna in data 1.7.2002; l’altra avanti la Procura della Repubblica di Pesaro depositata in data (omissis)2002. …Le sole spese vive affrontate per consulenze e difese penali e dei CT di parte grafologici sopra ricordate è stata pari ad € (omissis), somma di cui si chiede il ristoro secondo il seguente prospetto… Vero è infatti che, ancorché il fatto-reato si sia consumato con il deposito dell’originale in lite avanti la Corte di Appello di Bologna nell’anno 2006, non è men vero che già con lettera firmata dal Prof. (omissis) in nome e per conto di F, si faceva riferimento ad una pretesa scrittura privata datata (omissis)2001, sottoscritta tra i due fratelli a definizione di ogni pregresso rapporto di credito, e utilizzata sia per resistere al pagamento dell’importo di € (omissis) dovuto dall’attore a A, sia per resistere al pagamento dell’importo di € (omissis) dovuto da W srl. .. A distanza di esatti venti anni, ancora pendono i giudizi in Corte di Appello di Bologna scaturiti da tale falsa scrittura, unico argomento difensivo del convenuto, utilizzato in entrambi i contenziosi civilistici, nonché, anch’esso in fase di Appello avanti la Corte di Reggio Calabria, relativo alla querela di falso. I processi penali affrontati sono stati due, uno a Locri l’altro a Bologna, entrambi in due gradi. Si aggiunge il subito procedimento incardinato su denunzia di F avanti la Procura della Repubblica di Locri, conclusosi con archiviazione del GIP. …Poiché l’importo oggetto del contendere è pari in complessivo ad € (omissis) oltre interessi, il danno materiale, può essere quantificato, in via equitativa in un importo pari all’0,5 % del credito in ragione di anno e così, sino al 24.11.2021 in € (omissis) in ragione di anno sia relativamente al de cuius che per gli eredi in proprio e così per anni 15+20, in € (omissis) complessivi oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o in quella misura maggiore o minore che si ravviserà di ragione o di legge e con riserva di pretendere in separato giudizio i danni ulteriormente maturati a tale titolo… Si aggiunge il danno morale ed immateriale al prestigio, all’onore e all’immagine di A, richiesta iure hereditatis dagli odierni attori, anche in termine di patimenti e di sofferenze morali e spirituali che A ha dovuto subire a causa del falso. Vero è infatti che tale testo, autoaccusatorio da parte di A di una turpe operazione usuraria nei confronti del fratello fu mostrato con tutta la possibile enfasi dal convenuto a tutto il nutrito stuolo di parenti stretti di A, specie ai molti residenti a (omissis) e dintorni, e dunque a contatto quotidiano con il convenuto, che diuturnamente e tutt’oggi continua a professare la autenticità del testo, dichiarato falso dalla giustizia penale e civile (ancorché l’ultima querela di falso non già ancora passata in cosa giudicata)… Tale situazione ha pesato su A come un macigno per 15 anni, sugli attori iure proprio pesa tutt’ora…. F, non pago di avere fabbricato un atto di falsa quietanza e remissione di un debito a suo favore di circa € 2 milioni, attribuiva nella scrittura falsa (omissis)2001 al fratello A amissioni autoaccusatorie di usura e approfittamento in danno del fratello F, accuse che hanno marcato pesantemente gli ultimi anni di vita di A uomo bravo, onesto, stimato da tutti e che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia, aiutando altresì tutti i suoi familiari, compreso F, con ogni mezzo e sempre. Tale scritto, fatto circolare tra i numerosi parenti e amici (della famiglia n.d.r.), hanno esposto A ad una gogna mediatica che ha addolorato e afflitto, per anni, sia A che i suoi familiari, attori nella presente lite>> (enfasi del redattore). 8. Premesso quanto sopra, risulta sovrapponibile al caso in esame l’insegnamento della S.C. di cui anche alla recente sentenza n. 34621/23 secondo cui: <<In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse>>. In punto di an, alla luce del complessivo comportamento giudiziale (di cui ai citati giudizi di opposizione, in particolare) e stragiudiziale tenuto dal convenuto nella fattispecie in esame e degli esiti dei giudizi penali (archiviazione del procedimento per calunnia di cui alla denuncia proposta da F, sentenza di primo grado di condanna per calunnia –p.o. A- del Tribunale di Locri e successiva assoluzione in secondo grado per depenalizzazione), nonché civili (declaratoria di falsità di cui alla sentenza di primo grado del Tribunale civile di Locri, attualmente impugnata) e del contenuto delle sentenze di primo (T. Bologna) e secondo grado (CdA Bologna) rese nel procedimento penale per, tra l’altro, falso in scrittura privata, succitate, ritiene l’odierno giudicante che, alla luce della superiore giurisprudenza, sussiste un quadro indiziario sufficientemente grave, preciso e concordante per ritenere logicamente provato il fatto illecito contestato di falsificazione della scrittura privata apparentemente del (omissis)2001, prodotta in giudizio, in originale nel 2006 (segnatamente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo citati). Sul punto la CdA di Bologna, con la citata sentenza, ha ritenuto comunque soccombente, in sede di liquidazione delle spese di lite, nei confronti della parte civile, l’imputato prosciolto a seguito di abolitio criminis, alla luce delle seguenti considerazioni: <<…La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi infatti soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto – e non è questo il caso – con formula preclusiva dell’azione civile. In forza del suddetto principio l’imputato viene condannato a rifondere alla parte civile anche le spese sostenute per il patrocinio nel presente giudizioLa falsità della scrittura privata di transazione non può essere ragionevolmente esclusa. La dott. (omissis), consulente tecnico del giudice civile [ndr: avanti la Corte di Bologna, RG 1646/2006], ha ammesso, nel corso della sua deposizione, due circostanze di decisiva rilevanza: la firma del d’Agostino Vincenzo ha una colorazione “abbastanza insolita”; non è possibile la piena sovrapposizione in dettaglio di firme ancorché dello stesso autore. La sovrapposizione delle due sottoscrizioni costituisce dunque un fatto pacifico ed emblematico della falsità quanto meno di una delle due scritture comparate. La falsità non può che investire la scrittura privata [ndr: datata (omissis)2001, oggetto del presente giudizio di falso], non certo la lettera raccomandata del 18/09/2001. La presenza di un puntino presente sulla “i” minuscola di A nella scrittura privata di transazione non è necessariamente indice dell’anteriorità della scrittura stessa rispetto alla lettera raccomandata del 18/09/2001, ben potendo trattarsi di un elemento differenziatore volutamente posto in essere dal falsario per precostituirsi un futuro argomento difensivo. La presenza di un solco è compatibile anche con l’apposizione della firma a mezzo di un timbro riproducente la sottoscrizione di A in calce alla lettera del 18/09/2001. I periti della parte offesa e del Pubblico Ministero sono giunti a conclusioni univoche. Non va poi trascurata la prova logica. È il debitore – nel caso di specie F  – ad avere interesse a formare una scrittura di transazione contenente l’attestazione che il debito è stato interamente pagato, e per il rilevante importo di lire (omissis). D’altra parte, l’imputato non ha fornito una versione alternativa e si è avvalso della facoltà di non rispondere» (pag. 4-5 sentenza C. App. penale Bologna)>>. 9. Il confezionamento dell’atto falso è, dunque, imputabile all’odierno convenuto, che, pertanto, è legittimato passivo nel presente giudizio, anche se tale atto è stato prodotto anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dalla W srl.. 10. L’azione risarcitoria, originariamente intrapresa in sede penale con la costituzione di parte civile, poi proseguita nel presente giudizio a seguito di assoluzione per abolitio criminis, non può ritenersi prescritta per i seguenti motivi. Ai sensi dell’art. 2947 comma 3 c.c. <<…In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile…>>. Nel caso di specie, a prescindere dalla costituzione di parte civile intervenuta nel processo penale, la prescrizione decorre, comunque, dal dicembre 2018 (data del passaggio in giudicato della sentenza 5019/18 cit. della CdA di Bologna), e, dunque, notificato l’atto di citazione nel dicembre 2021, nessuna prescrizione è maturata, con riferimento a tale azione risarcitoria. A riprova della non corretta individuazione del dies a quo della prescrizione effettuata da parte convenuta nel 21.2.2002 , quale data in cui A aveva presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Pesaro per i reati di falso, calunnia e diffamazione, poi reiterata in data 1.7.2002 avanti alla Procura della Repubblica di Ravenna, soccorre la circostanza oggettiva dell’archiviazione dei relativi procedimenti proprio per mancato reperimento dell’originale scrittura 22.8.2001. Pertanto, ex artt.2935 e 2947 c.3, considerato che l’originale della scrittura de qua è stato prodotto in giudizio nel 2006, alla luce delle superiori considerazioni, vista l’intervenuta sentenza penale irrevocabile il termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c. decorre dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile (v. Cass. 16391/2009, secondo cui: “Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato”, enfasi del redattore). 11. In punto di quantum, si rileva quanto segue. La S.C., in fattispecie simile a quella oggetto di odierno giudizio, ha ribadito anche di recente (v. Cass. 34621/23 cit.) che, <<…qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. 9339 del 04/04/2019), e ciò a maggior ragione con riferimento all’ambito già coperto dall’abrogato art. 594 cod. pen., posto che rispetto all’ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa, in quanto sganciata dall’esame delle componenti specificamente reddituali inerenti la persona lesa, nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare (con riferimento alla diffamazione si veda, tra le altre: Cass. n. 13153 del 25/05/2017 Rv. 644406 - 01)…>>. 12. Per quanto attiene alle spese processuali sostenute dalla parte civile nei giudizi penali di primo e secondo grado conclusisi con la sentenza 5019/18 cit della CdA di Bologna, esse sono state liquidate ex lege in tale sede con statuizioni non revocate. Con la sentenza di assoluzione, invece, è stata revocata la condanna al pagamento a favore della parte civile di una provvisionale pari a euro (omissis), con riferimento ai danni invocati dalla parte in tale sede. Per tale ammontare può ritenersi già idoneamente provato l’an ed il quantum anche nel presente giudizio. Le spese stragiudiziali di CTP sono imputabili a carico di parte convenuta in ammontare che non può eccedere un importo congruo, oltre che provato come effettivamente sostenuto e riferibile all’illecito oggetto di causa (sul punto v. infra punto 14, in parte qua). Le spese giudiziali di ctp sono liquidate nella sede del giudizio in cui vengono sostenute: nel caso in esame la sentenza della CdA di Bologna 5019/18 non risulta impugnata in parte qua e, quindi, tale profilo deve ritenersi coperto dal giudicato. Come riportato al superiore punto 8., in conclusionale parte attrice ha ribadito che le spese legali e tecniche di cui ai <<processi civili e penali ancora in corso, … non sono oggetto di domanda risarcitoria>>. Parte attrice ha, altresì, ivi ribadito che << relativamente al processo penale connesso alla sent. Trib. Locri 853/2016, e per il ristoro dei danni relativi, pendendo costituzione di parte civile, non si intende farne oggetto di ristoro in questa sede.>> (v. superiore punto 8.). 13. Non può peraltro non prendersi atto che, in tale sede, è stata liquidata una provvisionale di euro (omissis) a favore della parte civile che non risulta revocata a seguito di successiva sentenza di assoluzione per abolitio criminis medio termine intervenuta e tali importi sono relativi ai danni conseguenti al comportamento calunnioso dell’odierno convenuto denunciato dal dante causa degli odierni attori, che in parte si può inferire che siano destinati a coprire le sofferenze e i danni non patrimoniali lamentati anche nella presente sede per lesione dell’onore e dell’immagine del de cuius. Tale circostanza rileva ai fini della commisurazione degli importi da liquidare equitativamente, ma non arbitrariamente, nella presente sede a titolo di danno non patrimoniale, per sofferenza soggettiva e per danno all’immagine e all’onore, ex artt. 2043/2059 c.c.. iure hereditario, al fine di evitare ingiustificata locupletazione e duplicazioni risarcitorie. 14. Gli attori chiedono nella presente sede il risarcimento delle spese legali, ma anche per ctp, che hanno dovuto affrontare <<…per la redazione delle due querele, archiviate per ragioni meramente processuali (mancato reperimento dell’originale scrittura (omissis)2001) l’una depositata avanti la Procura della Repubblica di Ravenna in data 1.7.2002; l’altra avanti la Procura della Repubblica di Pesaro depositata in data 21.2.2002>>. La domanda è, peraltro, formulata genericamente, come anche il capitolato di prova relativo agli esborsi effettuati di cui alla seconda memoria istruttoria che verte su un elenco di fatture, senza alcuna allegazione specifica della riferibilità alle varie fasi di giudizio di pertinenza, in violazione del principio secondo cui gli oneri probatori seguono logicamente quelli di allegazione, pena anche violazione del principio del contraddittorio [<<Chi giurisdizionalnnente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio; e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto>> (Cass. 6618/18)]. 15. Il danno patrimoniale, dimostrabile attraverso documentazione contabile e reddituale del de cuius non è stato provato. In comparsa conclusionale parte attrice da atto del pagamento del debito di cui ai succitati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sia da parte dell’odierno convenuto che della W srl (pag.28). 16. Alla luce delle superiori considerazioni, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario, visti gli importi massimi stimati dall’Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano in tema di danno da diffamazione a mezzo stampa, considerata la particolare riprovevolezza (ed efficacia lesiva anche sotto il profilo del danno non patrimoniale da danno all’immagine e all’onore, oltre che del legame ed affetto familiare) del comportamento dell’odierno convenuto, sia quale mutuatario debitore inadempiente della restituzione di importi notevoli, sia quale autore del confezionamento e dell’uso in giudizio della scrittura privata falsificata oggetto di causa, si ritiene che sussistano elementi idonei per liquidare equitativamente un importo pari alla provvisionale di euro (omissis) come sopra liquidata per danno non patrimoniale (rimanendo esclusi dall’odierno thema decidendum i danni derivanti dalla lesione dell’onore e dell’immagine subiti da A per comportamento calunnioso di F di cui al procedimento penale incardinatosi a Locri, prima, e dinanzi alla CdA di Reggio Calabria, poi, cit.), oltre interessi di legge da una data intermedia tra fatto (apparentemente avvenuto in data (omissis)2001) e presente liquidazione che si rinviene nel 31.3.2013 (quale debito di valore liquidato all’attualità) alla data dell’odierna liquidazione; le somme così calcolate (divenuto debito di valuta) devono essere maggiorate di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo (v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”). Parte convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento a favore degli attori, in solido tra loro, dei superiori importi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario. 17. Non si ritiene provato alcun danno iure proprio in capo agli odierni attori, considerato che lamentano, nella sostanza, un irrisarcibile danno “riflesso” o, comunque, delle conseguenze non immediate e dirette dell’illecito, estranee alla portata della sfera della rilevanza giuridica sia ai sensi della c.d. causalità giuridica (v. art. 1223 c.c.), sia ai sensi della portata dell’art. 2059 c.c., come ben illustrata dalle storiche sentenze c.d. di San Martino del 2008 a cui si rinvia. Eventuali esborsi per difesa tecnica e legale sono liquidati, si ripete, nelle relative sedi giudiziarie ex art. 91 ss. c.p.c., compresa la presente sede, secondo il principio della soccombenza. 18. Alla luce delle superiori considerazioni, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte convenuta. 19. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss. mm. (secondo i parametri di cui alla causa di valore indeterminato alto, 4 fasi). 20. Assorbita ogni altra questione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei termini di cui alla parte motiva e, per l’effetto, condanna F al pagamento a favore degli attori in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, iure hereditario, di euro (omissis), oltre interessi. (omissis)

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