Studio legale Valentini
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20.7.2022 – Corte Appello Napoli Sez. III – Sent. 3379/2022 Pres. Fusillo Est. Morrone
04/08/2022
…“ A. Giudizio di primo gradoCon decreto ingiuntivo n. (omissis) /2013 emesso dal Tribunale di Avellino era ingiunto alla X s.r.l.dipagareinfavoredella Vs.r.l.la somma di € (omissis), oltre interessi al tasso di legge dal 19.4.2011 al saldo, a titolo disaldo del corrispettivodi una fornitura di moduli fotovoltaici effettuata dalla V,alla X di cui allafatturan. (omissis) dell’importo complessivodi € (omissis).Avverso il predetto decreto ingiuntivo X proponeva opposizione, con atto di citazionenotificatoalla Vindata11.7.2013,nelquale,premessocheavevaprocedutoallarealizzazionediunimpiantofotovoltaicoconl’installazionedeipannelliacquistatidalla V, eccepiva che aveva legittimamente sospeso il pagamento del saldo dell’ultima residuafattura, in quanto i pannelli fotovoltaici forniti dalla V erano gravati da vizi occulti cheprovocavano lo scoppio del vetro posto a protezione dei pannelli, con conseguente rottura deglistessi.L’opponente X deduceva che l’opposta V aveva richiesto il decreto ingiuntivobenché fosse pienamente consapevole dei vizi occulti dei pannelli fotovoltaici forniti alla X,per aver la stessa V proposto procedimento di ATP dinanzi al Tribunale di Avellino neiconfronti di C spa, fornitrice dei vetri con i quali aveva assemblato i pannelli fotovoltaicivenduti, poi, alla V, ed all’esito di tale procedimento i due CC.TT.UU. nominati avevanoaccertatol’esistenzadei lamentati vizidei pannellifotovoltaici acquistati dalla X.La Xchiedeva:
dichiararelarisoluzionedelcontrattodivenditaconclusoconla Vpergraveinadempimento di quest’ultima e, per l’effetto, dichiarare non dovuto, ed in subordine, compensatosino a concorrenza con il maggior danno, il saldo del prezzo di € (omissis) preteso con il decretoingiuntivo opposto;
b1) € (omissis), pari al prezzo dei 209 pannelli danneggiati e mai sostituiti (€ omissis x 209pannelli=€ (omissis )+ivaal10%=€ (omissis),consalvezzadiadeguamentoinipotesidiaccertamentoin corso dicausadi danneggiamentidi ulterioripannelli;b2)€ (omissis)+IVAdilegge,pergliinterventidimanutenzionestraordinariaeseguitisull’impianto fotovoltaico a seguito delle rotture dei panelli, con salvezza di aggiornamento deicostifuturi;b3) € (omissis), o maggior o minor somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, perdanno futuro, dovuto al rischio, altamente probabile tenuto conto della progressione delle rottureverificatesi,di ulteriori danneggiamenti dei pannelliallo stato integri;b4)€ (omissis),omaggioreominorsommachesarebbestataaccertataincorsodicausa,atitolodirisarcimentodei danniall’immagineedaperditadi chance,daquantificarsiancheinviaequitativa;
Si costituiva in giudizio la V, che eccepiva la decadenza della X dalla garanzia per vizi, per la tardività della denuncia, nonché la mancata disponibilità della X alla riconsegna dei moduli fotovoltaici rotti, al fine di consentire accurati accertamenti sulle cause della rottura dei pannelli, che, quindi, rimanevano incerte; deduceva che essa V si era sempre dichiarata disponibile alla sostituzione dei moduli fotovoltaici la cui rottura fosse imputabile a difetti di produzione o a mancanza di qualità dei componenti, richiedendo però il pagamento del saldo, ma la X si era rifiutata; in via gradata deduceva che, nel medesimo periodo in cui aveva prodotto i pannelli fotovoltaici venduti alla X, aveva prodotto altri moduli fotovoltaici che avevano presentato criticità imputabili alla scarsa qualità del vetro venduto alla stessa V dalla C, come appurato in sede di ATP dinanzi al Tribunale di Avellino, nel quale i CC.TT.UU. avevano accertato che la rottura delle lastre di vetro protettive dei pannelli era dovuta alla scarsa qualità del vetro fornito dalla C e, segnatamente, alla presenza di inclusioni di solfuro di nichel. Pertanto, la V, dopo aver chiesto, in via preliminare, di chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., C, concludeva per il rigetto dell’opposizione e delle domande riconvenzionali dell’opponente; in via gradata, in caso di accertamento di una propria responsabilità nella rottura dei moduli fotovoltaici, ed ove questa fosse stata ascrivibile alla qualità del vetro utilizzato, chiedeva che C fosse condannata a garantirla e manlevarla da ogni possibile conseguenza sfavorevole del giudizio, sia relativamente al mancato accoglimento della domanda avanza in sede monitoria, sia in relazione alle domande riconvenzionali della X. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della C , quest’ultima si costituiva in giudizio ed eccepiva l’improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti da V, atteso che medesima domanda era stata già formulata da V nei suoi confronti nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino, n. 5282/2011 RG, giusta memoria ex art. 183, comma 6, depositata in data 6.5.2013; nel merito, contestava ogni addebito e, quindi, la fondatezza della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti da V, di cui chiedeva il rigetto, per aver fornito alla V materiale assolutamente conforme alle specifiche richieste dal committente per la realizzazione dei moduli fotovoltaici, evidenziando che le pretese rotture erano state strumentalmente contestata da V al fine di sottrarsi al pagamento in favore di C della somma di € (omissis), somma per la quale era stato chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pesaro decreto ingiuntivo, avverso cui pendeva giudizio di opposizione. Acquisita la relazione di ATP, all’esito dell’istruttoria (interrogatorio formale e prova testimoniale), con sentenza n. 231/2020, pubblicata 31.01.2020, il Tribunale di Avellino così statuiva: “1) accoglie l’opposizione e per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.709/13 del Tribunale di Avellino;
Il giudice di primo grado, ritenuta infondata l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi,sollevata dalla V nei confronti della X, articolava a fondamento della sua decisione iseguentipassaggi motivazionali:
In particolare, il primo giudice affermava che dalle prove testimoniali era emerso che numerosipannelli fotovoltaici venduti da V alla X, dopo l’installazione, avevano iniziato arompersi ed, in particolare, si frantumavano i vetri; riteneva condivisibili le conclusioni raggiuntedai due CC.TT.UU., in sede di ATP svoltosi tra la V e la C,secondo le quali la rottura dei moduli fotovoltaici andava ricondotta aidifetti dei vetri forniti dalla C; “in particolare, i vetri erano inidonei all’uso a cui eranodestinati”.Concludeva il giudice di primo grado che, avendo parte opposta fornito a parte opponente unprodottoviziato,l’opposizionedoveva essereaccolta,conrevocadel decretoingiuntivo.
€ (omissis)perdannoall’immagine,liquidato in viaequitativa,oltreinteressi.
-Lespeseprocessualiseguivanolasoccombenzadi parteopposta.
Avversolasentenzadiprimogradon.231/2010,notificataindata3.2.2020,hapropostotempestivo appello C, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11.2.2020 alla Ved alla X,nel qualesono statiformulati quattromotivi diimpugnazione.Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, si rileva che la questione della qualitàdellelastredivetroforniteda Ca Vperlarealizzazionedeipannelli fotovoltaici, venduti da Va terzi soggetti, tra cui la X, ha dato luogo ad ampiocontenzioso e, segnatamente: 1) al procedimento di ATP n. RG 4708/11, promosso da V dinanzi al Tribunale di Avellino (a cui faceva seguito il giudizio n. RG 5282/11), nell’ambito delqualevenivaespletatalaCTUcollegiale;2)alsuccessivo richiamato giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino, n. 5282/2011,definito con sentenza di primo grado N. 531/2018 (in atti), avverso cui pende giudizio di appellodinanzi alla Corte diAppello di Napoli, settima sezionecivile, nell’ambito del quale è statasospesa l’efficacia esecutiva della sentenza (vedi ordinanza allegata all’atto di appello); 3) algiudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino, n. 3168/2013, definito con la sentenza n.231/2020, oggetto del presente giudizio di appello; 4) al giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro, n.RG 233/12, nell’ambito del quale veniva depositataCTU a firma del dr. (omissis), definitocon sentenza n. 238/15 (in atti), appellata e parzialmente riformata dalla Corte di Appello diAnconacon sentenzan.396/2020 (in atti).Tornando ai motivi di impugnazione proposti da C avverso la sentenza del Tribunale diAvellino,n.231/2020,conilprimomotivodiappello,l’appellantehadenunciatol’omessapronuncia da parte del giudice di primo grado sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilitàdelle domande di garanzie spiegate da V neiconfronti di essa appellante, in quanto sitratta di domande già proposte nel diverso giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, rubricato al N.5282/2011 RG, definito con sentenza n.531/2018, impugnata con appello pendente dinanzi allaCorte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa, exartt.283 e351 c.p.c.Con il secondo motivo di appello, articolato in tre paragrafi, l’appellante ha censurato la sentenzaimpugnata per aver ritenuto sussistente l’inadempimento di C, aderendo acriticamente allerisultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP n. 4708/2011 dinanzi al Tribunale diAvellino,sebbenele stessefossero del tutto inattendibili.Conilterzomotivodiappello,l’appellantehacensuratolasentenzaimpugnataperl’errataquantificazionedei dannimateriali relativiai moduli fotovoltaiciasseritamentedanneggiati.Con il quarto motivo di appello, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver liquidatoinviaequitativain favoredi X i danninon patrimoniali, pur difettandonei presupposti.L’appellante,pertanto,previarichiestadisospensionedell’efficaciaesecutivadellasentenzaimpugnata,così ha concluso:
accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda di garanzia avanzata da v e per l’effetto rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti di C Spa, anche in estensione da parte di X Srl; in subordine, nel merito,
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali e disponendosi la restituzione delle somme a qualsivoglia titolo eventualmente versate in ragione della sentenza gravata.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la V, con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 1.5.2020, nella quale ha contestato, in via preliminare, l’ammissibilità dell’appello proposto da C, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nel merito, la fondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto. Nel contempo ha spiegato due motivi di appello incidentale, uno relativo alla inesatta/riduttiva quantificazione del danno relativamente ai pannelli viziati, in quanto il primo giudice aveva ritenuto danneggiati solo n. 209 pannelli, ma non aveva considerato che, come provato, il numero dei pannelli danneggiati era aumentato dalle n. 209 unità alle n. 300 unità; un altro relativo alla erronea decorrenza degli interessi sulle somme dovute. L’appellata x, pertanto, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell’appello proposto da C; nonché, in accoglimento dell’appello incidentale proposto, ha chiesto di: “I) Accertare che i pannelli fotovoltaici viziati risultano essere n. 300 unità come emerso in sede di istruttoria e mai ex adverso contestato e conseguentemente condannare V srl in solido a C spa al pagamento dell’ulteriore somma di € (omissis) (compresa iva) come sopra calcolata per tale voce di danno e dunque complessivamente al pagamento della somma di € (omissis) anziché € (omissis) come indicato nella sentenza gravata, o quella diversa maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta accertata e dovuta; II) Ferme le considerazioni sul quantum precisate nel superiore motivo, condannare V srl in solido a C spa al pagamento degli interessi ex D.Lgs 231/2002 dal verificarsi del danno subito (giugno 2011), ovvero in via gradata, dalla domanda giudiziale introdotta in via riconvenzionale dall’appellata (luglio 2013); in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte adita ritenesse non dovuti gli interessi al tasso commerciale ex D.Lgs 231/2002 bensì al tasso legale e/o al diverso tasso ritenuto applicabile, condannare V srl in solido a C spa al pagamento dei prescritti interessi dal verificarsi del danno subito (giugno 2011), ovvero in via gradata, dalla domanda giudiziale introdotta in via riconvenzionale dall’appellata (luglio 2013); in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio da liquidare in distrazione con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.” Si è tempestivamente costituiva in giudizio anche la V, con comparsa di risposta depositata in data 8.5.2020, nella quale ha resistito all’appello principale proposto da C, di cui ha chiesto il rigetto; nel contempo, ha spiegato appello incidentale limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite tra essa appellata/opposta in primo grado e la terza chiamata in causa, odierna appellante principale. L’appellante principale C, con istanza depositata in data 27.2.2020, ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata inaudita altera parte,o,insubordine, previa fissazione di udienza, ex art. 351 c.p.c.; fissata l’udienza ex art. 351 c.p.c. edinstaurato il contraddittorio, il procedimento incidentale di inibitoria si è concluso con ordinanzadel22.7.2020dirigettodell’istanzadisospensionedell’efficaciaesecutivadellasentenzaimpugnata.All’udienza del 16.3.2022 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Collegio, a scioglimentodella riserva assunta alla medesima udienza, con ordinanza pronunciata nella medesima data del16.3.2022, ha assunto la causa in decisione, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cuiall’art.190 c.p.c. (omissis)
In via preliminare, va rilevato che l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione delleprescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c., è infondata, atteso che l’appello consente di individuare consufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e le ragioni di motivato dissenso adessesottese.Con il primo motivo di appelloprincipale la Cha censurato lasentenza impugnata peraver omesso ogni pronuncia sull’eccezione diinammissibilità ed improcedibilità– sollevata daessa appellante nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado- delle domandedi garanzia (rectius, di rivalsa) proposte da V nei confronti di C, per essere dettedomandeunaduplicazionediquelleproposte,nellamemoriaexart.183,comma6,c.p.c.,depositata in data 6.5.2013, dalla medesima V nei confronti della medesima C nel diverso giudizio civile di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino, n. 5282/2011 RG (che è ilgiudizio preceduto dalprocedimento diATP,nell’ambito del quale èstataespletata la CTUacquisitaneldiversogiudiziodiprimogrado,N.3168/2013,definitoconlasentenzadelcuiappello si discute), definito con sentenza n. 531/2018, appellata dinanzi alla medesima Corte diAppellodi Napoli (settimasezione civile).Il motivo di appello è infondato per le ragioni che seguono, anche se il giudice di primo grado,effettivamente, non ha espressamente esaminato l’eccezione di C di inammissibilità edimprocedibilità delle domande di garanzia (rectius, di rivalsa) proposte nei suoi confronti da V con l’atto di chiamatain causa.Laproposizionedidomandeidenticheinduegiudizidiversi,nondetermina,dipersé,l’improcedibilità della domanda proposta per seconda, ma dà luogo ad una ipotesi di litispendenza,ex art. 39 c.p.c., ove i due giudizi pendano dinanzi ad Uffici Giudiziari diversi, per cui il giudicesuccessivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara conordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo; ove i due giudizipendano,comenelcasodispecie,dinanzialmedesimoUfficioGiudiziario(TribunalediAvellino),dàluogo ad unaipotesi di riunione,exart. 273 c.p.c.Ilprovvedimentodiriunionedicause,chesiadeguaalprincipiodell'economiadeigiudizi,costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e,pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari; conseguentemente,l'omessariunionediprocedimentirelativiallastessacausa,chenonrisultatral'altrosanzionatada nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul qualemanchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensidell'art.112 c.p.c.(cass.civ.,17.7.2008, n. 19693; cass.civ., 18.11.2014, n. 24496).In ogni caso, solo per completezza motivazione, si rileva che le domande proposte da V nei confronti di C nel giudizio di primo grado, N. 3168/2013 RG, definito con la sentenzaoggetto del presente giudizio appello, sono diverse dalle domande proposte dalla medesima V nei confronti di C nel diverso giudizio, N. 5282/2011 RG, dinanzi al Tribunale diAvellino, in quanto, nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presentegiudizio di appello, la V ha proposto nei confronti di C, terza chiamata in causa,domanda di rivalsa di quanto essa avrebbe dovuto versare, a titolo di risarcimento danni, in favoredi X, nonché domanda di condanna al pagamento della somma di € (omissis), pari al creditovantato, a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di pannelli fotovoltaici, da V neiconfronti di X e portato nel decreto ingiuntivo, poi revocato; nel diverso giudizio di primogrado dinanzi al Tribunale di Avellino N. 5282/2011, definito con sentenza di primo grado n.531/2018, V chiedeva ed otteneva nei confronti di C il risarcimento dei dannisubitipariaicostideilavoridisostituzionedeipanellisolarivendutiaterzierottisi;pariall’ammontare del prezzo pagato per i vetri acquistati e non utilizzati; pari al valore dei pannelliprodottie nonvenduti;nonché per ildiscreditoall’immagine commerciale (cfr.sentenza delTribunaledi Avellino, n.531/2018, in atti).Il secondo motivo di appello principale si articola in tre paragrafi, di cui i primi due hanno adoggetto i rapporti tra C e la V ed i relativi contenziosi tra le stesse, nonché ladescrizione e le caratteristiche del vetro fornito da C ad V, la normativa di settoreapplicabile e l’esclusione di ogni inadempimento di C , mentre il terzo – che integra ilvero motivo di appello – è volto a censurare la motivazione della sentenza impugnata in relazioneall’affermata attendibilità della CTU collegiale espletata nel procedimento di ATP n. 4708/2011RG.Inparticolare,l’appellantehaformulatounapluralitàdicensurechepossonoesserecosìsintetizzate:nella laconica motivazione della sentenza impugnata si assumeva, sulla base della sola CTU, che sarebbe stato fornito materiale(nella specie: vetro) inidoneo all’uso convenuto,in quanto il vetro temprato conteneva infusioni di solfuro di nichel, che sarebbero state la causadellerotturelamentate,malaCTUsidimostravainattendibile,inquantononmettevainevidenzailfatto,assodatodallaletteraturainmateria,cheallostatoattualedellatecnicaèimpossibile eliminare nel vetro,e di conseguenza nel vetrotemprato, le impurità costituite dal solfuro dinichel;-laconsulenzatecnicadipartedell’appellante,redattadall’ing. (omissis),nelprocedimentodiATP,n.4708/2011,dinanzialTribunalediAvellino,avevabenevidenziatocomedatuttigliaccertamenti eseguiti in sede diATP sui vetri termicamente temprati prodotti e forniti da C non fossero emersi parametri tali da far dichiarare tali vetri non conformi alla normativa diriferimento;
il primo giudice non si era discostato dalle conclusioni della consulenza espletata in sede di ATP(peraltro,inviapreventivadialtrogiudiziodiversodaquellodefinitoconlasentenzaimpugnata conilpresenteprocedimento),nonostantelalacunositàederroneitàdell’analisiespletatadaiCC.TT.UU. e le puntuali deduzioni del CT di parte appellante, che il giudice di primo grado nonaveva preso in alcun modo in considerazione, in violazione del principio per cui, allorchè ad unaCTU siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intendadisattenderle ha l’obbligodiindicare nella motivazionedella sentenza le ragioniditalescelta,senza che possa richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi non sisia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte disattese dal giudice di primo grado, conconseguentevizio di motivazione.Ilsecondomotivodiappelloènelsuo complessofondatoperle ragionicheseguono.
Le conclusioni a cui perveniva la CTU collegiale espletata in sede di ATP dai due consulenti, sono le seguenti (cfr., relazione di consulenza tecnicaintegrativa del 5.2.2013, depositata nel presente giudizio, unitamente alle due precedenti relazionitecnichedel 24.5.2012 edel 20.9.2012, dalla V in data 30.4.2022):
- le forniture, da parte di C, di vetri utilizzati nel ciclo produttivo standard della V, precedenti e successive al periodo ritenuto critico, non avevano mai mostrato fragilità delle lastre di vetro con esito di frammentazione, mentre nel corso 2010-2011 l’incidenza percentuale delle rotture stava ad indicare la presenza di una condizione di “difettosità sistemica”; -in questo contesto, la possibilità che le rotture dei vetri fossero provocate da difetti nella costruzione del pannello e nella conformità dei componenti esterni al vetro appariva poco probabile e confinata all’interno di bassissimi valori percentuali; il componente che aveva ceduto era la lastra di vetro, certamente sollecitata anche termicamente, come si evinceva dall’esame delle frammentazioni, ed era da questo elemento che l’indagine era partita, in quanto la bassissima probabilità di rottura, in normali condizioni di esercizio, si era trasformata in certezza di evento, anomalo, perché consistente numericamente e limitato ad un preciso intervallo temporale. Concludevano i CC.TT.UU.: “la perizia richiesta sulle responsabilità dello stato di danneggiamento lamentato dalla convenuta V attribuisce il danno per frammentazione ad una scarsa qualità del vetro che in alcuni elementi si è concretizzata in instabilità e fragilità strutturale con conseguente elevata suscettibilità alla rottura; tale evento è causato da fattori destabilizzanti originari appartenenti alla struttura delle lastre, aggravati dalla interazione tra sollecitazioni dovute all’uso e vetro temperato termicamente, come appunto accertato dai test qui allegati”(vedi relazionedi consulenzatecnicaintegrativadel 5.2.2013, pag. 10).In sostanza, i CC.TT.UU., alle cui conclusioni dichiarava di aderire il giudice di primo grado,individuavano la causa della rottura delle lastre di vetro nella presenza nel vetro di inclusioni disolfuronichel, di cui eraresponsabile C,chequel vetro avevaprodotto.Tuttavia,laCTUespletatanelprocedimentodiATPdinanzialTribunalediAvellino,n.4708/2011 RG, risulta non esaustiva e non bene argomentata, soprattutto alla luce dei rilieviformulatidalCTdiparteappellante,ing. (omissis),nellarelazionetecnicadatata32.5.2013 ed allegata alla comparsa di risposta depositata dall’appellante nel giudizio di primogrado, e che sono rimasti senza replica sia parte dei CC.TT.UU. che da parte del giudice di primogrado.Inparticolare:
Il CT di parte appellante afferma, poi, mediante il richiamo a specifiche norme di settore, che lenorme applicabili al vetro utilizzato per i pannelli fotovoltaici sono quelle relative al “Vetro peredilizia”,non esistendo normespecifichecheriguardano ilvetro per fotovoltaico.In particolare, la sola norma specifica relativa al vetro temprato termicamente è la UNI EN 12150,parte 1 e parte 2;per quantoriguarda ipossibilidifettidel vetro la Uni EN 12150 richiama lenorme EN 572 parte 1 e parte 5; i difetti del vetro (tra cui le inclusioni) sono trattati tra i “difettipuntiformi”nelparagrafo6.2(“Aspetto”)dellaEN572-1enelparagrafo5.2.1.(“Livellidiaccettazione”-“Difettipuntiformi”)dellaEN572-2,chespecificaletolleranzenumericheedimensionali di tali difetti per il vetro stampato.I difetti nel vetro causati dalla presenzadi“inclusioni o infusioni”, costituite da particelle di diversi materiali all’interni della massa vetrosa,vengono ricompresi dalla normativa vigente tutti all’interno della categoria “Difetti puntiformi”, dicuivengonodescrittiiterminidiaccettabilitàinfunzionedelledimensionimassimeedelnumero di presenze in rapporto alla superficie di riferimento. Poiché non è fatta distinzione della qualitàdella particella che costituisce l’inclusione, per la norma di riferimento una inclusione di materialeceramico è vista alla stregua di inclusione di solfuro di nichel ed i limiti stabiliti per i livelli diaccettazionedallaEN572-2 sono gli stessi.Le uniche norme che trattano il problema del solfuro di nichel sono quelle che descrivono leprocedure da attuare per sottoporre al trattamento termico HST i vetri temperati termicamente alfinedilimitareglieventidirotturaspontaneadelvetroinpresenzadiinclusionidisolfurodinichel.Ebbene–affermavailCTdiparteappellante-leinclusionineivetrirotti(daconsiderarenell’ampia categoria dei “difetti puntiformi”- punto 5.2.1. della EN 572-5), ove individuate, dalleindagini e misure effettuate da parte della SSV (Stazione Sperimentale del Vetro) sui modulianalizzati, sono risultate, sì, di solfuro di nichel, ma tutte in numero e dimensione inferiori ai valorimassimi previsti dalle norme vigenti sopra indicate (vedi relazione di consulenza tecnica di parteappellante, redatta dal CT ing. (omissis), depositata dall’appellante nel giudizio di primo grado, inunoallacomparsadi risposta).Le più gravi criticità che presenta la CTU espletata in sede di ATP consistono nel fatto che essa silimita ad affermare chele rotture delle lastre divetro, fornite da CaV, sonostate causate dalla scarsa qualità del vetro, dovuta alla presenza nel vetro stesso di inclusioni disolfuro di nichel, ma, oltre a non mettere mai in evidenza che è impossibile eliminare nel vetro leinclusioni di solfuro di nichel, non precisa se le indicate inclusioni di solfuro di nichel superino, edeventualmente in che misura, per numero e dimensioni, i limiti massimi previsti dalla normativa diriferimento(punto 5.2.1.dellaEN572-5),chenonèstatadaiCC.TT.UU. neancherichiamata.E’ evidente che, solo in caso di superamento dei predetti limiti di accettabilità, i vetri tempratiforniti da C a V non sarebbero stati conformi alla normativa di riferimento,mentre, in caso contrario, i vetri sarebbero stati conformi alla normativa di riferimento e, pertantonessunaresponsabilitàper inadempimentopotevaessereravvisata acaricodella c.In considerazione delle rilevanti criticità sopra evidenziate, le risultanze della CTU collegialeespletatainsedediATP,contrariamenteaquantoritenutodalgiudicediprimogrado,nonconsentono di accertare la difettosità dei vetri forniti da C alla V, e, quindi, diaffermare la responsabilità di C, non potendo ritenersi i vetri difettosi per la sola presenzain essi di infusione di solfuro di nichel, di cui non risulta accertato, da parte dei CC.TT.UU.,neancheil superamento dei limiti previsti dallanormativadi settore.Inoltre,ilCTdiparteappellanteaffermavacheiCC.TT.UU.nonavevanopresoinconsiderazione tutte le altre sollecitazioni a cui sono sottoposti i vetri dei pannelli fotovoltaici in opera (termici,elettrici, meccanici ed ambientali), nonché i malfunzionamenti della componente elettrica interna,chepossonoportareafunzionamenticonparametridigranlungasuperioriailimitimassimiprevisti dalla normativa per cui un pannello fotovoltaico viene omologato, essendo indubbio chequeste sollecitazioni, unite a funzionamenti anomali, contribuiscono ad aumentare la probabilità dirotturadel vetro,anchesecorrettamentetemperato termicamentein conformità allanormativa.Effettivamente nella CTU collegiale, espletata in sede di ATP, ed, in particolare, nella terza edultima relazione tecnica del 5.2.2013, non vi è il riscontro di specifiche analisi effettuate suipannelli fotovoltaici assemblati e sulle loro componenti elettrice, ma i CC.TT.UU. affermavanoche, se le rotture dei vetri dei pannelli erano concentrate in un determinato periodo, ciò erasintomatico di una “condizione di difettosità sistemica” dei vetri, apparendo poco probabile che larottura fosse causata da difetti nella costruzione del pannello o da difetti dei componenti esterni alvetro, ma si tratta di argomentazioni poco salde, perché fondate su un ragionamento meramenteprobabilisticoenon su datied elementi accertati.Lasocietàappellantenell’attodiappello,alfinedicontestareulteriormentelerisultanzedellaCTU collegiale espletata in sede di ATP dinanzi al Tribunale di Avellino, N. 4708/2011 RG, harichiamato più volte la consulenza tecnica d’ufficio espletata in un diverso giudizio dinanzi alTribunale di Pesaro, per evidenziare che le risultanze di quest’ultima smentivano le risultanze dellaCTUcollegialeespletata nel procedimento diATPdinanzi alTribunalediAvellino.La relazione di consulenza tecnica espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro è stataprodottainformacartaceadall’odiernaappellantenelgiudiziodiprimogrado,allegataallamemoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anch’essa depositata in forma cartacea, ma non è stataridepositata dall’appellante nel presente giudizio di appello, né è stata veicolata in esso in altromodo.Ad ogni buon conto, informazioni sulle risultanze della CTU espletata nel giudizio dinanzi alTribunale di Pesaro possono trarsi dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona, n. 396/2020,pubblicata il 5.5.2020, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro e che èstata depositata dall’appellante nel presente giudizio di appello unitamente alle note di trattazionescritta depositate in data 1.6.2020. Poiché si tratta di documento di formazione sopravvenuta sia algiudizio di primo grado sia all’introduzione del giudizio di appello, non sussistono ragioni ostativealsuo deposito.Inparticolare,nellamenzionatasentenzadellaCortediAppellodiAnconan.396/2020sileggechelaCTUespletatanelgiudiziodiprimogradodinanzialTribunalediPesaro(dicuisievidenza la maggiore completezza rispettoalla CTU espletata in sede diATPdinanzi alTribunale diAvellino, perché aveva analizzato e trattato aspetti trascurati da quest’ultimo accertamento) avevapuntualmentestabilito:
-n.3pannellipresentavanoinclusionidi NiSdimoltosuperioriallimite;
Sulla base delle suindicate risultanze della CTU espletata in primo grado dinanzi al Tribunale diPesaro, la Corte di Appello di Ancona concludeva che il danneggiamento dei moduli fotovoltaici siera verificato, in misura parimente concorrente, sia a causa delle caratteristiche del vetro fornito da C(per contenere essouna percentuale diinfusione disolfuro di sodio inmisura superiore aquella ritenuta ammissibile dalla stessa Ilva nelle schede tecniche di commercializzazione), sia acausadellarealizzazione stessadei pannellida partedellacostruttrice V.Evidenziato che la scheda tecnica di commercializzazione del vetro fornito dalla stessa C, con ilimiti di tollerabilità del solfuro di nichel in essa indicati, è rimasta fuori dal dibattito processualetra le parti nel presente giudizio di appello e nel precedente giudizio di primo grado, né ad essa hafatto mai riferimento il giudice di primo grado, dai dati informativi desumibili della sentenza dellaCortediAppellodiAnconaemergeche,effettivamente,lerisultanzedellaCTUespletatadinanzi al Tribunale di Pesaro non sono sovrapponibili alle risultanze della CTU espletata in sede di ATPdinanzi al Tribunale di Avellino. N. 4798/2011 RG, e che non sono infondati i rilievi mossi dal CTdell’odiernaparteappellante principale, ing. (omissis),allaconsulenza espletata in sededi ATP.In definitiva, non si può che confermare la conclusione che, sulla base delle risultanze della CTUespletata in sede di ATP dinanzi al Tribunale di Avellino, non può trarsi il convincimento espressodalgiudicediprimogradocheivetriforniti da Csianoaffettidadifetticostituitidainfusionidi solfuro di nichel e che tali difetti siano stati la causa della rottura dei vetri e, quindi, deldanneggiamentodei moduli fotovoltaici.In mancanza della prova dei vizi dei vetri prodotti da C, risultano infondate e, quindi, nonmeritevoli di accoglimento, sia le domande di rivalsa proposte da V nei confronti di C, sia le domane di risarcimento danni proposte direttamente nei confronti della medesima C da X.Nè appare opportuno disporre in questa sede, in rinnovazione delle indagini tecniche espletate nelprocedimentodiATPdinanzialTribunalediAvellino,n.4708/2011,unanuovaCTU,inconsiderazione del considerevole lasso di tempo (circa undici anni) trascorso dai fatti di causa edallaproduzione dei vetri chedovrebbero essereoggetto di accertamentotecnico.L’accoglimento del secondo motivo dell’appello principale è sufficiente a determinare, in riformadellasentenzaimpugnata,ilrigettodiognidomandapropostaneiconfrontidell’appellanteprincipale C,e,pertanto,assorbel’esame di tuttigli altri motividiappello principale.
Occorre, in via preliminare, evidenziare che restano ferme le statuizioni della sentenza di primo grado di condanna di V nei confronti di X, perché non attinte da appello incidentale da parte di V. Pertanto, i motivi di appello incidentale proposti da X sono esaminati in funzione delle sole pronunce con cui V è stata condannata a pagare in favore di X la somma di € (omissis), nonché l’ulteriore somma di € (omissis), oltre interessi. L’appellata X, con il primo motivo di appello incidentale, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore di essa appellata la somma di € (omissis), a titolo di risarcimento danni pari al costo di n. 209 pannelli viziati, argomentando che tale voce di danno (così come tutte le altre liquidate in sentenza) non era stata specificamente contestata dalle controparti. L’appellante incidentale, dopo aver premesso che nella domanda riconvenzionale specificata al punto b1) delle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione aveva chiesto di condannare C, in via esclusiva o in solido con V, al pagamento della somma di € (omissis), pari al prezzo di n. 209 pannelli danneggiati e mai sostituiti, “con salvezza di adeguamento in ipotesi di accertamento in corso di causa di ulteriori pannelli”, e che tale conclusione non era stata mai rinunciata, ha dedotto che in corso di istruttoria era stato documentato che il numero dei pannelli danneggiati era aumentato dalle n. 209 alle n. 300 unità, come risultava dal documento n. 17 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata da X nel giudizio di primo grado, riportante l’esatta indicazione e numero di matricola di tutti i pannelli danneggiati, per un totale n. 300 unità accertate da tale F srl. L’appellante ha dedotto che, poiché tale documentazione, con l’indicazione del successivo e complessivo numero di pannelli danneggiati, non era mai stato oggetto di contestazione ad opera delle controparti, il Tribunale, in assenza di specifiche contestazioni, ex art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto considerare raggiunta la prova sui danneggiamenti di ulteriori n. 91 pannelli, per un totale di n. 300 unità in luogo di n. 209 indicate in sentenza. Conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare la V e la C per tale voce di danno al pagamento del maggior importo di € (omissis) pari al prezzo corrispettivo di n. 300 pannelli di cui era stato provato il danneggiamento. Il motivo di appello è infondato per due ordini di ragioni. Il giudice di primo grado riconosceva in favore della X il risarcimento del danno, a titolo di costo dei pannelli viziati, solo per n. 209 pannelli, mentre non riconosceva alcun danno per ulteriori rotture “in assenza di prove sul punto”. Effettivamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata in via telematica dall’appellante incidentale X nel giudizio di primo grado in data 14.11.2014, risulta allegato un documento, non contrassegnato da alcun numero, denominato “integrazione lista pannelli danneggiati al 31.10.2014”, rappresentato da una lettera del 31.10.2014 inviata da tale società F srl alla X, con la quale la prima comunicava alla seconda di aver provveduto, durante il controllo periodico di manutenzione dell’impianto fotovoltaico, ad effettuare il riscontro dei moduli non funzionati, dei quali allegava la lista con individuazione dei nuovi elementi guasti, e dalla quale risultavano n. 300 moduli rotti Tuttavia, in primo luogo, la X, benchè ne avesse l’onere, non spiegava nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. la rilevanza, in relazione alle sue domande, dei suindicati documenti allegati a tale memoria, né deduceva espressamente che il numero dei moduli danneggiati era salito, nelle more del giudizio di primo grado, da n. 209 a n. 300, onde il giudice di primo grado non era tenuto alla valutazione dei documenti de quibus, né le parti avevano l’onere di controdedurre inrelazione ad essi (cfr., per il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documentiprodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo neipropri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandonealtrimentiper la controparte l’impossibilità dicontrodedurree risultandoperlostessogiudiceimpedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione, vedi cass.civ.,24.12.2004,n.23976;cass.civ.,6.3.2005,n.5711;cass.civ.,20.10.2005,n.20265;cass.civ.,6.4.2001,n. 5149; cass. civ., 16.8.1990, n. 8304).Peraltro, va rilevato che all’udienza di precisazione delle conclusionidel 14.10.2019 la X siriportavaalleconclusionirassegnatenellamemoriaexart,183,comma6,n.1,c.p.c.,cheriproducevano le conclusioni formulate nell’atto di citazione in opposizione e nelle qualinon viera,népotevaesservi,alcunriferimentoaln.di300modulidanneggiati,néaldocumento“integrazione lista pannelli danneggiati al 31.10.2014”, allegatoalla successiva memoria 183,comma6, n. 2, c.p.c.In secondo luogo, il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., riguarda solo leallegazioni delle parti e non anche i documenti prodotti, per cui non opera in difetto di specificaallegazionedeifattichedovrebberoesserecontestati,nétalespecificitàpuòesseredesuntadall'esame dei documenti prodotti dalla parte, e, pertanto, alcun onere di contestazione potevasorgere in capo alle controparti in mancanza di specifica allegazione di X che il numero deipannelli danneggiati era salito a n. 300 (cass. civ., 22.9.2017, n. 22055; cass. civ., 18.7.2016, n.14652).Da tanto consegue il rigetto del primo motivo di appello incidentale formulato da X e laconferma della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva in favore di X il risarcimentodeidanniperrotturediulterioripannellirispettoain.209indicatinell’attodicitazioneinopposizione.Con il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla decorrenza degli interessi sulle sommedovute, la X, premesso che il giudice di primo grado aveva fatto decorrere gli interessi sututte le somme liquidate a titolo di risarcimento danni “dalla presente pronunzia al soddisfo”, hadedottoche,adeccezionedellesommericonosciuteatitolodirisarcimentodannoall’immagine, nelle quali erano ricompresi anche tutti gli oneri,ivi compresi gli interessi, nelle more maturati,con riferimento, invece, alle ulteriori voci di danno liquidate nella sentenza impugnata, il primogiudice avrebbe dovuto indicare la decorrenza degli interessi al tasso commerciale, di cui al D.Lgs231/2002, - espressamente richiesti nell’atto di citazione in opposizione – o, in subordine, degliinteressi al tasso legale e/o al diverso tasso ritenuto applicabile, non dalla data della sentenza, madal verificarsi del danno (giugno 2011) o comunque dalla domanda giudiziale introdotta da Skylineinviariconvenzionale(luglio 2013).Ilmotivodiappello èfondatoneilimiti diseguitoindicati.Il giudice di primo grado nella sentenza impugnata si è limitato a prevedere che sulla sommacomplessiva liquidata a titolo di risarcimento danni in favore della X, pari a € (omissis) gliinteressi,senzaprecisazione del tasso,decorrevano dalladata dellapronunziaal saldo.In mancanza di qualsivoglia precisazione e specificazione del tasso di interessi da parte del primogiudice, è da intendere che gli interessi riconosciuti in sentenza sulla somma liquidata a titolo dirisarcimento danni siano gli interessi al tasso codicistico, di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., e nonal tasso commerciale, di cui al D. Lgs. 231/2002, di cui mancano, in ogni caso, i presupposti diapplicazione, trattandosi di crediti risarcitori e non di crediti da corrispettivo derivanti da unatransazione commerciale.Tantopremesso,poichéintemadiobbligazionirisarcitoriederivantidainadempimentocontrattuale gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domandagiudiziale, in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore, e non già dal momento dell'eventodannoso (cass. civ., 5.8.2019, n. 20883), gli interessi sulla somma di € (omissis) liquidata nellasentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni per i costi dei n. 209 pannelli viziati, e sullasomma di € (omissis), liquidata nella sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni per ilcosto di manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico, devono decorrere dalla data delladomanda, e, quindi, dalla data del 15.7.2013, in cui è stato notificato dalla X alla V l’attodiopposizioneadecretoingiuntivo,nelqualela Xformulavaledomandericonvenzionali di risarcimento danni, e non data della sentenza di primo grado, come in essaprevisto(conulterioreprecisazionechesitrattadisommeacuinonèstataapplicatalarivalutazionemonetaria).In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto dalla X, ed in parzialeriformadellasentenzaimpugnata,gliinteressisullasommadi€ (omissis) che V è stata condannata a pagare in favore di X (capo n. 3 deldispositivodellasentenzaimpugnata),devonodecorreredalladatadel15.7.2013(datadellanotificadell’atto dicitazionein opposizioneadecreto ingiuntivo)al saldo.Resta, invece, ferma la statuizione della sentenza impugnata, perché non attinta da impugnazione,per cui sulla somma di € (omissis), che la V è stata condannata a pagare alla X atitolo di risarcimento danni all’immagine, gli interessi decorrono dalla data della sentenza di primogradoal saldo.
Infine, resta da esaminare l’unico motivo di appello incidentale proposto dall’appellata V nei confronti dell’appellante principale, C, con il quale V si duole del fatto che ilgiudice di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., abbia compensato le spese di literelative al rapporto processuale tra essa, opposta in primo grado, e la terza chiamata in causa, C,sebbenequest’ultimafosserimastasoccombenteneisuoi confronti.V chiedeva,pertanto,che,inriformadellasentenzaimpugnata, Cfossecondannata apagarein suo favorelespesedel giudizio di primo grado.Ilmotivodiappelloèinammissibileperl’assorbenteragionedellacarenzadiinteresse,inquanto,a seguito dell’accoglimento dell’appello principale, per effetto del quale, in parziale riforma dellasentenza impugnata, sono state rigettate tutte le domande proposte da V nei confronti di C, quest’ultima, risultata, all’esito del giudizio di appello, vittoriosa, non potrebbe maiessere condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo in favore di V, risultata,all’esitodel giudizio di appello,soccombente. (omissis) PQMLa Corte d’Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appelloprincipale proposto da C S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di V S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e di X S.r.l., in persona del legale rapp.tep.t.,avversolasentenzadelTribunalediAvellino,SecondaSezioneCivile,n.213/2010,pubblicata in data 31.1.2020, notificata in data 3.2.2020, nonché sugli appelli incidentali propostiavverso la medesima sentenza dalle appellate V S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e XS.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,cosìprovvede: