Studio legale Valentini
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12.06.2023 Tribunale di Pesaro – Ordinanza – Est. Carbini
03/07/2023
… “Il Giudice a scioglimento della riserva e viste le istanze del 19 aprile (con integrazione del ricorso) e del 22.5.23 di parte ricorrente e quella di parte resistente del 21.4.23; ritenuto di non nominare un curatore speciale non sussistendo i presupposti (ovvero la domanda di limitazione della responsabilità-potestà genitoriale) né essendo applicabile al caso in esame la cd. riforma Cartabia; rilevato che il (Padre n.d.r.) chiede che venga disposta la collocazione dei minori presso di sé (così intendendosi la domanda , pur indicando il legale il termine “affidamento” a pag. 3 ricorso 19.4.23) atteso che nel petitum del ricorso si fa riferimento alla collocazione paterna; ritenuto che tale soluzione non sia compatibile con la affermazione dello stesso (Padre n.d.r.) per cui egli è spesso all’estero per lavoro e rientra per due fine settimana al mese; ritenuto che l’animosità al calor bianco tra i coniugi renda necessario che gli stessi intraprendano un percorso urgente di sostegno alla genitorialità; ritenuto che pur non essendovi domanda di affido esclusivo da parte di alcuno, appare opportuno disporre fin d’ora una ctu sulle capacità genitoriali delle parti demandendo l’incarico a un ctu, anche locale, non ritenendo esserci motivi per nominare un esterno rispetto all’albo di questo Tribunale; ritenuto di disporre la ctu sia perché appare emergere un disagio nei minori alla luce di quanto riferito dalla (Madre n.d.r.) ovvero che il figlio X ha avuto un episodio di enuresi la notte del 18 maggio (il 17 maggio vi era stato l’accesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario nella abitazione occupata dalla Madre n.d.r.) ed entrambi i minori si sono svegliati nella notte sia per il comportamento pregiudizievole della convenuta, di cui di seguito; rilevato che la ctu è stata sollecitata dal (Padre n.d.r.) ma parte resistente comunque (pag. 7 comparsa di costituzione) ha agevolato la valutazione della capacità genitoriale depositando note di uno psichiatra e di uno psicologo; ribadito che casa coniugale della coppia è quella di Via (omissis), non essendovi sopravvenienze in grado di smentire la circostanza; le fatture in atti (docc. 70 ter, 74, 64 bis, da 138 a 142 ter..) riferite ad esempio a un portone blindato o a accessori della cucina indicano solamente che si stava allestendo la villa sul (omissis) ma non che già la stessa fosse abitata dalla intera famiglia come casa coniugale; la stessa inaugurazione della Villa (omissis) di per sé non dimostra che essa venisse usata come casa familiare dalla coppia; anzi si ricorda che in sede di comparsa di costituzione a pag. 41 si diceva che l’odierna resistente e i figli da tempo vivevano all’interno dell’ immobile del (omissis) e quindi ammettendo che al limite solo la triade indicata si era ivi trasferita e non il coniuge; anzi a pag. 42 si legge che solo da marzo 2022 madre e gemelli vivevano nella villa del (omissis), ammettendo che ancora i pernotti avvenivano nella casa di Via (omissis) e anche a pag. 46 si legge che da circa otto mesi e quindi solo da marzo 2022 i minori vivono la loro quotidianità nella abitazione in (Villa n.d.r.); si noti poi che dopo il trasferimento della resistente (in Villa n.d.r.), a marzo 2022, la casa è stata ancora frequentata nei fine settimana dai minori quando il w.e. era di spettanza del padre o comunque nei suoi giorni di spettanza; ne viene che non sussistono sopravvenienze rispetto al provvedimento presidenziale, confermato dalla Corte di Appello (si rimanda alla chiara lettera della pag. 5 sul punto del provvedimento di reclamo); ritenuto poi che non sussista una sopravvenienza idonea a mutare la situazione anche da altro punto di vista; ovvero si ritiene che non sia stata provata l’inidoneità della abitazione di Via (omissis) in quanto ai vizi e difetti, di cui ora la parte si duole, non si era mai fatto rifermento in precedenza; vero è che la (Madre n.d.r.) è acceduta alla abitazione di Via (omissis) il 5 aprile 2023 ma in sede di comparsa di risposta (pag. 42) e quindi pochi mesi prima si diceva solamente che in via (omissis) mancavano ambienti adeguati allo svolgimento delle attività quotidiane dei minori ivi compresi gli spazi all’aperto e ciò nonostante la resistente vi abbia abitato fino a marzo 2022 (la comparsa di costituzione è di ottobre 2022 e quindi di pochi mesi successiva); inoltre la coppia vi ha abitato circa 7 anni senza che siano stati provati nelle more difetti o vizi come ora dedotti; anche in sede di interrogatorio libero dinanzi al Presidente (a novembre 2022 e quindi dopo pochi mesi da quando la (Madre n.d.r.) aveva lasciato la casa) la (Madre n.d.r.) ha solo riferito che la casa di Via (omissis) per ubicazione e spazi non era più idonea per una famiglia con due bambini ; ritenuto in linea generale poi che anche si dimostrasse la inabitabilità della casa di Via (omissis) non per questo potrebbe assegnarsi la villa alla (Madre n.d.r.), in quanto non è la casa coniugale della coppia; rilevato che seppure non vi fosse stata domanda di assegnazione della casa da parte della (Madre n.d.r.), il Presidente ha assegnato la casa coniugale di Via (omissis) alla (Madre n.d.r.); l’interesse a dolersi di tale statuizione, adottata in violazione del principio della domanda, non è in capo alla (Madre n.d.r.): è semmai il (Padre n.d.r.) che doveva dolersene; preso atto del fatto che (Padre n.d.r.) si rende disponibile a eseguire a sue spese i lavori di ripristino delle cavillature segnalate nell’immobile e gli altri lavori di ordinaria manutenzione (pagg. 3 e 4 deduzione 22.5.23); ritenuto quindi di ribadire che alla (Madre n.d.r.) era assegnata la casa di Via (omissis) in quanto casa coniugale ove hanno vissuto l’infanzia i minori unitamente ai genitori, manente matrimonio e che tra l’altro i minori hanno continuato a frequentare nei giorni di spettanza paterni, anche dopo la separazione e peraltro è situata solo a un km circa dalla villa di (omissis); rilevato che il (Padre n.d.r.) richiede ex art. 709 ter cpc delle ulteriori sanzioni nei confronti della (Madre n.d.r.); preso atto che già la stessa con ordinanza del 27.3.23 è stata ammonita e condannata al pagamento di una sanzione alla cassa delle ammende di 400 euro ;rilevato che allo stato la resistente non ha ancora liberato (la Villa n.d.r.) né si è trasferita in via (omissis) pur avendone le chiavi; rilevato che alcuna imposizione è data dal Tribunale, che non costringe la (Madre n.d.r.) a vivere in Via (omissis), le dà semplicemente il diritto di essere assegnataria di tale abitazione, libera la stessa di vivere altrove o nella villa (omissis), salvo però in questo caso seguire le regole civilistiche e quindi la necessità di previsione di una indennità di occupazione o un canone di affitto o quant’altro, alla luce del fatto che la stessa è co-usufruttuaria della stessa con il marito; non sono pertinenti quindi i richiami a violazioni del diritto costituzionale della libera circolazione nel territorio nazionale (pag. 19 istanza del 21.4.23); ritenuto che le suddette sanzioni (ammonimento e ammenda) trovavano giustificazione nel fatto che l’assegnazione della casa coniugale persegue l’interesse dei minori a mantenere l’habitat in cui sono vissuti -(Cass. Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018) La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate; (sentenza Cass. n. 2235 del 16/03/1996) In tema di separazione personale, l'art. 155 comma 4 cod. civ. costituisce una norma di carattere eccezionale, che consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge che non sia titolare o contitolare su di essa di un diritto di godimento, sia esso reale o personale, solo allorché a detto coniuge sia affidati i figli. Fuori di tale ipotesi, dettata nell'esclusivo interesse della prole, detta norma non può trovare applicazione-, interesse violato dalla condotta della resistente; rilevato che anche per tale motivo viene indagata la capacità genitoriale per questo aspetto, in particolare della (Madre n.d.r.), trattandosi di condotta gravemente pregiudizievole per la prole; preso atto ora del fatto che la (Madre n.d.r.) non si è trasferita nella casa coniugale; rilevato che non può essere costretta al trasferimento, potendo ella rinunciare alla assegnazione della casa; ritenuto pertanto che i mezzi di coazione indiretta quali l’ammonimento e la sanzione pecuniaria non han sortito effetto; preso atto quindi della rinuncia al diritto alla assegnazione della casa coniugale da parte della (Madre n.d.r.), si evidenziano due conseguenze: una legata alla valutazione della capacità genitoriale della stessa (messa appunto in discussione) e l’altra di tenore economico che come sopra indicato riguarda un aspetto civilistico (diritti tra co-usufruttuari) ; ritenuto pertanto di non adottare altri provvedimenti sanzionatori; PQM Respinge la domanda di collocazione dei minori presso il padre; respinge la domanda di modifica del provvedimento presidenziale proposta (dalla Madre n.d.r.); dispone ctu nominando consulente la dott.ssa (omissis); fissa per il conferimento dell’incarico l’udienza del (omissis); prescrive ai coniugi un percorso di sostegno urgente alla genitorialità; respinge la domanda di nomina di un curatore speciale dei minori; prende atto della rinuncia della (Madre n.d.r.) al diritto alla assegnazione della casa coniugale di Via (omissis). Respinge la domanda di provvedimenti sanzionatori.” … (omissis)