Sinistro stradale – ricusazione del CTU – fattispecie – inammissibilità ed infondatezza – ragioni – censura di difetto di motivazione ed erronea ricostruzione della dinamica e responsabilità nella causazione del sinistro – infondatezza – produzione documentale in appello – tardività.

22.2.2024 – Corte di Appello di Ancona - Sent. 313/2024 - Pres. Ercoli Est. D’Incecco

11/03/2024

… “FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da X, quale unico erede del padre W, nato a (omissis) e deceduto a (omissis) 2007, nei confronti della Soc. A di B e della Assicurazione C, quale impresa assicuratrice delegata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada Regione Marche, volta ad ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento in proprio favore di tutti i danni dallo stesso subiti jure proprio e jure successionis, di cui ci si riservava la successiva quantificazione, a seguito della morte del proprio padre, sig. W, avvenuta in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto in tenimento del Comune di O (Pu) il (omissis)2007, verificatosi per colpa esclusiva o, quantomeno, prevalente di B conducente il camioncino-autocarro sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà della Società A, garantito per la r.c.a., data la scopertura assicurativa, da C, quale impresa assicuratrice delegata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada Regione Marche, la rigettava, compensando le spese di giudizio e ponendo a definitivo carico dell’attore le spese di c.t.u.. Espletata istruttoria attraverso le produzioni effettuate dalle parti (in particolare del rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di M intervenuta a rilevare l’incidente stradale in questione), nonché interrogatorio formale, del sig. B, prova per testi e c.t.u. dinamico-cinematica il giudice di primo grado perveniva al rigetto della domanda attorea per non aver ravvisato, dall’esame dei fatti come risultanti dalla svolta istruttoria, alcuna responsabilità, nemmeno concorrente, del B nella causazione dell’incidente stradale in questione il cui verificarsi veniva, invece, esclusivamente ricondotto al comportamento colposo ed imprudente della vittima, W, per aver effettuato, a bordo della bicicletta che stava conducendo e provenendo da intersezione (Via S) gravata da segnalato obbligo di “Stop”, una manovra di immissione sulla S.P.(omissis), percorsa dall’autocarro condotto dal B, senza osservare l’obbligo di arresto all’intersezione come segnalato dalla esistente segnaletica verticale e orizzontale, andando così a collidere con la parte terminale destra dell’autocarro ( altezza cassetta degli attrezzi) con conseguente rovinosa caduta al suolo e sopportazione di lesioni che ne determinavano il decesso a sette giorni dal verificatosi incidente. Avverso l’anzidetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. X, in qualità di unico erede del padre W, prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. L’appellante conviene in giudizio la Soc. A, B e C, quale impresa assicuratrice delegata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada Regione Marche, chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, di “ 1) dichiarare B unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso in O il (omissis)2007, che ha provocato il decesso di W; 2) conseguentemente condannare lo stesso, in solido con gli altri convenuti Società A e C Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei relativi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore appellante sig. X in conseguenza del sinistro de quo, che ha causato il decesso del padre W, danni da valutarsi con liquidazione equitativa, a norma degli art. 2056 e 1226 c.c., non potendo essere provati nel loro preciso ammontare, con riserva di successiva quantificazione, nelle seguenti voci: - rimborso spese funerarie ; - danno morale jure proprio del figlio X per la perdita del padre W; - danno biologico terminale e danno morale catastrofale risarcibili jure successionis a favore dell’ erede per il decesso del de cuius, con personalizzazione del primo al 25%; - rimborso spesa per la procedura di mediazione ; - rimborso spese per i compensi dei CC.TT. di parte p.i. Z e ing. F, del CTU geom. G, del precedente CTU revocato ing. H; 3) in via subordinata, ove l’Ecc.ma Corte adita ravvisi un concorso di responsabilità del deceduto nell’aver dato causa all’incidente, statuirlo nella misura minima, riducendo in rapporto l’entità del risarcimento dei danni; 4) in via ulteriormente subordinata, ritenere operante nel caso di specie la presunzione di cui all’art. 2054/c2 cc, e conseguentemente condannare i convenuti appellati, in solido tra loro, al pagamento di somma pari al 50% dell’importo complessivo dei danni così come determinato; 5) sempre in via principale, ed in ogni caso, ritenere e dichiarare il convenuto B responsabile di omissione di soccorso, per aver violato l’art. 189 del codice della strada, e conseguentemente condannarlo al risarcimento, in favore dell’attore appellante, dei danni morali conseguenti, da liquidarsi con valutazione equitativa; 6) in via istruttoria: disporre la rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del consulente tecnico ricorrendone i gravi motivi di cui all’art. 196 cpc, in narrativa indicati. Con vittoria di spese ed onorari di causa e consequenziali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari” producendo, altresì, in allegato all’atto di appello oltre a copia della sentenza appellata e fascicolo di parte di primo grado i seguenti documenti: (omissis). Si costituiva in giudizio l’appellata C, quale impresa assicuratrice delegata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada Regione Marche, chiedendo all’adita Corte “In via principale: respingere in toto l’appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto fondato l’appello proposto in merito alle specificate parti della sentenza impugnata, ridurre il quantum richiesto, determinandolo nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, o, in subordine, compensazione delle stesse”. Si costituivano, altresì, gli appellati Soc. A e B chiedendo entrambi “ In via principale: respingere integralmente l’appello ex adverso spiegato, in quanto infondato in fatto ed in diritto in tutti i motivi di gravame ex adverso proposti e, per l’effetto, confermare la sentenza appellata; In via subordinata, nella denegata ipotesi che l’Ill.ma Corte di Appello adita ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, il gravame e/o i singoli motivi di gravame ex adverso spiegati, riconoscendo una qualche responsabilità dell’odierno appellato nella produzione del sinistro oggetto di causa, accertare e statuire il concorso di colpa maggioritario della vittima W nella determinazione dell’incidente e del conseguente decesso allo stesso occorso, riducendo l’importo del risarcimento dovuto a favore dell’appellante, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed a cifra congrua e di legge considerando l’età raggiunta dalla vittima, la sua limitata prospettiva di vita, la condotta della vittima al momento dell’incidente, l’indipendenza economica del figlio, l’età di questi, l’assenza di coabitazione del danneggiato con la vittima. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, del presente grado di giudizio” opponendosi in via istruttoria: “ alla richiesta di rinnovazione delle indagini peritali avanzata con sostituzione del consulente tecnico avanzata dall’appellante non sussistendone i gravi motivi di cui all’art. 196 c.p.c. ex adverso contestati, risultando ad ogni modo tale richiesta infondata, inammissibile ed esplorativa, per le motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione in appello.” ed eccependo “ l’inammissibilità della produzione documentale prodotta dall’appellante in allegato all’atto di citazione in appello ed in aggiunta alla copia della sentenza appellata e del fascicolo di primo grado, con particolare riferimento ai Documenti n. 1), n. 2), n. 5), n. 7) e n. 9) allegati all’atto di gravame in quanto trattasi di documenti nuovi prodotti in violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché, in subordine irrituali e comunque inammissibili, per le motivazioni esposte in narrativa, e sui quali si dichiara la non accettazione del contraddittorio ed in merito ai quali se ne chiede l’espunzione dal fascicolo di causa.”. Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 06.07.2022 con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive eventuali repliche. RAGIONI DELLA DECISIONE L’appellante deduceva i seguenti motivi di appello: 1) Motivazione incompleta, inadeguata ed insufficiente sulla sostituzione del CTU ing. H con il geom. G. Conseguente nullità della sentenza. Infondatezza nel merito di tale sostituzione. Parte appellante lamenta come incompleta, inadeguata ed insufficiente, l’ordinanza resa fuori udienza e datata 8.06.2015 con la quale il giudice di prime cure provvedeva alla revoca, quale c.t.u., dell’Ing. H, nominato all’udienza del 15.05.2015, e alla sua sostituzione. Ritiene parte appellante che non sarebbe possibile per l’interprete identificare il percorso logico che ha condotto il giudice al convincimento concretatosi nella decisione adottata con conseguente nullità della sentenza. 2) Ricusazione del CTU geom. G e conseguente richiesta di rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione dello stesso ex art. 196 cpc , rigettata dal GOT con ordinanza in data 23/09/2016. Manifesta incompatibilità ad assumere l’incarico espletato per conflitto di interessi del CT di parte attrice p.i. Z. Parte appellante si duole del fatto che l’istanza volta alla ricusazione ex art. 51 c.p.c., e conseguente sostituzione, del nominato c.t.u. G come sollevata all’udienza del 7 giugno 2015 e reiterata all’udienza del 23 settembre 2016 pur fondata sulla dedotta esistenza di precedenti incarichi continuativi di natura tecnica intercorsi, per molti anni, prima con C, quale fiduciario per la Regione Umbria e, successivamente, con lo studio che lo sostituì nell’incarico; circostanza confermata dallo stesso consulente nell’udienza del 23.09.2016, fissata per avere chiarimenti in merito oltre che sulla depositata relazione tecnica, ove il consulente d’ufficio dichiarava di essere stato fiduciario di C per la regione Umbria “…fino a circa 13/14 anni fa, dopodiché gli incarichi sono stati affidati allo studio N con il quale studio vi è stata una mia collaborazione fino a 4/5 anni fa.” veniva rigettata dal giudice di prime cure. 3) Nullità della consulenza tecnica espletata e conseguente richiesta di rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del consulente ex art. 196 cpc, su cui il GOT non si è mai pronunciato. Parte appellante si duole del fatto che pur avendo rinnovato all’udienza del 23.09.2016 l’istanza di nullità della svolta c.t.u. con conseguente richiesta di sostituzione del consulente nominato per: a) non aver risposto al quesito formulatogli, in particolare con riferimento alla determinazione della velocità tenuta dai conducenti di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro, “per mancanza di elementi tecnici sufficienti”, b) aver formulato, circa la velocità tenuta dall’autocarro, tutta una serie di ipotesi tra loro contraddittorie e incompatibili; c) non avere neppure eseguito planimetria su scala del teatro dell’incidente, il giudicante ometteva una pronuncia in merito. 4) Sull’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha affermato l’esclusiva responsabilità del defunto W nella causazione del sinistro oggetto di causa, escludendo ogni responsabilità del conducente dell’autocarro B. Si censura di erroneità la decisione del giudicante di riconoscere esclusiva responsabilità per l’accaduto in capo al deceduto ciclista in quanto avvenuta non tenendo in debita considerazione i gravi ed inequivocabili elementi di responsabilità a carico del conducente dell’autocarro che emergevano dagli accertamenti dei Carabinieri, dalle prove orali e soprattutto dalla consulenza tecnica espletata, che concludeva non escludendo “… una corresponsabilità, seppur minoritaria, in capo al conducente dell’autocarro”. 5) sull’applicabilità della presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. Omessa pronuncia sul punto e conseguente nullità della sentenza di primo grado. Parte appellante ritiene altresì erronea e affetta da nullità la sentenza impugnata per non essersi il giudicante pronunciato sulla domanda subordinata relativa all’applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054/c2 cc. ricorrendone i presupposti. 6) Sui danni da risarcire. Parte appellante sul presupposto della esclusiva o quantomeno prevalente responsabilità nella causazione dell’incidente di parte convenuta reitera la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sia jure proprio, sia jure successionis , come richiesti e quantificati in primo grado. Il proposto appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono. Preliminarmente è opportuno decidere sulla eccezione di inammissibilità, per violazione dell’art. 345 comma 3° c.p.c. nel testo riformato ex L. 134/2012 applicabile ratione temporis, come sollevata da parte appellata B e Società A con riferimento alla produzione dei documenti costituiti da: (omissis), effettuata da parte appellante in uno con la costituzione nell’odierno giudizio. L’eccezione è fondata unicamente con riferimento alle produzioni documentali di cui ai n.ri 1), 2), 5), 8) e 9) che andranno dichiarate inammissibili ex art. 345 comma terzo c.p.c. sopra richiamato. Detta documentazione, già acquisibile da parte appellante all’epoca del giudizio di primo grado andava ritualmente prodotta in quel grado di giudizio nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall’art. 183 c.p.c. o, al massimo, motivandone il ritardo rispetto ai decorsi termini istruttori, per l’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado il 16.03.2018. Non avendo parte attrice, odierna appellante, provveduto alla produzione documentale di cui sopra nei detti termini nè dimostrato di non aver potuto provvedere a ciò per causa ad essa non imputabile, la documentazione prodotta in allegato all’atto di appello, sub doc.ti n.ri 1), 2), 5), 8) e 9) è dichiarata inammissibile e non utilizzabile al fine del decidere ( cfr. ex multis Cass. Civ. 04.04.2013 n.8224). Diversamente, deve ritenersi ammissibile la produzione dei documenti indicati in atto di appello ai n.ri 3),4),6) e 7) poiché già facenti parte del fascicolo d’ufficio di primo grado. Quanto al merito, il rigetto del proposto appello deriva dal fatto che nessuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione da parte del Tribunale, ai fini ricostruttivi dell’esatta dinamica dell’incidente, delle risultanze istruttorie, costituite dalla documentazione versata in atti dalle parti (in particolare del rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di M intervenuta a rilevare l’incidente stradale in questione), nonché interrogatorio formale, del sig. B, prova per testi e c.t.u. dinamico-cinematica resa dal consulente G e dalla corretta valutazione compiuta sulle dichiarazioni rese dai testimoni presenti all’accaduto, in sede istruttoria, nonché ai militari intervenuti sui luoghi il giorno dell’incidente, in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione. Il primo motivo d’appello è inammissibile prima che infondato. Come si evince dalla lettura del verbale di udienza tenutasi in primo grado il 17 settembre 2015 successivamente all’avvenuta revoca, disposta con ordinanza pronunciata fuori udienza l’8.06.2015, del c.t.u. precedentemente nominato, Ing. H, motivato dal giudicante poiché “…lo stesso non risulta essere iscritto nell’Albo dei c.t.u. di Urbino né di quello di Ancona…” ( cfr. ordinanza del 8.06.2015 in atti) il difensore di parte attrice, odierna appellante, ebbe formalmente a rinunciare alla proposta ( in data 15.06.2015) istanza di revoca dell’ordinanza del 08.06.2015 a mezzo della quale era stata disposta la sostituzione del c.t.u. H. Si legge, infatti, testualmente nel richiamato verbale “ L’Avv. I rinuncia all’istanza di revoca dell’ordinanza del 08.06.2015 e preso atto che il nuovo c.t.u. nominato Ing. E ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare l’incarico chiede che venga disposto provvedimento al c.t.u. revocato Ing. H di restituzione dell’acconto versato € 1.903,20, la nomina di un ctu proveniente da altra Regione. ( cfr. verbale di udienza del 17.09.2015 in atti) . In conseguenza di ciò il giudicante, che già aveva provveduto a motivare la sostituzione del c.t.u. H, provvedeva, sempre nella detta udienza e in accoglimento delle richieste formulate dalla difesa dell’attore, odierno appellante, ad ordinare “…allo stesso c.t.u. Ing. H la restituzione immediata dell’acconto ricevuto con bonifico disposto in data 18.05.2015 di € 1.903,20 da parte del sig. B …” mandando, altresì, “…al Presidente per l’autorizzazione per la nomina di un c.t.u. iscritto ad un albo fuori regione Marche…” autorizzazione che, ottenuta in data 28.09.2015, portava alla nomina quale c.t.u. del perito G come risulta dall’ordinanza pronunciata fuori udienza del 9.10.2015 in atti. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello. Risulta incontestato che parte attrice, odierna appellante, ebbe a formulare istanza di ricusazione del c.t.u. al di fuori del termine perentorio ( tre giorni prima dell’udienza di comparizione) fissato dall’art. 192 secondo comma c.p.c. e ciò, in applicazione della costante, anche recente, giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “ L’art. 192, comma 2, c.p.c. fissa un termine perentorio alle parti per dedurre eventuali circostanze, delle quali devono fornire anche prova, intese a evidenziare le ragioni di ricusazione dell’ausiliario nominato dal giudice, in, modo così da prevenire una indagine svolta con criteri e metodi non imparziali… …deriva da quanto precede, pertanto, che non è possibile una deroga del termine in questione che, se non osservato, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenze che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo e alcun vizio di nullità della sentenza può essere fatto valere in sede di impugnazione sul presupposto di situazioni riferibili al Ctu che non siano state tempestivamente denunciate con la istanza di ricusazione, finanche nel caso in cui la parte abbia avuto sopravvenuta conoscenza di eventuali circostanze che avrebbero potuto legittimare una istanza di ricusazione.” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8184/2002, Cass. Civ. n. 23257/2017, Cass. Civ. n. 28103/2018, Cass. Civ. n. 26622/2018, Cass. Civ. n. 122/2020) determina il rigetto del motivo di doglianza. D’altra parte il giudicante ebbe anche a motivare espressamente all’udienza del 23.09.2016, mediante rinvio ai chiarimenti forniti dall’ausiliario circa i suoi pregressi rapporti di lavoro con C “…sono stato fiduciario C per la regione Umbria fino a circa 13/14 anni fa, dopo di che gli incarichi sono stati affidati allo studio (omissis) con il quale vi è stata una mia collaborazione fino a 4/5 anni fa. Non vi sono quindi motivi di incompatibilità. Quindi alla data del conferimento dell’incarico e del mio giuramento non avevo rapporti anche indiretti con lo svolgimento di perizie con C” (cfr. verbale di udienza del 23.09.2016 in atti), il rigetto dell’istanza volta alla sostituzione del consulente nominato. Non merita accoglimento anche il terzo motivo di doglianza. Premesso, infatti, che: a) l’aver il c.t.u. riferito, nella propria relazione, di non aver potuto ricostruire le velocità dei mezzi coinvolti “per mancanza di elementi tecnici sufficienti” fornendo al contempo delle ipotesi sulle possibili velocità non equivale a non rispondere al quesito proposto; b) l’aver utilizzato le misure risultanti dalla ricostruzione planimetrica dell’incidente resa dai Carabinieri intervenuti anziché effettuare un proprio rilievo planimetrico in scala non costituisce valido, grave, motivo di sostituzione dell’ausiliario; deve dirsi che dall’esame della verbalizzazione di udienza del 23.09.2016 si evince come il giudicante, lungi dall’aver omesso motivazione in merito alla chiesta sostituzione del c.t.u. nominato l’abbia motivatamente rigettata contestualmente fissando al c.t.u., in accoglimento della subordinata istanza avanzata dalla stessa difesa di parte attrice, odierna appellante, termine di 60 giorni per rispondere alle osservazioni già formulate dalle parti nelle memorie depositate a tal fine cinque giorni prima dell’udienza del 8.07.2016. Il quarto e quinto motivo di appello, da trattarsi in maniera congiunta per ragioni di connessione, sono anch’essi infondati. La ricostruzione dinamica dell’incidente stradale in questione quale collisione da parte del velocipede condotto dal W, contro l’autocarro (omissis), condotto dal B, originata da esclusiva responsabilità del W per aver violato norme comportamentali dettate dal Codice della Strada ed in particolare dall’art. 145 comma 4 C.d.S. (Precedenza) per omesso rispetto dell’obbligo di arresto all’intersezione appositamente segnalato dalla presenza di segnaletica (Stop) sia verticale che orizzontale “ I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”, trova fondamento già nelle risultanze degli accertamenti operati dai militari verbalizzanti intervenuti sul luogo dell’incidente il giorno 07.07.2007. E’ principio giurisprudenziale consolidato, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, quello per cui la relazione/rapporto di incidente redatto dagli agenti di Polizia/Carabinieri intervenuti, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre la parte relativa alla “ricostruzione del sinistro” costituisce una valutazione, cui non può estendersi l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, liberamente apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte, secondo ordinari criteri di deduzione ( cfr. Cass. Civ. n.226629/2008, Cass. Civ. n.9251/2010, Cass. Civ. n.3787/2012, Cass. Civ. n.9037/2019). Dal rapporto e relative planimetrie, nonché dalle deposizioni dei verbalizzanti, emerge che, dal posizionamento ed entità dei danni rilevati sui mezzi, dalla posizione della bicicletta sulla carreggiata, la dinamica era apparsa chiara e ricostruita come segue: “Il veciolo “A” ( Autocarro di B n.d.r.) percorreva regolarmente la S.P. (omissis) nella direzione di marcia N – centro abitato di O, quando raggiunto l’incrocio con la Via (omissis) veniva leggermente urtato sulla parte laterale posteriore destra dal ciclista, veicolo “B”, il quale proveniente dalla suddetta Via si immetteva sulla provinciale, omettendo di fermarsi sulla linea di arresto (STOP). Si precisa che l’ultimo tratto della Via (omissis), prima di raggiungere l’incrocio è in leggere discesa. La dinamica del sinistro è stata costruita in relazione ai rilievi planimetrici e fotografici, nonché le testimonianze rese dai testi che hanno assistito al sinistro. Si fa presente che i rilievi planimetrici hanno interesssato solo la bicicletta e non l’autocarro poiché quest’ultimo era stato spostato dal luogo del sinistro…” (cfr. informativa di incidente stradale redatta da Stazione Carabinieri di M in data 17.07.2007 pag 2) in doc. n.1) fasc. primo grado attore). La predetta ricostruzione dinamica è, come detto, confortata da gravi e concordanti riscontri obiettivi (misurazioni, planimetria, fotografie del luogo del sinistro, danni sui mezzi, ecc.), elementi anch’essi dotati di fede privilegiata propria dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. per essere stati effettuati dai militari verbalizzanti. Dall’esame, infatti, della parte di informativa di incidente riservata alla constatazione dei danni riportati dall’autocarro Iveco condotto dal B (individuato quale veicolo A) è dato testualmente leggere: “ Non vi erano ammaccature sulla carrozzeria del mezzo. Sulla cassetta porta attrezzi posta nella parte posteriore lato destro, vi era una leggera striscia di colore nero (vedasi foto numero 7)”; circostanza che, valutata anche alla luce dei danni riscontrati, dai militari intervenuti, sulla bicicletta condotta dal W “ Sul copertone anteriore vi erano dei segni di strisciamento, mentre il cerchione anteriore presentava una leggera scalfitura (vedasi foto numero 5-8) ( cfr. cfr. informativa di incidente stradale redatta da Stazione Carabinieri di M in data (omissis)2007 pag 2) in doc. n.1) fasc. primo grado attore) nonché: a) delle risultanze della svolta c.t.u. dinamica, sicuramente utilizzabile poiché immune da di vizi logico - giuridici nonché supportata dallo svolgimento di approfondite indagini anche in risposta alle osservazioni dei periti di parte, che conferma la dinamica già ricostruita dai militari intervenuti (collisione da parte della bicicletta contro l’autocarro per mancato rispetto della segnaletica di Stop posto all’intersezione tra la Via (omissis) percorsa dal velocipede e la S.P. cfr relazione di c.t.u. in atti pagg.30/31) individuando il punto d’urto, “…all’interno della corsia di pertinenza dell’autocarro e si concretizzò tra la parte anteriore del velocipede, che proveniva dalla Via Meta e la fiancata destra dell’autocarro.” (cfr. relazione di c.t.u. G del 18.05.2016 pag.23); b) delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa, circa la dinamica del sinistro, dai testi indifferenti che ebbero ad assistere al verificarsi dell’incidente, Sig.ra qn (conducente che a bordo propria auto sostava sulla via (omissis), percorsa dalla bicicletta condotta dal W, nello stesso senso di marcia del velocipede e a cinque metri dalla intersezione con la SP n. (omissis) teatro del sinistro) e Sig. R ( pedone che si trovava a passare sulla Via (omissis) nella stessa direzione tenuta dalla bicicletta condotta dal W) che rispettivamente affermano, nel rispondere ai capitoli di prova ammessi e dopo aver preliminarmente confermato quanto riferito in sede di s.i.t. ai Carabinieri intervenuti a rilevare il sinistro, la qn: “ …mi trovavo a quell’ora e quel giorno (ora e giorno dell’incidente n.d.r.) ferma a 5 metri prima dell’incrocio di Via (omissis) di O. Ho visto il ciclista che mi ha superato sulla sinistra e ha proceduto sulla sinistra… …il B non ha rallentato allo Stop. Non si è fermato allo Stop. Ho visto il ciclista andava a urtare sulla fiancata dietro dell’autocarro che procedeva quest’ultimo lentamente.” (cfr. verbale di udienza del 25.07.2014 risposta a capitoli di prova C) ed inoltre, confermando i capitoli di prova dedotti dalla difesa di B e A, che “ si è vero… …al momento dell’attraversamento da parte del ciclista dell’intersezione con la Provinciale il furgone del sig. B aveva già attraversato l’incrocio…( cfr. risposta a capitolo di prova d) memorie 183 2° termine c.p.c. in verbale di udienza del 25.07.2014) si è vero il sig. X, svoltando alla sua sinistra in prossimità del centro dell’incrocio, andava ad urtare con la ruota anteriore della propria bicicletta con la parte posteriore del mezzo guidato dal Bsi è vero è la parte posteriore della fiancata…( cfr. risposta a capitolo di prova e) memorie 183 2° termine c.p.c. in verbale di udienza del 25.07.2014)… si è veroil W sfiorava la cassetta degli attrezzi posta nel lato posteriore destro dell’autocarro e posta all’estremità dell’autocarro.” …( cfr. risposta a capitolo di prova f) memorie 183 2° termine c.p.c. in verbale di udienza del 25.07.2014); e il R: “ …confermo quanto da me dichiarato all’epoca ai Carabinieri ( Mi trovavo in Via (omissis) a circa 40 metri dall’incrocio con al s.p. (omissis) quando ho visto il sig. W in sella ad una bicicletta che transitava la suddetta via con direzione bivio SP (omissis). Ad un certo punto ho visto che il sig. W che circolava al centro della strada raggiunto l’incrocio veniva a collisione con l’autocarro che nel frattempo stava percorrendo la SP (omissis) direzione O. Voglio precisare che il sig. W nell’affrontare l’incrocio non si è fermato allo Stop e con la ruota anteriore è andato a collidere sul lato posteriore…) (cfr. Verbale di s.i.t. allegato a informativa Carabinieri sub doc. n.1) in fasc. primo grado attore e risposta a capitolo di prova c1) memorie 183 2° termine c.p.c. C in verbale di udienza del 27.02.2015); conduce a ritenere la ricostruzione dinamica dell’incidente effettuata dal giudice di primo grado, quale collisione da parte della bicicletta condotta dal X contro l’autocarro condotto dal B quando, tra l’altro, quest’ultimo aveva già impegnato l’area di incrocio ed era ormai in fase avanzata e quasi conclusa di attraversamento ( come avvalorato dalla circostanza che la bicicletta colpisce la cassetta degli attrezzi posta sulla estrema parte laterale destra dell’autocarro dopo l’asse posteriore ( cfr. fotografia n.9) allegata alla informativa di incidente redatta dai Carabinieri sub doc n.1) in fasc. primo grado parte attrice), sia condivisibile poiché logica, supportata da univoci e concordanti elementi di fatto e riscontri testimoniali nonché dotata di un grado di attendibilità non infirmato da alcuna specifica prova contraria. A tal riguardo deve essere, infatti, rilevato che la tesi sostenuta da parte appellante, secondo la quale l’autocarro condotto dal B avrebbe attinto il W quando questi già aveva impegnato l’area di incrocio e quasi concluso l’attraversamento portandosi nella corsia della S.P. (omissis) riservata al transito in senso contrario a quello tenuto dall’autocarro, non è suffragata dai riscontri effettuati sul luogo dell’incidente dai militari intervenuti nonché dal rilevato punto d’urto che il c.t.u. pone nella corsia percorsa dall’autocarro (cfr. relazione di c.t.u. Geom. G del 18.05.2016 pag. 18/19/23 in atti). Alla luce dei rilievi di cui sopra non può dirsi che il W il giorno del sinistro abbia tenuto un comportamento di guida rispettoso delle norme comportamentali dettate dal Codice della Strada ed in particolare dall’art. 145 comma 4 C.d.S. (Precedenza) dato l’omesso rispetto dell’obbligo di arresto all’intersezione appositamente segnalato dalla presenza di segnaletica (Stop) sia verticale che orizzontale e ciò determina il corretto addebito di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo allo stesso con conseguentemente inapplicabilità della regola sussidiaria di cui all’art. 2054 c.c. comma 2, e ciò anche se si fosse dimostrato, circostanza non avvenuta nel caso di specie “per mancanza di elementi tecnici sufficienti” (cfr. relazione di c.t.u. in atti pag.14) che l’autocarro viaggiasse a velocità superiore al limite dei 30 Km/h previsti dalla segnaletica esistente (Cfr. Cass. Civ. n. 6888/2011, Cass. Civ. n. 7439/2011, Cass. Civ. n. 24676/2014, Cass. Civ. n. 93544/2018, Cass. Civ. n. 30993/2018). Il rigetto del motivo di appello relativo all’an debeatur ( responsabilità quantomeno concorrente del B nella causazione del sinistro stradale), determina il rigetto del sesto motivo d’appello volto all’accertamento e quantificazione del quantum debeatur. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza oggetto di impugnativa merita, dunque, integrale conferma. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. (omissis)

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