Società a partecipazione pubblica – Azione di responsabilità verso Amministratore – giurisdizione dell’A.G.O. – fusione per incorporazione – danno non patrimoniale da reato subito dalla società incorporata – società incorporante – difetto di legittimazione attiva – danno patrimoniale – legittimazion

9.9.2021 Tribunale di Ancona – Sent. 1124/2021 – Pres. Filippello Est. Pompetti

04/10/2021

(omissis)… “passando -quindi- all'esame della controversa in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte convenuta.Quest'ultima nel rispetto del thema decidendum (ovvero in comparsa di costituzione, pagg. 12 e ss., non avendo la parte depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) ha dedotto che:

  • La società attrice era stata ritenuta da plurime pronunce la Corte dei Conti Sezione di controllo per le Marche (per tutte la n. 39/2018/VSG del 25709/2018 25.10.2018) quale società a controllo pubblico;
  • anche alla stregua dell'insegnamento di Cass. SS UU 27.12.2017 n. 30978, l'AGO difettava di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
  • sussisteva la giurisdizione di quest'ultima anche in diretta attuazione dall'art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016, normativa, che la Sezione Regionale della Corte dei Conti delle Marche riteneva applicarsi integralmente alla società attrice.
  • Non si poteva applicare, nella specie, alcuna forma di translatio iudicii, posto che l'azione di responsabilità avanti la Corte dei Conti non era affidata alla iniziativa della attrice, bensì è un giudizio d'iniziativa della Procura Regionale della Corte dei Conti cui spettava valutare, in piena e assoluta autonomia se esercitare o meno l'azione.” (omissis)… “Come già sopra riportato la società A, nella veste di società incorporante la soc. X ha chiesto la condanna ex artt. 2392 e 2393 c.c. ed ex art. 2043 c.c. di V, quale amministratore Unico della suddetta società incorporata (carica ricoperta dal (omissis)), per i danni (patrimoniali e non) causati alla soc. X e alla soc. A (società incorporante) a causa ed in conseguenza del fatto-reato (tentata concussione) dal predetto commesso in data (omissis) ai danni di B e C, in servizio (omissis) presso la società X con contratto a tempo determinato, per aver richiesto alle stesse € (omissis) ciascuna e prospettando che, diversamente, non avrebbero conseguito la stabilizzazione del rapporto di lavoro e per i quali era intervenuta sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale di Pesaro in data (omissis) (cfr. atto di citazione; l'azione di responsabilità era stata deliberata dall'assemblea dei soci della X in data ________.Non è stato prospettato un danno erariale. Sicché la controversia è senz'altro devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della natura civilistica di essa e secondo quanto affermato dalla S.C. a S.U. (di recente in motivazione Cass. 2021 n. 15570, Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2019, n. 10019, con la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. S.U. ; Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. 33092. Il che rende superfluo esaminare l'esatta natura della società attrice che comunque la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ha definito società a partecipazione pubblica. Va invece accolta la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata sempre dalla difesa di parte convenuta. Sul punto la difesa del convenuto (vedasi pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta) ha dedotto che in conseguenza della estinzione della soc. X avvenuta a seguito della fusione per incorporazione il diritto al risarcimento del danno morale (ovvero non patrimoniale) reputazionale si era estinto in quanto si trattava di un diritto personalissimo di X che non poteva ritenersi trasferito con la fusione in capo alla odierna attrice.L'assunto è fondato. In primis va rilevato - sempre ai fini di una esatta qualificazione della domanda attorea- che la società attrice ha dedotto la responsabilità ex art. 2932-2933 c.c. di V quale amministratore unico della società X e che si fusa per incorporazione nella società A in data (successiva al fatto-reato n.d.r.) richiedendone la condanna al risarcimento (in primis) del danno non patrimoniale (danno morale e all'immagine) subito sia dalla X che dalla società A ex art. 2043 c.c. (e da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 e.e.) a causa ed in conseguenza del reato (tentata concussione ai sensi degli artt. 56 e 317 c.p.c.) dal predetto compiuto (prima della fusione n.d.r.) (cfr. anche atti di costituzione di parte civile ed ivi depositati). La società attrice ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento anche del danno patrimoniale subito dalla predetta società X e dalla soc. A in conseguenza del predetto reato (per il quale è stata emessa dal Tribunale di Pesaro sentenza di patteggiamento).Infatti il danno patrimoniale allegato riguarda l'esborso economico sopportato prima dalla soc. X e poi dalla società incorporante A per l'assunzione a tempo indeterminato delle due dipendenti nei cui confronti è stato consumato il reato di tentata concussione (come si dirà meglio infra). La natura e gli effetti della fusione per incorporazione prevista dall'art. 2504-bis cod. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 6 del 2003), sono stati di recente illustrati e sintetizzati dalle S.U della S.C. con la sentenza n. 21970 del 2021 a cui questo Tribunale intende dare continuità (come è noto la citata disposizione recita: "«Effetti della fusione»: «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»). Le S.U. nella citata sentenza hanno affermato -in sintesi per quanto ivi di interesse - che: la società incorporata si estingue dal punto di vista formale per effetto della fusione; tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa (che viene cancellata dal registro delle imprese), sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione quale successore per legge esplicitamente identificato (nella citata sentenza si legge che: "La fusione comporta un'ampissima riorganizzazione aziendale. Beni, persone e capitali vengono diversamente destinati, secondo il programma economico per tempo approfonditamente elaborato nel progetto di fusione, nessun elemento formale rimanendo uguale a se stesso. Solo i soci mantengono tale veste (salvo il loro diritto di recesso): dal momento che essi divengono titolari di una quota del capitale della incorporante o della società risultante dalla fusione, secondo quel rapporto matematico e proporzionale che è il "rapporto di cambio", richiamato dall'art. 2501-ter cod. civ .... e persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono. Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua .... Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute .... La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella tra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo .... La prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva"; cfr. pagg. 30-35 della citata sentenza).Orbene, applicando i superiori principi appena esposti, ne discende che difetta nel caso in esame la legittimazione attiva della società attrice in relazione alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (alla immagine e reputazione) asseritamente subito dalla Net in conseguenza della condotta criminosa posta in essere dal suo amministratore. L'estinzione della capacità giuridica della società X, determinata dalla fusione per incorporazione, ha comportato l'estinzione dei rapporti privati non patrimoniali alla stessa facenti capo (i diritti della personalità sono per definizione espressione dell'essenza della persona -anche giuridica- del loro originario titolare unico legittimato a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale; cfr. Cass. 12 marzo 1997, n. 2223; d'altronde la stessa S.C. è pacifica nel ritenere che “anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di nonna interagisca"; trattasi quindi di diritti di natura personalissima e come tali non trasmissibili al successore del titolare del diritto).Sussiste -invece- la legittimazione della società attrice per le restanti domande (non oggetto di contestazione). Orbene passando ora all'esame del merito della domanda attrice è bene rilevare che in fatto risulta accertato che:
  • il convenuto -per iniziativa della Procura della Repubblica di Pesaro- veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Pesaro (omissis), per fatti commessi dal al (omissis), valutati penalmente rilevanti con l'imputazione di tentata concussione ai danni di B e C, in servizio in qualità di architetti presso la società X con contratto a tempo determinato, per aver richiesto alle stesse (omissis) ciascuna e prospettando che, diversamente, non avrebbero conseguito la stabilizzazione del rapporto di lavoro (il fatto non solo risulta dalla documentazione in atti ma è incontestato);
  • sia la X che la A si costituivano nel predetto processo parti civili per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non;
  • in data (omissis) il convenuto versava alla società X la somma di € (omissis) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'ente per effetto dei fatti di cui al capo di imputazione; somma che la predetta società accettava a titolo di mero acconto;
  • con sentenza di patteggiamento il GUP Tribunale di Pesaro, passata in giudicato, il convenuto, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena e veniva condannato altresì alle spese per la costituzione di parte civile delle due suddette società (omissis); sugli effetti della sentenza di patteggiamento vedasi fra le tante Cass. 2018 n. 20170);
  • in data (successiva n.d.r.) la società X si è fusa per incorporazione della odierna attrice estinguendosi.Ciò accertato in fatto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito (in proprio) dalla soc. A va rigettata perché generica e comunque rimasta indimostrata. In relazione a tale domanda la difesa attorea ha dedotto semplicemente che:
  • il fatto-reato era stato commesso da V in un periodo molto delicato in ragione della operazione di fusione all'epoca in fase di esecuzione fra la soc. X e la soc. A (pag. 4 della citazione)
  • la condotta del V - come ripresa e riportata dalla stampa negli articoli citati (omissis)- aveva cagionato un evidente discredito alle società facendole risultare come se fossero parte integrante di un sistema di affari illegali (vedi pag. e 11 dell'atto di citazione non integrati dalla memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; vedasi anche la costituzione di parte civile depositata sub doc. 9 semplicemente richiamata ma mai illustrata neppure nei suoi contenuti dalla difesa attorea).Orbene entrambi gli assunti sono infondati. In tutti gli articoli di giornale citati (e di quelli prodotti sub doc. nn. 10-22) viene riportata la vicenda del V senza alcuna allusione e/o richiamo alla vicenda della fusione d1e all'epoca era in fase di elaborazione. Infatti al progetto di fusione viene fatto riferimento esclusivamente nell'articolo del 21/04/2018 (omissis) recante la intervista a C (ex amministratore unico di X prima di V e all'epoca direttore generale della Provincia che di X era azionista di maggioranza). Nella citata intervista C affermava di "aver temuto per la fusione" che si sarebbe conclusa nel mese di giugno ma di aver preso le misure necessarie (ovvero di aver accettato le dimissioni del V e di aver sospeso il bonus annuale di circa 27 mila euro che V si era guadagnato raggiungendo "l'obiettivo di gestione". Nell'articolo (successivo n.d.r.) addirittura il giornalista evidenzia che la operazione della fusione era stata portata a compimento senza alcuna implicazione derivante dalla vicenda precisando infatti che erano scaduti senza osservazioni i termini della pubblicazione.Nessun cenno alla operazione di fusione è contenuto negli altri articoli depositati (omissis).Inoltre in nessuno dei su citati articoli la persona del V viene collegata (direttamente e/o indirettamente) alla società A (né poteva essere diversamente in quanto il convenuto aveva rassegnato le sue dimissioni dalla X (precedenti alla fusione n.d.r.) e nessun rapporto ha mai avuto con la soc. A. Inoltre appare doveroso rilevare che dalla lettura di tutti gli articoli citati emerge chiaramente che X, sia apparsa e sia stata descritta come una società del tutto estranea alla vicenda, che riguardava una iniziativa isolata, restata peraltro a livello di tentativo, del solo convenuto. La società X è stata sempre rappresentata non solo come esente da alcuna responsabilità anche "in eligendo", ma come una parte lesa; inoltre in alcuni dei suddetti articoli venivano evidenziati anche gli importanti risultati di bilancio conseguiti della predetta società oltre che dallo stesso V).Inoltre è pacifico (perché non contestato) che la fusione in A è avvenuta regolarmente né ha subito, in concreto, alcuna battuta di arresto a causa ed in conseguenza del reato commesso dal V dal quale non è pervenuto alcun pregiudizio all'immagine e alla reputazione della A. Va rigettata anche la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla X e dalla A in proprio a causa ed in conseguenza della assunzione da parte della prima delle due dipendenti - B e C - assunte a tempo indeterminato a partire dal (omissis). A tal riguardo la difesa attorea ha domandato al Tribunale di procedere ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (come già sopra riportato la difesa attorea nelle conclusioni rassegnate in citazione ha domandato la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. di tutti i danni patrimoniali e non subiti e quantificati in non meno di E. 1000.000,00). Alle pagg. 12-13 dell'atto di citazione (non integrato dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) la difesa della società attrice deduceva che:
  • V - nella veste di A.U. della X - non aveva alcuna necessità aziendale di assumere le due dipendenti a tempo indeterminato se non a fronte della riscossione della tangente richiesta;
  • V si era poi trovato costretto ad assumerle e -quindi- a proseguire il rapporto lavorativo a condizioni economiche più onerose per la società e ciò nel timore di essere denunciato dalle due dipendenti;
  • non era possibile quantificare con esattezza il pregiudizio economico subito dalla società e i1 relativo quantum (ad esempio non era possibile accertare l'incidenza negativa del contratto di lavoro sul conto economico della stessa soprattutto se riferito a lungo periodo) che poteva essere liquidato ex art. 1226 c.c. sulla base dei seguenti elementi di valutazione: B e C in forza del contratto a tempo determinato - con scadenza il (omissis)- percepivano un corrispettivo mensile di € (omissis); il contratto a tempo indeterminato prevedeva, invece, un corrispettivo mensile di € (omissis); vista l'età delle due dipendenti la durata media del rapporto di lavoro con la società poteva attestarsi in un periodo di almeno 20 anni.Orbene le suddette deduzioni sono infondate e comunque non possono essere accolte in quanto rimaste indimostrate e contraddette dalla documentazione versata in atti. In primo luogo è rimasto assunto unilaterale quello secondo cui V ha provveduto a convertire il contratto a tempo determinato delle sig.re B e C in contratto a tempo indeterminato solo per riscuotere le tangenti e solo perd1é costrettovi dal timore di essere da queste denunciate. Invero dalla documentazione versata in atti (e dalle circostanze non contestate) emerge che la società X era già orientata ad assumere a tempo indeterminato due nuove figure da inserire nell’ufficio già prima del reato commesso dal V (e quindi indipendentemente da esso). Ciò emerge sia dalla assemblea dei soci del (omissis) sia dal provvedimento di assunzione del (omissis); le circostanze indicate in entrambi i documenti ed in particolare quelle poste a fondamento del provvedimento (di assunzione n.d.r.) non sono state mai neppure contestate dalla società attrice).In particolare nella delibera di X (di approvazione del bilancio del 2017, in seconda convocazione) - in relazione ai punti nn. 3 e 4 dell'ordine del giorno (fatti inserire dal sindaco di M secondo quanto riferito al PM dal Z, come si dirà meglio infra)- l'assemblea dei soci deliberò di conferire all' A.U. il potere di procedere immediatamente alla apertura della procedura di stabilizzazione/assunzione a tempo indeterminato di due figure tecniche che svolgessero anche funzioni di progettisti riservando di ratificare l'operato del predetto alla successiva assemblea (cfr. delibera in atti). Inoltre veniva dato atto che lo stesso giorno l'Assemblea del Coordinamento dei soci aveva espresso parere preliminare favorevole (nel verbale inoltre il Presidente dava atto della stabilizzazione di due nuove figure tecniche si rendeva necessaria in base a decisioni che erano state già prese in precedenza e si riservava di riferire all'assemblea entro il (omissis); tuttavia l'assemblea riteneva invece che la procedura di stabilizzazione dovesse essere avviata immediatamente dall' A.U.; come si dirà infra il giorno dell'assemblea il Z era già a conoscenza del reato commesso dal V che era stato già denunciato dalle due dipendenti; e lo stesso V ne era già a conoscenza come indicato nel capo di imputazione riportato nella sentenza di patteggiamento). L'assunzione delle predette due figure tecniche - a cui affidare anche compiti di progettazione- si rendeva necessaria per seguire tutte le attività nel settore Es.co che la società aveva pianificato di intraprendere e il cui riconoscimento sarebbe avvenuto nelle settimane successive con tutte i benefici che ne sarebbero conseguiti Fu quindi per questa ragione affidata all' A.U. il compito di esaminare le norme in vigore e di avviare immediatamente la procedura di assunzione/stabi1izzazione (cfr. anche -e a conferma di quanto sopra- le dichiarazioni rese dal verbalizzante F alla PG; il predetto dichiarava che V alla predetta assemblea cercava di prendere tempo mentre i soci decisero che si sarebbe dovuto procedere immediatamente; il predetto ha dichiarato altresì che in epoca precedente l' A.U. aveva chiesto un altro parere legale sulla legittimità della assunzione delle due al dott. (consulente esterno n.d.r.); circostanza quest'ultima confermata anche dal B; cfr. dichiarazioni rese al PM e depositate dalla difesa attorea. Quindi la decisione di procedere alla assunzione a tempo indeterminato delle due professioniste (già dipendenti della X dal 2011 con contratti a progetto e dal 2016 assunte in servizio a tempo determinato e a tempo pieno a seguito di selezione pubblica avviata su determinazione _____ sempre del V ma sempre previa delibera dei soci della società) era stata voluta dalla società e comunque non era rimessa alla discrezionalità assoluta ed insindacabile del V il cui operato era soggetto alla ratifica dell'assemblea dei soci (ai due architetti in data (omissis) era stato affidato anche il compito di Responsabile Unico per il procedimento; cfr. quanto affermato nel provvedimento del (omissis) e mai contestato). La suddetta manifestazione di volontà dell'assemblea dei soci non è stata mai posta in discussione dalla odierna attrice (così come non è contestato che le due figure a cui si faceva riferimento erano le professioniste B e C; non risulta· che vi fossero altri dipendenti che rientrassero nella procedura di assunzione in oggetto).La società X -quindi- chiedeva al Prof. e all'avv. (professionisti esterni n.d.r.) un parere pro-veritate in relazione alla legittimità della stabilizzazione di due lavoratori dipendenti della società, ovvero B e C, alla luce della complessa ed articolata normativa applicabile alla fattispecie (cfr. parere datato e depositato dalla difesa di parte attrice). Sulla base del suddetto parere (acquisito il _____) l' A.U. con la determina del _____ ha provveduto alla assunzione a tempo indeterminato degli architetti (evidenziandone capacità e livello professionale raggiunto all'interno della X. Sono in atti le prove del consenso ed il plauso per le attività esplicate nel programma c.d. "Patto dei Sindaci", programma cui erano assegnate le due dipendenti). Si è trattato di una scelta - non solo supportata da un autorevole parere legale- ma motivata sulla base di specifiche esigenze di organico della società mai messe in discussione (cfr. in particolare quanto sul punto rappresentato alle pagg. 1 e ss).Inoltre l' AU poneva a ratifica l'assunzione determinata alla assemblea dei soci (ratifica evidentemente avvenuta posto che è pacifico che le due professioniste continuano a svolgere l'attività lavorativa presso la A e che quindi sono state inserite nell'organico di quest'ultima anche dopo la fusione per incorporazione della X; inoltre la difesa di parte attrice nulla ha mai dedotto sul punto. Dalla documentazione versta in atti - e dalle did1iarazioni del Z al PM- emerge che l' A.U. avrebbe riferito alla assemblea ma la relativa delibera non è stata prodotta. A riguardo vanno pure richiamate le dichiarazioni di C rese al PM, il quale affermava che in sede di fusione per incorporazione della X in A tutti i dipendenti della prima sarebbero stati confermati e si sarebbe valutata anche l'assw1zione a tempo indeterminato dei dipendenti aventi un contratto a tempo determinati; cfr. infine delibera del CDA della X del (omissis), nella parte avente ad oggetto le comunicazioni del Presidente il quale informava il collegio che il Direttore del Personale della A aveva iniziato colloqui con i dipendenti della X in vista di una loro adeguata collocazione). Pertanto risulta smentito l'assunto attoreo e non vi è alcuna prova (di cui l'attrice era onerata ex art. 2697 c.c.) della sussistenza di un nesso di causalità fra la stabilizzazione delle due professioniste e il reato (tentata concussione) posta in essere dal V a danno delle stesse.Al contrario da quanto sopra emerge che la scelta dell'assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle due professioniste fu voluta dalla società ed avvenne in modo del tutto indipendente ed avulsa dalla vicenda del convenuto che ha avuto il suo epilogo nella sentenza del Tribunale Penale di Pesaro. Ciò trova oggettiva conferma anche nelle dichiarazioni rese al PM da W e da Z. La sig.ra W (all'epoca segretario della Provincia Di Pesaro e Urbino e responsabile per l'anticorruzione) in data dichiarava al PM che Z (all'epoca presidente dell'organo di controllo "analogo" sulla X) - quanto apprese dalla stessa la notizia relativa al comportamento del V (al predetto riferita proprio dalla W (omissis) - disse "ma come l'indirizzo che abbiamo assunto da tempo è quello di stabilizzare le ragazze"; ricordo che disse che era al corrente di questa richiesta di stabilizzazione, che conosceva le due interessate, che lavoravano lì da anni, erano brave e a suo parere non ci potevano essere perplessità sull'opportunità di stabilizzarle. Mi disse che c'erano dei verbali in questo senso e che quindi si era confrontato già con l'amministratore V e forse anche con dei sindaci sulla questione.La predetta inoltre dichiarava che Z il giorno della assemblea (omissis) era già a conoscenza della vicenda (riferitagli in precedenza) e ciò nonostante nulla intese riferire alla assemblea chiamata a deliberare proprio sulla stabilizzazione delle due professioniste (il che conferma anche sotto tale aspetto che la relativa decisione nulla ha a che vedere con il reato di tentata concussione commesso dal convenuto). Le suddette circostanze sono state riferite anche dal Z sentito in data(omissis); Z aggiungeva che comunque le due professioniste avrebbero avuto idonea sistemazione in occasione della fusione tanto di aver rassicurato sul punto la sig.ra C all'esito dell'assemblea).Molto verosimilmente V si era determinato a chiedere ai due architetti il pagamento della somma di (omissis) in quanto era certo che comunque le due sarebbero state assunte dalla società e che quindi poteva far credere alle stesse che la loro stabilizzazione sarebbe avvenuta solo grazie al versamento del denaro richiesto (si ribadisce che era intenzione della società X di procedere alla assunzione delle due professioniste; si rammenta altresì che la decisione del V era comunque soggetta alla ratifica da parte dell'assemblea dei soci come emerge chiaramente dal provvedimento (omissis); ratifica che sicuramente è avvenuta posto che è pacifico che le due professioniste lavorano ancora oggi per la soc. A).L'attrice non ha per nulla provato (invero neppure allegato) l'inutilità della prestazione lavorativa delle due dipendenti, o la pretestuosità delle loro stabilizzazioni all'interno di X, né provato conseguentemente la necessità di decisioni strategiche di rinuncia alla loro professionalità, e l'assenza, anche attuale, di ogni utilità per l'azienda della loro prestazione professionale (di cui la odierna attrice continua ad usufruire). Va -quindi- rigettata (perché infondata stante il rigetto delle domande risarcitorie) anche la domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali asseritamente sostenute dalle due società (X e A) per l'assistenza legale relativa alla costituzione di parte civile in sede penale e quantificate (omissis) come da fattura emessa in data dall'avv. (inoltre al riguardo sebbene ad abundantiam non può non essere evidenziato in primo luogo che nella sentenza di patteggiamento sono state liquidate in favore delle due società le spese di lite in E. 1000,00 oltre accessori di legge; somma del tutto congrua rispetto alla attività difensiva effettivamente svolta ed ivi documentata con il deposito della comparsa di costituzione fra l'altro dal contenuto abbastanza sintetico, concentrato in sole due pagine e sostanzialmente analoga per entrambe le società; in secondo luogo va rilevato che la difesa attorea non ha mai dimostrato di aver pagato all'avv. la somma di cui alla citata fattura emessa fra l'altro a distanza di quasi un anno dalla conclusione del procedimento penale). Deve, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto sebbene nei limiti che si diranno. Infatti risulta accertato che V - che è rimasto in carica fino a dicembre (a seguito delle dimissioni presentate) - ha maturato il diritto al compenso variabile nella misura di € (e non di € come richiesto avendo la società versata al predetto a tale titolo nel corso del 2017 la somma minore di €) come dichiarato e riconosciuto dalla assemblea di X e come emergente dalle contabili prodotte dall'attrice.È altrettanto pacifico che il convenuto non ha mai ricevuto la suddetta somma posto che la società aveva deciso di sospenderne il pagamento sino alla definizione del procedimento penale (cfr. delibera mai impugnata dall'odierno convenuto; né sono state prodotte deliberazioni societarie successive alla definizione del procedimento penale).Pertanto la società attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto della somma di € oltre ad interessi legali di mora dalla data della domanda (31/10/2019) al saldo effettivo e definitivo. Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore del convenuto (omissis) …. 

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