Studio legale Valentini
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2.12.2021 – Trib. Roma – Sez. Lavoro – Sent. 10179/2021 Est. Luna
10/12/2021
… “CONCLUSIONI DELLE PARTI: Gli avv.ti (omissis) per la ricorrente: “…Affinché l’Ecc.mo Giudice adito in accoglimento del presente ricorso, previa se del caso disapplicazione, per quanto sopra riferito, della selezione indetta con provvedimento datato 30.8.2019, nonché esercizio dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., di cui si fa espressa istanza, Voglia riconoscere il corretto punteggio da assegnare alle prove della dott.ssa A, con il conseguente diritto della stessa ad essere inserita in posizione utile nella graduatoria qui contestata, anche a seguito di una ripetuta correzione dell’elaborato valutato non sufficiente da parte della commissione valutatrice, ancorché in diversa composizione con l’adozione di modalità idonee a garantire l’anonimato. […] Con vittoria di spese di lite”. L’avv. (omissis) per V S.p.A.: “…che il Tribunale adito voglia rigettare le domande avversarie, inammissibili ed in-fondate in ogni loro parte, con vittoria di spese”. ESPOSIZIONE DEI FATTI Con ricorso depositato il 25 maggio 2021, A ha esposto cheV S.p.A. ha indetto la “selezione di Giornalisti Professionisti 2019” al fine di individuare, su base nazionale, n. 90 giornalisti professionisti; chetale procedura è stata mirata a formare le graduatorie regionali da utilizzare per l’assegnazione degli idonei vincitori alle diverse sedi regionali, sia in base ai posti messi a bando, sia alle scelte dei candida-ti; cheella ha presentato istanza di partecipazione per la sede regionale delle Marche, per cui erano stati messi a bando cinque posti; e chela selezione si è conclusa il 23 marzo 2021 con la dichiarazione, per lei, di inidoneità per mancato conseguimento in tutte le prove della II fase di un punteggio minimo di 12/20. La ricorrente ha altresì dedotto che per la Regione Marche sono stati di-chiarati idonei vincitori i primi cinque candidati in graduatoria che hanno raggiunto il punteggio minimo di 57/95, mentre risultano idonei non vincitori i candidati che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima di idoneità (57/95) ma collocati in posizioni eccedenti rispetto al numero di quelle disponibili; chela Commissione giudicatrice ha assegnato ad essa ricorrente punteggi tutti superiori alla sufficienza, eccetto per la prova del “progetto cross-mediale”, giudicata insufficiente, ossia un punteggio pari a 10 su 20, presumibilmente a causa del mero sforamento di alcuni caratteri nell’inserimento del titolo del servizio; cheella ha ottenuto un complessivo punteggio di 56 su 100, senza considerare la valutazione della prova di lingua, per la quale ha ottenuto 4 punti, e la valutazione dei titoli, per cui ha ottenuto 2 punti; chel’unica detta insufficienza le ha impedito di essere iscritta in graduatoria, nonostante abbia totalizzato, per la seconda e terza fase della selezione, un punteggio complessivo di 60 su 100, senza considerare i due punti per i titoli posseduti; e chel’ultimo candidato considerato idoneo, anche se non vincitore, ha ottenuto 60 punti. Ha poi esposto che, con rituale istanza di accesso agli atti, ha richiesto di prendere visione nonché di estrarre copia di ogni elaborato e prova concorsuale sia dei candidati dichiarati idonei vincitori, sia dei candidati idonei non vincitori, di tutti i verbali della commissione esaminatrice, compreso quello relativo alla elaborazione dei criteri di valutazione delle singole prove; chedi tale istanza si è avuta parziale e limitata evasione; e chela richiesta di accesso, in riferimento al verbale della commissione esaminatrice riguardante i criteri di valutazione delle singole prove, non è stata accolta data l’inesistenza del documento stesso. La ricorrente ha, pertanto, formulato le conclusioni sopra trascritte. Con la memoria difensiva depositata il 13 settembre 2021, V S.p.A. ha esposto che, con avviso del 30 agosto 2020, ha promosso una procedura di selezione per titoli e prove volta ad individuare n. 90 giornalisti professionisti; cheil procedimento si è articolato in tre fasi: una prima fase preselettiva che si intendeva superata da tutti i candidati che avessero ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti; una seconda fase, al termine della quale sarebbero stati presi in considerazione, ai fini della formazione della graduatoria, i soli candidati che avessero ottenuto un punteggio minimo di 12/20 in ogni singola prova; ed una terza ed ultima fase per le cui prove non era previsto un punteggio minimo di idoneità; che, in vista dell’avvio dell’espletamento della II e della III fase, è stato adottato un apposito regolamento di selezione in cui sono stati indicati i criteri e i punteggi utili ai fini del superamento della selezione; cheall’esito delle prove di tutti i candidati è stata redatta la graduatoria finale per la regione Marche e la ricorrente è risultata non idonea, con un punteggio totale di 56 punti; chela commissione esaminatrice ha assegnato un punteggio inferiore ai 12 punti alla prova relativa alla organizzazione di un progetto cross-mediale in quanto la ricorrente non ha rispettato il limite di ingombro assegnato (max. 35 caratteri), troncando di net-to il titolo di lancio, e non ha elaborato l’“approfondimento” richiesto in modo tale da apportare nuovi elementi aggiuntivi e progettuali; e chetale prova è risultata quindi mal svolta per mancanza del rispetto dei criteri assegnati per cui la relativa valutazione della commissione esaminatrice è stata del tutto legittima. Tutto ciò premesso, la società convenuta ha quindi formulato le conclu-sioni sopra trascritte. Il convenuto C (controinteressato n.d.r.), con memoria di costituzione depositata il 13 settembre 2021, ha esposto che, all’esito della procedura selettiva di cui si discute, si è classificato nella graduatoria degli idonei vincitori in ultima posi-zione, con un punteggio pari a 77 punti; chela ricorrente, nell’ipotesi in cui venga accolto il ricorso, avrebbe comunque un punteggio nettamente inferiore al suo; e cheegli non subirebbe alcun pregiudizio nel caso in cui la ricorrente fosse collocata nella graduatoria degli idonei non vincitori, in quanto la stessa scavalcherebbe solo l’ultimo candidato idoneo e non vincitore (che ha ottenuto 60 punti) e non anche esso convenuto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Sia la ricorrente che la società convenuta concordano sulla natura privatistica di quest’ultima. Non è forse inutile precisare che V è società partecipata dallo Stato in misura quasi totalitaria, posto che il 99,56% delle sue azioni sono di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze (v. il sito istituzionale del MEF al capitolo “Elenco delle partecipazioni dirette del Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF Dipartimento del Tesoro”). Tanto comporta l’applicazione delle speciali disposizioni contenute nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ed in particolare quelle dell’art. 19 relativo alla “gestione del personale” che così recita: «1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti colletti-vi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale». Non consta che V abbia adottato provvedimenti, debitamente pubblicati, in materia di reclutamento del personale. Con accordo aziendale del 13 gennaio 2010, è stato convenuto, in relazione alle procedure di reclutamento, che “fatte salve le previsioni contenute negli accordi relativi al bacino di reperimento professionale, il reclutamento del personale giornalistico avviene di norma tramite iniziative selettive, nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”. Non appare rilevante, invece, l’accordo, citato dalla ricorrente, dell’11 aprile 2018 (e sottoscritto anche dal sindacato (omissis) il 28.2.2018) in quanto lo stesso concerne non già il personale giornalistico ma si applica a quadri, impiegati ed operai (v. doc. 6 produzione ricorrente). Dunque, mancando provvedimenti aziendali ad hoc, trovano diretta applicazione, oltre ai generali principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, le prescrizioni dell’art. 35, comma 3 – secondo il testo ora vigente – del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui: «3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministra-zioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'orga-no di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche poli-tiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. [e-bis)] e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dot-tore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari defi-nite ai sensi dell’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo li-vello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento». 2. - Se è quindi necessaria, tra l’altro, l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, occorre consentire la possibilità di controllare se gli esaminatori abbiano applicato criteri oggettivi di valutazione per evitare ogni rischio di arbitrarie attribuzioni di punteggi che comprometterebbero la imparzialità della procedura. Affinché ciò avvenga è certo necessario che, preventivamente, siano stabiliti i criteri cui gli esaminatori devono attenersi nel giudicare le capacità professionali dei candidati. La giurisprudenza, infatti, afferma costantemente che “la commissione è tenuta a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6979). Inoltre, la giurisprudenza non esclude la possibilità di esprimere la valutazione anche tramite una sintetica scala numerica, ma in tali casi è sempre necessario che ciò avvenga seguendo una preventiva formulazione dei criteri in base ai quali si ritiene di determinare il punteggio (“… i giudizi della Commissione sulle prove scritte vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, senza quindi necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, purché attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2016 n. 5086; IV 4 dicembre 2017, n. 5726)”, così, in motivazione, T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 19/01/2021, n. 111). Nella specie, invece, l’avviso di selezione stabilisce la misura del punteggio da attribuire a ciascuna prova con il vincolo che viene considerato utile alla formazione della graduatoria finale solo se il candidato ottiene un punteggio minimo di 12/20 in ogni singola prova, ma nessuna determinazione preventiva dei criteri in base ai quali i punteggi sarebbero stati assegnati è stata compiuta da parte della commissione esaminatrice. Infatti, alla richiesta della ricorrente di ottenere copia, tra l’altro, del verbale relativo alla elaborazione di criteri di valutazione delle singole prove, V, con nota del 12 maggio 2021 (doc. 8 produzione ricorrente), si è limitata a dichiarare: “La richiesta di accesso non può viceversa trovare accoglimento, per inesistenza del documento, con riferimento al verbale della Commissione esaminatrice relativo alla elaborazione dei criteri di valutazione delle singole prove di cui alla fase II e al colloquio conoscitivo e di orientamento, con valutazione anche del CV di cui alla fase III, comunque giudicati, come da Avviso di selezione, con l’attribuzione di un punteggio numerico indicato nel massimo dal predetto Avviso e la previsione di una soglia minima di idoneità per le prove di cui alla fase II”. Nella memoria di costituzione la società ha fatto riferimento ad un “Regolamento di selezione giornalisti – Regolamento di selezione – processo e punteggi” il quale avrebbe fornito puntuali indicazioni sul contenuto delle sin-gole prove. Tale regolamento (doc. 2 produzione convenuta) descrive in effetti in dettaglio le singole prove ma nulla dice circa i criteri in base ai quali attribuire i venti punti disponibili per ciascuna delle quattro prove in cui si sarebbe arti-colata la seconda fase, mentre reca una chiara griglia soltanto per l’attribuzione dei sei punti previsti per la prova di conoscenza della lingua straniera (ad es. è stabilito un solo punto al candidato che “riesce ad interagire tramite frasi singole, ma richiede che l’interlocutore parla [sic!] lentamente e spesso con necessità di ripetere. La conversazione è limitata ad argomenti quotidiani o molto familiari”). La commissione quindi, in assenza di criteri preventivi, ha attribuito i punteggi numerici sic et simpliciter senza alcuna motivazione e senza che appaia giustificabile ex ante la formulazione di un giudizio più o meno positivo. Si tratta di una evidente carenza della procedura quanto al necessario rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità poiché la mera attribuzione di un valore numerico ad una prova nulla dice circa le ragioni per le quali l’elaborato sia più o meno valido, essendo quindi inverificabile se la valuta-zione sia stata compiuta in modo corretto o se sia stata arbitraria. 3. - Nonostante la sussistenza del vizio denunciato dalla ricorrente la domanda non può essere accolta poiché viene chiesto al giudice di riconoscere il giusto punteggio da assegnare alle prove (s’intende, pari almeno al minimo) e di accertare quindi il diritto all’inserimento in posizione utile in graduatoria, eventualmente a seguito di una ripetizione della correzione dell’elaborato da parte della medesima commissione, ancorché in diversa composizione, con adozione di modalità idonee a garantire l’anonimato. Secondo consolidata giurisprudenza, non è mai consentito al giudice di sostituirsi alla commissione esaminatrice per compiere, in luogo di quella, la valutazione tecnica sulla sufficienza di una prova di concorso, né comunque sarebbe possibile condannare V a far compiere dalla commissione una nuova valutazione posto che il vizio indicato si pone “a monte” della valutazione sulla singola prova: in difetto di criteri per effettuare la valutazione, qualunque commissione, anche in diversa composizione, sarebbe chiamata ad esprimere in modo parimenti immotivato ed incontrollabile il proprio giudizio sulla prova eseguita. Si legge, invero, nella sentenza della S.C. del 21/06/2000, n. 8468, emessa in controversia relativa a procedimento per l’assunzione di personale da par-te di azienda municipalizzata: «Questa Corte ha più volte affermato che al datore di lavoro è certamente consentito di fissare, in ipotesi di bando di concorso in regime privatistico, i criteri di selezione che ritiene più opportuni, in vi-sta degli interessi che intende soddisfare (Cass. 11847 del 16 novembre 1995). Stante la qualificazione privatistica del bando di concorso, opera, tutta-via, un regime paritetico, che esclude l’esistenza di un’autonomia normativa e di autarchia da parte dell’azienda, la quale resta soggetta, nell’individuazione dei candidati da assumere, oltre alle clausole del bando, alle disposizioni collettive e procedimentali, nonché al controllo del giudice ordinario per quanto riguarda l’osservanza di tutta tale normativa e dei principi di parità di tratta-mento, di lealtà, correttezza e buona fede (Cass. 1431 del 26 febbraio 1996). Come è stato rilevato da questa Corte (Cass. 755 dell’8 febbraio 1982), a prescindere dall’inquadrabilità o meno del meccanismo concorsuale nella fattispecie dell’offerta o promessa al pubblico, il sistema del concorso pubblico per l’assunzione del personale (persino nel caso di ente pubblico) non dà luogo all’esercizio di una discrezionalità amministrativa, ma solo ad una attività valutativa tecnica, che in quanto di natura privatistica, caratterizzata dall’attribuzione alle parti di situazioni attive e posizioni pariteticamente contrapposte, è sindacabile in sede giudiziale per quanto riguarda l’osservanza dei meccanismi procedimentali precostituiti ed, in ogni caso, del principio generale di correttezza di cui all’art. 1175 codice civile (Conf. Cass. 3149-82, 6224-87, 5027-88, 5383-88, 4913-89, 12664-92)». In sostanza, poiché il comportamento del datore di lavoro in ordine allo svolgimento della procedura selettiva si configura come attuazione di quanto prefigurato nel bando, qualificabile come un’«offerta al pubblico» che, ai sensi dell’art. 1336, 1° comma, c.c., ove contenga «gli estremi essenziali alla cui conclusione è diretta», vale come proposta contrattuale (v. Cass. 19/04/2006, n. 9049, Id. 08/03/2007, n. 5295, Id. 21/08/2004, n. 16501), il candidato si trova nella posizione di colui che può pretendere l’esatta osservanza di quanto stabilito dalla controparte e può quindi – ove non siano state rispettate le specifiche regole del bando o non siano stati rispettati i generali principi di correttezza e buona fede (che si concretizzano e dettagliano, nella specie, in quelli di trasparenza, pubblicità ed imparzialità) – adire il giudice per ottenere l’adempimento e/o il risarcimento del danno, ma non può ottenere che il giudice si sostituisca al datore di lavoro nel compiere la valutazione tecnica che si ritiene essere stata compiuta in modo non corretto. La posizione del candidato deve qualificarsi propriamente come un inte-resse legittimo di diritto privato (si veda, ad esempio, la posizione in cui viene a trovarsi il dirigente pubblico a fronte del potere discrezione del datore di la-voro di conferire gli incarichi, e cioè, il lavoratore può pretendere che il datore di lavoro si comporti in conformità alle specifiche regole della procedura e comunque osservi i criteri di correttezza e buona fede, ma non può mai ottenere dal giudice una pronuncia che tenga luogo dell’atto di conferimento dell’incarico; cfr., sulla questione, ex multis, Trib. Castrovillari, sez. lav., 11/12/2019, n. 2050: “In tema di revoca e conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego, trattandosi di scelte dell’amministrazione pubblica che, seppur discrezionali, sono da qualificare alla stregua di determinazioni negoziali adottate dall’amministrazione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, anche in caso di fondatezza delle doglianze mosse avverso la condotta datoriale, il tribunale ordinario non può mai sostituirsi all’amministrazione e conferire direttamente l’incarico dirigenziale preteso, trovandosi, il pubblico dipendente, in una situazione di mero interesse legittimo di diritto privato, venendo in gioco valutazioni discrezionali della PA. In sostanza, deve ritenersi inibita al giudice ordinario la statuizione costitutiva del diritto all’incarico dirigenziale in quanto implicante una nuova e diversa valutazione rimessa esclusivamente al pubblico datore di lavoro, il quale, nella scelta degli aspiranti cui attribuire incarichi dirigenziali, è pur sempre do-tato di un’ampia potestà discrezionale, fatta eccezione per i casi di attività vincolata e non discrezionale”; si veda anche, in tema di concorsi “privati”, Cass. civ., sez. lav., 19/04/2006, n. 9049: “Il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale”). In definitiva, come di recente ben ribadito dalla Corte d’appello di Palermo nella sentenza 01/06/2021, n. 644, “In materia di lavoro privatistico, il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell’esercizio del potere di gestione concernente l’assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. - sia rispetto-so dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l’altro, sia nell’obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candida-ti in una condizione di assoluta parità sia nell’obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a pro-ve palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione né, ancora, nel merito del giudizio dei singoli candidati”. Nella parte motiva si spiega chiaramente che “In alcun caso è comunque consentito al giudice di sostituirsi all’operato dell’organo a ciò preposto nell’effettuazione della valutazione del curriculum dei candidati, attribuendo, ad esempio, un voto diverso rispetto a quello assegnato. Trattasi, infatti, di attività che in quanto equiparabile, nel pubblico impiego contrattualizzato, ad un atto privato del datore di lavoro, costituisce espressione di vera e propria autonomia negoziale e, in quanto tale, non direttamente sindacabile dal giudice nel merito, né possibile oggetto di poteri sostitutivi da parte di quest’ultimo, nemmeno nell’esercizio dei più penetranti poteri di cognizione conferitigli dall’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (non essendo notoriamente consentito al giudice ordinario, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, di sostituirsi alla parte nell’esercizio di atti che sono espressione di autonomia privata)”.