Strada Comunale – onere di manutenzione – proprietà confinanti danneggiate – obbligatorietà di intervento dell’Ente proprietario – sussiste – ATP – mancata attivazione del giudizio di merito nel termine dell’art. 669 octies c.p.c. – non accollabilità delle spese alla parte soccombente

2.2.2023 Tribunale di Pesaro Sent. 80/2023 - Est. Mosci

10/02/2023

… “Con atto notificato in data 10/09/2020 X e Y hanno citato il Comune di Z affinché il medesimo fosse condannato alla esecuzione di opere di manutenzione e di regimentazione delle acque idonee a ripristinare la integrità della proprietà attorea attentata dal passaggio (a monte) della strada comunale denominata (omissis) che la attraversa. Hanno chiesto, inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati al terreno della attrice nonché al rimborso delle spese tecniche e legali anticipate in sede di ATP della attrice e quantificate in € (omissis). Si è ritualmente costituito il Comune di Z il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, ha chiesto che fossero le attrici ad essere condannate alla esecuzione di interventi di stabilizzazione della scarpata e del terreno di loro proprietà, così come individuati dal perito nell’ambito dell’espletata ATP (R.G. n. 1306/2016).  A seguito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, rilevato che il procedimento ex art. 1172 c.c. (RG. 3598/2014) e ex art. 696 bis cpc (RG. 1306/2017) non erano stati proseguiti nei termini di cui all’art. 669 novies cpc, è stata disposta CTU al fine (1) della conferma o meno delle conclusioni di cui all’elaborato depositato nel procedimento ex art. 696 bis cpc; (2) di dare atto se la manutenzione da parte delle attrici del terreno a valle costituisca causa della instabilità della Strada Comunale per cui è causa, (3) di indicare quali opere il Comune di Z abbia eseguito, in ottemperanza all’ordinanza Trib. Pesaro 25/11/2014, e alla CTU; e (4) di indicare quali siano le ulteriori opere da realizzare. All’esito, è stata celebrata udienza per esame della CTU. Il Comune di Z ha contestato la ammissibilità del deposito, avvenuto dopo il deposito della perizia, di osservazioni riguardanti i danni causati dalla sopravvenuta rottura dell’acquedotto sottostante la strada per cui è causa. A seguito della chiamata del CTU a chiarimenti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Parte attrice ha concluso come segue: Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare il Comune convenuto inadempiente all’obbligo di corretta manutenzione e regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla strada comunale denominata (omissis), anche ex art. 2051 c.c. e condannarlo ad eseguire tutte le opere idonee ad evitare la situazione franosa in atto, e condannarlo a ripristinare la scarpata a valle della strada e ad apprestare tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque e a scongiurare la franosità del terreno della attrice, secondo le disposizioni della CTU resa nell’ATP Trib. Pesaro 1306/2017 RG nonché nel presente giudizio di merito RG 1892/2020 in particolare realizzando idonee cunette ai lati della strada comunale che coinvolge le acque meteoriche in idonea caditoia stradale realizzando anch’essa ove inesistente nonché idonea palificata della lunghezza di metri 25-35 circa a valle della strada entro breve prefissando termine, il tutto a proprie spese e cura. Altresì condannare il convenuto comune al risarcimento come rappresentato al risarcimento dei danni cagionati al terreno della attrice, da quantificarsi secondo equità. In subordine, condannare il Comune convenuto come rappresentato ad eseguire tutte le opere specifiche individuate da CTU nominato nel corso della presente lite, a totale sua cura e spese, fissando un congruo termine per la loro esecuzione. Condannare il Comune convenuto a rimborsare le spese tecniche e legali anticipate in sede di ATP della attrice e quantificate in € (omissis) o in quella misura maggiore o minore che si ravviserà di ragione e di legge. Respingere e dichiarare inammissibile ed infondata nonché sfornite di prove le eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto. Con vittoria di spese di lite, comprese quelle di CTU e CTP. Il COMUNE DI Z ha concluso come segue: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: 1) respingere le domande di parte attrice in quanto infondate; 2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l’obbligo delle signore X e Y di eseguire gli interventi di stabilizzazione della scarpata sul terreno di loro proprietà che l’Ill.mo Tribunale riterrà di disporre tra quelli indicati e descritti dal CTU con perizia in data 14.02.2022, come integrata in data 18.06.2022 (e ATP ivi richiamata), per l’effetto condannandole all’esecuzione delle relative opere con oneri a loro carico; 3) condannare le attrici alle spese di lite del presente procedimento (comprensive delle spese di CTU), nonché alle spese dell’ATP di cui al procedimento R.G. n. 1306/2017 in favore dell’Ente convenuto. La causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc. *** Dato atto di quanto sopra, si osserva che la zona oggetto d'indagine interessa la scarpata morfologica posta a valle (ed a monte) di (omissis) i cui terreni sono contraddistinti al NCEU del Comune di Z, (omissis) rispetto alla strada Comunale denominata (omissis). La questione era stata già oggetto del procedimento ex art. 1172 c.c. e 669 quater cpc (RG. 3598/2014) e di quello ex art. 696 bis cpc (RG. 1306/2017). Si ritiene, però, che esulino dal presente giudizio le attività poste in essere dalle parti, a seguito di tali precedenti iniziative giudiziarie, poiché il presente giudizio non è stato introdotto in riassunzione delle precedenti fasi interinali nei termini previsti dalle norme sul procedimento cautelare uniforme (cfr. art. 669 octies cpc). Non può essere, pertanto, vagliata la domanda di condanna alle spese relative a detti giudizi. *** Con riguardo alle condizioni della scarpata (a valle della strada comunale) insistente sulla proprietà attorea, si osserva, innanzitutto, come porzioni della medesima siano state, con buona probabilità, interessate localmente, nel tempo, da movimenti franosi superficiali (coltre primaria) (pag. 10 – CTU). La scarpata, inoltre, ha mostrato –al momento delle operazioni peritali- una stabilità con coefficiente di sicurezza superiore ai limiti di norma solo in presenza di terreno non saturo e dovuto all’assenza di apporti meteorici importanti o ad analoghi fenomeni nevosi che lo attestino su condizioni di saturazione totale (pag. 11 – CTU). Le opere stradali effettuate dal Comune di Z, in ossequio ai precedenti provvedimenti giudiziali, debbono ritenersi non idonee ad evitare che l’acqua raccolta dalla strada possa essere convogliata, tramite la cunetta, nelle caditoie stradali realizzate (pag. 15 – CTU). *** Con riguardo sempre alla causa di potenziale aggravio della scarpata, si osserva (vedi pag. 4 – CTU) che il sito è costituito da uno strato di materiale di alterazione superficiale, al di sotto del quale si rinvengono depositi di versante di origine colluviale con spessori variabili, costituiti prevalentemente da alternanze di materiali limoso-argillosi-sabbiosi e limoso-sabbiosi debolmente argillosi, a cui fa seguito il substrato sottostante (Formazione di Colombacci) inizialmente alterato e poi compatto. Non sono presenti falde acquifere di notevole consistenza. Nel substrato –in particolare- gli interstrati marnosi intercalati alle arenarie determinano una sostanziale scarsa permeabilità. E’ emerso che la permeabilità sia, pertanto, essenzialmente di origine secondaria, favorita dalla presenza di zone maggiormente fratturate e alterate dove si concentrano gli scorrimenti idrici. In ragione di quanto sopra, deve imputarsi alla presenza della strada –ed alle sollecitazioni che la medesima favorisce a causa del transito dei mezzi- nonché alla regimentazione idrica della stessa, la causa della potenziale instabilità della scarpata. Non si ritiene, pertanto, che le attrici debbano essere onerate delle spese –quali quelle necessarie alla riprofilatura della scarpata, atta a ridurne l’acclività creando un “piede scarpa” terrazzato a favore della stabilità (pag. 12 – CTU) ed alla realizzazione di palificazione - come richiesto, in via riconvenzionale, dalla convenuta. In ragione delle conclusioni formulate dalle stesse attrici –si osserva- la riprofilatura della scarpata così come, ove questa non sia sufficiente alla stabilizzazione della medesima, la palificazione (preferibilmente lignea) costituiscono opere suscettibili di interessare la proprietà attorea da realizzarsi, però, a cure e spese della convenuta. *** Con riguardo, dunque, alla determinazione delle opere che il Comune di Z è chiamato ad eseguire, si osserva quanto segue. Su ambo i lati di (omissis) non sono presenti fossetti o canalette adibite alla raccolta e regimazione delle acque superficiali, fatta salva la canaletta realizzata con l’intervento eseguito dal Comune di Z per disposizione del Tribunale adito seguito dell'Ordinanza emessa in data 25/11/2014 (vedi CTU – pag.4). Deve ritenersi, pertanto, all’esito della CTU (vedi chiarimenti alla CTU) la opportunità della regimentazione delle acque superficiali al fine dell’assetto stabile della scarpata stessa ed al fine di ovviare al potenziale aggravio che la strada può esercitare su di essa. Debbono essere realizzate, inoltre, opere di drenaggio, nella sede stradale, di profondità sufficiente a ridurre i fenomeni di imbibimento derivanti dalla presenza della strada. E’ necessaria, altresì, la esecuzione di opera di stabilizzazione mediante la riprofilatura della scarpata con l’utilizzo di cestoni o palizzate in legno nel rispetto dei vincoli paesaggistici e di decoro (con riguardo alla proprietà attorea). *** Quanto alla domanda di risarcimento del danno, non si ritiene provato che, all’esito della esecuzione dei lavori, la proprietà attorea avrà subito un danno in termini di perdita di decoro né una limitazione al godimento della superficie a valle della strada. Il danno, in ogni caso, deve ritenersi sussistere, fino alla ultimazione dell’opera, sin d’ora a causa degli smottamenti di terreno e, a breve, a causa della presenza del cantiere per la relativa esecuzione. Si ritiene equo liquidare il danno nella misura di €25,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT-prezzi al consumo ed interessi legali, dal giorno dalla pronuncia della sentenza sino alla ultimazione dell’opera. *** La condanna alle spese segue la soccombenza. Le spese di CTU liquidate nel presente giudizio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. (omissis)    

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