Variante al PRG – conferma di precedente vincolo espropriativo – osservazione del proprietario, titolare di aspettativa a diversa destinazione dell’area soggetta a vincolo – difetto di convenzione urbanistica – posizione qualificata – motivazione – illegittimità – sussiste.

9.10.2020 Consiglio di Stato Sez. II – Sentenza n. 6011/2020 Pres. Cirillo Est. Caputo

09/10/2020

(OMISSIS) FATTO E DIRITTO … “

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 01227/2010, di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti da X avverso gli atti di adozione e di approvazione in parte qua del nuovo P.R.G. del comune di V. Nella precedente pianificazione urbanistica le aree rispettivamente F6 per istruzione scolastica (di mq. 7463) e F7 per attrezzature collettive (di mq. 3263) erano ricomprese nel comparto di lottizzazione di cui alla convenzione di lottizzazione per l'attuazione del comparto, sottoscritta il 28.10.1999, senza tuttavia specificare come sarebbero state cedute al Comune. Sul rilievo che le aree non erano state acquistate dal Comune, la ricorrente chiedeva nelle osservazioni al PRG in itinere che le stesse venissero ricomprese in zona C2 con cessione gratuita di terreno per circa 4000 mq. Il Comune respingeva l'osservazione sul rilievo che un ulteriore incremento residenziale fosse in contrasto con le dinamiche della popolazione e dell'economia della città.

1.1 Con unica articolata censura, la società deduceva la violazione degli artt. 2 l. 1187/1968, 9 d.P.R. 327/2001 e 5 l. 10/1977, letti in combinato disposto con l’art 42 cost.: il Comune avrebbe reiterato, senza alcuna motivazione e senza prevedere alcun indennizzo, il vincolo preordinato all'esproprio decaduto per infruttuoso decorso del relativo termine quinquennale di validità. Con motivi aggiunti, la società lamentava disparità di trattamento rispetto all’area vicina precedentemente classificata C2 e, più in generale, rispetto al contesto della zona già completamente edificata. 1.2 Cumulativamente la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni.

2. Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’asserita reiterazione dei vincoli pre-espropriativi decaduti, i giudici di prime cure hanno osservato che la destinazione delle aree “era stata confermata nella convenzione sottoscritta tra le parti (sul cui presupposto veniva approvato il piano di lottizzazione e consentita l'edificazione residenziale sugli altri lotti), per cui dette aree seguivano il regime decennale di attuazione del piano urbanistico attuativo”. Conseguentemente, la nuova strumentazione urbanistica non “ha reiterato vincoli scaduti, ma ha recepito nel nuovo P.R.G vincoli ancora efficaci. Quanto alla censura sul difetto di motivazione delle nuove opzioni urbanistiche, sul rilievo che “è stata posta in termini eccessivamente generici senza indicare sufficienti elementi per affermare l'identità di situazioni e il diverso, e ingiustificato, trattamento ricevuto”, il TAR ha respinta la censura.

3. Appella la sentenza X Resiste il comune di V.

4. Alla pubblica udienza del 22.09.2020 la causa su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Con il primo motivo d’appello la società si duole degli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel ritenere che i vincoli pre-espropriativi non fossero oramai decaduti all’atto dell’approvazione del nuovo P.R.G.; e che esso non dovesse essere annullato in parte qua relativamente alla destinazione delle aree di proprietà della società, intrinsecamente omogenee a quelle limitrofe, aventi (invece ricevuto) destinazione residenziale.

6. Quanto alla reiterazione dei vincoli, il motivo è infondato. L’art. 24 della convenzione sottoscritta dalla società con riguardo alla destinazione delle aree F6 per istruzione scolastica (di mq. 7463) e F7 per attrezzature collettive (di mq. 3263), in conformità alla natura di strumento urbanistico attuativo, aveva efficacia decennale decorrente dalla data di stipula, con scadenza al 28.10.2009. Alla data, rispettivamente, di adozione definitiva del nuovo P.R.G., avvenuta il 29.9.2007, e d’ approvazione definitiva del 19.2.2009, le destinazioni F6 e F7 erano ancora efficaci. Sicché non v’è stata (immotivata) reiterazione senza indennizzodi vincoli scaduti: i vincoli non scaduti sono stati recepiti “tal quali” nella nuova strumentazione urbanistica.

7. A diversa conclusione deve giungersi con riguardo all’insufficiente motivazione del P.R.G. impugnato in parte qua. La società nel corso del procedimento di adozione del nuovo P.R.G ha presentato le proprie osservazioni (d. 23.07.2007) mettendo in evidenza – oltre l’avvenuta sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto le aree di proprietà mai acquistate dal Comune, sì da lasciar presupporre una possibile diversa destinazione di esse – la diversa destinazione residenziale impressa alle aree ad esse contigue, ricomprese, in conformità al contesto della zona già completamente edificata, in zona C2. La società appellante, inoltre, ha richiamato per tabulas il parere reso, ex l.r. 34/92, dalla Provincia di Pesaro e Urbino in fase di adozione del P.R.G., nel quale si censura, seppure in termini dialettici, l’opzione attinta dal Comune d’estendere le zone residenziali oltre il perimetro di quelle che già possedevano attitudine residenziale in ragione della loro dislocazione nel tessuto urbano. In definitiva la Provincia pare avallare l’osservazione presentata dalla società appellante, disattesa dal Comune con motivazione stereotipica. Né, in contrario, assume rilievo dirimente qualificare l’osservazione di parte come (mero) apporto collaborativo, ex se inidoneo a sollecitare un attento e motivato scrutinio sull’incidenza di essa nelle valutazioni discrezionali rimesse all’amministrazione procedente: la posizione giuridica della società, sottoscrivente la convenzione urbanistica che per fatto del Comune non ha avuto applicazione, è peculiare tale da radicare una fondata e legittima aspettativa nell’eventuale modifica della precedente destinazione rimasta inattuata.

7.1 Viceversa il Comune, di fatto, ha prorogato, senza perspicua motivazione, il precedente regime urbanistico delle aree di proprietà della ricorrente, proprio in prossimità (se non in coincidenza) con la scadenza dei vincoli espropriativi.

8. Nondimeno, dall’accoglimento del motivo d’appello, contrariamente a quanto dedotto dalla società , non consegue affatto il risarcimento dei danni, poiché l’accoglimento della censura, come del resto espressamente dedotta nell’atto introduttivo del giudizio, si basa sull’insufficiente motivazione dell’opzione urbanistica attinta dal Comune. E non già sul riconoscimento giudiziale della potenzialità edificatoria delle aree di proprietà della società pregiudicata dal Comune, che invece fonda, nella prospettazione di parte, l’eventus damni da cui conseguirebbe in presa diretta la richiesta di risarcimento danni.

9. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto ai sensi della motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, deve essere accolto il ricorso di prime cure, ed annullato in parte qua, il P.R.G. impugnato. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.”  

(OMISSIS)      

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